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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6791/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI MICCO C.F._1
NICOLETTA;
RICORRENTE
E
, nato il 05/08/1978 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MASI MARIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
19.02.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 29/10/2021, la ricorrente premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il sig. in Massa di Somma (NA) il Controparte_1
22/10/2007 dalla cui unione nasceva il figlio (il 31/12/2012 in Massa di Somma, Per_1 evidenziava che il PM presso il Tribunale di Nola il 12/03/2019 aveva autorizzato nella procedura n. 30/19 l'accordo raggiunto in negoziazione assistita, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, disporre l'affido esclusivo del minore alla stessa, Per_1 prevedere il diritto di visita del padre secondo quanto previsto in ricorso, disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio di Euro 800,00 mensili, da Per_1 versarsi secondo le modalità indicate, con vittoria di spese.
2. Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto a mezzo della procedura di negoziazione assistita depositato il 12/03/2019 con riferimento all'affidamento condiviso ed alla collocazione del minore, stabilire il diritto di visita paterno e a parziale modifica dell'accordo di separazione disporre a suo carico un assegno di mantenimento di Euro 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
3. All'udienza presidenziale del 09/05/2022 le parti confermavano la volontà di divorziare, pertanto, il Giudice delegato a funzioni presidenziali si riservava.
Con ordinanza del 15/05/2022, il Giudice confermava quali provvedimenti provvisori quelli di cui all'accordo raggiunto con la negoziazione assistita e rinviava dinanzi il Giudice istruttore all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fino al 19/09/2022.
Con verbale di trattazione figurata del 21/09/2022, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rinviava all'udienza del 27/02/2023 alle ore 12,30 concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. decorrenti dal 30/09/2022.
Il Giudice, poi, con decreto del 02/02/2023 sostituiva l'udienza già fissata in presenza con l'udienza a trattazione cartolare.
2 Successivamente, letta la relazione del Servizio sociale, ammoniva entrambi i coniugi e fissava per l'assunzione della prova l'udienza dell'11/12/2023.
Con decreto del 07/12/2023, il Giudice, considerato il carico del ruolo, rinviava all'udienza del
06/05/2024 alle ore 12,30.
All'udienza del 06/05/2024, ascoltati i testi e vista l'istanza di sentenza sullo status, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status senza la concessione dei termini, riservandosi sul resto.
Rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni, lette le note scritte con scadenza al
19/02/2025, il Giudice riservava la causa al Collegio previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale n. 1774/2024 pubblicata il 23.05.2024, lo scioglimento del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle questioni relative all'affidamento del figlio , ancora minore. Per_1
5. Dall'unione è nato il [...] il figlio minore . Per_1
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis
e 337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Ed invero, nel caso di specie, il Collegio ritiene di confermare il regime di affido condiviso, anche
3 in considerazione dell'esito dei percorsi svolti da entrambi i genitori.
In particolare, giova evidenziare che dal percorso di mediazione intrapreso tra le parti non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita del minore, ancorché la condizione di forte conflittualità tra le parti renda nuovamente opportuno invitare ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità, come caldeggiato dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti.
Pertanto, va confermato il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore.
Con riguardo al diritto di visita paterno, giova osservare che, soltanto in sede di comparsa conclusionale, il resistente ha rappresentato la difficoltà di interlocuzione con il minore, il quale allo stato rifiuterebbe ogni contatto con il padre e ha richiesto la rimessione sul ruolo istruttorio per l'audizione di e per la disposizione di una CTU. Per_1
Il Tribunale, invero, reputa ultronea l'audizione di , dovendosi tener conto che “l'ascolto Per_1 del minore è considerato un diritto e non un dovere, ed è finalizzato a garantire la partecipazione attiva del minore al processo e a tutelare i suoi migliori interessi. È compito del giudice valutare, caso per caso, se l'ascolto del minore sia necessario (...)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 08.01.2024, n. 37).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che dall'osservazione nel corso del presente giudizio della dinamica della coppia genitoriale risulti superflua l'audizione del minore. In particolare, la relazione depositata in data 29.11.2023 relativa al percorso di mediazione familiare intrapreso ha sottolineato l'invadenza della ricorrente in tutti gli spazi ma anche la difficoltà paterna nell'intervenire anche rispetto alla gestione di . Per_1
Giova evidenziare che, in ragione di quanto precede, deve essere confermato il calendario sino ad oggi vigente, ragion per cui il ha diritto di tenere con sé il minore due pomeriggi CP_1 Per_1
a settimana da comunicare alla madre entro il sabato della settimana precedente. Inoltre, il Sig.
