Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 25 della legge 9 luglio 1967, n. 589 , e' sostituito dal seguente:
"Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente".
Il primo comma dell'articolo 25 della legge 9 luglio 1967, n. 589 , e' sostituito dal seguente:
"Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente".