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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/10/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3561/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa AR BI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3561/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. ARFANI Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA , e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PICONE CARMINE, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F./P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. FORMARO Controparte_2 P.IVA_3 ANTONIO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione tardiva del consumatore ex art. 650 c.p.c. - Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte_1
CONCLUSIONI Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis,
pagina 1 di 7 Nel merito,
- dichiarare l'insussistenza della titolarità del credito in capo a;
CP_1
- accertare il carattere abusivo delle clausole di cui agli artt. 5 e 8 del contratto di fideiussione stipulato tra ed il sig. in ragione della loro contrarietà alle tutele previste dal Controparte_2 Pt_1 codice del consumo, e per l'effetto dichiararne la nullità/inefficacia;
- in ogni caso, dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la violazione da parte di dei principi di correttezza e buona Controparte_2 fede in relazione al contratto di fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria, Si chiede, inoltre, l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “vero che il Sig. esercita l'attività di professore al Stevens Institute of Technology”; Pt_1
2) “vero che il Sig. negli anni tra il 2006 ed il 2014, prima di insegnare al Stevens Institute of Pt_1 Technology, insegnava alla Fudan University di Shangai (Cina) ed alla New York University”;
3) “vero che il Sig. rientra in Italia solo durante il periodo estivo o in occasione delle festività”. Pt_1
Si indicano come testi,
- Prof. c/o Università del Piemonte Orientale, Novara;
Testimone_1
- Prof. c/o Stevens Institute of Technology, NJ (USA). Testimone_2 In ogni caso, Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, CpA e rimborso forfettario spese generali (15%).
Controparte_1
Tutto quanto sopra premesso, la quale mandataria di Parte_2 [...]
nel riportarsi al contenuto della comparsa di costituzione Controparte_1 e risposta, che qui si intende integralmente riprodotto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni di seguito precisate: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, a) in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dal Signor per non rivestire lo stesso la qualifica di Parte_1 consumatore;
b) nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...] rispetto alle eventuali domande risarcitorie e/o restitutorie;
Controparte_1
- rigettare l'opposizione sollevata dal Signor siccome Parte_1 inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. pagina 2 di 7 Con vittoria delle spese, competenze ed onorari.
Per CP_2 CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e precisamente: In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per l'assoluta assenza dei requisiti consumeristici previsti dalla fattispecie dedotta in giudizio ex adverso, per tutti i motivi esposti In via principale e nel merito:
- Rigettare integralmente l'opposizione tardiva proposta dal garante Sig. , per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 4371/2010 (R.G. 10165/2010) emesso dal Tribunale di Monza in data 26.10.2010 opposto tardivamente con rigetto integrale di qualsivoglia domanda avversaria, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva istruttoria
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha presentato opposizione tardiva ex art. Parte_1 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 4371/2010 emesso dal Tribunale di Monza in data 26.10.2010, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, su ricorso di la somma di € Controparte_3 434.228,51, in forza della fideiussione prestata in favore della società Voice S.r.l., oggi fallita, debitrice di per la somma di € 475.316,55 (cfr. doc. 6 monitorio). CP_2 In data 14.07.2017, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari in titolarità di fra i quali quelli oggetto del presente giudizio, Controparte_2 [...] era divenuta titolare dei crediti in parola in seguito alla cessione degli stessi da Controparte_1 parte di La cessionaria aveva poi attivato procedura esecutiva immobiliare n. 909/2022 CP_2 R.G.E. in forza del decreto ingiuntivo n. 4371/2010 e, in data 05.10.2023, aveva Parte_1 presentato ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., chiedendo la concessione dei termini per promuovere il giudizio di opposizione tardiva al decreto. In questa sede, con l'opposizione ex art. 650 c.p.c., l'opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito vantato da non avendo Controparte_1 quest'ultima dato prova dell'avvenuta cessione. Nel merito, l'opponente ha dedotto di ricoprire la qualità di consumatore con conseguente applicazione della disciplina consumeristica al caso in esame, e quindi ha eccepito la nullità delle clausole c.d. vessatorie contenute nel contratto di fideiussione (artt. 5 e 8). Inoltre, l'opponente ha eccepito che le clausole contenute nella fideiussione sarebbero nulle poiché conformi al c.d. modello ABI e quindi contrarie alla normativa antitrust. Infine, Parte_1 ha eccepito la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito ai sensi degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c.
Per questi motivi
, l'opponente ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ha concluso chiedendone la revoca. Con separate comparse di costituzione, si sono tempestivamente costituite in giudizio e Controparte_2 e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Parte_2 Le convenute hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., difettando la qualifica di consumatore in capo a e hanno contestato, perché Parte_1 inammissibili e/o infondate, le eccezioni di nullità degli artt. 5 e 8 del contratto e di violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In particolare, ha contestato anche l'eccezione di difetto di legittimazione Controparte_1 attiva avanzata contro di lei dall'opponente, ritenendola inammissibile e comunque infondata stante l'intervenuta prova della cessione.
Per questi motivi
, le convenute hanno chiesto entrambe il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In sede di verifiche preliminari, il Tribunale ha ritenuto l'applicabilità al procedimento di specie del rito ante riforma Cartabia e ha provveduto al differimento della data di udienza di prima comparizione. In prima udienza è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Dopodiché, respinte le istanze istruttorie, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Tale udienza è stata poi convertita in udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito del provvedimento nei termini di legge. pagina 4 di 7 *** Preliminarmente, va rilevato che, il presente giudizio è stato introdotto con opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., azione introdotta al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022. Tale procedimento prevede che, in presenza di decreto ingiuntivo che non rechi espressa motivazione in ordine al vaglio di abusività o meno delle clausole contrattuali su cui si fonda il credito azionato in via monitoria, l'opponente abbia riservata la possibilità di censurare i profili di abusività delle clausole negoziali in ambito consumeristico. Infatti, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole” (Cass. SU n. 9479 del 06/04/2023). In forza di ciò, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 4491/2014 Parte_1 invocando la sua qualifica di consumatore e l'applicabilità al caso di specie della tutela consumeristica. La qualifica di consumatore in capo a è, tuttavia, contestata dalle società opposte, in Parte_1 considerazione del fatto che quest'ultimo ha ricoperto la qualità di socio della società garantita (Voice s.r.l.) e della società titolare della maggioranza di partecipazioni della garantita (Roni s.r.l.) (cfr. visura docc.
7-8 opposta). Per questo, le convenute opposte hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione di specie, riservata ai soli soggetti consumatori. Come noto, la giurisprudenza di legittimità si è ormai stabilmente risolta a limitare l'accessorietà della fideiussione rispetto al contratto principale al contenuto delle obbligazioni assunte, escludendo invece riflessi soggettivi, ossia che il rapporto di accessorietà possa spingersi al punto di “far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)” (cfr. Cass. civ. 32225/2018; Cass. civ. 25914/2019; Cass. civ. 28162/2019; Cass. civ. n. 742/2020; Cass. civ. n. 8662/2020). Il superamento della teoria c.d. di rimbalzo, in precedenza affermata dalla giurisprudenza, ha comportato che il fideiussore dovrà essere considerato consumatore in via del tutto indipendente dalla qualità professionale eventualmente rivestita dal debitore principale garantito, “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. civ. n. 742/2020) e che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. civ. n. 1666/2020). L'art. 3 lett. a) del d.lgs. n. 206/2005 individua come “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. pagina 5 di 7 La qualità di consumatore rispetto ad un determinato negozio si determina, quindi, unicamente nella relazione tra quel negozio e l'attività del contraente: l'estraneità del primo alla seconda rende il contraente consumatore (mentre l'inerenza lo rende “professionista” ai sensi della successiva lett. c)). Ciò posto, nel caso in esame ricorrono elementi positivi e concreti per ritenere che l'opponente abbia sottoscritto il contratto di fideiussione omnibus azionato nel presente giudizio per fini che esulano dalla sua sfera privata e attengono, invece, all'attività imprenditoriale svolta dal medesimo. L'opponente, infatti, si è costituito fideiussore della con fideiussione Controparte_4 omnibus fino alla concorrenza di euro 810.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura presenti e future. Controparte_2 La società garantita, al momento della stipula della fideiussione, aveva in essere con l'istituto di credito due contratti di conto corrente e un contratto di finanziamento chirografario. In tale contesto, risulta evidente come la fideiussione in esame sia stata prestata con lo scopo di consentire e favorire l'attività della società ; in tal senso, la garanzia prestata Controparte_4 da non può essere ritenuta estranea all'esercizio dell'attività imprenditoriale dallo stesso Parte_1 svolta in quanto socio con quota di partecipazione pari al 12.88%. Invero, oltre alla partecipazione sociale di consistenza non trascurabile, seppur minoritaria, detenuta dall'opponente, viene altresì in rilievo la circostanza che, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione omnibus, l'opponente fosse socio di una serie di società (n. 6 società) attive nel settore delle telecomunicazioni e, in particolare, che fosse titolare anche di quote della società detentrice la maggioranza del capitale sociale della