CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 41124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41124 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E. PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. I udito il difensore i Penale Sent. Sez. 1 Num. 41124 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 25/06/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Elisabetta Ceniccola, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NT CA, ritenuto raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati, con aggravante mafiosa, di detenzione illegale di armi;
detenzione di armi clandestine;
ricettazione. 2. NT CA proponeva, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., richiesta di riesame rivolta al Tribunale di Catania, che la rigettava con provvedimento in data 11 marzo 2024 confermando l'ordinanza applicativa della misura. Secondo la ricostruzione indiziaria recepita dal Tribunale e basata sulle risultanze investigative, a seguito di perquisizione in un terreno di pertinenza della casa abitata da CA, erano stati ritrovati 4 fucili mitragliatori, una pistola mitragliatrice, 15 caricatori, 5 pistole semiautomatiche con matricola abrasa, oltre a numerose munizioni. Il Tribunale affermava che, rispetto a tale circostanza che deponeva in termini di elevata probabilità indiziaria nel senso della responsabilità penale di CA in ordine a tutte le fattispecie contestategli, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO AU costituivano solo un elemento ulteriore, idoneo a circostanziare un quadro indiziario più grave. 3. La difesa di NT CA ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 legge n. 985 del 1967, 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975 e difetto di motivazione. Afferma che il Tribunale di Catania ha errato nel ritenere sussistente gravi indizi di colpevolezza a carico di CA, basandosi solo sulla constatazione della titolarità in capo a costui del terreno in cui le armi vennero ritrovate e su dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO AU, imprecise e riguardanti percezioni risalenti al periodo 2013 - 2014. Il Tribunale non avrebbe reso idonea motivazione e non avrebbe considerato le vaste dimensioni e la mancanza di recinzione del terreno, né il fatto che le armi erano collocate in luogo distante dall'abitazione di CA. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. e difetto di motivazione. Il Tribunale non avrebbe reso congrua motivazione sull'errato giudizio circa la consapevolezza, in capo a CA, dell'esistenza di quelle armi e del fatto che esse avevano numeri di matricola illeggibili. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e difetto di motivazione. Il ricorrente afferma che il Tribunale, in violazione della giurisprudenza che ha stabilito la natura soggettiva dell'aggravante, ne ha ritenuto la sussistenza, basandosi su dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO AU, che avrebbe riferito circostanze non riscontrate, circa l'essersi recato a chiedere armi nel 2013 - 2014 da CA che rispose negativamente, e circa il fatto che CA era compare di VA TA. Inoltre, il ricorrente osserva che il Tribunale, ammettendo che non esistono elementi di riscontro alle dichiarazioni di AU ma rilevando che non vi sono elementi di smentita di esse, ha introdotto, in violazione dei principi normativi, una inversione dell'onere probatorio. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della sproporzionata misura della custodia in carcere. Il Tribunale non avrebbe considerato che CA è ultrasettantenne in precarie condizioni di salute e che è stato reperito un altro domicilio in cui egli potrebbe rimanere agli arresti domiciliari lontano dal luogo del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La trattazione del caso rc ide opportuno richiamare alcuni principi stabiliti della giurisprudenza di legittimit 1.1. È stato chiarito, in tem di misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01). 1.2. È stato spiegato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 1.3. È stato chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di gravame e motivatamente respinti, laddove manchi un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi il ricorrente, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). 2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza del Tribunale è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Esse in parte propongono una inammissibile rivalutazione di circostanze oggettive;
in parte sono prive di specificità; in parte sono infondate. Il Tribunale ha fornito motivazione con riferimento alla rilevanza degli elementi raccolti nel corso delle indagini, e non emergono i vizi dedotti dalla difesa. Con riguardo ad alcuni profili, il ricorrente espone doglianze incomplete o censura singoli segmenti dell'intero compendio motivazionale, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa, così avanzando una richiesta di un rinnovamento - inammissibile in questa sede di legittimità - del giudizio già compiuto dal giudice cautelare. 