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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2025, n. 15898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15898 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CAGLIARI nel procedimento a carico di: ON IO nato a [...] il [...] CC IS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 15898 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 09/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata, il Tribunale di Cagliari non ha convalidato l'arresto di IO SC e AN CC per il reato di concorso in furto in luogo privata dimora, ritenendo che non sussistessero i presupposti della "quasi flagranza" poiché l'arresto era avvenuto sulla base delle informazioni fornite dalla vittima e da terzi nell'immediatezza del fatto, così come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. 2. Avverso il provvedimento di non convalida ha proposto ricorso il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cagliari deducendo un unico motivo, con cui rappresenta il vizio di violazione di legge riguardo alla mancata convalida dell'arresto dei due imputati, che non è avvenuto - come erroneamente sostenuto dal Tribunale - sulla base esclusivamente delle sommarie informazioni raccolte dopo il fatto dalla polizia giudiziaria, bensì in seguito alla perquisizione svolta ed al ritrovamento indosso all'imputato SC della refurtiva, costituita dal denaro sottratto alla vittima, riconosciuta grazie alla presenza, tra le banconote per un valore di circa 300 euro, di uno scontrino sicuramente riferibile soltanto alla persona offesa. Si rientrerebbe, pertanto, nell'ipotesi classica di "quasi flagranza" prevista espressamente dall'art. 382 cod. proc. pen. e non messa in discussione dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 39131 del 2015, che ha voluto escludere la possibilità che tale ipotesi di arresto consentito fosse abbinata ad una situazione derivante dalla valutazione delle sole sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, ma non certo ai casi nei quali, oltre alle sommarie informazioni, sussista uno dei presupposti espliciti previsti dal codice di procedura penale;
vale a dire: se subito dopo il reato l'autore presunto del fatto sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite, nella pronuncia Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591, hanno precisato che, nell'ottica della natura eccezionale ex art. 13, comma 2, Cost. dei poteri di privazione della libertà personale attribuiti alla polizia giudiziaria, questi ultimi trovano ragionevole giustificazione nella constatazione (da parte 2 di chi procede all'arresto) della condotta del reo, nell'atto stesso della commissione del delitto, ovvero nella diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza. Ed infatti, l'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che è in stato di flagranza non solo chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria o da altre persone, ma anche chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Invece, non è possibile che la decisione di procedere all'arresto si basi sulle sole indicazioni fornite dalla vittima o da terzi alla polizia giudiziaria, laddove quest'ultima non abbia assistito alla perpetrazione del reato ovvero non ne abbia percepito le tracce di una commissione collocata "immediatamente prima". 2.1. Nel caso in esame, a fondamento della legittimità dell'arresto, viene in rilievo anzitutto l'immediata e autonoma percezione delle tracce del reato, da parte della polizia giudiziaria che lo ha effettuato. Gli operanti hanno ritrovato indosso al ricorrente, immediatamente dopo il fatto e quasi contestualmente alla raccolta di informazioni svolta, proprio lo scontrino in possesso della persona derubata al momento del furto;
ed insieme allo scontrino, il denaro sottratto alla vittima, per il valore corrispondente a quello oggetto di furto, pari a circa 300 euro. Tali coerenti circostanze di fatto hanno portato gli agenti di polizia giudiziaria a ritenere di poter individuare l'autore del furto nel ricorrente, giungendo al suo arresto. In una simile fattispecie, poco importa che l'arresto sia stato eseguito anche sulla base degli esiti dell'attività investigativa condotta a seguito delle dichiarazioni della persona offesa e di terzi;
ciò che rileva, ai fini della verifica sulla legittimità del provvedimento con cui si priva temporaneamente qualcuno della libertà personale, è la circostanza che uno dei presupposti, tra quelli indicati normativamente come capaci di radicare tale potere, si sia parallelamente verificato. E nell'ipotesi sottoposta al Collegio, il presupposto prevalente dell'arresto, capace di fondare il potere di intervento dell'autorità, è stato sicuramente rappresentato dal rinvenimento di tracce del reato indosso al ricorrente, che hanno inequivocabilmente ricondotto a lui l'azione. 2.2. Il ricorso, pertanto, è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. Infatti, L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, essendo oramai irrimediabilmente decorso il termine perentorio per la convalida del provvedimento, l'eventuale rinvio sarebbe fonte di una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042). It. 3 Deve ribadirsi, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (vedi anche, tra le molte, Sez. 6, n. 13436 del 23/2/2016, Obien, Rv. 266734; Sez. 5, n. 15387 del 19/2/2016, Cosman, Rv. 266566).