garantita (cfr. doc. 8 opposta). Infatti, come risulta dalla visura allegata dall'opposta ai docc. 7-8, era socio della Roni s.r.l., detentrice del 72% delle Parte_1 quote sociali della garantita . Controparte_4 Appurato, quindi, che l'opponente fosse, all'epoca dei fatti, un imprenditore con partecipazioni sociali in molteplici società, ne consegue che la prestazione di una garanzia fideiussoria in favore di una delle suddette società costituisca palesemente espressione dell'esercizio della propria attività imprenditoriale e, quindi, idonea ad escludere la qualifica di consumatore dello stesso. Infatti, affinché il fideiussore di una società commerciale possa essere ritenuto consumatore occorre verificare che egli abbia agito per meri scopi personali che attengono alla propria vita privata e non professionale. Nel caso in esame, si ritiene privo di pregio l'assunto secondo cui l'opponente si fosse trasferito in America nell'anno 2008, innanzitutto perché trattasi di periodo successivo a quello di stipula della fideiussione, oltre che per il fatto che il trasferimento all'estero non pare incompatibile con l'esercizio dell'attività di impresa in altro paese. Allo stesso modo, è irrilevante che egli svolgesse attività di docente universitario all'estero, posto che ciò non esclude che si occupasse anche di attività imprenditoriale in Italia. Tra l'altro, l'opponente non ha fornito alcuna valida argomentazione atta a giustificare la sottoscrizione di una fideiussione di impegno così rilevante nei confronti di una società con la quale, a suo dire, non aveva alcun collegamento funzionale.
Per questi motivi
, il Tribunale ritiene che siano quindi assenti i requisiti soggettivi per l'applicazione della tutela consumeristica all'opponente, considerata la sua peculiare posizione nella vicenda in esame e dovendo negarsi che egli abbia concluso il contratto quale consumatore. Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in questa sede, che preclude l'esame nel merito sull'asserita abusività delle clausole del contratto di fideiussione omnibus sottesa al decreto ingiuntivo opposto. pagina 6 di 7 Per diretta conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 4371/2010 va definitivamente confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e l'attore opponente deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore delle convenute opposte, che si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'opposizione inammissibile e conferma il decreto ingiuntivo n. 4371/2010, emesso dal Tribunale di Monza in data 26.10.2010;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, cpa e Iva come
[...] per legge;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate Parte_1 Controparte_2 in euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Monza, in data 30.10.2025
Il Giudice
AR BI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa AR BI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3561/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. ARFANI Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA , e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PICONE CARMINE, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F./P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. FORMARO Controparte_2 P.IVA_3 ANTONIO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione tardiva del consumatore ex art. 650 c.p.c. - Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte_1
CONCLUSIONI Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis,
pagina 1 di 7 Nel merito,
- dichiarare l'insussistenza della titolarità del credito in capo a;
CP_1
- accertare il carattere abusivo delle clausole di cui agli artt. 5 e 8 del contratto di fideiussione stipulato tra ed il sig. in ragione della loro contrarietà alle tutele previste dal Controparte_2 Pt_1 codice del consumo, e per l'effetto dichiararne la nullità/inefficacia;
- in ogni caso, dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la violazione da parte di dei principi di correttezza e buona Controparte_2 fede in relazione al contratto di fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria, Si chiede, inoltre, l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “vero che il Sig. esercita l'attività di professore al Stevens Institute of Technology”; Pt_1
2) “vero che il Sig. negli anni tra il 2006 ed il 2014, prima di insegnare al Stevens Institute of Pt_1 Technology, insegnava alla Fudan University di Shangai (Cina) ed alla New York University”;
3) “vero che il Sig. rientra in Italia solo durante il periodo estivo o in occasione delle festività”. Pt_1
Si indicano come testi,
- Prof. c/o Università del Piemonte Orientale, Novara;
Testimone_1
- Prof. c/o Stevens Institute of Technology, NJ (USA). Testimone_2 In ogni caso, Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, CpA e rimborso forfettario spese generali (15%).
Controparte_1
Tutto quanto sopra premesso, la quale mandataria di Parte_2 [...]
nel riportarsi al contenuto della comparsa di costituzione Controparte_1 e risposta, che qui si intende integralmente riprodotto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni di seguito precisate: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, a) in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dal Signor per non rivestire lo stesso la qualifica di Parte_1 consumatore;
b) nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...] rispetto alle eventuali domande risarcitorie e/o restitutorie;
Controparte_1
- rigettare l'opposizione sollevata dal Signor siccome Parte_1 inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. pagina 2 di 7 Con vittoria delle spese, competenze ed onorari.
