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Rigetto
Sentenza 25 settembre 2025
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Sentenza 17 marzo 2026
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Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07539/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02215 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07539/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7539 del 2025, proposto dalla società Albero
Group S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Marcello Fortunato e Antonio
Ascolese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
AT La RA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 07539/2025 REG.RIC.
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1533/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore e del sig.
AT La mura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Consigliere Michele
IA e uditi per le parti gli avvocati Marcello Fortunato, Alfonso Vuolo e Sara Di
Cunzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente è proprietaria, in forza di un decreto di trasferimento del 8 novembre 2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata, di uno stabilimento industriale sito nel Comune di Nocera
Superiore, distinto in catasto al foglio 3, particella 422, subalterno 2.
2. Il suddetto complesso immobiliare è composto, tra l'altro, da un capannone industriale costituito da due corpi di fabbrica:
(i) il primo corpo di fabbrica ha una struttura intelaiata con pilastri e travi in cemento armato con copertura a solaio curvo a doppia campata e chiusura perimetrale in muratura, con una superficie di 1.446,81 mq e una volumetria di circa 10.127,67 mc;
(ii) il secondo corpo di fabbrica è collegato al primo, ha una struttura intelaiata con pilastri e travi in ferro con copertura piana in lamiera e chiusura perimetrale in muratura, con una superficie di 386,17 mq e una volumetria di circa 1.853,61 mc; in questo secondo corpo di fabbrica insistono gli uffici e i servizi. N. 07539/2025 REG.RIC.
3. Nello stabilimento industriale complessivamente considerato si trovano anche due comodi che insistono sullo spazio esterno e che sono adibiti, rispettivamente, a cabina elettrica e deposito.
4. Il nucleo originario dello stabilimento industriale è stato realizzato prima del 1° settembre 1967 ed è poi stato ampliato in forza dei seguenti titoli edilizi:
(i) licenza edilizia del 30 maggio 1969, avente ad oggetto l'ampliamento di due capannoni in un altro lotto di terreno;
(ii) licenza edilizia del 22 dicembre 1970, avente ad oggetto la realizzazione di un capannone per deposito di legname in un altro lotto di terreno;
(iii) licenza edilizia del 22 aprile 1971, avente ad oggetto la realizzazione di un collegamento coperto tra i nuovi capannoni e il vecchio (che è oggetto di causa);
(iv) concessione edilizia n. 26 del 14 giugno 1978, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione della copertura del complesso più vecchio, nonché la ristrutturazione dei locali interni;
(v) concessione edilizia n. 4 del 24 marzo 2000, pratica n. 60/1999, avente ad oggetto i lavori di redistribuzione e ristrutturazione dell'opificio industriale.
4. In data 24 luglio 2000, la società all'epoca proprietaria dei beni ha presentato la
DIA n. 11331 per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di locali interni da destinare ad uffici e servizi.
5. In seguito, con il già citato decreto del 9 novembre 2019 del Tribunale civile di
Nocera Superiore, l'odierna appellante è divenuta proprietaria dei due corpi di fabbrica sopra menzionati, nonché dei due comodi e dell'area esterna.
6. In data 11 febbraio 2020, l'odierna appellante ha trasmesso una SCIA (prot. n.
4252), poi integrata con atto prot. n. 8445 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto alcune modifiche interne al corpo uffici, il frazionamento tra capannone e uffici e i comodi accessori adibiti a deposito e cabina ENEL. N. 07539/2025 REG.RIC.
7. Con ordinanza n. 1 del 2023, il Comune ingiungeva all'odierna appellante la demolizione di uno dei due corpi di fabbrica del capannone (ovvero la zona uffici avente una superficie pari a 387 mq) dei due comodi (id est la cabina elettrica e il deposito) e del piazzale esterno.
8. L'odierna appellante ha impugnato l'ordinanza di demolizione dinanzi al T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno) il quale - con sentenza n. 1224 del 25 maggio 2023 - accoglieva soltanto in parte il ricorso e per l'effetto:
(i) confermava l'ingiunzione di demolizione del corpo di fabbrica abusivo;
(ii) annullava invece l'ingiunzione di demolizione dei due comodi.
9. La società impugnava la sentenza del T.A.R. per la Campania Salerno dinanzi al
Consiglio di Stato che - con sentenza n. 5430 del 17 giugno 2024 - respingeva l'appello della società e accoglieva, invece, l'appello incidentale del Comune. Per l'effetto, pertanto, l'ordine di demolizione veniva confermata in toto.
10. Successivamente, con nota prot. n. 21505 del 4 agosto 2024, l'odierna appellante trasmetteva al Comune di Nocera Superiore un'istanza ex art. 34 del d.P.R. n.
380/2001 al fine di ottenere la fiscalizzazione dell'abuso edilizio, sull'assunto che gli abusi in questione sarebbero stati mere parziali difformità rispetto al titolo originario.
Nelle more del summenzionato procedimento amministrativo di fiscalizzazione dell'abuso edilizio ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, l'odierna appellante, con nota integrativa del 4 febbraio 2025, chiedeva al Comune di valutare – oltre alla possibilità di detta fiscalizzazione – anche la possibilità alternativa di sanare l'abuso edilizio ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 (così come introdotti dal d.l. 29 maggio
2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2024, n. 120, c.d. d.l.
“salva casa”) nonché di certificare lo stato legittimo dei manufatti in questione in considerazione del “nuovo” art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 (sempre come introdotto dal d.l. “salva casa”). N. 07539/2025 REG.RIC.
11. Il Comune di Nocera Superiore, con provvedimento n. 9 del 6 giugno 2025 (prot.
n. 13636) ha respinto l'istanza dell'odierna appellante e, per l'effetto, ha denegato:
(i) sia la fiscalizzazione dell'abuso edilizio ex art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001;
(ii) sia la certificazione dello stato legittimo dei manufatti ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001;
(iii) sia il rilascio delle sanatorie ex artt. 34 ter e 36 bis del medesimo d.P.R.
12. Con il ricorso di primo grado da cui scaturisce l'odierno giudizio, pertanto, la società ha chiesto l'annullamento del diniego, nonché l'accertamento della formazione del silenzio-assenso in tesi consolidatosi sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001.
13. Con la sentenza ora appellata (n. 1533 del 2025) resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno) ha respinto il ricorso e, per l'effetto, confermato in toto il diniego impugnato.
I passaggi motivazionali fondamentali della sentenza appellata sono i seguenti:
(i) “la natura abusiva dei beni è fuori discussione, perché accertata dal Consiglio di
Stato, con sentenza n. 5430 del 17.06.2024” (id est la sentenza che si è già pronunciata sulla legittimità dell'ordine di demolizione dell'abuso di cui è stata negata la sanatoria con l'atto amministrativo ora impugnato);
(ii) “quanto all'invocato silenzio assenso ex 36 bis DPR 380/2001, va recepita
l'eccezione del Comune secondo cui: “la società ricorrente non ha mai presentato un'istanza di sanatoria ex art. 36 bis d.P.R. 380/2001 con il relativo corredo di dichiarazioni promananti da tecnico abilitato che attestino le necessarie conformità.
Invero, solo in sede di riscontro ai motivi ostativi comunicati dal Comune di Nocera
Superiore nell'ambito del procedimento di cui all'art. 34 d.P.R. 380/2001, con mera memoria partecipativa dei soli Legali della ricorrente, senza allegazione di alcuna delega e/o procura, è stato chiesto al Comune, del tutto irritualmente, di esaminare la pratica espressamente presentata ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 anche ai N. 07539/2025 REG.RIC.
sensi degli artt. 34 ter e 36 bis T.U. Edilizia, senza allegazione di tutte le prescritte dichiarazioni e documentazione””;
(iii) “a ciò si aggiunga che i manufatti, oggetto dell'ordinanza di demolizione n.
1/2023 emessa ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01, ritenuta legittima dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5430/2024, sono qualificabili come interventi realizzati “in assenza di permesso di costruire” e, pertanto, non è possibile annoverarli tra le parziali difformità al titolo edilizio originario né, tanto meno, come variazioni essenziali”;
(iv) “il rigetto dell'istanza di fiscalizzazione è adeguatamente motivato sulla base dei seguenti due argomenti: “- I corpi di fabbrica in questione, oggetto di Ordinanza di demolizione n. 1/2023 emessa ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01, ritenuta legittima dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 5430/2024, risultano essere stati realizzati “in assenza di permesso di costruire” e, pertanto, non è possibile annoverarli tra le
“parziali difformità al titolo edilizio originario” con conseguente inapplicabilità dell'art. 34 del D.P.R. 380/01; - La documentazione tecnica prodotta dall'istante e, in particolare, i saggi sul calcestruzzo effettuati dal laboratorio “Istemi”, non sono sufficienti a dimostrare l'impossibilità di demolire la parte abusiva senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità come, tra l'altro, già stigmatizzato dal
Consiglio di Stato con la sentenza sopra richiamata””.
14. Con l'odierno atto di appello, dunque, la società ricorrente impugna la sentenza sopra richiamata. L'appello è affidato a plurimi motivi che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
15. Si sono ritualmente costituiti nel giudizio di appello sia il Comune di Nocera
Superiore, sia il sig. AT La RA (controinteressato nel giudizio di primo grado), entrambi instando per la reiezione dell'appello e, per l'effetto, per la conferma della sentenza appellata. N. 07539/2025 REG.RIC.
In particolare, ambedue le parti appellate eccepiscono, in primo luogo,
l'inammissibilità dell'appello, atteso che quest'ultimo non formulerebbe alcuna censura avverso il seguente snodo argomentativo della sentenza appellata: “la società ricorrente non ha mai presentato un'istanza di sanatoria ex art. 36 bis d.P.R.
380/2001 con il relativo corredo di dichiarazioni promananti da tecnico abilitato che attestino le necessarie conformità. Invero, solo in sede di riscontro ai motivi ostativi comunicati dal Comune di Nocera Superiore nell'ambito del procedimento di cui all'art. 34 d.P.R. 380/2001, con mera memoria partecipativa dei soli legali della ricorrente, senza allegazione di alcuna delega e/o procura, è stato chiesto al Comune, del tutto irritualmente, di esaminare la pratica espressamente presentata ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 anche ai sensi degli artt. 34 ter e 36 bis T.U. Edilizia, senza allegazione di tutte le prescritte dichiarazioni e documentazione”.
Il fatto che l'appellante abbia omesso di censurare questo specifico capo di sentenza, renderebbe in tesi inammissibile l'intero appello o, quantomeno, i motivi di gravame incentrati sull'asserita esistenza dei presupposti per il rilascio delle sanatorie ex artt.
34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il Comune eccepisce, altresì, che la parte appellante – pur riproponendo ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello i motivi di ricorso di primo grado (esposti nella parte finale dell'appello) – ha tuttavia omesso di riproporre il primo motivo di ricorso, segnatamente quello con cui la ricorrente affermava che il diniego impugnato sarebbe stato adottato dopo che si sarebbe già formato il silenzio-assenso sull'istanza ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001; in considerazione di ciò, pertanto, la difesa del
Comune “paventa anche l'inammissibilità delle ulteriori deduzioni svolte nell'atto di appello, dovendosi dare per accertata la carenza dei requisiti ab origine della domanda ex art. 36-bis formulata dalla società a mezzo dei propri legali”.
Per il resto, entrambe le parti appellate eccepiscono l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti dalla società appellante. N. 07539/2025 REG.RIC.
16. All'esito della camera di consiglio calendarizzata in data 28 ottobre 2025 per la trattazione dell'istanza cautelare ex art. 98 c.p.a., con ordinanza pubblicata in data 29 ottobre 2025, il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata esclusivamente per ragioni di periculum in mora (senza, tuttavia, alcuna prognosi favorevole circa l'esito della causa) avuto riguardo:
a) alla “natura degli effetti che possono discendere dal provvedimento amministrativo impugnato nel presente giudizio (segnatamente dal diniego di accertamento di conformità “semplificata” ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001), ove quest'ultimo venga valutato in relazione alla parallela ordinanza demolitoria n. 1/2023 e all'impatto che tale ordinanza potrebbe avere sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale (a cui sono correlati interessi di natura non soltanto economica ma anche sociale, vista la necessità di tutelare i posti di lavoro)”;
b) nonché al fatto che “la natura soltanto parziale della demolizione dei manufatti abusivi (consistenti nel corpo di fabbrica che ospita gli uffici e nei due locali tecnici) non fa venir meno il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile per la continuità dell'impresa, la cui concreta operatività dipende dalla salvaguardia dell'intera organizzazione di mezzi ad essa strumentale (ivi inclusi gli uffici deputati allo svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili)”.
17. È seguito il deposito dei documenti e delle memorie delle parti ex art. 73, co. 1,
c.p.a.
18. All'udienza pubblica del 17 febbraio 2026, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
19. In limine litis, va premesso che il provvedimento amministrativo impugnato nel giudizio di primo grado ha un contenuto composito ed eterogeneo che racchiude plurime statuizioni con le quali il Comune ha contemporaneamente negato: N. 07539/2025 REG.RIC.
(i) in primo luogo la fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001;
(ii) in secondo luogo la certificazione dello stato legittimo dell'immobile ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 (così come modificato dal d.l. 29 maggio
2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2024, n. 120, c.d. d.l.
“salva casa”);
(iii) in terzo luogo la sanatoria speciale ex art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001 (così come introdotto dal poc'anzi citato d.l. “salva casa”);
(iv) in quarto luogo l'accertamento di conformità semplificato ex art. 36-bis del d.P.R.
n. 380 del 2001 (anch'esso così come introdotto dal d.l. “salva casa”).
20. Le parti appellate eccepiscono l'inammissibilità dell'odierno appello, in quanto la società appellante ha omesso di censurare il capo di sentenza con cui il primo giudice aveva rilevato che la società non aveva mai trasmesso al Comune alcuna rituale istanza
(corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria) finalizzata ad ottenere le sanatorie ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Va da sé che tale eccezione riveste una sua astratta rilevanza in relazione ai soli motivi con cui l'appellante censura il diniego delle sanatorie ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R.
n. 380 del 2001, e non anche in relazione ai restanti motivi che sono incentrati, invece, sulla fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sull'accertamento dello stato legittimo ex art. 9 bis, comma 1 bis, del medesimo d.P.R.
Ne discende, pertanto, che detta eccezione verrà presa in considerazione più avanti, lì dove verranno esaminati i motivi di appello incentrati sul diniego di accertamento di conformità “semplificato” ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e sul diniego di sanatoria ex art. 34 ter del medesimo d.P.R.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
21. Il primo motivo di appello è volto a contestare il capo di sentenza che si è pronunciato sul diniego di accertamento dello stato legittimo dell'immobile ex art. 9- bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. N. 07539/2025 REG.RIC.
21.1. La sentenza di primo grado aveva confermato il diniego comunale di accertamento dello stato legittimo dell'immobile sull'assunto che l'abusività dell'immobile è già stata accertata - con efficacia di giudicato - dalla sentenza del
Consiglio di Stato n. 5430 del 17 giugno 2024 (tale sentenza, come visto, aveva respinto il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione del medesimo abuso di cui ora si controverte).
21.2. Secondo l'appellante, il fatto che il Consiglio di Stato abbia già accertato la legittimità dell'ordine di demolizione dell'abuso sarebbe in tesi irrilevante.
Ed infatti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del 2024 si è pronunciata su un ordine di demolizione adottato nel 2023, e dunque su un provvedimento amministrativo che – in ossequio al principio del tempus regit actum – soggiaceva alla precedente versione dell'art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 (versione anteriore rispetto alle modifiche poi introdotte dal d.l. “salva casa” del 2024).
Viceversa, il diniego ora impugnato è stato adottato nel 2025 sotto il vigore della nuova versione dell'art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 (così come introdotta dal d.l. “salva casa” entrato in vigore in data 29 maggio 2024).
In particolare, il primo giudice avrebbe completamente omesso di considerare che in base al disposto del “nuovo” art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, lo stato legittimo dell'immobile non è più soltanto quello stabilito dal titolo abilitativo originario (come previsto dalla versione dell'art. 9-bis, comma 1 bis, vigente al momento della sentenza del Consiglio di Stato sul provvedimento demolitorio), ma in alternativa anche quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile (integrato con gli eventuali ulteriori titoli che hanno abilitato interventi parziali) a condizione che la P.A. abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
Nel caso di specie - prosegue l'appellante - l'ultimo intervento edilizio è stato assentito con la concessione edilizia n. 4/2000, nella quale vi sarebbe stata evidenza del corpo N. 07539/2025 REG.RIC.
di fabbrica ora ritenuto abusivo, sicché tale porzione dovrebbe essere ora considerata legittima in base al “nuovo” art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.
In altri termini, qualora il “nuovo” art. 9-bis, comma 1 bis, fosse stato introdotto prima dell'adozione dell'ordinanza di demolizione (la cui legittimità è stata valutata dal
Consiglio di Stato con la richiamata sentenza) il Consiglio di Stato avrebbe dovuto accogliere il ricorso, ritenendo idonea la concessione edilizia n. 4/2000 a legittimare l'intervento.
21.3. Il motivo di appello testè descritto va respinto
L'abusività dell'immobile è già stata accertata - con efficacia di giudicato - dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del 17 giugno 2024, che aveva respinto la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione del medesimo abuso di cui ora si controverte.
Il giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. formatosi sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione e sull'abusività delle opere de quibus ha coperto il “dedotto” e il
“deducibile” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2674; sez. VI, 1° ottobre
2019, n. 6556; sez. V, 28 gennaio 2021, n. 832) il che impedisce di rimettere ora in discussione l'intervenuto accertamento dell'assenza di un valido titolo edilizio che legittimi le opere in contestazione.
L'odierna domanda di annullamento del diniego di accertamento dello stato legittimo delle opere ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, mira sostanzialmente a scardinare l'accertamento giurisdizionale su cui si è ormai formato il giudicato.
Il che, però, non è possibile, in quanto confligge apertamente con il disposto dell'art. 2909 cod. civ.
Né rileva il fatto che in data successiva rispetto alla formazione del giudicato sia intervenuta una sopravvenienza normativa, id est una modifica dell'art. 9-bis, comma
1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, la quale ha sostanzialmente agevolato il rilascio della certificazione dello stato legittimo dell'immobile. N. 07539/2025 REG.RIC.
Tale sopravvenienza normativa potrebbe riverberare effetti, infatti, soltanto su eventuali vicende di fatto successive rispetto a quelle su cui si è formato il giudicato.
Nel caso di specie, invece, l'appellante pretende di applicare tale sopravvenienza normativa a fatti (id est la realizzazione delle opere de quibus) che si sono verificati prima della formazione del giudicato.
Ne deriva, pertanto, che il diniego di accertamento dello stato legittimo dell'immobile ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 – lì dove fa riferimento al valore ostativo del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del 17 giugno 2024
– resiste alle censure formulate dalla parte appellante.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello va respinto, in quanto infondato.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
22. Con il secondo motivo di appello, la società ricorrente contesta il capo di sentenza secondo il quale l'abuso de quo dovrebbe essere qualificato come una nuova costruzione (soggetta a permesso di costruire) e non come una parziale difformità o variazione essenziale, così escludendo (in linea con quanto disposto con l'atto amministrativo impugnato) la possibilità di accedere alle sanatorie ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il secondo motivo di appello è incentrato, quindi, sul diniego di sanatoria ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 (e non sul diniego dello stato legittimo ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001).
22.1. Obietta l'appellante, a tal proposito, che il giudice di prime cure avrebbe omesso qualsiasi analisi della consistenza reale dell'intervento.
Come dedotto in primo grado, infatti, la porzione di capannone pacificamente legittima avrebbe una superficie di circa 1.450 mq e una volumetria di 10.127 mc, mentre la porzione contestata avrebbe, invece, una superficie di 387 mq e una volumetria di 1.853 mc. N. 07539/2025 REG.RIC.
Si tratterebbe, dunque, di un ampliamento fisicamente e strutturalmente connesso a un organismo edilizio preesistente e legittimo, con un incremento volumetrico inferiore al 20%.
Qualificare un simile intervento come “nuova costruzione” abusiva tout court (alla stregua di un edificio autonomo ed avulso dal contesto) sarebbe in tesi un palese travisamento della realtà.
Ad avviso dell'appellante, pertanto, l'intervento in esame sarebbe una “parziale difformità” o, al più, una “variazione essenziale” rispetto ai titoli originari che hanno assentito il corpo di fabbrica principale (quest'ultimo pacificamente legittimo).
In base a tale prospettazione difensiva, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del
2024 - lì dove qualifica l'intervento come una “nuova costruzione abusiva” per assenza del titolo originario - sarebbe in tesi irrilevante, in quanto essa dovrebbe essere contestualizzata nell'ambito della motivazione addotta e, soprattutto, in rapporto alla fattispecie allora controversa (ordine di demolizione).
Sostiene l'appellante, infatti, che l'opera in questione sarebbe abusiva se considerazione soltanto in relazione ad un ordine di demolizione, mentre essa non lo sarebbe se valutata in relazione ad un accertamento di conformità (di cui ora si controverte), stante la necessità di valutarla insieme all'intero complesso industriale a cui appartiene.
Ancor più chiaramente, l'appellante sostiene che il giudicato formatosi sul provvedimento di demolizione non può essere fatto valere per ritenere insussistenti i presupposti dell'art. 34 ter o dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto questi ultimi riguardano successivi ed autonomi provvedimenti (e procedimenti).
Ed infatti:
(i) l'art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001 è stato introdotto dal d.l. “salva-casa” per regolarizzare “interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della N. 07539/2025 REG.RIC.
legge 28 gennaio 1977, n. 10”; a tal riguardo, l'appellante sostiene di aver fornito un principio di prova decisivo circa l'epoca di realizzazione ante 1977 (id est un parere dei Vigili del Fuoco del 1976);
(ii) il T.A.R. ha ritenuto inapplicabile l'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 perché
l'abuso sarebbe più grave di una “parziale difformità”; così facendo, però, il primo giudice avrebbe obliterato il fatto che il nuovo testo dell'art. 36 bis consente di sanare anche le “variazioni essenziali di cui all'articolo 32”, tra le quali, come è noto, vi è anche “l'aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato” (art. 32 - comma 1 lettera b). Un incremento volumetrico inferiore al 20%, come quello di specie, rientrerebbe pacificamente in tale categoria; ciò senza trascurare che in base al quarto comma dell'art. 36 bis ora in esame la sanatoria sarebbe ammessa “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati”, con la conseguenza che il legislatore ha permesso di sanare anche ampliamenti volumetrici e di superficie (come quello in oggetto) purché inseriti in un contesto di doppia conformità asimmetrica.
22.2. Il secondo motivo di appello ora in esame è complessivamente infondato.
Come anticipato, le censure sottese al motivo in esame sono tutte incentrate sui dinieghi di sanatoria opposti dal Comune ai sensi degli artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R.
n. 380 del 2001.
Si è già visto che le parti appellate hanno sollevato, a tal riguardo, una specifica eccezione di inammissibilità dell'appello.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio di tale eccezione, in quanto il motivo è comunque infondato nel merito.
Il fatto che il motivo di appello in esame sia sostanzialmente focalizzato su due distinti dinieghi di sanatoria (l'uno opposto ai sensi dell'art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001,
e l'altro opposto ai sensi dell'art 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001) impone di N. 07539/2025 REG.RIC.
esaminare partitamente i due atti reiettivi, stante la diversità oggettiva dei rispettivi presupposti.
22.3. Per quel che concerne il diniego di sanatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del
2001, le relative doglianze vanno respinte sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Il primo comma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che “In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se
l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32”.
Il nuovo art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 rappresenta una delle principali novità del d.l. “salva casa” (decreto legge 29 maggio 2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla lege 24 luglio 2024 n. 105).
Con tale norma, il legislatore statale ha sostanzialmente introdotto alcune deroghe rispetto al requisito della “doppia conformità” urbanistica ed edilizia e ha quindi stabilito che – in presenza di determinati presupposti normativamente previsti –
l'abuso edilizio possa essere sanato se:
(i) conforme ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia (e non anche urbanistica) vigente al momento della realizzazione dell'abuso; N. 07539/2025 REG.RIC.
(ii) conforme alla disciplina urbanistica (e non anche edilizia) vigente al momento della presentazione della domanda.
Si è sostanzialmente introdotta, quindi, una doppia conformità “semplificata” o
“asimmetrica”, giustificata dalle peculiarità degli abusi rispetto ai quali la sanatoria in esame può essere eccezionalmente applicata (id est soltanto le parziali difformità dal permesso o dalla SCIA nei casi di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché
l'assenza o la difformità dell'intervento rispetto alla SCIA nei casi di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 e le variazioni essenziali di cui all'art. 32 del medesimo d.P.R.).
La disciplina edilizia (rilevante al tempo della realizzazione dell'abuso) comprende le norme tecniche sulle costruzioni, i regolamenti edilizi e le altre regole aventi incidenza sull'attività edilizia (compresa la normativa antisismica).
La disciplina urbanistica (rilevante al tempo della presentazione della domanda di sanatoria) comprende le norme urbanistiche e gli atti pianificatori.
22.4. Orbene, nel caso di specie l'atto amministrativo impugnato – nel respingere l'istanza di accertamento di conformità “semplificata” – ha adottato una determinazione plurimotivata basata su due concorrenti ragioni:
a) da un lato l'assenza di qualsiasi parziale difformità o variazione essenziale;
b) dall'altro lato il fatto che l'istante “non ha dimostrato la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione”.
In relazione a questa seconda motivazione reiettiva (da sola sufficiente a giustificare il diniego di accertamento di conformità semplificata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001) la società appellante non ha mai formulato alcuna specifica allegazione: N. 07539/2025 REG.RIC.
(i) né nell'originario procedimento amministrativo (l'originaria richiesta di sanatoria non conteneva, infatti, alcuna deduzione specifica circa la doppia conformità
“asimmetrica”);
(ii) né nel giudizio di primo grado;
(iii) né nell'odierno giudizio di appello.
Di più. Nel giudizio di appello la difesa del Comune ha puntualmente dedotto che
“l'intervento non è sanabile ai sensi dell'invocato art. 36-bis comma 1 del DPR n.
380/2001 poiché non è conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (in Zona D3 del PUC le uniche trasformazioni fisiche ammissibili sono la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia ex art. 47 comma 4 delle NTA vigenti – cfr. doc. 9 – depositato nel giudizio di primo grado con memoria del 19.09.2025)”.
Tale deduzione del Comune non è mai stata contestata dalla parte appellante.
Va da sé che non solo la società appellante non ha mai provato la doppia conformità
“asimmetrica” prescritta dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, ma vi è addirittura la prova del fatto contrario, e cioè la prova che l'abuso in questione non è conforme alla disciplina urbanistica vigente al tempo della presentazione della domanda.
22.5. Va soltanto aggiunto, in proposito, che il processo amministrativo è fondato sul principio dispositivo, sia di stampo sostanziale (artt. 99 e 112 c.p.c.), sia probatorio
(art. 64 c.p.a.).
Pertanto, proprio ai sensi dell'art. 64 c.p.a., è onere delle parti quello di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità, in relazione ai fatti posti a fondamento delle loro domande e delle loro eccezioni.
Ebbene, parte ricorrente, che ha agito in giudizio al fine di provare la propria pretesa circa il bene della vita, avrebbe dovuto fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della stessa, ivi compresa la circostanza per la quale sussisterebbe, nel caso di specie, il requisito della doppia conformità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001. N. 07539/2025 REG.RIC.
Non compete all'Amministrazione, invece, corroborare l'assenza (che peraltro è un fatto negativo che non ammette prova diretta, ma solo contraria) di siffatto requisito.
In argomento, la consolidata giurisprudenza amministrativa di questo Consiglio di
Stato (cfr. per tutte Consiglio di Stato n. 2603 del 2017) ha più volte affermato – con riferimento all'accertamento di conformità “ordinario” (ma con motivazioni che ben possono estendersi all'accertamento di conformità “semplificato” de quo) che “non può revocarsi in dubbio che in sede di accertamento di conformità […] sia interamente a carico della parte l'onere di dimostrare la cd. doppia conformità necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell'art. 36
D.p.r. n. 380/2001 (già art. 13 l. n. 47/1985), attesa la finalità dell'istituto in parola come individuata dalla consolidata giurisprudenza dei giudici amministrativi, secondo cui presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria”.
22.6. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, le censure del secondo motivo di appello incentrate sul diniego di accertamento di conformità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, sono complessivamente infondate e vanno quindi respinte.
22.7. Per quel che concerne, poi, il diniego di sanatoria ex art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001, anche le censure incentrate su tale statuizione negativa sono complessivamente infondate.
L'art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001 è stato introdotto dal d.l. “salva-casa” per regolarizzare “interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.
Ai fini dell'applicazione della sanatoria in esame, pertanto, è indispensabile che l'abuso integri una mera difformità parziale (e non una variazione essenziale) rispetto N. 07539/2025 REG.RIC.
al titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n.
10.
In merito alla distinzione tra interventi realizzati in assenza di permesso di costruire
(o in presenza di variazione essenziali) e interventi realizzati in presenza di parziale difformità dallo stesso, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che “si ha difformità totale quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche architettoniche ed edilizie; integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi; integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d'uso derivante dai caratteri fisici dell'organismo edilizio stesso); integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi. [...] La nozione di parziale difformità, invece, sempre secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2021,
n. 1743; sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432) presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera; mentre si
è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione”
(Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 906 del 29 gennaio 2024; T.A.R. Catania sez.
I n. 382 del 3 febbraio 2025).
E ancora è stato affermato che la difformità totale si verifica allorché si costruisca aliud pro alio, e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e N. 07539/2025 REG.RIC.
novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico- sociale (cfr. Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 10238).
22.8. Nel caso di specie, l'abuso edilizio contestato (consistente nella creazione di un ulteriore corpo di fabbrica e di due comodi e un piazzale ad esso correlati, per una superficie complessiva di 386,17 mq e una volumetria di circa 1.853,61 mc) non è semplicemente una variante costruttiva di un'opera già contemplata dal titolo autorizzatorio, bensì un'opera completamente nuova non contemplata da detto titolo.
Un'opera che ha, peraltro, una superficie e una volumetria assai significative (quasi
400 metri quadrati e più di 1800 metri cubi).
Il fatto che queste dimensioni siano complessivamente inferiori rispetto alle dimensioni del primo corpo di fabbrica originariamente assentito, non è di per sé rilevante ai fini della configurabilità della parziale difformità.
Come visto, infatti, l'ubi consistam della parziale difformità consiste nel fatto che essa
è una mera deviazione costruttiva di un'opera già contemplata dal titolo originario.
Nel caso di specie - lo si ripete - viene in rilievo un'opera completamente nuova (id est un intero corpo di fabbrica avente una volumetria superiore a 1800 metri cubi) e non una mera variazione dell'iter costruttivo.
22.9. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il secondo motivo di appello va respinto in quanto infondato.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO
23. Per esigenze di pregiudizialità logica, si passa ora ad esaminare il quarto motivo di appello (il cui scrutinio deve logicamente precedere l'esame del terzo motivo di appello, che verrà delibato a seguire).
23.1 Con il quarto motivo di appello ora in esame, la società censura il capo di sentenza che ha ritenuto legittima la determinazione che ha respinto l'istanza di fiscalizzazione ex art. 34 D.P.R. 380/2001. N. 07539/2025 REG.RIC.
A tal riguardo, il T.A.R. ha ritenuto che la documentazione tecnica prodotta non sarebbe sufficiente a dimostrare l'impossibilità di demolire la parte abusiva senza arrecare pregiudizio alla parte conforme, come “già stigmatizzato dal Consiglio di
Stato con la sentenza sopra richiamata”.
23.2. Ad avviso dell'appellante, tuttavia, così non sarebbe. Osserva la società, infatti, che il Consiglio di Stato non si sarebbe mai pronunciato sulla possibilità tecnica di demolire la parte abusiva senza pregiudizio per quella legittima, né sull'istanza di fiscalizzazione ex art. 34, che costituisce un procedimento autonomo e successivo. A ciò aggiungasi che l'istanza presentata dall'appellante era corredata da una nuova perizia tecnica, comprensiva di saggi sul calcestruzzo, volta a dimostrare proprio tale presupposto.
23.3. Anche il quarto motivo di appello ora in esame è infondato.
Esso non tiene conto, infatti, che il diniego di fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 ora impugnato, non si basa soltanto sulla mancata dimostrazione dell'impossibilità di demolire la parte abusiva senza arrecare pregiudizio alla parte conforme, ma anche sul rilievo ostativo dell'assenza di una mera parziale difformità (in presenza della quale soltanto può essere attivato il procedimento ex art. 34).
Il provvedimento amministrativo impugnato dispone, infatti, che la fiscalizzazione dell'abuso deve essere negata anzitutto perché le opere contestate (non soltanto il corpo di fabbrica ma anche i relativi comodi) – così come già rilevato dal Consiglio di Stato con la sentenza sull'ordine di demolizione – non sono parziali difformità rispetto al titolo originario, bensì nuove costruzioni.
Orbene, questa motivazione:
(i) è da sola sufficiente a giustificare il diniego di fiscalizzazione, con la conseguenza che non rileva il profilo dell'impossibilità (o meno) di demolire la parte abusiva senza arrecare pregiudizio alla parte conforme; N. 07539/2025 REG.RIC.
(ii) è anche corretta, atteso che il nuovo corpo di fabbrica costituisce - come già visto
- un'opera completamente nuova (e non una mera variazione dell'iter costruttivo), con l'ulteriore precisazione che i due comodi, come già rilevato da questo Consiglio di
Stato con la sentenza sull'ordine di demolizione (con argomentazioni aventi ormai efficacia di giudicato sul punto), sono a tutti gli effetti nuove costruzioni (in proposito la sentenza citata ha statuito quanto segue: “premesso che, sul piano urbanistico, la nozione di pertinenza è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale (tra le più recenti si v. Cons. St., sez. VI, sent. n. 2660 del
2023), nella specie si deve considerare che le dimensioni e le caratteristiche dei due manufatti (con struttura in muratura e copertura piana a solaio in cemento armato), come riportate nella relazione redatta all'esito del sopralluogo del tecnico comunale
(e senza che sia necessario utilizzare i documenti depositati in appello dal controinteressato), conducono a ritenere che l'impatto sul territorio sia sensibile e superiore a quello delle vere e proprie pertinenze. Lo stesso può dirsi per il piazzale in cemento, il quale determina un consumo di suolo e una trasformazione tendenzialmente irreversibile del territorio (in questi termini si v. anche Cons. St., sez.
VI, sent. n. 1957 del 2022)”).
23.4. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il quarto motivo di appello deve essere respinto in quanto infondato.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
24. Con il terzo motivo di appello, la società appellante espone innanzitutto di avere specificamente denunziato (con il ricorso di primo grado) l'illegittimità dell'atto di diniego nella parte in cui lo stesso non avrebbe operato alcuna autonoma valutazione dei due comodi (id est la cabina Enel e il locale impianti antincendio) i quali integrerebbero opere scindibili e qualificabili come volumi tecnici non computabili ai fini volumetrici. N. 07539/2025 REG.RIC.
Sostiene ora l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi su tale doglianza in palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
24.1. Effettivamente manca nella sentenza ora appellata una puntuale statuizione sulla contestazione de qua.
Cionondimeno, la contestazione è comunque infondata e va in questa sede respinta, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello.
Va osservato, infatti, che il provvedimento di diniego impugnato contiene un puntuale riferimento ai due comodi in questione sin dalle sue premesse espositive, mostrando di voler considerare anch'essi nell'ambito della globale valutazione di non sanabilità.
Inoltre, se si esamina attentamente il provvedimento amministrativo impugnato, si può agevolmente constatare che:
(i) le considerazioni reiettive sul diniego di fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono primariamente basate sull'assenza di una parziale difformità rispetto al titolo originario (di per sé ostativa al rilascio della sanatoria), con un puntuale richiamo, a tal riguardo, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del
2024, le cui statuizioni avevano ad oggetto anche i due comodi e il piazzale;
(ii) le considerazioni reiettive sul diniego di sanatoria ex art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001, sono anch'esse basate sull'assenza di una parziale difformità rispetto al titolo originario (di per sé ostativa al rilascio della sanatoria), ancora una volta con un puntuale richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del 2024 vertente pure sui due comodi e il piazzale;
(iii) le considerazioni reiettive sul diniego di sanatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, sono parimenti basate sull'assenza di una parziale difformità rispetto al titolo originario e di una variazione essenziale, nonché sull'assenza della prova della doppia conformità semplificata (di per sé ostativa al rilascio della sanatoria), ciò valendo per l'intero insieme degli abusi contestati (ivi inclusi, dunque, i due comodi e il piazzale). N. 07539/2025 REG.RIC.
Va da sé che il provvedimento impugnato – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – ha preso in considerazione anche i due comodi e il piazzale, la cui valutazione di non sanabilità (per il fatto di essere nuove costruzioni) coincide con la valutazione di non sanabilità del corpo di fabbrica.
Tale valutazione è legittima, in quanto coerente con quanto già accertato sul punto dalla sentenza del Consiglio di Stato avente ad oggetto l'ordine di demolizione, con la quale è stato accertato quanto segue: “premesso che, sul piano urbanistico, la nozione di pertinenza è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale (tra le più recenti si v. Cons. St., sez. VI, sent. n. 2660 del 2023), nella specie si deve considerare che le dimensioni e le caratteristiche dei due manufatti (con struttura in muratura e copertura piana a solaio in cemento armato), come riportate nella relazione redatta all'esito del sopralluogo del tecnico comunale
(e senza che sia necessario utilizzare i documenti depositati in appello dal controinteressato), conducono a ritenere che l'impatto sul territorio sia sensibile e superiore a quello delle vere e proprie pertinenze. Lo stesso può dirsi per il piazzale in cemento, il quale determina un consumo di suolo e una trasformazione tendenzialmente irreversibile del territorio (in questi termini si v. anche Cons. St., sez.
VI, sent. n. 1957 del 2022)”.
24.2. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
SUI MOTIVI DEL RICORSO DI PRIMO GRADO RIPROPOSTI IN APPELLO
25. In aggiunta alle censure sopra richiamate, la parte appellante ripropone, infine, i motivi di impugnazione (all'infuori del primo) che – seppur ritualmente articolati in primo grado – non sarebbero stati in tesi scrutinati dal primo giudice.
In realtà, i motivi di appello già includono tutte le censure originariamente articolate nel giudizio primo grado (all'infuori di quella racchiusa nel settimo motivo del ricorso N. 07539/2025 REG.RIC.
introduttivo) con la conseguenza che i motivi “riproposti” altro non sono che una duplicazione dei motivi di appello.
L'unico motivo “riproposto” non pienamente coerente con i motivi di appello è – come anticipato – il settimo motivo del ricorso di primo grado, con cui la ricorrente contestava il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del
2001, per non avere valutato la possibilità (ormai ammessa dalla nuova norma in questione) di subordinare la sanatoria alla rimozione delle opere eventualmente non sanabili.
La censura è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che l'accertamento di conformità in questione non può comunque essere rilasciato, stante la mancata dimostrazione – come già visto – della doppia conformità “semplificata”.
26. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va respinto in quanto infondato.
27. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune e del sig. La RA e le liquida in misura complessivamente pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), in ragione di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle due parti appellate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 07539/2025 REG.RIC.
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele IA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele IA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02215 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07539/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7539 del 2025, proposto dalla società Albero
Group S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Marcello Fortunato e Antonio
Ascolese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
AT La RA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 07539/2025 REG.RIC.
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1533/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore e del sig.
AT La mura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Consigliere Michele
IA e uditi per le parti gli avvocati Marcello Fortunato, Alfonso Vuolo e Sara Di
Cunzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente è proprietaria, in forza di un decreto di trasferimento del 8 novembre 2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata, di uno stabilimento industriale sito nel Comune di Nocera
Superiore, distinto in catasto al foglio 3, particella 422, subalterno 2.
2. Il suddetto complesso immobiliare è composto, tra l'altro, da un capannone industriale costituito da due corpi di fabbrica:
(i) il primo corpo di fabbrica ha una struttura intelaiata con pilastri e travi in cemento armato con copertura a solaio curvo a doppia campata e chiusura perimetrale in muratura, con una superficie di 1.446,81 mq e una volumetria di circa 10.127,67 mc;
(ii) il secondo corpo di fabbrica è collegato al primo, ha una struttura intelaiata con pilastri e travi in ferro con copertura piana in lamiera e chiusura perimetrale in muratura, con una superficie di 386,17 mq e una volumetria di circa 1.853,61 mc; in questo secondo corpo di fabbrica insistono gli uffici e i servizi. N. 07539/2025 REG.RIC.
3. Nello stabilimento industriale complessivamente considerato si trovano anche due comodi che insistono sullo spazio esterno e che sono adibiti, rispettivamente, a cabina elettrica e deposito.
4. Il nucleo originario dello stabilimento industriale è stato realizzato prima del 1° settembre 1967 ed è poi stato ampliato in forza dei seguenti titoli edilizi:
(i) licenza edilizia del 30 maggio 1969, avente ad oggetto l'ampliamento di due capannoni in un altro lotto di terreno;
(ii) licenza edilizia del 22 dicembre 1970, avente ad oggetto la realizzazione di un capannone per deposito di legname in un altro lotto di terreno;
(iii) licenza edilizia del 22 aprile 1971, avente ad oggetto la realizzazione di un collegamento coperto tra i nuovi capannoni e il vecchio (che è oggetto di causa);
(iv) concessione edilizia n. 26 del 14 giugno 1978, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione della copertura del complesso più vecchio, nonché la ristrutturazione dei locali interni;
(v) concessione edilizia n. 4 del 24 marzo 2000, pratica n. 60/1999, avente ad oggetto i lavori di redistribuzione e ristrutturazione dell'opificio industriale.
4. In data 24 luglio 2000, la società all'epoca proprietaria dei beni ha presentato la
DIA n. 11331 per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di locali interni da destinare ad uffici e servizi.
5. In seguito, con il già citato decreto del 9 novembre 2019 del Tribunale civile di
Nocera Superiore, l'odierna appellante è divenuta proprietaria dei due corpi di fabbrica sopra menzionati, nonché dei due comodi e dell'area esterna.
6. In data 11 febbraio 2020, l'odierna appellante ha trasmesso una SCIA (prot. n.
4252), poi integrata con atto prot. n. 8445 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto alcune modifiche interne al corpo uffici, il frazionamento tra capannone e uffici e i comodi accessori adibiti a deposito e cabina ENEL. N. 07539/2025 REG.RIC.
7. Con ordinanza n. 1 del 2023, il Comune ingiungeva all'odierna appellante la demolizione di uno dei due corpi di fabbrica del capannone (ovvero la zona uffici avente una superficie pari a 387 mq) dei due comodi (id est la cabina elettrica e il deposito) e del piazzale esterno.
8. L'odierna appellante ha impugnato l'ordinanza di demolizione dinanzi al T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno) il quale - con sentenza n. 1224 del 25 maggio 2023 - accoglieva soltanto in parte il ricorso e per l'effetto:
(i) confermava l'ingiunzione di demolizione del corpo di fabbrica abusivo;
(ii) annullava invece l'ingiunzione di demolizione dei due comodi.
9. La società impugnava la sentenza del T.A.R. per la Campania Salerno dinanzi al
Consiglio di Stato che - con sentenza n. 5430 del 17 giugno 2024 - respingeva l'appello della società e accoglieva, invece, l'appello incidentale del Comune. Per l'effetto, pertanto, l'ordine di demolizione veniva confermata in toto.
10. Successivamente, con nota prot. n. 21505 del 4 agosto 2024, l'odierna appellante trasmetteva al Comune di Nocera Superiore un'istanza ex art. 34 del d.P.R. n.
380/2001 al fine di ottenere la fiscalizzazione dell'abuso edilizio, sull'assunto che gli abusi in questione sarebbero stati mere parziali difformità rispetto al titolo originario.
Nelle more del summenzionato procedimento amministrativo di fiscalizzazione dell'abuso edilizio ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, l'odierna appellante, con nota integrativa del 4 febbraio 2025, chiedeva al Comune di valutare – oltre alla possibilità di detta fiscalizzazione – anche la possibilità alternativa di sanare l'abuso edilizio ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 (così come introdotti dal d.l. 29 maggio
2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2024, n. 120, c.d. d.l.
“salva casa”) nonché di certificare lo stato legittimo dei manufatti in questione in considerazione del “nuovo” art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 (sempre come introdotto dal d.l. “salva casa”). N. 07539/2025 REG.RIC.
11. Il Comune di Nocera Superiore, con provvedimento n. 9 del 6 giugno 2025 (prot.
n. 13636) ha respinto l'istanza dell'odierna appellante e, per l'effetto, ha denegato:
(i) sia la fiscalizzazione dell'abuso edilizio ex art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001;
(ii) sia la certificazione dello stato legittimo dei manufatti ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001;
(iii) sia il rilascio delle sanatorie ex artt. 34 ter e 36 bis del medesimo d.P.R.
12. Con il ricorso di primo grado da cui scaturisce l'odierno giudizio, pertanto, la società ha chiesto l'annullamento del diniego, nonché l'accertamento della formazione del silenzio-assenso in tesi consolidatosi sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001.
13. Con la sentenza ora appellata (n. 1533 del 2025) resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno) ha respinto il ricorso e, per l'effetto, confermato in toto il diniego impugnato.
I passaggi motivazionali fondamentali della sentenza appellata sono i seguenti:
(i) “la natura abusiva dei beni è fuori discussione, perché accertata dal Consiglio di
Stato, con sentenza n. 5430 del 17.06.2024” (id est la sentenza che si è già pronunciata sulla legittimità dell'ordine di demolizione dell'abuso di cui è stata negata la sanatoria con l'atto amministrativo ora impugnato);
(ii) “quanto all'invocato silenzio assenso ex 36 bis DPR 380/2001, va recepita
l'eccezione del Comune secondo cui: “la società ricorrente non ha mai presentato un'istanza di sanatoria ex art. 36 bis d.P.R. 380/2001 con il relativo corredo di dichiarazioni promananti da tecnico abilitato che attestino le necessarie conformità.
Invero, solo in sede di riscontro ai motivi ostativi comunicati dal Comune di Nocera
Superiore nell'ambito del procedimento di cui all'art. 34 d.P.R. 380/2001, con mera memoria partecipativa dei soli Legali della ricorrente, senza allegazione di alcuna delega e/o procura, è stato chiesto al Comune, del tutto irritualmente, di esaminare la pratica espressamente presentata ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 anche ai N. 07539/2025 REG.RIC.
sensi degli artt. 34 ter e 36 bis T.U. Edilizia, senza allegazione di tutte le prescritte dichiarazioni e documentazione””;
(iii) “a ciò si aggiunga che i manufatti, oggetto dell'ordinanza di demolizione n.
1/2023 emessa ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01, ritenuta legittima dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5430/2024, sono qualificabili come interventi realizzati “in assenza di permesso di costruire” e, pertanto, non è possibile annoverarli tra le parziali difformità al titolo edilizio originario né, tanto meno, come variazioni essenziali”;
(iv) “il rigetto dell'istanza di fiscalizzazione è adeguatamente motivato sulla base dei seguenti due argomenti: “- I corpi di fabbrica in questione, oggetto di Ordinanza di demolizione n. 1/2023 emessa ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01, ritenuta legittima dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 5430/2024, risultano essere stati realizzati “in assenza di permesso di costruire” e, pertanto, non è possibile annoverarli tra le
“parziali difformità al titolo edilizio originario” con conseguente inapplicabilità dell'art. 34 del D.P.R. 380/01; - La documentazione tecnica prodotta dall'istante e, in particolare, i saggi sul calcestruzzo effettuati dal laboratorio “Istemi”, non sono sufficienti a dimostrare l'impossibilità di demolire la parte abusiva senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità come, tra l'altro, già stigmatizzato dal
Consiglio di Stato con la sentenza sopra richiamata””.
14. Con l'odierno atto di appello, dunque, la società ricorrente impugna la sentenza sopra richiamata. L'appello è affidato a plurimi motivi che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
15. Si sono ritualmente costituiti nel giudizio di appello sia il Comune di Nocera
Superiore, sia il sig. AT La RA (controinteressato nel giudizio di primo grado), entrambi instando per la reiezione dell'appello e, per l'effetto, per la conferma della sentenza appellata. N. 07539/2025 REG.RIC.
In particolare, ambedue le parti appellate eccepiscono, in primo luogo,
l'inammissibilità dell'appello, atteso che quest'ultimo non formulerebbe alcuna censura avverso il seguente snodo argomentativo della sentenza appellata: “la società ricorrente non ha mai presentato un'istanza di sanatoria ex art. 36 bis d.P.R.
380/2001 con il relativo corredo di dichiarazioni promananti da tecnico abilitato che attestino le necessarie conformità. Invero, solo in sede di riscontro ai motivi ostativi comunicati dal Comune di Nocera Superiore nell'ambito del procedimento di cui all'art. 34 d.P.R. 380/2001, con mera memoria partecipativa dei soli legali della ricorrente, senza allegazione di alcuna delega e/o procura, è stato chiesto al Comune, del tutto irritualmente, di esaminare la pratica espressamente presentata ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 anche ai sensi degli artt. 34 ter e 36 bis T.U. Edilizia, senza allegazione di tutte le prescritte dichiarazioni e documentazione”.
