CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/08/2023, n. 34286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34286 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SC AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 3 ottobre 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita all'udienza del 18 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna OS AC;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano 1'8 aprile 2021, con cui AN SC è stato condannato per i reati di cui agli artt. 336, 341 bis, 340 e 612 cod. pen., ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto. 9/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 34286 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/04/2023 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto: 2.1 inosservanza e falsa applicazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.: pur avendo sottoposto all'esame del Procuratore della Repubblica l'istanza per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. il 28 settembre 2022, non sarebbe stato possibile accedere al rito in questione poiché il 3 ottobre 2022 (data di celebrazione dell'udienza di appello) sarebbe pervenuta al difensore dell'imputato la comunicazione dell'Avvocato generale con cui questi attestava di non poter provvedere sull'istanza di definizione del processo, perché essa risultava pervenuta sulla sua scrivania il 3 ottobre 2022 alle 10.30; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 340 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen., non potendosi ritenere provato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen. sulla base delle testimonianze acquisite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto che gli sarebbe stata preclusa la possibilità di accedere al concordato in appello, a causa della negligenza della cancelleria della Procura generale, che non avrebbe trasmesso tempestivamente al Sostituto Procuratore l'istanza di concordato, presentata il 28 settembre 2022, così che quest'ultimo gli aveva comunicato di non poter provvedere sull'istanza di definizione del processo, perché essa risultava pervenuta sulla sua scrivania il 3 ottobre 2022 alle 10.30, ossia il giorno dell'udienza di appello. La doglianza non coglie nel segno, atteso che la richiesta di concordato sui motivi di appello poteva essere proposta dal ricorrente anche all'udienza del 3 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., e non risulta essere stata riproposta mediante una richiesta scritta, trattandosi di udienza non partecipata. Né risulta che a quell'udienza il difensore avesse chiesto un rinvio, rappresentando quanto fino ad allora successo. 3. Il motivo, concernente l'insussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio (capo C) per mancanza dell'elemento oggettivo, è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con la sentenza impugnata, che ha evidenziato che i testi escussi avevano riferito che la condotta del ricorrente aveva bloccato le attività del servizio del Sert di Lanciano. In particolare, il personale medico 2 aveva chiarito che, a causa di quanto stava accadendo all'interno del SERT, si era formata una lunga fila di utenti in attesa del proprio turno. La sentenza impugnata risulta conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento oggettivo del reato, previsto dall'art. 340 cod. pen., consiste in qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico;
né rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante (Sez. 5, n. 15388 del 6/03/2014, Sanna, Rv. 260217). Infatti, per la configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso ed espressa con modalità tali da incidere sulla concreta operatività dell'attività in questione (Sez. 6, n. 19676 del 16/04/2014, Musolino, Rv. 259768). Situazione, questa, realizzatasi nel caso in esame, come emerso dalle testimonianze acquisite. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita all'udienza del 18 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna OS AC;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano 1'8 aprile 2021, con cui AN SC è stato condannato per i reati di cui agli artt. 336, 341 bis, 340 e 612 cod. pen., ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto. 9/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 34286 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/04/2023 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto: 2.1 inosservanza e falsa applicazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.: pur avendo sottoposto all'esame del Procuratore della Repubblica l'istanza per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. il 28 settembre 2022, non sarebbe stato possibile accedere al rito in questione poiché il 3 ottobre 2022 (data di celebrazione dell'udienza di appello) sarebbe pervenuta al difensore dell'imputato la comunicazione dell'Avvocato generale con cui questi attestava di non poter provvedere sull'istanza di definizione del processo, perché essa risultava pervenuta sulla sua scrivania il 3 ottobre 2022 alle 10.30; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 340 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen., non potendosi ritenere provato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen. sulla base delle testimonianze acquisite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto che gli sarebbe stata preclusa la possibilità di accedere al concordato in appello, a causa della negligenza della cancelleria della Procura generale, che non avrebbe trasmesso tempestivamente al Sostituto Procuratore l'istanza di concordato, presentata il 28 settembre 2022, così che quest'ultimo gli aveva comunicato di non poter provvedere sull'istanza di definizione del processo, perché essa risultava pervenuta sulla sua scrivania il 3 ottobre 2022 alle 10.30, ossia il giorno dell'udienza di appello. La doglianza non coglie nel segno, atteso che la richiesta di concordato sui motivi di appello poteva essere proposta dal ricorrente anche all'udienza del 3 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., e non risulta essere stata riproposta mediante una richiesta scritta, trattandosi di udienza non partecipata. Né risulta che a quell'udienza il difensore avesse chiesto un rinvio, rappresentando quanto fino ad allora successo. 3. Il motivo, concernente l'insussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio (capo C) per mancanza dell'elemento oggettivo, è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con la sentenza impugnata, che ha evidenziato che i testi escussi avevano riferito che la condotta del ricorrente aveva bloccato le attività del servizio del Sert di Lanciano. In particolare, il personale medico 2 aveva chiarito che, a causa di quanto stava accadendo all'interno del SERT, si era formata una lunga fila di utenti in attesa del proprio turno. La sentenza impugnata risulta conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento oggettivo del reato, previsto dall'art. 340 cod. pen., consiste in qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico;
né rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante (Sez. 5, n. 15388 del 6/03/2014, Sanna, Rv. 260217). Infatti, per la configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso ed espressa con modalità tali da incidere sulla concreta operatività dell'attività in questione (Sez. 6, n. 19676 del 16/04/2014, Musolino, Rv. 259768). Situazione, questa, realizzatasi nel caso in esame, come emerso dalle testimonianze acquisite. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente