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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2350/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2350/2024 pendente tra:
parte ricorrente:
, codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
GALLIPPI ALBERTO;
parti resistenti:
, codice fiscale: , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
GALLIPPI ALBERTO, e pagina 1 di 7 , codice fiscale: , con l'avv. CP_2 C.F._3
TEZZELE ROBERT,
parte intervenuta:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
OGGETTO
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e
deduzione:
nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che l' attrice è figlia naturale del signor Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Ibiza in data 22/07/2017,
[...]
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di Bolzano di procedere
alle annotazioni di legge con esclusione di ogni provvedimento in merito alla
variazione del cognome dell' attrice dichiarando questa, per quanto occorrer
possa, di voler mantenere l'attuale. - Spese legali rifuse.
In via istruttoria … (omissis)”;
pagina 2 di 7 per la parte resistente : Controparte_1
“Nel merito: il convenuto , nulla contestando in ordine alle Controparte_1
domande formulate dall'attrice, si rimette al Giudice in ordine al loro
accoglimento”;
per la parte resistente : CP_2
“Nel merito:
La convenuta , senza ammissione formale e senza inversione CP_2
dell'onere della prova, si rimette al Giudice in merito alle avversarie pretese
tutte, a condizione che parte attrice rinunci nei propri confronti a qualsiasi
pretesa per spese di giustizia legali e stragiudiziali connesse con il presente
procedimento”;
per la parte intervenuta PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL
TRIBUNALE DI BOLZANO:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate dalla parte ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 1. La sig.ra ha dedotto nel proprio atto di citazione1 di Parte_1
essere nata a [...] l'[...] da una relazione sentimentale tra la sig.ra (cfr. estratto dell'atto di nascita: doc. Parte_2
1 della parte ricorrente), nata a [...] l'[...], e il sig. Per_1
, nato a [...] il [...]; ha altresì rappresentato che la
[...]
medesima coppia aveva già dato vita, a Bolzano (BZ) in data 28/03/1968, al figlio , suo fratello germano. Controparte_1
2. Tuttavia, l'odierna ricorrente ha allegato che era nata in [...] momento in cui i rapporti tra i genitori risultavano già irrimediabilmente compromessi e che il sig. si era trasferito in Spagna, ove conduceva una Persona_1
vita autonoma. Per tale ragione, non era stata formalmente riconosciuta dal padre, con il quale, nondimeno, nel corso del tempo aveva mantenuto rapporti affettivi, venendo da lui sempre considerata e trattata come figlia. La
ricorrente ha inoltre riferito che il padre era intenzionato a procedere al riconoscimento, ma che, frequentando Bolzano solo saltuariamente, aveva continuato a rinviare tale adempimento, sino a quando, in data 22/07/2017, è
deceduto improvvisamente.
3. La ricorrente ha aggiunto che il padre sig. , oltre ai Persona_1
due figli e , avuti con la signora , CP_1 Pt_1 Parte_1
pagina 4 di 7 ha avuto poi un'altra figlia, , nata a [...] il CP_2
06.06.1971, nata da una relazione con un'altra compagna.
4. Da quanto risulta dall'atto di citazione e dalle due comparse di costituzione depositate dagli altri due figli del defunto, sig. , i quali Persona_2
non hanno proposto alcuna contestazione, emerge pacificamente che i tre figli sono i suoi unici eredi;
pertanto, la presente causa risulta regolarmente instaurata nei confronti dei legittimati passivi, ai sensi dell'art. 276 c.c.
5. La ricorrente ha prodotto in giudizio una perizia, redatta il 03/03/2025 dalla prof.ssa , che ha analizzato i polimorfismi del DNA Persona_3
della ricorrente , di suo fratello germano Parte_1 CP_1
e di sua madre , giungendo alle
[...] Parte_2
seguenti conclusioni: “Dopo aver eseguito indagini genetiche con
identificazione dei rispettivi profili genetici, e eseguita l'analisi statistica dei
risultati è possibile affermare che e , figli di Parte_1 Controparte_1
sono figli dello stesso padre” (doc. 5 di parte Parte_2
ricorrente).2
6. L'esito univoco della perizia citata e le conclusioni delle due parti resistenti le quali, non opponendosi al petitum della ricorrente, si erano limitate a rimettersi alla decisione del Giudice (cfr. le conclusioni sopra riportate),
pagina 5 di 7 impongono di dichiarare che il sig. , nato a [...] Persona_1
(MI) il 03/03/1945, è il padre della sig.ra , nata a [...] Parte_1
(BZ) l'08/10/1970.
7. La parte ricorrente ha espresso il suo desiderio che si escluda “ogni
provvedimento in merito alla variazione del cognome” dichiarando “di voler
mantenere l'attuale” (conclusioni sopra citate), in quanto questo,
indubbiamente, è “divenuto autonomo segno della sua identità personale”
(art. 262, comma 3, c.c.)3.
8. Considerata la necessità di ricorrere alla dichiarazione giudiziale di paternità e la non opposizione delle parti resistenti, si ritiene giustificata la compensazione delle spese processuali. All'udienza del 10/07/2025 il procuratore della ricorrente e del resistente si era Controparte_1
dichiarato “favorevole alle spese compensate tra tutte le parti” (cfr. verbale d'udienza del 10/07/2025). La parte resistente ha subordinato la sua non opposizione alla circostanza “che parte attrice rinunci nei propri confronti a
qualsiasi pretesa per spese di giustizia legali e stragiudiziali connesse con il
presente procedimento” (cfr. conclusioni riportate all'inizio). 3 Cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19734 del 2 ottobre 2015: “L'articolo 262 c.c., comma 2, prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori dal matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore. La scelta di adottare il cognome paterno come segno distintivo della propria persona presuppone d'altronde una valutazione di opportunità che non può non essere rimessa all'interessato, il quale, indipendentemente dalla volontà di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione, produttivo di effetti anche ad altri fini, può ritenere l'uso del predetto cognome non conveniente o addirittura pregiudizievole per la sua immagine e la sua vita di relazione”.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2350/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, e, per l'effetto, dichiara che il sig. , nato a [...] il Persona_1
03/03/1945, è padre della sig.ra , nata a [...], Parte_1
l'08/10/1970, il cui cognome “ rimane invariato, senza che la Pt_1
dichiarazione di paternità incida sullo stesso;
2. dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ) e che, all'esito del passaggio in giudicato, ne sia fatta annotazione sull'atto di nascita, ai sensi del d.p.r.
396/2000;
3. le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti processuali.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 18/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'udienza del 09/01/2025 è stato mutato il rito, ai sensi dell'art. 473bis, comma 3, c.p.c., da ordinario a familiare (per cui si privilegiano le designazioni: “parte ricorrente” - “parti resistenti”), in quanto la causa riguarda lo stato delle persone (cfr. art. 473bis, comma 1, c.p.c.). 2 Dalla perizia rileva la seguente percentuale a conferma della paternità in questione. “Nel caso in esame, il calcolo biostatistico di probabilità dell'affermata paternità ha consentito di pervenire ad un valore di
99.99668701%, che supera i valori soglia segnalati nella letteratura sopracitata, deponendo, pertanto, a favore del rapporto di parentela ipotizzato, ossia che sia sorella di e quindi figli della Parte_1 Controparte_1 stessa madre e dello stesso padre”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2350/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2350/2024 pendente tra:
parte ricorrente:
, codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
GALLIPPI ALBERTO;
parti resistenti:
, codice fiscale: , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
GALLIPPI ALBERTO, e pagina 1 di 7 , codice fiscale: , con l'avv. CP_2 C.F._3
TEZZELE ROBERT,
parte intervenuta:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
OGGETTO
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e
deduzione:
nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che l' attrice è figlia naturale del signor Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Ibiza in data 22/07/2017,
[...]
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di Bolzano di procedere
alle annotazioni di legge con esclusione di ogni provvedimento in merito alla
variazione del cognome dell' attrice dichiarando questa, per quanto occorrer
possa, di voler mantenere l'attuale. - Spese legali rifuse.
In via istruttoria … (omissis)”;
pagina 2 di 7 per la parte resistente : Controparte_1
“Nel merito: il convenuto , nulla contestando in ordine alle Controparte_1
domande formulate dall'attrice, si rimette al Giudice in ordine al loro
accoglimento”;
per la parte resistente : CP_2
“Nel merito:
La convenuta , senza ammissione formale e senza inversione CP_2
dell'onere della prova, si rimette al Giudice in merito alle avversarie pretese
tutte, a condizione che parte attrice rinunci nei propri confronti a qualsiasi
pretesa per spese di giustizia legali e stragiudiziali connesse con il presente
procedimento”;
per la parte intervenuta PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL
TRIBUNALE DI BOLZANO:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate dalla parte ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 1. La sig.ra ha dedotto nel proprio atto di citazione1 di Parte_1
essere nata a [...] l'[...] da una relazione sentimentale tra la sig.ra (cfr. estratto dell'atto di nascita: doc. Parte_2
1 della parte ricorrente), nata a [...] l'[...], e il sig. Per_1
, nato a [...] il [...]; ha altresì rappresentato che la
[...]
medesima coppia aveva già dato vita, a Bolzano (BZ) in data 28/03/1968, al figlio , suo fratello germano. Controparte_1
2. Tuttavia, l'odierna ricorrente ha allegato che era nata in [...] momento in cui i rapporti tra i genitori risultavano già irrimediabilmente compromessi e che il sig. si era trasferito in Spagna, ove conduceva una Persona_1
vita autonoma. Per tale ragione, non era stata formalmente riconosciuta dal padre, con il quale, nondimeno, nel corso del tempo aveva mantenuto rapporti affettivi, venendo da lui sempre considerata e trattata come figlia. La
ricorrente ha inoltre riferito che il padre era intenzionato a procedere al riconoscimento, ma che, frequentando Bolzano solo saltuariamente, aveva continuato a rinviare tale adempimento, sino a quando, in data 22/07/2017, è
deceduto improvvisamente.
