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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/09/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1968/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1968/2022, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caramia, giusta Parte_1 mandato in atti;
-opponente-
NEI CONFRONTI DI
, in persona della procuratrice speciale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco, come da mandato in atti;
Controparte_2
-opposta-
E
, già Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_4 del Direttore dott.ssa , nonché del funzionario delegato avv. Antonio Controparte_5
Romanelli;
-opposto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21 maggio 2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di intimazione di pagamento n. 01420219006491309/000 notificatogli in data 9 febbraio 2022 da della Provincia di con cui gli è stato Controparte_6 CP_3 intimato, tra l'altro, il pagamento della somma di € 9.207,86, in forza della cartella esattoriale n. 01420110048266083000 relativa a sanzioni amministrative ai sensi della Legge n. 689 del
1981, anno di riferimento 2005, irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento;
b) l'intervenuta prescrizione del credito.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto, di “Accertare l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 01420110048266083000, atto presupposto dell'intimazione di pagamento n.
01420219006491309/000 e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza della stessa.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.
01420110048266083000 e, per l'effetto, annullare le stessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha pregiudizialmente eccepito CP_6
l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito, a favore del Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro. Ha poi fatto valere l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva e contestato nel merito le avverse doglianze, in ragione della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito in giudizio anche l' il quale ha dedotto la propria Controparte_4 estraneità alle contestazioni sollevate, documentando la tempestiva e valida notifica dell'ordinanza ingiunzione emesse a seguito del verbale ispettivo.
All'esito dell'udienza di prima comparizione è stata fissata l'udienza del 24 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo taluni rinvii richiesti dalle parti per verificare la rottamazione della cartella esattoriale oggetto di contestazione, all'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2 Al riguardo non è inutile precisare che, stante l'oggetto della controversia, la stessa esula dal perimetro applicativo della disciplina sulla c.d. sospensione feriale dei termini (cfr. Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014: “L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario”).
Mette conto dare atto, altresì, che il presente giudizio è stato introdotto nelle forme del rito ordinario, anzichè di quello speciale del lavoro ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c., avuto riguardo alla natura dei crediti oggetto di contestazione.
Cionondimeno, come di recente ribadito dalla Suprema Corte “L'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non indichi uno specifico pregiudizio processuale che, dalla mancata adozione del diverso rito, sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subìta sul piano pratico processuale” (Cassazione civile sez. III, 05/05/2025, n.11809).
*****
Prima di scrutinare il merito dell'opposizione, deve darsi atto anzitutto della competenza di questo Tribunale.
Invero, l'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999 -disciplinante la materia dell'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, quale quello di cui si discetta- rinvia per il procedimento di opposizione contro il ruolo agli artt. 442 e ss. c.p.c. Ne consegue che la competenza territoriale resta regolata dall'art. 444 c.p.c. Tale ultima disposizione prevede al primo comma che "le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria sono di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore".
Orbene, nella controversia in esame risulta documentalmente che l'attore, al momento della proposizione della domanda, era residente in [...], con conseguente radicamento della competenza territoriale del Tribunale adito.
Né tantomeno si pone alcun problema di competenza funzionale del Giudice del Lavoro, atteso che la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del
3 medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (cfr. ex multis Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016 (Rv. 640707 – 01).
Appurata la competenza di questo Tribunale, non è inutile ricordare che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Sicchè il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non -validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483;
Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n.
5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie il nel negare di aver ricevuto la notifica della cartella di Parte_1 pagamento, eccepisce per un verso il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito (con ciò configurando una opposizione all'esecuzione) e per altro verso lamenta la irregolarità formale della intimazione di pagamento per il vizio procedimentale, consistente nella illegittima emissione della intimazione di pagamento in mancanza di notifica dei sottesi e prodromici avvisi di addebito (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi).
Orbene, il primo motivo di opposizione, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi
(stante l'eccepita omessa notifica della cartella di pagamento) risulta inammissibile stante la tardività dell'atto introduttivo notificato il 13 aprile 2022, ben oltre il termine perentorio ex art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento perfezionatasi il 9 febbraio 2022, come da documentazione in atti e da allegazione dello stesso attore.
E' invece pacificamente ammissibile il motivo di opposizione all'esecuzione con cui l'istante ha eccepito la prescrizione maturata ex art. 28 L. n. 689/1981: come di recente chiarito dai
4 giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024), ove la contestazione abbia ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.
Segnatamente, è stato ribadito il principio per cui la deduzione della prescrizione del credito in riscossione costituisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito) e non la mera irregolarità degli atti della procedura di riscossione.
Si tratta, pertanto, di una opposizione proponibile senza limiti o preclusioni temporali
(quanto meno fino al momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.). Di conseguenza, la valutazione della effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione, assume cioè il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, può e deve essere provato dall'agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale notifica. Sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, non sarebbe, del resto, possibile ritenere che, laddove sia previsto che l'omessa o irregolare notificazione di un atto della procedura determini un vizio dell'atto successivo, che il primo atto presuppone preventivamente e regolarmente notificato, l'omessa tempestiva opposizione volta a far valere la nullità dell'atto successivo (conseguente all'omessa notificazione di quello precedente) possa in qualche modo far sì che un atto non notificato (o irregolarmente notificato) debba considerarsi come un atto notificato (o regolarmente notificato), anche ad altri fini. D'altra parte, se anche la conoscenza dell'atto successivo possa ritenersi, in qualche modo, determinare la sanatoria di un vizio della notificazione dell'atto precedente, per la conoscenza che comporti di quello, si tratterebbe pur sempre di una sanatoria che opera ex nunc (cioè, dal momento della conoscenza indiretta del primo atto, determinata dalla
5 conoscenza di quello successivo): dunque, non avrebbe alcun senso logico o giuridico ritenere inibita, a diversi fini, la contestazione di quella notificazione (o anche solo invertire l'onere della prova della sua esistenza e regolarità).
Appurata l'ammissibilità dell'opposizione proposta dal quanto al motivo sub 2 Parte_1 dell'atto introduttivo, nel merito si osserva quanto segue.
Dalle emergenze processuali risulta che:
a) la pretesa creditoria oggetto del contendere origina dall'accertamento ispettivo conclusosi in data 12 settembre 2005 e sfociato nell'ordinanza ingiunzione n. 45524 del 13 giugno 2008, validamente notificata all'odierno attore in data 18 giugno 2008 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte ); CP_3
b) l'agente della riscossione ha emesso la relativa cartella di pagamento e ne deduce l'avvenuta notifica in data 20 agosto 2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (cfr. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte;
CP_6
c) sono stati emessi avvisi di intimazione di pagamento, relativi alla ridetta cartella nel 2013
(20 marzo 2013 – doc. n. 3 fascicolo di parte , nel 2015 (doc. n. 4) e nel 2019 (doc. CP_6
n. 5), nonché nel 2022 in forza dell'atto qui opposto.
Occorre a questo punto verificare la regolarità delle notifiche degli atti sopra richiamati, al fine di accertare la sussistenza o meno della eccepita prescrizione.
Da un lato, deve darsi atto che non vi è prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento, posto che si limita a produrre la documentazione attestante il CP_6 perfezionamento della notifica (ossia l'avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritta dal suocero di ma, al contempo, non produce l'atto notificato. Parte_1
Dall'altro, invece, risultano validamente e tempestivamente notificate le intimazioni di pagamento del 2013 (20 marzo 2013 – doc. n. 3 fascicolo di parte , del 2015 (doc. n. CP_6
4) e del 2019 (doc. n. 5).
Pacifiche e incontestate le notifiche degli atti del 2013 e del 2019, risulta valida e regolare anche quella dell'atto di intimazione n. 014/2015.
Al riguardo, giova rammentare che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.
Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di
6 notificazione ex art. 140 c.p.c. vi è una scissione tra il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante e quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019). Ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005;
Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019).
Donde, l'omissione di uno degli adempimenti di cui al predetto articolo 140 c.p.c. rende la notifica nulla e non inesistente in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.
14916 del 20-07-2016 (Cass. Sez. L, Ord. n. 12704 del 2023; Sez. 5, Sentenza n. 2552 del
2024).
Ancora, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale
(c.d. notifica postale diretta), qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può
7 essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt.
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012-2021; da ultimo, nello stesso senso, Cass. sez. 5 Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 2024).
Alla luce di tali condivise coordinate ermeneutiche e delle risultanze documentali, la notifica dell'atto di intimazione in questione deve essere ritenuta validamente effettuata.
Infatti, in data 3 febbraio 2016 il notificante -preso atto dell'assenza del destinatario- ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perfezionatasi per compiuta giacenza.
Al contrario di quanto contestato dall'attore, tale notifica non è inficiata da nullità, essendo stata fornita la prova dello svolgimento della formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c.
Dalla documentazione in atti emerge, in effetti, che è stato dato avviso del deposito presso la casa comunale con raccomandata n. 689247741995, spedita in data 5 febbraio 2016 (cfr. timbro dell'ufficio postale di Roma FCO) e tornata al mittente per compiuta giacenza in data
11 marzo 2016, come attestato dal timbro dell'ufficio (si veda doc. n. 4 prodotto da . CP_6
In conclusione, a fronte della notifica in data 18 giugno 2008 dell'ordinanza ingiunzione emessa dell'ente impositore, il decorso del termine prescrizionale quinquennale risulta efficacemente interrotto dall'attività del concessionario della riscossione mediante gli atti di intimazione di pagamento del 20 marzo 2013, del febbraio 2016 e del 18 aprile 2019.
L'opposizione va quindi dichiarata inammissibile quanto al motivo sub 1 e respinta quanto al motivo sub 2.
Il rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate da giustifica la integrale CP_6 compensazione delle spese di lite nei rapporti fra il e Parte_1 CP_6
L'attore va invece condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_4
, stante l'estraneità dello stesso ai motivi di opposizione sollevati dall'attore.
[...]
Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, in base al valore del credito contestato, parametri medi per le fasi 1 e 2, minimi per la fase 4 e nulla per la fase istruttoria stante la natura documentale della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente esperita, con la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 149/2015.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara inammissibile il motivo sub 1 dell'opposizione;
2) rigetta il motivo sub 2 dell'opposizione;
3) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra l'attore e CP_6
4) condanna l'attore alla rifusione in favore dell' Controparte_3
delle spese di lite che si liquidano in € 2.037,60 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, in data 8 settembre 2025
La Giudice
Diletta Calò
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