Il fatto che l'appellante abbia omesso di censurare questo specifico capo di sentenza, renderebbe in tesi inammissibile l'intero appello o, quantomeno, i motivi di gravame incentrati sull'asserita esistenza dei presupposti per il rilascio delle sanatorie ex artt.
34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il Comune eccepisce, altresì, che la parte appellante – pur riproponendo ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello i motivi di ricorso di primo grado (esposti nella parte finale dell'appello) – ha tuttavia omesso di riproporre il primo motivo di ricorso, segnatamente quello con cui la ricorrente affermava che il diniego impugnato sarebbe stato adottato dopo che si sarebbe già formato il silenzio-assenso sull'istanza ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001; in considerazione di ciò, pertanto, la difesa del
Comune “paventa anche l'inammissibilità delle ulteriori deduzioni svolte nell'atto di appello, dovendosi dare per accertata la carenza dei requisiti ab origine della domanda ex art. 36-bis formulata dalla società a mezzo dei propri legali”.
Per il resto, entrambe le parti appellate eccepiscono l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti dalla società appellante. N. 07539/2025 REG.RIC.
16. All'esito della camera di consiglio calendarizzata in data 28 ottobre 2025 per la trattazione dell'istanza cautelare ex art. 98 c.p.a., con ordinanza pubblicata in data 29 ottobre 2025, il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata esclusivamente per ragioni di periculum in mora (senza, tuttavia, alcuna prognosi favorevole circa l'esito della causa) avuto riguardo:
a) alla “natura degli effetti che possono discendere dal provvedimento amministrativo impugnato nel presente giudizio (segnatamente dal diniego di accertamento di conformità “semplificata” ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001), ove quest'ultimo venga valutato in relazione alla parallela ordinanza demolitoria n. 1/2023 e all'impatto che tale ordinanza potrebbe avere sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale (a cui sono correlati interessi di natura non soltanto economica ma anche sociale, vista la necessità di tutelare i posti di lavoro)”;
b) nonché al fatto che “la natura soltanto parziale della demolizione dei manufatti abusivi (consistenti nel corpo di fabbrica che ospita gli uffici e nei due locali tecnici) non fa venir meno il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile per la continuità dell'impresa, la cui concreta operatività dipende dalla salvaguardia dell'intera organizzazione di mezzi ad essa strumentale (ivi inclusi gli uffici deputati allo svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili)”.
17. È seguito il deposito dei documenti e delle memorie delle parti ex art. 73, co. 1,
c.p.a.
18. All'udienza pubblica del 17 febbraio 2026, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
19. In limine litis, va premesso che il provvedimento amministrativo impugnato nel giudizio di primo grado ha un contenuto composito ed eterogeneo che racchiude plurime statuizioni con le quali il Comune ha contemporaneamente negato: N. 07539/2025 REG.RIC.
(i) in primo luogo la fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001;
(ii) in secondo luogo la certificazione dello stato legittimo dell'immobile ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 (così come modificato dal d.l. 29 maggio
2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2024, n. 120, c.d. d.l.
“salva casa”);
(iii) in terzo luogo la sanatoria speciale ex art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001 (così come introdotto dal poc'anzi citato d.l. “salva casa”);
(iv) in quarto luogo l'accertamento di conformità semplificato ex art. 36-bis del d.P.R.
n. 380 del 2001 (anch'esso così come introdotto dal d.l. “salva casa”).
20. Le parti appellate eccepiscono l'inammissibilità dell'odierno appello, in quanto la società appellante ha omesso di censurare il capo di sentenza con cui il primo giudice aveva rilevato che la società non aveva mai trasmesso al Comune alcuna rituale istanza
(corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria) finalizzata ad ottenere le sanatorie ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Va da sé che tale eccezione riveste una sua astratta rilevanza in relazione ai soli motivi con cui l'appellante censura il diniego delle sanatorie ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R.
n. 380 del 2001, e non anche in relazione ai restanti motivi che sono incentrati, invece, sulla fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sull'accertamento dello stato legittimo ex art. 9 bis, comma 1 bis, del medesimo d.P.R.
Ne discende, pertanto, che detta eccezione verrà presa in considerazione più avanti, lì dove verranno esaminati i motivi di appello incentrati sul diniego di accertamento di conformità “semplificato” ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e sul diniego di sanatoria ex art. 34 ter del medesimo d.P.R.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
21. Il primo motivo di appello è volto a contestare il capo di sentenza che si è pronunciato sul diniego di accertamento dello stato legittimo dell'immobile ex art. 9- bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. N. 07539/2025 REG.RIC.
21.1. La sentenza di primo grado aveva confermato il diniego comunale di accertamento dello stato legittimo dell'immobile sull'assunto che l'abusività dell'immobile è già stata accertata - con efficacia di giudicato - dalla sentenza del
Consiglio di Stato n. 5430 del 17 giugno 2024 (tale sentenza, come visto, aveva respinto il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione del medesimo abuso di cui ora si controverte).
21.2. Secondo l'appellante, il fatto che il Consiglio di Stato abbia già accertato la legittimità dell'ordine di demolizione dell'abuso sarebbe in tesi irrilevante.
Ed infatti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del 2024 si è pronunciata su un ordine di demolizione adottato nel 2023, e dunque su un provvedimento amministrativo che – in ossequio al principio del tempus regit actum – soggiaceva alla precedente versione dell'art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 (versione anteriore rispetto alle modifiche poi introdotte dal d.l. “salva casa” del 2024).
Viceversa, il diniego ora impugnato è stato adottato nel 2025 sotto il vigore della nuova versione dell'art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 (così come introdotta dal d.l. “salva casa” entrato in vigore in data 29 maggio 2024).
In particolare, il primo giudice avrebbe completamente omesso di considerare che in base al disposto del “nuovo” art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, lo stato legittimo dell'immobile non è più soltanto quello stabilito dal titolo abilitativo originario (come previsto dalla versione dell'art. 9-bis, comma 1 bis, vigente al momento della sentenza del Consiglio di Stato sul provvedimento demolitorio), ma in alternativa anche quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile (integrato con gli eventuali ulteriori titoli che hanno abilitato interventi parziali) a condizione che la P.A. abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
Nel caso di specie - prosegue l'appellante - l'ultimo intervento edilizio è stato assentito con la concessione edilizia n. 4/2000, nella quale vi sarebbe stata evidenza del corpo N. 07539/2025 REG.RIC.
di fabbrica ora ritenuto abusivo, sicché tale porzione dovrebbe essere ora considerata legittima in base al “nuovo” art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.
In altri termini, qualora il “nuovo” art. 9-bis, comma 1 bis, fosse stato introdotto prima dell'adozione dell'ordinanza di demolizione (la cui legittimità è stata valutata dal
Consiglio di Stato con la richiamata sentenza) il Consiglio di Stato avrebbe dovuto accogliere il ricorso, ritenendo idonea la concessione edilizia n. 4/2000 a legittimare l'intervento.
21.3. Il motivo di appello testè descritto va respinto
L'abusività dell'immobile è già stata accertata - con efficacia di giudicato - dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del 17 giugno 2024, che aveva respinto la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione del medesimo abuso di cui ora si controverte.
Il giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. formatosi sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione e sull'abusività delle opere de quibus ha coperto il “dedotto” e il
“deducibile” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2674; sez. VI, 1° ottobre
2019, n. 6556; sez. V, 28 gennaio 2021, n. 832) il che impedisce di rimettere ora in discussione l'intervenuto accertamento dell'assenza di un valido titolo edilizio che legittimi le opere in contestazione.
L'odierna domanda di annullamento del diniego di accertamento dello stato legittimo delle opere ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, mira sostanzialmente a scardinare l'accertamento giurisdizionale su cui si è ormai formato il giudicato.
Il che, però, non è possibile, in quanto confligge apertamente con il disposto dell'art. 2909 cod. civ.
Né rileva il fatto che in data successiva rispetto alla formazione del giudicato sia intervenuta una sopravvenienza normativa, id est una modifica dell'art. 9-bis, comma
1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, la quale ha sostanzialmente agevolato il rilascio della certificazione dello stato legittimo dell'immobile. N. 07539/2025 REG.RIC.
Tale sopravvenienza normativa potrebbe riverberare effetti, infatti, soltanto su eventuali vicende di fatto successive rispetto a quelle su cui si è formato il giudicato.
Nel caso di specie, invece, l'appellante pretende di applicare tale sopravvenienza normativa a fatti (id est la realizzazione delle opere de quibus) che si sono verificati prima della formazione del giudicato.
Ne deriva, pertanto, che il diniego di accertamento dello stato legittimo dell'immobile ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 – lì dove fa riferimento al valore ostativo del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del 17 giugno 2024
– resiste alle censure formulate dalla parte appellante.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello va respinto, in quanto infondato.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
22. Con il secondo motivo di appello, la società ricorrente contesta il capo di sentenza secondo il quale l'abuso de quo dovrebbe essere qualificato come una nuova costruzione (soggetta a permesso di costruire) e non come una parziale difformità o variazione essenziale, così escludendo (in linea con quanto disposto con l'atto amministrativo impugnato) la possibilità di accedere alle sanatorie ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il secondo motivo di appello è incentrato, quindi, sul diniego di sanatoria ex artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 (e non sul diniego dello stato legittimo ex art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001).
22.1. Obietta l'appellante, a tal proposito, che il giudice di prime cure avrebbe omesso qualsiasi analisi della consistenza reale dell'intervento.
Come dedotto in primo grado, infatti, la porzione di capannone pacificamente legittima avrebbe una superficie di circa 1.450 mq e una volumetria di 10.127 mc, mentre la porzione contestata avrebbe, invece, una superficie di 387 mq e una volumetria di 1.853 mc. N. 07539/2025 REG.RIC.