3. La ricorrente ha aggiunto che il padre sig. , oltre ai Persona_1
due figli e , avuti con la signora , CP_1 Pt_1 Parte_1
pagina 4 di 7 ha avuto poi un'altra figlia, , nata a [...] il CP_2
06.06.1971, nata da una relazione con un'altra compagna.
4. Da quanto risulta dall'atto di citazione e dalle due comparse di costituzione depositate dagli altri due figli del defunto, sig. , i quali Persona_2
non hanno proposto alcuna contestazione, emerge pacificamente che i tre figli sono i suoi unici eredi;
pertanto, la presente causa risulta regolarmente instaurata nei confronti dei legittimati passivi, ai sensi dell'art. 276 c.c.
5. La ricorrente ha prodotto in giudizio una perizia, redatta il 03/03/2025 dalla prof.ssa , che ha analizzato i polimorfismi del DNA Persona_3
della ricorrente , di suo fratello germano Parte_1 CP_1
e di sua madre , giungendo alle
[...] Parte_2
seguenti conclusioni: “Dopo aver eseguito indagini genetiche con
identificazione dei rispettivi profili genetici, e eseguita l'analisi statistica dei
risultati è possibile affermare che e , figli di Parte_1 Controparte_1
sono figli dello stesso padre” (doc. 5 di parte Parte_2
ricorrente).2
6. L'esito univoco della perizia citata e le conclusioni delle due parti resistenti le quali, non opponendosi al petitum della ricorrente, si erano limitate a rimettersi alla decisione del Giudice (cfr. le conclusioni sopra riportate),
pagina 5 di 7 impongono di dichiarare che il sig. , nato a [...] Persona_1
(MI) il 03/03/1945, è il padre della sig.ra , nata a [...] Parte_1
(BZ) l'08/10/1970.
7. La parte ricorrente ha espresso il suo desiderio che si escluda “ogni
provvedimento in merito alla variazione del cognome” dichiarando “di voler
mantenere l'attuale” (conclusioni sopra citate), in quanto questo,
indubbiamente, è “divenuto autonomo segno della sua identità personale”
(art. 262, comma 3, c.c.)3.
8. Considerata la necessità di ricorrere alla dichiarazione giudiziale di paternità e la non opposizione delle parti resistenti, si ritiene giustificata la compensazione delle spese processuali. All'udienza del 10/07/2025 il procuratore della ricorrente e del resistente si era Controparte_1
dichiarato “favorevole alle spese compensate tra tutte le parti” (cfr. verbale d'udienza del 10/07/2025). La parte resistente ha subordinato la sua non opposizione alla circostanza “che parte attrice rinunci nei propri confronti a
qualsiasi pretesa per spese di giustizia legali e stragiudiziali connesse con il
presente procedimento” (cfr. conclusioni riportate all'inizio). 3 Cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19734 del 2 ottobre 2015: “L'articolo 262 c.c., comma 2, prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori dal matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore. La scelta di adottare il cognome paterno come segno distintivo della propria persona presuppone d'altronde una valutazione di opportunità che non può non essere rimessa all'interessato, il quale, indipendentemente dalla volontà di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione, produttivo di effetti anche ad altri fini, può ritenere l'uso del predetto cognome non conveniente o addirittura pregiudizievole per la sua immagine e la sua vita di relazione”.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2350/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, e, per l'effetto, dichiara che il sig. , nato a [...] il Persona_1
03/03/1945, è padre della sig.ra , nata a [...], Parte_1
l'08/10/1970, il cui cognome “ rimane invariato, senza che la Pt_1
dichiarazione di paternità incida sullo stesso;
2. dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ) e che, all'esito del passaggio in giudicato, ne sia fatta annotazione sull'atto di nascita, ai sensi del d.p.r.
396/2000;
3. le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti processuali.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 18/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'udienza del 09/01/2025 è stato mutato il rito, ai sensi dell'art. 473bis, comma 3, c.p.c., da ordinario a familiare (per cui si privilegiano le designazioni: “parte ricorrente” - “parti resistenti”), in quanto la causa riguarda lo stato delle persone (cfr. art. 473bis, comma 1, c.p.c.). 2 Dalla perizia rileva la seguente percentuale a conferma della paternità in questione. “Nel caso in esame, il calcolo biostatistico di probabilità dell'affermata paternità ha consentito di pervenire ad un valore di
99.99668701%, che supera i valori soglia segnalati nella letteratura sopracitata, deponendo, pertanto, a favore del rapporto di parentela ipotizzato, ossia che sia sorella di e quindi figli della Parte_1 Controparte_1 stessa madre e dello stesso padre”.