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 9 gennaio 2025.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 15898 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 09/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata, il Tribunale di Cagliari non ha convalidato l'arresto di IO SC e AN CC per il reato di concorso in furto in luogo privata dimora, ritenendo che non sussistessero i presupposti della "quasi flagranza" poiché l'arresto era avvenuto sulla base delle informazioni fornite dalla vittima e da terzi nell'immediatezza del fatto, così come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. 2. Avverso il provvedimento di non convalida ha proposto ricorso il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cagliari deducendo un unico motivo, con cui rappresenta il vizio di violazione di legge riguardo alla mancata convalida dell'arresto dei due imputati, che non è avvenuto - come erroneamente sostenuto dal Tribunale - sulla base esclusivamente delle sommarie informazioni raccolte dopo il fatto dalla polizia giudiziaria, bensì in seguito alla perquisizione svolta ed al ritrovamento indosso all'imputato SC della refurtiva, costituita dal denaro sottratto alla vittima, riconosciuta grazie alla presenza, tra le banconote per un valore di circa 300 euro, di uno scontrino sicuramente riferibile soltanto alla persona offesa. Si rientrerebbe, pertanto, nell'ipotesi classica di "quasi flagranza" prevista espressamente dall'art. 382 cod. proc. pen. e non messa in discussione dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 39131 del 2015, che ha voluto escludere la possibilità che tale ipotesi di arresto consentito fosse abbinata ad una situazione derivante dalla valutazione delle sole sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, ma non certo ai casi nei quali, oltre alle sommarie informazioni, sussista uno dei presupposti espliciti previsti dal codice di procedura penale;
vale a dire: se subito dopo il reato l'autore presunto del fatto sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite, nella pronuncia Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591, hanno precisato che, nell'ottica della natura eccezionale ex art. 13, comma 2, Cost. dei poteri di privazione della libertà personale attribuiti alla polizia giudiziaria, questi ultimi trovano ragionevole giustificazione nella constatazione (da parte 2 di chi procede all'arresto) della condotta del reo, nell'atto stesso della commissione del delitto, ovvero nella diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza. Ed infatti, l'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che è in stato di flagranza non solo chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria o da altre persone, ma anche chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Invece, non è possibile che la decisione di procedere all'arresto si basi sulle sole indicazioni fornite dalla vittima o da terzi alla polizia giudiziaria, laddove quest'ultima non abbia assistito alla perpetrazione del reato ovvero non ne abbia percepito le tracce di una commissione collocata "immediatamente prima". 2.1. Nel caso in esame, a fondamento della legittimità dell'arresto, viene in rilievo anzitutto l'immediata e autonoma percezione delle tracce del reato, da parte della polizia giudiziaria che lo ha effettuato. Gli operanti hanno ritrovato indosso al ricorrente, immediatamente dopo il fatto e quasi contestualmente alla raccolta di informazioni svolta, proprio lo scontrino in possesso della persona derubata al momento del furto;
ed insieme allo scontrino, il denaro sottratto alla vittima, per il valore corrispondente a quello oggetto di furto, pari a circa 300 euro. Tali coerenti circostanze di fatto hanno portato gli agenti di polizia giudiziaria a ritenere di poter individuare l'autore del furto nel ricorrente, giungendo al suo arresto. In una simile fattispecie, poco importa che l'arresto sia stato eseguito anche sulla base degli esiti dell'attività investigativa condotta a seguito delle dichiarazioni della persona offesa e di terzi;
ciò che rileva, ai fini della verifica sulla legittimità del provvedimento con cui si priva temporaneamente qualcuno della libertà personale, è la circostanza che uno dei presupposti, tra quelli indicati normativamente come capaci di radicare tale potere, si sia parallelamente verificato. E nell'ipotesi sottoposta al Collegio, il presupposto prevalente dell'arresto, capace di fondare il potere di intervento dell'autorità, è stato sicuramente rappresentato dal rinvenimento di tracce del reato indosso al ricorrente, che hanno inequivocabilmente ricondotto a lui l'azione. 2.2. Il ricorso, pertanto, è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. Infatti, L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, essendo oramai irrimediabilmente decorso il termine perentorio per la convalida del provvedimento, l'eventuale rinvio sarebbe fonte di una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042). It. 3 Deve ribadirsi, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (vedi anche, tra le molte, Sez. 6, n. 13436 del 23/2/2016, Obien, Rv. 266734; Sez. 5, n. 15387 del 19/2/2016, Cosman, Rv. 266566).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 9 gennaio 2025.