Si tratterebbe, dunque, di un ampliamento fisicamente e strutturalmente connesso a un organismo edilizio preesistente e legittimo, con un incremento volumetrico inferiore al 20%.
Qualificare un simile intervento come “nuova costruzione” abusiva tout court (alla stregua di un edificio autonomo ed avulso dal contesto) sarebbe in tesi un palese travisamento della realtà.
Ad avviso dell'appellante, pertanto, l'intervento in esame sarebbe una “parziale difformità” o, al più, una “variazione essenziale” rispetto ai titoli originari che hanno assentito il corpo di fabbrica principale (quest'ultimo pacificamente legittimo).
In base a tale prospettazione difensiva, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del
2024 - lì dove qualifica l'intervento come una “nuova costruzione abusiva” per assenza del titolo originario - sarebbe in tesi irrilevante, in quanto essa dovrebbe essere contestualizzata nell'ambito della motivazione addotta e, soprattutto, in rapporto alla fattispecie allora controversa (ordine di demolizione).
Sostiene l'appellante, infatti, che l'opera in questione sarebbe abusiva se considerazione soltanto in relazione ad un ordine di demolizione, mentre essa non lo sarebbe se valutata in relazione ad un accertamento di conformità (di cui ora si controverte), stante la necessità di valutarla insieme all'intero complesso industriale a cui appartiene.
Ancor più chiaramente, l'appellante sostiene che il giudicato formatosi sul provvedimento di demolizione non può essere fatto valere per ritenere insussistenti i presupposti dell'art. 34 ter o dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto questi ultimi riguardano successivi ed autonomi provvedimenti (e procedimenti).
Ed infatti:
(i) l'art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001 è stato introdotto dal d.l. “salva-casa” per regolarizzare “interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della N. 07539/2025 REG.RIC.
legge 28 gennaio 1977, n. 10”; a tal riguardo, l'appellante sostiene di aver fornito un principio di prova decisivo circa l'epoca di realizzazione ante 1977 (id est un parere dei Vigili del Fuoco del 1976);
(ii) il T.A.R. ha ritenuto inapplicabile l'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 perché
l'abuso sarebbe più grave di una “parziale difformità”; così facendo, però, il primo giudice avrebbe obliterato il fatto che il nuovo testo dell'art. 36 bis consente di sanare anche le “variazioni essenziali di cui all'articolo 32”, tra le quali, come è noto, vi è anche “l'aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato” (art. 32 - comma 1 lettera b). Un incremento volumetrico inferiore al 20%, come quello di specie, rientrerebbe pacificamente in tale categoria; ciò senza trascurare che in base al quarto comma dell'art. 36 bis ora in esame la sanatoria sarebbe ammessa “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati”, con la conseguenza che il legislatore ha permesso di sanare anche ampliamenti volumetrici e di superficie (come quello in oggetto) purché inseriti in un contesto di doppia conformità asimmetrica.
22.2. Il secondo motivo di appello ora in esame è complessivamente infondato.
Come anticipato, le censure sottese al motivo in esame sono tutte incentrate sui dinieghi di sanatoria opposti dal Comune ai sensi degli artt. 34 ter e 36 bis del d.P.R.
n. 380 del 2001.
Si è già visto che le parti appellate hanno sollevato, a tal riguardo, una specifica eccezione di inammissibilità dell'appello.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio di tale eccezione, in quanto il motivo è comunque infondato nel merito.
Il fatto che il motivo di appello in esame sia sostanzialmente focalizzato su due distinti dinieghi di sanatoria (l'uno opposto ai sensi dell'art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001,
e l'altro opposto ai sensi dell'art 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001) impone di N. 07539/2025 REG.RIC.
esaminare partitamente i due atti reiettivi, stante la diversità oggettiva dei rispettivi presupposti.
22.3. Per quel che concerne il diniego di sanatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del
2001, le relative doglianze vanno respinte sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Il primo comma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che “In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se
l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32”.
Il nuovo art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 rappresenta una delle principali novità del d.l. “salva casa” (decreto legge 29 maggio 2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla lege 24 luglio 2024 n. 105).
Con tale norma, il legislatore statale ha sostanzialmente introdotto alcune deroghe rispetto al requisito della “doppia conformità” urbanistica ed edilizia e ha quindi stabilito che – in presenza di determinati presupposti normativamente previsti –
l'abuso edilizio possa essere sanato se:
(i) conforme ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia (e non anche urbanistica) vigente al momento della realizzazione dell'abuso; N. 07539/2025 REG.RIC.
(ii) conforme alla disciplina urbanistica (e non anche edilizia) vigente al momento della presentazione della domanda.
Si è sostanzialmente introdotta, quindi, una doppia conformità “semplificata” o
“asimmetrica”, giustificata dalle peculiarità degli abusi rispetto ai quali la sanatoria in esame può essere eccezionalmente applicata (id est soltanto le parziali difformità dal permesso o dalla SCIA nei casi di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché
l'assenza o la difformità dell'intervento rispetto alla SCIA nei casi di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 e le variazioni essenziali di cui all'art. 32 del medesimo d.P.R.).
La disciplina edilizia (rilevante al tempo della realizzazione dell'abuso) comprende le norme tecniche sulle costruzioni, i regolamenti edilizi e le altre regole aventi incidenza sull'attività edilizia (compresa la normativa antisismica).
La disciplina urbanistica (rilevante al tempo della presentazione della domanda di sanatoria) comprende le norme urbanistiche e gli atti pianificatori.
22.4. Orbene, nel caso di specie l'atto amministrativo impugnato – nel respingere l'istanza di accertamento di conformità “semplificata” – ha adottato una determinazione plurimotivata basata su due concorrenti ragioni:
a) da un lato l'assenza di qualsiasi parziale difformità o variazione essenziale;
b) dall'altro lato il fatto che l'istante “non ha dimostrato la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione”.
In relazione a questa seconda motivazione reiettiva (da sola sufficiente a giustificare il diniego di accertamento di conformità semplificata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001) la società appellante non ha mai formulato alcuna specifica allegazione: N. 07539/2025 REG.RIC.
(i) né nell'originario procedimento amministrativo (l'originaria richiesta di sanatoria non conteneva, infatti, alcuna deduzione specifica circa la doppia conformità
“asimmetrica”);
(ii) né nel giudizio di primo grado;
(iii) né nell'odierno giudizio di appello.
Di più. Nel giudizio di appello la difesa del Comune ha puntualmente dedotto che
“l'intervento non è sanabile ai sensi dell'invocato art. 36-bis comma 1 del DPR n.
380/2001 poiché non è conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (in Zona D3 del PUC le uniche trasformazioni fisiche ammissibili sono la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia ex art. 47 comma 4 delle NTA vigenti – cfr. doc. 9 – depositato nel giudizio di primo grado con memoria del 19.09.2025)”.
Tale deduzione del Comune non è mai stata contestata dalla parte appellante.
Va da sé che non solo la società appellante non ha mai provato la doppia conformità
“asimmetrica” prescritta dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, ma vi è addirittura la prova del fatto contrario, e cioè la prova che l'abuso in questione non è conforme alla disciplina urbanistica vigente al tempo della presentazione della domanda.
22.5. Va soltanto aggiunto, in proposito, che il processo amministrativo è fondato sul principio dispositivo, sia di stampo sostanziale (artt. 99 e 112 c.p.c.), sia probatorio
(art. 64 c.p.a.).
Pertanto, proprio ai sensi dell'art. 64 c.p.a., è onere delle parti quello di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità, in relazione ai fatti posti a fondamento delle loro domande e delle loro eccezioni.
Ebbene, parte ricorrente, che ha agito in giudizio al fine di provare la propria pretesa circa il bene della vita, avrebbe dovuto fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della stessa, ivi compresa la circostanza per la quale sussisterebbe, nel caso di specie, il requisito della doppia conformità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001. N. 07539/2025 REG.RIC.
Non compete all'Amministrazione, invece, corroborare l'assenza (che peraltro è un fatto negativo che non ammette prova diretta, ma solo contraria) di siffatto requisito.
In argomento, la consolidata giurisprudenza amministrativa di questo Consiglio di
Stato (cfr. per tutte Consiglio di Stato n. 2603 del 2017) ha più volte affermato – con riferimento all'accertamento di conformità “ordinario” (ma con motivazioni che ben possono estendersi all'accertamento di conformità “semplificato” de quo) che “non può revocarsi in dubbio che in sede di accertamento di conformità […] sia interamente a carico della parte l'onere di dimostrare la cd. doppia conformità necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell'art. 36
D.p.r. n. 380/2001 (già art. 13 l. n. 47/1985), attesa la finalità dell'istituto in parola come individuata dalla consolidata giurisprudenza dei giudici amministrativi, secondo cui presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria”.
22.6. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, le censure del secondo motivo di appello incentrate sul diniego di accertamento di conformità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, sono complessivamente infondate e vanno quindi respinte.
22.7. Per quel che concerne, poi, il diniego di sanatoria ex art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001, anche le censure incentrate su tale statuizione negativa sono complessivamente infondate.
L'art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001 è stato introdotto dal d.l. “salva-casa” per regolarizzare “interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.
Ai fini dell'applicazione della sanatoria in esame, pertanto, è indispensabile che l'abuso integri una mera difformità parziale (e non una variazione essenziale) rispetto N. 07539/2025 REG.RIC.
al titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n.
10.
In merito alla distinzione tra interventi realizzati in assenza di permesso di costruire
(o in presenza di variazione essenziali) e interventi realizzati in presenza di parziale difformità dallo stesso, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che “si ha difformità totale quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche architettoniche ed edilizie; integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi; integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d'uso derivante dai caratteri fisici dell'organismo edilizio stesso); integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi. [...] La nozione di parziale difformità, invece, sempre secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2021,
n. 1743; sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432) presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera; mentre si
è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione”
(Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 906 del 29 gennaio 2024; T.A.R. Catania sez.
I n. 382 del 3 febbraio 2025).
E ancora è stato affermato che la difformità totale si verifica allorché si costruisca aliud pro alio, e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e N. 07539/2025 REG.RIC.
novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico- sociale (cfr. Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 10238).