terrà con sé il minore, almeno due fine settimana al mese, in via alternata, dal sabato alle CP_1 ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00. Durante le feste natalizie, ad anni alterni, Per_1 trascorrerà il 24 dicembre con il padre ed il 25 ed il 26 con la madre, nonché il 31 dicembre con il
4 padre ed il 1 gennaio con la madre. Nel periodo delle vacanze estive, il terrà con sé il CP_1 minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Pur tuttavia, non può comunque essere ignorato l'intervenuto rifiuto del minore, ragion per cui si dispone, ad integrazione del calendario già previsto, che il Servizio Sociale del Comune di Pollena
Trocchia provveda a calendarizzare un incontro settimanale di almeno due ore tra il ed il CP_1 minore ai fini del ripristino del rapporto padre – figlio per i prossimi tre mesi. Per_1
In merito all'andamento di tali incontri e alla ripresa del diritto di visita risulta doveroso disporre che la presente sentenza venga comunicata al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 cod. civ.
Con riguardo poi alla previsione delle statuizioni a carattere economico, occorre evidenziare che la è impiegata e percepisce uno stipendio pari ad € 1.000,00 mensili circa, sostiene Parte_1 spese per il pagamento del canone di locazione e, come rappresentato nel corso dell'interpello formale reso all'udienza del 06.05.2024, percepisce il 50% dell'Assegno Unico. Il è CP_1 impiegato nella medesima azienda dell' percepisce il 50% dell'Assegno Unico e non Parte_1 sostiene spese di locazione dal momento che è rimasto nella ex casa coniugale di proprietà della sua famiglia.
Tenuto conto della sopravvenuta nascita di un figlio del nel corso del presente giudizio e CP_1 dei tempi di permanenza del minore presso il padre estremamente ondivaghi, si ritiene Per_1 congruo prevedere che l'Assegno Unico venga attribuito integralmente alla in Parte_1 conformità all'orientamento più recentemente espresso dalla Suprema Corte, confermando, viceversa, il contributo al mantenimento per il minore nella somma già prevista in sede Per_1 di separazione, ossia € 350,00 di cui € 100,00 per le spese di locazione.
Ciascuno dei genitori è tenuto alla partecipazione alle spese straordinarie contratte per il minore nella misura del 50%, come individuate in base al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, ove documentate, concordate o urgenti.
6. In merito alle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale delle parti e della natura necessitata della pronuncia, si rinvengono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Affida il minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la Per_1
5 madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore;
b) I tempi di permanenza del minore presso il padre saranno definiti di comune Per_1 accordo. In mancanza di accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana da comunicare alla madre entro il sabato della settimana precedente e almeno due fine settimana al mese, in via alternata, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00. Durante le feste natalizie, ad anni alterni, Per_1 trascorrerà il 24 dicembre con il padre ed il 25 ed il 26 con la madre, nonché il 31 dicembre con il padre ed il 1 gennaio con la madre. Nel periodo delle vacanze estive, il terrà con sé il minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il CP_1
31 maggio di ogni anno.