2.1. In particolare, sono inammissibili, perché richiedono una inammissibile rivalutazione di elementi fattuali, i primi due motivi di ricorso, relativi alla valutazione degli indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e ricettazione di armi. In proposito, il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha posto alla base della decisione adottata un compendio motivazionale significativo, spiegando le ragioni in base alle quali ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale ha reso in proposito congrua motivazione, ricordando che in un terreno di CA vennero reperite armi anche clandestine e spiegando, in modo convincente, che per estrarre dal terreno i bidoni in cui esse erano contenute, è stato necessario utilizzare un mezzo meccanico previo utilizzo di metal detector, e che ciò dimostra l'inverosimiglianza della tesi difensiva secondo la quale dei terzi avrebbero collocato le armi nel terreno di proprietà di CA, a sua insaputa. Il Tribunale rileva plausibilmente che il tempo necessario per recuperare le armi e le modalità di occultamento di esse escludono che tali attività potessero essere compiute senza il concorso di CA, proprietario del terreno. Il Tribunale, peraltro, ha dato atto che è recessivo, in detta prospettiva, il rilievo che la vasta proprietà fosse di libero accesso. 2.2. Il terzo motivo di ricorso, volto a criticare le valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza di elementi indiziari circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa, risulta inammissibile per carenza di specificità. Il Tribunale, infatti, ha rilevato, fra l'altro, che le affermazioni rese da AU sul ruolo svolto da CA come custode delle armi possono senz'altro ritenersi credibili «perché la disponibilità di così tante armi, aventi le caratteristiche descritte, rimanda inevitabilmente a un contesto criminale di più ampio respiro». Tale osservazione, che costituisce un chiaro sostegno logico delle valutazioni del Tribunale circa la sussistenza di elementi indiziari dell'aggravante mafiosa, non è adeguatamente contrastata nel ricorso, che pertanto risulta generico sull'argomento. 2.3. Il quarto motivo di ricorso, inerente alle valutazioni circa le esigenze cautelari e la scelta della misura applicata, è infondato, perché il Tribunale ha reso ampi e congrui ragionamenti per giustificare il rigetto delle tesi difensive in proposito e per sostenere le affermazioni in base alle quali sussistono esigenze cautelari. Risultano decisivi e non superati i rilievi del Tribunale sia circa la micidialità delle armi detenute e la finalità della detenzione, giustificative della valutazione di eccezionalità del pericolo di reiterazione criminosa, sia circa l'inidoneità della misura gradata degli arresti domiciliari a realizzare un effetto contenitivo. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod, proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancellarla per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E. PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. I udito il difensore i Penale Sent. Sez. 1 Num. 41124 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 25/06/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Elisabetta Ceniccola, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NT CA, ritenuto raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati, con aggravante mafiosa, di detenzione illegale di armi;
detenzione di armi clandestine;
ricettazione. 2. NT CA proponeva, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., richiesta di riesame rivolta al Tribunale di Catania, che la rigettava con provvedimento in data 11 marzo 2024 confermando l'ordinanza applicativa della misura. Secondo la ricostruzione indiziaria recepita dal Tribunale e basata sulle risultanze investigative, a seguito di perquisizione in un terreno di pertinenza della casa abitata da CA, erano stati ritrovati 4 fucili mitragliatori, una pistola mitragliatrice, 15 caricatori, 5 pistole semiautomatiche con matricola abrasa, oltre a numerose munizioni. Il Tribunale affermava che, rispetto a tale circostanza che deponeva in termini di elevata probabilità indiziaria nel senso della responsabilità penale di CA in ordine a tutte le fattispecie contestategli, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO AU costituivano solo un elemento ulteriore, idoneo a circostanziare un quadro indiziario più grave. 3. La difesa di NT CA ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 legge n. 985 del 1967, 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975 e difetto di motivazione. Afferma che il Tribunale di Catania ha errato nel ritenere sussistente gravi indizi di colpevolezza a carico di CA, basandosi solo sulla constatazione della titolarità in capo a costui del terreno in cui le armi vennero ritrovate e su dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO AU, imprecise e riguardanti percezioni risalenti al periodo 2013 - 2014. Il Tribunale non avrebbe reso idonea motivazione e non avrebbe considerato le vaste dimensioni e la mancanza di recinzione del terreno, né il fatto che le armi erano collocate in luogo distante dall'abitazione di CA. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. e difetto di motivazione. Il Tribunale non avrebbe reso congrua motivazione sull'errato giudizio circa la consapevolezza, in capo a CA, dell'esistenza di quelle armi e del fatto che esse avevano numeri di matricola illeggibili. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e difetto di motivazione. Il ricorrente afferma che il Tribunale, in violazione della giurisprudenza che ha stabilito la natura soggettiva dell'aggravante, ne ha ritenuto la sussistenza, basandosi su dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO AU, che avrebbe riferito circostanze non riscontrate, circa l'essersi recato a chiedere armi nel 2013 - 2014 da CA che rispose negativamente, e circa il fatto che CA era compare di VA TA. Inoltre, il ricorrente osserva che il Tribunale, ammettendo che non esistono elementi di riscontro alle dichiarazioni di AU ma rilevando che non vi sono elementi di smentita di esse, ha introdotto, in violazione dei principi normativi, una inversione dell'onere probatorio. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della sproporzionata misura della custodia in carcere. Il Tribunale non avrebbe considerato che CA è ultrasettantenne in precarie condizioni di salute e che è stato reperito un altro domicilio in cui egli potrebbe rimanere agli arresti domiciliari lontano dal luogo del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La trattazione del caso rc ide opportuno richiamare alcuni principi stabiliti della giurisprudenza di legittimit 1.1. È stato chiarito, in tem di misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01). 1.2. È stato spiegato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 1.3. È stato chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di gravame e motivatamente respinti, laddove manchi un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi il ricorrente, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). 2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza del Tribunale è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Esse in parte propongono una inammissibile rivalutazione di circostanze oggettive;
in parte sono prive di specificità; in parte sono infondate. Il Tribunale ha fornito motivazione con riferimento alla rilevanza degli elementi raccolti nel corso delle indagini, e non emergono i vizi dedotti dalla difesa. Con riguardo ad alcuni profili, il ricorrente espone doglianze incomplete o censura singoli segmenti dell'intero compendio motivazionale, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa, così avanzando una richiesta di un rinnovamento - inammissibile in questa sede di legittimità - del giudizio già compiuto dal giudice cautelare. 2.1. In particolare, sono inammissibili, perché richiedono una inammissibile rivalutazione di elementi fattuali, i primi due motivi di ricorso, relativi alla valutazione degli indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e ricettazione di armi. In proposito, il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha posto alla base della decisione adottata un compendio motivazionale significativo, spiegando le ragioni in base alle quali ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale ha reso in proposito congrua motivazione, ricordando che in un terreno di CA vennero reperite armi anche clandestine e spiegando, in modo convincente, che per estrarre dal terreno i bidoni in cui esse erano contenute, è stato necessario utilizzare un mezzo meccanico previo utilizzo di metal detector, e che ciò dimostra l'inverosimiglianza della tesi difensiva secondo la quale dei terzi avrebbero collocato le armi nel terreno di proprietà di CA, a sua insaputa. Il Tribunale rileva plausibilmente che il tempo necessario per recuperare le armi e le modalità di occultamento di esse escludono che tali attività potessero essere compiute senza il concorso di CA, proprietario del terreno. Il Tribunale, peraltro, ha dato atto che è recessivo, in detta prospettiva, il rilievo che la vasta proprietà fosse di libero accesso. 2.2. Il terzo motivo di ricorso, volto a criticare le valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza di elementi indiziari circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa, risulta inammissibile per carenza di specificità. Il Tribunale, infatti, ha rilevato, fra l'altro, che le affermazioni rese da AU sul ruolo svolto da CA come custode delle armi possono senz'altro ritenersi credibili «perché la disponibilità di così tante armi, aventi le caratteristiche descritte, rimanda inevitabilmente a un contesto criminale di più ampio respiro». Tale osservazione, che costituisce un chiaro sostegno logico delle valutazioni del Tribunale circa la sussistenza di elementi indiziari dell'aggravante mafiosa, non è adeguatamente contrastata nel ricorso, che pertanto risulta generico sull'argomento. 2.3. Il quarto motivo di ricorso, inerente alle valutazioni circa le esigenze cautelari e la scelta della misura applicata, è infondato, perché il Tribunale ha reso ampi e congrui ragionamenti per giustificare il rigetto delle tesi difensive in proposito e per sostenere le affermazioni in base alle quali sussistono esigenze cautelari. Risultano decisivi e non superati i rilievi del Tribunale sia circa la micidialità delle armi detenute e la finalità della detenzione, giustificative della valutazione di eccezionalità del pericolo di reiterazione criminosa, sia circa l'inidoneità della misura gradata degli arresti domiciliari a realizzare un effetto contenitivo. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod, proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancellarla per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.