Per CP_2 CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e precisamente: In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per l'assoluta assenza dei requisiti consumeristici previsti dalla fattispecie dedotta in giudizio ex adverso, per tutti i motivi esposti In via principale e nel merito:
- Rigettare integralmente l'opposizione tardiva proposta dal garante Sig. , per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 4371/2010 (R.G. 10165/2010) emesso dal Tribunale di Monza in data 26.10.2010 opposto tardivamente con rigetto integrale di qualsivoglia domanda avversaria, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva istruttoria
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha presentato opposizione tardiva ex art. Parte_1 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 4371/2010 emesso dal Tribunale di Monza in data 26.10.2010, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, su ricorso di la somma di € Controparte_3 434.228,51, in forza della fideiussione prestata in favore della società Voice S.r.l., oggi fallita, debitrice di per la somma di € 475.316,55 (cfr. doc. 6 monitorio). CP_2 In data 14.07.2017, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari in titolarità di fra i quali quelli oggetto del presente giudizio, Controparte_2 [...] era divenuta titolare dei crediti in parola in seguito alla cessione degli stessi da Controparte_1 parte di La cessionaria aveva poi attivato procedura esecutiva immobiliare n. 909/2022 CP_2 R.G.E. in forza del decreto ingiuntivo n. 4371/2010 e, in data 05.10.2023, aveva Parte_1 presentato ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., chiedendo la concessione dei termini per promuovere il giudizio di opposizione tardiva al decreto. In questa sede, con l'opposizione ex art. 650 c.p.c., l'opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito vantato da non avendo Controparte_1 quest'ultima dato prova dell'avvenuta cessione. Nel merito, l'opponente ha dedotto di ricoprire la qualità di consumatore con conseguente applicazione della disciplina consumeristica al caso in esame, e quindi ha eccepito la nullità delle clausole c.d. vessatorie contenute nel contratto di fideiussione (artt. 5 e 8). Inoltre, l'opponente ha eccepito che le clausole contenute nella fideiussione sarebbero nulle poiché conformi al c.d. modello ABI e quindi contrarie alla normativa antitrust. Infine, Parte_1 ha eccepito la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito ai sensi degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c.
Per questi motivi
, l'opponente ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ha concluso chiedendone la revoca. Con separate comparse di costituzione, si sono tempestivamente costituite in giudizio e Controparte_2 e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Parte_2 Le convenute hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., difettando la qualifica di consumatore in capo a e hanno contestato, perché Parte_1 inammissibili e/o infondate, le eccezioni di nullità degli artt. 5 e 8 del contratto e di violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In particolare, ha contestato anche l'eccezione di difetto di legittimazione Controparte_1 attiva avanzata contro di lei dall'opponente, ritenendola inammissibile e comunque infondata stante l'intervenuta prova della cessione.
Per questi motivi
, le convenute hanno chiesto entrambe il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In sede di verifiche preliminari, il Tribunale ha ritenuto l'applicabilità al procedimento di specie del rito ante riforma Cartabia e ha provveduto al differimento della data di udienza di prima comparizione. In prima udienza è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Dopodiché, respinte le istanze istruttorie, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Tale udienza è stata poi convertita in udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito del provvedimento nei termini di legge. pagina 4 di 7 *** Preliminarmente, va rilevato che, il presente giudizio è stato introdotto con opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., azione introdotta al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022. Tale procedimento prevede che, in presenza di decreto ingiuntivo che non rechi espressa motivazione in ordine al vaglio di abusività o meno delle clausole contrattuali su cui si fonda il credito azionato in via monitoria, l'opponente abbia riservata la possibilità di censurare i profili di abusività delle clausole negoziali in ambito consumeristico. Infatti, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole” (Cass. SU n. 9479 del 06/04/2023). In forza di ciò, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 4491/2014 Parte_1 invocando la sua qualifica di consumatore e l'applicabilità al caso di specie della tutela consumeristica. La qualifica di consumatore in capo a è, tuttavia, contestata dalle società opposte, in Parte_1 considerazione del fatto che quest'ultimo ha ricoperto la qualità di socio della società garantita (Voice s.r.l.) e della società titolare della maggioranza di partecipazioni della garantita (Roni s.r.l.) (cfr. visura docc.
7-8 opposta). Per questo, le convenute opposte hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione di specie, riservata ai soli soggetti consumatori. Come noto, la giurisprudenza di legittimità si è ormai stabilmente risolta a limitare l'accessorietà della fideiussione rispetto al contratto principale al contenuto delle obbligazioni assunte, escludendo invece riflessi soggettivi, ossia che il rapporto di accessorietà possa spingersi al punto di “far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)” (cfr. Cass. civ. 32225/2018; Cass. civ. 25914/2019; Cass. civ. 28162/2019; Cass. civ. n. 742/2020; Cass. civ. n. 8662/2020). Il superamento della teoria c.d. di rimbalzo, in precedenza affermata dalla giurisprudenza, ha comportato che il fideiussore dovrà essere considerato consumatore in via del tutto indipendente dalla qualità professionale eventualmente rivestita dal debitore principale garantito, “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. civ. n. 742/2020) e che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. civ. n. 1666/2020). L'art. 3 lett. a) del d.lgs. n. 206/2005 individua come “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. pagina 5 di 7 La qualità di consumatore rispetto ad un determinato negozio si determina, quindi, unicamente nella relazione tra quel negozio e l'attività del contraente: l'estraneità del primo alla seconda rende il contraente consumatore (mentre l'inerenza lo rende “professionista” ai sensi della successiva lett. c)). Ciò posto, nel caso in esame ricorrono elementi positivi e concreti per ritenere che l'opponente abbia sottoscritto il contratto di fideiussione omnibus azionato nel presente giudizio per fini che esulano dalla sua sfera privata e attengono, invece, all'attività imprenditoriale svolta dal medesimo. L'opponente, infatti, si è costituito fideiussore della con fideiussione Controparte_4 omnibus fino alla concorrenza di euro 810.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura presenti e future. Controparte_2 La società garantita, al momento della stipula della fideiussione, aveva in essere con l'istituto di credito due contratti di conto corrente e un contratto di finanziamento chirografario. In tale contesto, risulta evidente come la fideiussione in esame sia stata prestata con lo scopo di consentire e favorire l'attività della società ; in tal senso, la garanzia prestata Controparte_4 da non può essere ritenuta estranea all'esercizio dell'attività imprenditoriale dallo stesso Parte_1 svolta in quanto socio con quota di partecipazione pari al 12.88%. Invero, oltre alla partecipazione sociale di consistenza non trascurabile, seppur minoritaria, detenuta dall'opponente, viene altresì in rilievo la circostanza che, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione omnibus, l'opponente fosse socio di una serie di società (n. 6 società) attive nel settore delle telecomunicazioni e, in particolare, che fosse titolare anche di quote della società detentrice la maggioranza del capitale sociale della garantita (cfr. doc. 8 opposta). Infatti, come risulta dalla visura allegata dall'opposta ai docc. 7-8, era socio della Roni s.r.l., detentrice del 72% delle Parte_1 quote sociali della garantita . Controparte_4 Appurato, quindi, che l'opponente fosse, all'epoca dei fatti, un imprenditore con partecipazioni sociali in molteplici società, ne consegue che la prestazione di una garanzia fideiussoria in favore di una delle suddette società costituisca palesemente espressione dell'esercizio della propria attività imprenditoriale e, quindi, idonea ad escludere la qualifica di consumatore dello stesso. Infatti, affinché il fideiussore di una società commerciale possa essere ritenuto consumatore occorre verificare che egli abbia agito per meri scopi personali che attengono alla propria vita privata e non professionale. Nel caso in esame, si ritiene privo di pregio l'assunto secondo cui l'opponente si fosse trasferito in America nell'anno 2008, innanzitutto perché trattasi di periodo successivo a quello di stipula della fideiussione, oltre che per il fatto che il trasferimento all'estero non pare incompatibile con l'esercizio dell'attività di impresa in altro paese. Allo stesso modo, è irrilevante che egli svolgesse attività di docente universitario all'estero, posto che ciò non esclude che si occupasse anche di attività imprenditoriale in Italia. Tra l'altro, l'opponente non ha fornito alcuna valida argomentazione atta a giustificare la sottoscrizione di una fideiussione di impegno così rilevante nei confronti di una società con la quale, a suo dire, non aveva alcun collegamento funzionale.
Per questi motivi
, il Tribunale ritiene che siano quindi assenti i requisiti soggettivi per l'applicazione della tutela consumeristica all'opponente, considerata la sua peculiare posizione nella vicenda in esame e dovendo negarsi che egli abbia concluso il contratto quale consumatore. Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in questa sede, che preclude l'esame nel merito sull'asserita abusività delle clausole del contratto di fideiussione omnibus sottesa al decreto ingiuntivo opposto. pagina 6 di 7 Per diretta conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 4371/2010 va definitivamente confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e l'attore opponente deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore delle convenute opposte, che si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'opposizione inammissibile e conferma il decreto ingiuntivo n. 4371/2010, emesso dal Tribunale di Monza in data 26.10.2010;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, cpa e Iva come
[...] per legge;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate Parte_1 Controparte_2 in euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Monza, in data 30.10.2025
Il Giudice
AR BI
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