c) Per i prossimi tre mesi, il padre vedrà una volta a settimana, per almeno due Per_1 ore, delegandosi all'uopo il Servizio Sociale del Comune di Pollena Trocchia;
d) Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337;
e) Dispone che versi ad entro il 5 di ogni mese a mezzo di Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario la somma di € 350,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT;
f) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6791/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI MICCO C.F._1
NICOLETTA;
RICORRENTE
E
, nato il 05/08/1978 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MASI MARIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
19.02.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 29/10/2021, la ricorrente premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il sig. in Massa di Somma (NA) il Controparte_1
22/10/2007 dalla cui unione nasceva il figlio (il 31/12/2012 in Massa di Somma, Per_1 evidenziava che il PM presso il Tribunale di Nola il 12/03/2019 aveva autorizzato nella procedura n. 30/19 l'accordo raggiunto in negoziazione assistita, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, disporre l'affido esclusivo del minore alla stessa, Per_1 prevedere il diritto di visita del padre secondo quanto previsto in ricorso, disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio di Euro 800,00 mensili, da Per_1 versarsi secondo le modalità indicate, con vittoria di spese.
2. Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto a mezzo della procedura di negoziazione assistita depositato il 12/03/2019 con riferimento all'affidamento condiviso ed alla collocazione del minore, stabilire il diritto di visita paterno e a parziale modifica dell'accordo di separazione disporre a suo carico un assegno di mantenimento di Euro 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
3. All'udienza presidenziale del 09/05/2022 le parti confermavano la volontà di divorziare, pertanto, il Giudice delegato a funzioni presidenziali si riservava.
Con ordinanza del 15/05/2022, il Giudice confermava quali provvedimenti provvisori quelli di cui all'accordo raggiunto con la negoziazione assistita e rinviava dinanzi il Giudice istruttore all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fino al 19/09/2022.
Con verbale di trattazione figurata del 21/09/2022, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rinviava all'udienza del 27/02/2023 alle ore 12,30 concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. decorrenti dal 30/09/2022.
Il Giudice, poi, con decreto del 02/02/2023 sostituiva l'udienza già fissata in presenza con l'udienza a trattazione cartolare.
2 Successivamente, letta la relazione del Servizio sociale, ammoniva entrambi i coniugi e fissava per l'assunzione della prova l'udienza dell'11/12/2023.
Con decreto del 07/12/2023, il Giudice, considerato il carico del ruolo, rinviava all'udienza del
06/05/2024 alle ore 12,30.
All'udienza del 06/05/2024, ascoltati i testi e vista l'istanza di sentenza sullo status, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status senza la concessione dei termini, riservandosi sul resto.
Rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni, lette le note scritte con scadenza al
19/02/2025, il Giudice riservava la causa al Collegio previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale n. 1774/2024 pubblicata il 23.05.2024, lo scioglimento del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle questioni relative all'affidamento del figlio , ancora minore. Per_1
5. Dall'unione è nato il [...] il figlio minore . Per_1
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis
e 337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Ed invero, nel caso di specie, il Collegio ritiene di confermare il regime di affido condiviso, anche
3 in considerazione dell'esito dei percorsi svolti da entrambi i genitori.
In particolare, giova evidenziare che dal percorso di mediazione intrapreso tra le parti non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita del minore, ancorché la condizione di forte conflittualità tra le parti renda nuovamente opportuno invitare ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità, come caldeggiato dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti.
Pertanto, va confermato il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore.
Con riguardo al diritto di visita paterno, giova osservare che, soltanto in sede di comparsa conclusionale, il resistente ha rappresentato la difficoltà di interlocuzione con il minore, il quale allo stato rifiuterebbe ogni contatto con il padre e ha richiesto la rimessione sul ruolo istruttorio per l'audizione di e per la disposizione di una CTU. Per_1
Il Tribunale, invero, reputa ultronea l'audizione di , dovendosi tener conto che “l'ascolto Per_1 del minore è considerato un diritto e non un dovere, ed è finalizzato a garantire la partecipazione attiva del minore al processo e a tutelare i suoi migliori interessi. È compito del giudice valutare, caso per caso, se l'ascolto del minore sia necessario (...)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 08.01.2024, n. 37).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che dall'osservazione nel corso del presente giudizio della dinamica della coppia genitoriale risulti superflua l'audizione del minore. In particolare, la relazione depositata in data 29.11.2023 relativa al percorso di mediazione familiare intrapreso ha sottolineato l'invadenza della ricorrente in tutti gli spazi ma anche la difficoltà paterna nell'intervenire anche rispetto alla gestione di . Per_1
Giova evidenziare che, in ragione di quanto precede, deve essere confermato il calendario sino ad oggi vigente, ragion per cui il ha diritto di tenere con sé il minore due pomeriggi CP_1 Per_1
a settimana da comunicare alla madre entro il sabato della settimana precedente. Inoltre, il Sig.
terrà con sé il minore, almeno due fine settimana al mese, in via alternata, dal sabato alle CP_1 ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00. Durante le feste natalizie, ad anni alterni, Per_1 trascorrerà il 24 dicembre con il padre ed il 25 ed il 26 con la madre, nonché il 31 dicembre con il
4 padre ed il 1 gennaio con la madre. Nel periodo delle vacanze estive, il terrà con sé il CP_1 minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Pur tuttavia, non può comunque essere ignorato l'intervenuto rifiuto del minore, ragion per cui si dispone, ad integrazione del calendario già previsto, che il Servizio Sociale del Comune di Pollena
Trocchia provveda a calendarizzare un incontro settimanale di almeno due ore tra il ed il CP_1 minore ai fini del ripristino del rapporto padre – figlio per i prossimi tre mesi. Per_1
In merito all'andamento di tali incontri e alla ripresa del diritto di visita risulta doveroso disporre che la presente sentenza venga comunicata al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 cod. civ.
Con riguardo poi alla previsione delle statuizioni a carattere economico, occorre evidenziare che la è impiegata e percepisce uno stipendio pari ad € 1.000,00 mensili circa, sostiene Parte_1 spese per il pagamento del canone di locazione e, come rappresentato nel corso dell'interpello formale reso all'udienza del 06.05.2024, percepisce il 50% dell'Assegno Unico. Il è CP_1 impiegato nella medesima azienda dell' percepisce il 50% dell'Assegno Unico e non Parte_1 sostiene spese di locazione dal momento che è rimasto nella ex casa coniugale di proprietà della sua famiglia.
Tenuto conto della sopravvenuta nascita di un figlio del nel corso del presente giudizio e CP_1 dei tempi di permanenza del minore presso il padre estremamente ondivaghi, si ritiene Per_1 congruo prevedere che l'Assegno Unico venga attribuito integralmente alla in Parte_1 conformità all'orientamento più recentemente espresso dalla Suprema Corte, confermando, viceversa, il contributo al mantenimento per il minore nella somma già prevista in sede Per_1 di separazione, ossia € 350,00 di cui € 100,00 per le spese di locazione.
Ciascuno dei genitori è tenuto alla partecipazione alle spese straordinarie contratte per il minore nella misura del 50%, come individuate in base al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, ove documentate, concordate o urgenti.
6. In merito alle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale delle parti e della natura necessitata della pronuncia, si rinvengono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Affida il minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la Per_1
5 madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore;
b) I tempi di permanenza del minore presso il padre saranno definiti di comune Per_1 accordo. In mancanza di accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana da comunicare alla madre entro il sabato della settimana precedente e almeno due fine settimana al mese, in via alternata, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00. Durante le feste natalizie, ad anni alterni, Per_1 trascorrerà il 24 dicembre con il padre ed il 25 ed il 26 con la madre, nonché il 31 dicembre con il padre ed il 1 gennaio con la madre. Nel periodo delle vacanze estive, il terrà con sé il minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il CP_1
31 maggio di ogni anno.
c) Per i prossimi tre mesi, il padre vedrà una volta a settimana, per almeno due Per_1 ore, delegandosi all'uopo il Servizio Sociale del Comune di Pollena Trocchia;
d) Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337;
e) Dispone che versi ad entro il 5 di ogni mese a mezzo di Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario la somma di € 350,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT;
f) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6