22.8. Nel caso di specie, l'abuso edilizio contestato (consistente nella creazione di un ulteriore corpo di fabbrica e di due comodi e un piazzale ad esso correlati, per una superficie complessiva di 386,17 mq e una volumetria di circa 1.853,61 mc) non è semplicemente una variante costruttiva di un'opera già contemplata dal titolo autorizzatorio, bensì un'opera completamente nuova non contemplata da detto titolo.
Un'opera che ha, peraltro, una superficie e una volumetria assai significative (quasi
400 metri quadrati e più di 1800 metri cubi).
Il fatto che queste dimensioni siano complessivamente inferiori rispetto alle dimensioni del primo corpo di fabbrica originariamente assentito, non è di per sé rilevante ai fini della configurabilità della parziale difformità.
Come visto, infatti, l'ubi consistam della parziale difformità consiste nel fatto che essa
è una mera deviazione costruttiva di un'opera già contemplata dal titolo originario.
Nel caso di specie - lo si ripete - viene in rilievo un'opera completamente nuova (id est un intero corpo di fabbrica avente una volumetria superiore a 1800 metri cubi) e non una mera variazione dell'iter costruttivo.
22.9. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il secondo motivo di appello va respinto in quanto infondato.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO
23. Per esigenze di pregiudizialità logica, si passa ora ad esaminare il quarto motivo di appello (il cui scrutinio deve logicamente precedere l'esame del terzo motivo di appello, che verrà delibato a seguire).
23.1 Con il quarto motivo di appello ora in esame, la società censura il capo di sentenza che ha ritenuto legittima la determinazione che ha respinto l'istanza di fiscalizzazione ex art. 34 D.P.R. 380/2001. N. 07539/2025 REG.RIC.
A tal riguardo, il T.A.R. ha ritenuto che la documentazione tecnica prodotta non sarebbe sufficiente a dimostrare l'impossibilità di demolire la parte abusiva senza arrecare pregiudizio alla parte conforme, come “già stigmatizzato dal Consiglio di
Stato con la sentenza sopra richiamata”.
23.2. Ad avviso dell'appellante, tuttavia, così non sarebbe. Osserva la società, infatti, che il Consiglio di Stato non si sarebbe mai pronunciato sulla possibilità tecnica di demolire la parte abusiva senza pregiudizio per quella legittima, né sull'istanza di fiscalizzazione ex art. 34, che costituisce un procedimento autonomo e successivo. A ciò aggiungasi che l'istanza presentata dall'appellante era corredata da una nuova perizia tecnica, comprensiva di saggi sul calcestruzzo, volta a dimostrare proprio tale presupposto.
23.3. Anche il quarto motivo di appello ora in esame è infondato.
Esso non tiene conto, infatti, che il diniego di fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 ora impugnato, non si basa soltanto sulla mancata dimostrazione dell'impossibilità di demolire la parte abusiva senza arrecare pregiudizio alla parte conforme, ma anche sul rilievo ostativo dell'assenza di una mera parziale difformità (in presenza della quale soltanto può essere attivato il procedimento ex art. 34).
Il provvedimento amministrativo impugnato dispone, infatti, che la fiscalizzazione dell'abuso deve essere negata anzitutto perché le opere contestate (non soltanto il corpo di fabbrica ma anche i relativi comodi) – così come già rilevato dal Consiglio di Stato con la sentenza sull'ordine di demolizione – non sono parziali difformità rispetto al titolo originario, bensì nuove costruzioni.
Orbene, questa motivazione:
(i) è da sola sufficiente a giustificare il diniego di fiscalizzazione, con la conseguenza che non rileva il profilo dell'impossibilità (o meno) di demolire la parte abusiva senza arrecare pregiudizio alla parte conforme; N. 07539/2025 REG.RIC.
(ii) è anche corretta, atteso che il nuovo corpo di fabbrica costituisce - come già visto
- un'opera completamente nuova (e non una mera variazione dell'iter costruttivo), con l'ulteriore precisazione che i due comodi, come già rilevato da questo Consiglio di
Stato con la sentenza sull'ordine di demolizione (con argomentazioni aventi ormai efficacia di giudicato sul punto), sono a tutti gli effetti nuove costruzioni (in proposito la sentenza citata ha statuito quanto segue: “premesso che, sul piano urbanistico, la nozione di pertinenza è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale (tra le più recenti si v. Cons. St., sez. VI, sent. n. 2660 del
2023), nella specie si deve considerare che le dimensioni e le caratteristiche dei due manufatti (con struttura in muratura e copertura piana a solaio in cemento armato), come riportate nella relazione redatta all'esito del sopralluogo del tecnico comunale
(e senza che sia necessario utilizzare i documenti depositati in appello dal controinteressato), conducono a ritenere che l'impatto sul territorio sia sensibile e superiore a quello delle vere e proprie pertinenze. Lo stesso può dirsi per il piazzale in cemento, il quale determina un consumo di suolo e una trasformazione tendenzialmente irreversibile del territorio (in questi termini si v. anche Cons. St., sez.
VI, sent. n. 1957 del 2022)”).
23.4. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il quarto motivo di appello deve essere respinto in quanto infondato.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
24. Con il terzo motivo di appello, la società appellante espone innanzitutto di avere specificamente denunziato (con il ricorso di primo grado) l'illegittimità dell'atto di diniego nella parte in cui lo stesso non avrebbe operato alcuna autonoma valutazione dei due comodi (id est la cabina Enel e il locale impianti antincendio) i quali integrerebbero opere scindibili e qualificabili come volumi tecnici non computabili ai fini volumetrici. N. 07539/2025 REG.RIC.
Sostiene ora l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi su tale doglianza in palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
24.1. Effettivamente manca nella sentenza ora appellata una puntuale statuizione sulla contestazione de qua.
Cionondimeno, la contestazione è comunque infondata e va in questa sede respinta, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello.
Va osservato, infatti, che il provvedimento di diniego impugnato contiene un puntuale riferimento ai due comodi in questione sin dalle sue premesse espositive, mostrando di voler considerare anch'essi nell'ambito della globale valutazione di non sanabilità.
Inoltre, se si esamina attentamente il provvedimento amministrativo impugnato, si può agevolmente constatare che:
(i) le considerazioni reiettive sul diniego di fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono primariamente basate sull'assenza di una parziale difformità rispetto al titolo originario (di per sé ostativa al rilascio della sanatoria), con un puntuale richiamo, a tal riguardo, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del
2024, le cui statuizioni avevano ad oggetto anche i due comodi e il piazzale;
(ii) le considerazioni reiettive sul diniego di sanatoria ex art. 34 ter del d.P.R. n. 380 del 2001, sono anch'esse basate sull'assenza di una parziale difformità rispetto al titolo originario (di per sé ostativa al rilascio della sanatoria), ancora una volta con un puntuale richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5430 del 2024 vertente pure sui due comodi e il piazzale;
(iii) le considerazioni reiettive sul diniego di sanatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, sono parimenti basate sull'assenza di una parziale difformità rispetto al titolo originario e di una variazione essenziale, nonché sull'assenza della prova della doppia conformità semplificata (di per sé ostativa al rilascio della sanatoria), ciò valendo per l'intero insieme degli abusi contestati (ivi inclusi, dunque, i due comodi e il piazzale). N. 07539/2025 REG.RIC.
Va da sé che il provvedimento impugnato – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – ha preso in considerazione anche i due comodi e il piazzale, la cui valutazione di non sanabilità (per il fatto di essere nuove costruzioni) coincide con la valutazione di non sanabilità del corpo di fabbrica.
Tale valutazione è legittima, in quanto coerente con quanto già accertato sul punto dalla sentenza del Consiglio di Stato avente ad oggetto l'ordine di demolizione, con la quale è stato accertato quanto segue: “premesso che, sul piano urbanistico, la nozione di pertinenza è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale (tra le più recenti si v. Cons. St., sez. VI, sent. n. 2660 del 2023), nella specie si deve considerare che le dimensioni e le caratteristiche dei due manufatti (con struttura in muratura e copertura piana a solaio in cemento armato), come riportate nella relazione redatta all'esito del sopralluogo del tecnico comunale
(e senza che sia necessario utilizzare i documenti depositati in appello dal controinteressato), conducono a ritenere che l'impatto sul territorio sia sensibile e superiore a quello delle vere e proprie pertinenze. Lo stesso può dirsi per il piazzale in cemento, il quale determina un consumo di suolo e una trasformazione tendenzialmente irreversibile del territorio (in questi termini si v. anche Cons. St., sez.
VI, sent. n. 1957 del 2022)”.
24.2. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
SUI MOTIVI DEL RICORSO DI PRIMO GRADO RIPROPOSTI IN APPELLO
25. In aggiunta alle censure sopra richiamate, la parte appellante ripropone, infine, i motivi di impugnazione (all'infuori del primo) che – seppur ritualmente articolati in primo grado – non sarebbero stati in tesi scrutinati dal primo giudice.
In realtà, i motivi di appello già includono tutte le censure originariamente articolate nel giudizio primo grado (all'infuori di quella racchiusa nel settimo motivo del ricorso N. 07539/2025 REG.RIC.
introduttivo) con la conseguenza che i motivi “riproposti” altro non sono che una duplicazione dei motivi di appello.
L'unico motivo “riproposto” non pienamente coerente con i motivi di appello è – come anticipato – il settimo motivo del ricorso di primo grado, con cui la ricorrente contestava il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del
2001, per non avere valutato la possibilità (ormai ammessa dalla nuova norma in questione) di subordinare la sanatoria alla rimozione delle opere eventualmente non sanabili.
La censura è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che l'accertamento di conformità in questione non può comunque essere rilasciato, stante la mancata dimostrazione – come già visto – della doppia conformità “semplificata”.
26. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va respinto in quanto infondato.
27. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune e del sig. La RA e le liquida in misura complessivamente pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), in ragione di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle due parti appellate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 07539/2025 REG.RIC.
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele IA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele IA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP