TAR
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02420/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00394 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02420/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e-OMISSIS-, quali genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Nespoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Tessaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.n.c. di -OMISSIS- & C., non costituita in giudizio; N. 02420/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
della nota prot. n. 4958 in uscita del 10-11-2025, a firma del Sindaco pro tempore, avente ad oggetto “Riscontro a richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. legge n.
241/90 e succ. modifiche, nonché ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013”, con cui è stata denegata l'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti, per tramite dell'avv. Giorgio Nespoli il 10-10-2025 a mezzo pec, acquisita al protocollo n.
0004452 del 13-10-25 del Comune di -OMISSIS-, nonché per l'accertamento del diritto ad ottenere l'accesso agli atti come nella medesima istanza richiesto, per tutte le motivazioni ivi addotte e per ottenere, quindi, la condanna del Comune di -
OMISSIS- alla trasmissione degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FI DA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che:
- con il ricorso in esame, depositato in data 10-12-2025, parte ricorrente ha impugnato la nota del 10-11-2025, con cui il Comune di -OMISSIS- (in seguito, il Comune) ha rigettato l'istanza di accesso agli atti dalla medesima presentata in data 10-10-2025;
- il Comune costituitosi in giudizio ha dato atto di aver riesaminato l'istanza di accesso e di avere osteso la documentazione richiesta; N. 02420/2025 REG.RIC.
- parte ricorrente sia con memoria del 23-1-2023, sia in sede di discussione ha confermato di avere ottenuto copia dei documenti richiesti, insistendo tuttavia per la refusione delle spese;
Considerato:
- che, per indirizzo costante della giurisprudenza amministrativa, “sul ricorso in tema di accesso agli atti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere se la parte ha ricevuto l'ostensione della documentazione richiesta” (cfr., ex multis, T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 30 settembre 2022, n. 711);
- che, in ragione di quanto concordemente rappresentato da entrambe le parti, deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la quale presuppone che “l'operato successivo della parte pubblica si rivel[i] integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2023, n. 5366);
- che, le spese di giudizio devono peraltro essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, in quanto la documentazione richiesta è stata ostesa successivamente alla proposizione del ricorso;
- che le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, dell'adempimento della resistente e del contenuto particolarmente ampio dell'istanza di accesso la quale riguardava tutti gli atti “del procedimento incidentale di valutazione dei fatti del 12-2-2025” e altresì documenti non ancora formati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. N. 02420/2025 REG.RIC.
Condanna il Comune di -OMISSIS- alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, liquidandole nella somma complessiva di euro 800,00
(ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
FI DA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
FI DA AR SI N. 02420/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00394 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02420/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e-OMISSIS-, quali genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Nespoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Tessaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.n.c. di -OMISSIS- & C., non costituita in giudizio; N. 02420/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
della nota prot. n. 4958 in uscita del 10-11-2025, a firma del Sindaco pro tempore, avente ad oggetto “Riscontro a richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. legge n.
241/90 e succ. modifiche, nonché ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013”, con cui è stata denegata l'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti, per tramite dell'avv. Giorgio Nespoli il 10-10-2025 a mezzo pec, acquisita al protocollo n.
0004452 del 13-10-25 del Comune di -OMISSIS-, nonché per l'accertamento del diritto ad ottenere l'accesso agli atti come nella medesima istanza richiesto, per tutte le motivazioni ivi addotte e per ottenere, quindi, la condanna del Comune di -
OMISSIS- alla trasmissione degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FI DA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che:
- con il ricorso in esame, depositato in data 10-12-2025, parte ricorrente ha impugnato la nota del 10-11-2025, con cui il Comune di -OMISSIS- (in seguito, il Comune) ha rigettato l'istanza di accesso agli atti dalla medesima presentata in data 10-10-2025;
- il Comune costituitosi in giudizio ha dato atto di aver riesaminato l'istanza di accesso e di avere osteso la documentazione richiesta; N. 02420/2025 REG.RIC.
- parte ricorrente sia con memoria del 23-1-2023, sia in sede di discussione ha confermato di avere ottenuto copia dei documenti richiesti, insistendo tuttavia per la refusione delle spese;
Considerato:
- che, per indirizzo costante della giurisprudenza amministrativa, “sul ricorso in tema di accesso agli atti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere se la parte ha ricevuto l'ostensione della documentazione richiesta” (cfr., ex multis, T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 30 settembre 2022, n. 711);
- che, in ragione di quanto concordemente rappresentato da entrambe le parti, deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la quale presuppone che “l'operato successivo della parte pubblica si rivel[i] integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2023, n. 5366);
- che, le spese di giudizio devono peraltro essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, in quanto la documentazione richiesta è stata ostesa successivamente alla proposizione del ricorso;
- che le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, dell'adempimento della resistente e del contenuto particolarmente ampio dell'istanza di accesso la quale riguardava tutti gli atti “del procedimento incidentale di valutazione dei fatti del 12-2-2025” e altresì documenti non ancora formati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. N. 02420/2025 REG.RIC.
Condanna il Comune di -OMISSIS- alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, liquidandole nella somma complessiva di euro 800,00
(ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
FI DA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
FI DA AR SI N. 02420/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.