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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6045 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1244 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 e vertente tra
TRA
C.F. rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN NA;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
C.F. , rappresentata e difesa – per procura in atti – dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
AV IO
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. conveniva dinanzi al Tribunale civile di Roma il per chiedere Parte_1 CP_2 la declaratoria di illegittimità di n. 166 avvisi di accertamento dell'indennità, notificati dal CP_2 in data 27.04.2006 e partitamente elencati nell'atto di controparte. La domanda, già
[...] introdotta dinanzi al Giudice Tributario, veniva riproposta dinanzi all' dopo la pronunzia della CP_3
Corte costituzionale n. 64/2008. Le somme erano richieste dall'Amministrazione comunale a titolo di indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico, a seguito della collocazione, nell'anno 2001, di impianti pubblicitari di proprietà dell'attrice, privi di autorizzazione. Il si costituiva ritualmente in giudizio impugnando e contestando tutto quanto CP_2 dedotto e richiesto da controparte. Il Tribunale, con la sentenza n. 6030/2011, così disponeva: “ dichiara il diritto del CP_2 di esigere, in forza degli avvisi di accertamento di indennità ed irrogazione di sanzioni pecuniarie opposte di cui ai numeri indicati nella premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio, tutti emessi in data 20 febbraio 2006 e notificati in data 27.4.2006, le sole somme quantificate sotto la voce “canone”. Su tali importi sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data di notifica dei singoli avvisi di accertamento nonché le spese di notifica;
compensa interamente tra le parti le spese di lite”. La appellava la suddetta sentenza chiedendo l'annullamento di tutti gli avvisi Parte_1
d'accertamento e l'accertamento dell'insussistenza del credito fatto valere dal si costituiva CP_2 il resistendo all'appello. CP_2
Con sentenza depositata il 23.9.2016 la Corte territoriale respingeva l'impugnazione, osservando che:
l'appellante non aveva dimostrato l'esito dei ricorsi di annullamento dei verbali di accertamento su cui sono stati fondati gli avvisi per la mancata conferma da parte del ai sensi della l. n. CP_2
689/89, né la mancata relativa notifica, non spettando al tale onere;
la sentenza impugnata CP_2 non era contraddittoria poiché il Tribunale, dopo aver disapplicato l'art. 27 del regolamento comunale, aveva esaminato la domanda subordinata proposta dal in ordine alla diversa CP_2 quantificazione dell'indennità dovuta il cui calcolo era stato effettuato correttamente;
non era efficace nella fattispecie il giudicato esterno invocato dalla società attrice, in ordine a diverse sentenze del
Tribunale di Roma, nella parte in cui avevano ritenuto che le somme richieste dal a titolo CP_2
d'indennità fossero illegittime per carenza di potere del stesso di predeterminare la somma CP_2 dovuta, non ricorrendo l'identità dei precedenti (circa i soggetti, causa petendi e petitum); il Tribunale aveva correttamente determinato il canone dovuto sulla base della normativa di settore, escludendo la prescrizione, trattandosi di illecito permanente;
in seguito all'equiparazione delle occupazioni abusive a quelle autorizzate, a norma del d.lgs. n. 446/97, era corretto il riferimento all'intero anno per il calcolo del canone, prescindendo dai periodi di effettiva esposizione dei messaggi pubblicitari poiché il regolamento prescriveva una durata annuale della concessione pubblicitaria senza frazionamenti temporali;
non era stato dimostrato che il Tribunale non avesse tenuto in considerazione che tutti i verbali d'accertamento sarebbero stati archiviati per la mancata conferma nel termine di legge, né di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone per gli impianti, oggetto dei suddetti avvisi, occupanti una superficie inferiore a mq 0,50; non era stato altresì dimostrato il diritto alla decurtazione del 30% per gli impianti riordinati, senza peraltro considerare che il regime delle esenzioni, nel 2001, era stato modificato con la l. n. 388/2000. La ricorreva in cassazione con sei motivi. Parte_1 resisteva con controricorso. CP_1
1.1 — La Corte di Legittimità , con la sentenza n. 3730/23 ha così statuito:
“Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112, c.p.c., 2697 cod.civ., per aver la Corte d'appello ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato le decisioni giudiziali dei ricorsi proposti avverso gli avvisi d'accertamento, non avendo considerato che era stato eccepito,
nella memoria ex art. 183 c.p.c., l'omessa notifica dei verbali a seguito della quale il non CP_2
aveva prodotto i documenti, atteso che, a fronte della prova dell'avvenuta impugnazione dei verbali d'accertamento, gravava sul l'onere di provare l'accoglimento dei ricorsi e la relativa CP_2
conferma.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 62 d.lgs. n. 446/97 e 132 c.p.c., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione, per non aver la Corte d'appello ritenuto tardiva la domanda del di rideterminazione dell'indennità dovuta formulata nella comparsa di costituzione nel CP_2
giudizio di primo grado, per violazione dell'art. 167 c.p.c.
Il terzo motivo deduce ulteriore violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 446/97, per aver la Corte
territoriale, nel rigettare l'appello principale, statuito che il calcolo della tariffa dell'indennità avrebbe dovuto essere effettuata su base annuale indipendentemente dal periodo d'occupazione (considerando altresì che ogni verbale d'accertamento indicasse la data dell'accertamento delle contestate violazioni).
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 62 d.lgs. n. 446/97, 132 c.p.c., per aver la Corte territoriale escluso la prescrizione delle somme richieste per il periodo dall'1.1 al 27.4.2001.
Il quinto motivo denunzia violazione delle norme regolamentari di cui alla delibera comunale n. 339/98,
per aver il giudice di secondo grado ritenuto non dimostrato il diritto della società all'esenzione dal canone d'occupazione relativo alle dimensioni degli impianti, se inferiori a mt 0,50, che invece si evinceva dai verbali d'accertamento, come affermato anche in una sentenza della Corte d'appello del Il sesto motivo deduce violazione del giudicato esterno formatosi sul punto fra le stesse parti con due sentenze della Corte d'appello emesse nel 2013 e 2016, in quanto nella sentenza impugnata non era stata valutata l'eccezione in ordine all'illegittimità del calcolo su base annuale del periodo d'occupazione del suolo e sul maturarsi della prescrizione.
Non è fondata l'eccezione preliminare d'inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso in quanto, come del resto dimostra anche la difesa della controricorrente, i fatti di causa sono stati illustrati in maniera sufficientemente chiara.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. La ricorrente lamenta che a fronte dell'eccezione di omessa notifica dei verbali d'accertamento in questione,
sollevata nella memoria ex art. 183 c.p.c., il convenuto non ha dimostrato la loro notifica e CP_2
l'esito delle impugnative degli stessi atti. Premesso che non è chiaro se tali ricorsi fossero stati proposti in sede giudiziaria, ovvero attraverso ricorsi amministrativi (la ricorrente discorre di
“decisioni giudiziali”, ma senza riferimenti concreti), la determinazione dell'indennità e delle sanzioni è avvenuta in conformità dei parametri contemplati dagli artt. 62 e 63, lett. g) e g-bis), d.lgs.
n. 447/97, come recepiti dalle richiamate delibere comunali, che avevano modificato l'art. 27 del
Regolamento comunale;
inoltre, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare l'esito delle impugnative degli avvisi di accertamento, trattandosi comunque di fatto costitutivo del diritto fatto valere. Al riguardo, l'Amministrazione non ha emesso alcuna ordinanza-ingiunzione di cui legge
689/1981, ma ha messo in mora la società ricorrente con gli avvisi di accertamento;
la stessa
[...]
ha poi agito in accertamento negativo dell'inesistenza del credito. Parte_1
Non è dunque plausibile la doglianza circa il mancato promovimento, da parte dell'ente locale, della procedura ex l. n. 689/89.
La questione agitata dalla ricorrente, che intenderebbe far discendere l'annullamento degli atti emessi dal dal silenzio serbato dal comune stesso sulla sua opposizione amministrativa al CP_2
Sindaco L. n. 689 del 1981, ex art. 18, commi 1 e segg., è destituita di fondamento. Ed invero, il meccanismo previsto dalla norma ricordata non prevede affatto un "silenzio-annullamento",
come vorrebbe la ricorrente, e neppure un termine successivo a carico del soggetto che ha inoltrato la contestazione o notificazione della violazione contestata dall'interessato, entro trenta giorni. Sulla
scorta di tali considerazioni la ricorrente erra nel ritenere che, nel caso di specie, si sia verificato l'annullamento tacito della richiesta del CP_2
Va inoltre osservato che, in tema di abusiva occupazione di spazi pubblici, l'avviso di liquidazione che ingiunga il pagamento di una somma a titolo di canone virtuale per l'occupazione abusiva del suolo pubblico non costituisce una duplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente al verbale d'infrazione dell'art. 21 comma primo e quarto del Codice della Strada, ma il corrispettivo della presunta concessione dell'uso esclusivo di un bene pubblico. Ne consegue l'inammissibilità
dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbia ad oggetto la contestazione dell'avviso di liquidazione, in quanto non proposta nelle forme ordinarie davanti al giudice competente, da identificarsi fino all'entrata in vigore dell'art. 3 bis, primo comma, lett.B), d.l. 30 settembre 2005 n.
203, convertito con modifiche nella legge n. 248/2005, nel giudice ordinario, e successivamente nel giudice tributario. (Cass. n. 20547/2007).
Ne consegue l'infondatezza della doglianza afferente alla violazione della riserva di legge, di cui all'art. 23 Cost. Quanto, invece, alla doglianza afferente all'asserita tardività della domanda di rideterminazione dell'indennità in questione, va confermata la statuizione della Corte d'appello sulla tempestività della costituzione in primo grado – avvenuta il 24.7.2009, mentre l'udienza di prima comparizione era fissata il 17.9.2009- in applicazione del principio secondo il quale la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione,
il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento (Cass.,
n. 12044/10). Né può configurarsi un vizio motivazionale, considerata l'esaustiva esplicitazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni della decisione.
Il terzo motivo è invece fondato.
La ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia pronunciato sulla questione, che s'assume introdotta dall'inizio del contenzioso, relativa ai criteri di accertamento degli illeciti in questione in ordine al periodo dell'occupazione abusiva. Al riguardo, va evidenziato che nel controricorso il non contesta che tali illeciti furono accertati con decorrenza dal primo giorno dell'anno di CP_2
riferimento, deducendone però la legittimità dell'accertamento in quanto veniva in rilievo un'occupazione permanente proprio perché abusiva (ex art. 63 d.lgs. n. 446/97).
Il Collegio ritiene che il avrebbe comunque dovuto accertare la data di consumazione iniziale CP_2
dell'illecito, quantunque di carattere permanente, secondo i principi generali in materia.
Al riguardo, giova altresì rilevare che la lettera g) dell'art. 63 del d.lgs. n. 447/97 prevede l'applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento
(e per el 20%) ma solo per quelle «permanenti» e considera permanenti le occupazioni abusive CP_2
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
Quindi, quantomeno, anche a voler ritenere che il canone sia dovuto per anno solare anche quando rappresenta una indennità per il fatto illecito della occupazione abusiva, dovrebbe essere accertato il carattere “stabile” della installazione, fatto che non emerge dagli atti.
Part
Soprattutto non è stata fornita una risposta puntuale al quesito posto dalla società volto a mettere in discussione non solo il parametro sul quale determinare il canone, ma primariamente l'importo dell'indennità di abusiva occupazione commisurata ad anno e non in ragione del periodo nel quale la stessa era stata accertata, senza minimamente considerare il contenuto dell'art. 27 del Regolamento
comunale richiamato, nella parte in cui individua, per la stessa determinazione del canone di concessione, il riferimento alla durata della concessione, in piena sintonia, peraltro, con l'art. 63
ult.cit.
Ora, il solo riferimento alla disciplina applicabile - art. 27 reg. comunale - non consente di verificare se sia stato ritenuto che tale disciplina prevedeva che la quantificazione dell'indennità di abusiva occupazione fosse dovuta, in relazione al rinvio al detto art. 27, per un intero anno - a prescindere dalla durata dell'occupazione accertata - e se, dunque, il detto art. 27 facesse o meno riferimento,
quanto alla determinazione del canone di concessione, alla durata dell'occupazione, così trascurando il contenuto precettivo sia del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. g) che del comma 3 della medesima disposizione.
Tale ultimo articolo, infatti, prevede non soltanto l'applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando come permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile - mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale -, ma precisa altresì, al comma 3 - riprodotto nello stesso art. 27 del Regolamento comunale -, che "il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione". Inciso che conferma direttamente che il mero rinvio, per la quantificazione dell'indennità, al canone di concessione non elide affatto la necessità di rapportare tale canone alla prova dell'illecito e, dunque, alla durata effettiva dell'occupazione.
La decisione impugnata risulta in definitiva errata avendo omesso di considerare, per l'un verso ed in termini generali, che la lite verteva sulla pretesa di ristoro connessa ad un fatto illecito idoneo a produrre effetti unicamente da quando è stato commesso e provato e, per altro verso, avendo trascurato il completo quadro normativo - primario e secondario - di riferimento. Se ciò invece avesse fatto, il giudice di appello non avrebbe potuto tralasciare di considerare che era pur sempre necessario acclarare il carattere "stabile" o precario della installazione e soprattutto la durata della stessa, per di più risultando che l'entità del canone era destinata a ripercuotersi anche sulla sanzione di cui all'art. 63, lett. g-bis) commisurata alla somma di cui alla precedente lett. g).
Il quarto motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento del terzo motivo, attenendo al tema della prescrizione della pretesa indennità di occupazione abusiva.
Il quinto motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi consistente nel rilievo della
Corte territoriale per il quale nel 2001 il regime delle esenzioni dal pagamento della tassa in questione era inapplicabile;
invero, la ricorrente si duole invece del fatto che il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto dei verbali d'accertamento senza però esprimere critiche sulla specifica motivazione adottata.
Infine, il sesto motivo, come anche la doglianza espressa nella parte finale del quarto, in ordine all'eccezione di giudicato afferente a varie sentenze anteriori a quella impugnata, è infondato. Va
anzitutto rilevato che la ricorrente ha allegato tali sentenze al ricorso, ma non ne ha trascritto il contenuto, sicché non è dato comprendere se i fatti che ne costituiscono l'oggetto siano proprio i medesimi di quelli in esame. Inoltre, non può sottacersi che il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti (Cass., n.
24992/18)”.
§ 2 — ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo Parte_1
““ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello per i motivi sopra esposti ed in riforma della sentenza n. 6030 del 21/23 – 3/11 annullare in toto gli avvisi di accertamento elencati nelle premesse dell'atto di citazione di primo grado e/o dichiarare non dovute dall'appellante le somme da essi riportate perché illegittime e non dovute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. AB Mariani che si dichiara antistataria”. Ha resistito proponendo le difese già svolte in sede di appello. CP_1 § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 - Va ricordato che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (v. per tutte Cass. N. 3150/24); deve altresì aggiungersi che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Ciò posto, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Legittimità è certo che gli impianti di cui si discute in questa controversia non risultano a carattere fisso – per assenza di prova che gravava su
– ma solo di natura provvisoria, sebbene l'illecito prospettato sia di natura CP_1 permanente. Esclusa, allora, dalla Corte di Legittimità ogni possibilità di esenzione – come invocata dall'odierna società ricorrente – esclusa pure la detta natura stabile degli impianti, si pone un problema di effettivo accertamento di una indennità in favore di il cui parametro è ormai accertato in via CP_1 definitiva. Ma ciò non è assolutamente sufficiente per poter affermare – alla luce del gravame originariamente proposto dalla società oggi ricorrente in riassunzione – il diritto di di esigere le somme CP_1 di cui ai verbali di accertamento, in quanto per la quantificazione secondo il parametro “canone” – come ha specificato la Corte di legittimità – è necessario individuare e soprattutto provare il periodo temporale al quale si fa riferimento. La sola presunzione dei 30 giorni antecedenti il verbale (quale data di inizio della occupazione) è elemento – ritiene questo Collegio – non di per sé sufficiente per tale determinazione, essendo invece necessario accertare il periodo temporale in cui la condotta di occupazione si è manifestata.
Nulla ha saputo indicare – neppure nelle difese di questo giudizio di rinvio – al CP_1 riguardo, riproponendo argomenti relativi all'originaria fase di merito del secondo grado, senza tener in alcun conto il dettato della Corte di Legittimità. In sostanza, non può il Collegio farsi carico di individuare – per tutti e molteplici avvisi di accertamento – le relative date, individuare il periodo di decorrenza dell'abuso così come il momento finale dello stesso, nulla – si ripete -avendo speso come allegazione sul punto. CP_1
Né può di certo pervenirsi – in casi come questo in esame – ad una quantificazione ex art. 1226 C.C., tenuto conto già di quanto indicato in via ormai definitiva dal Tribunale e, soprattutto, di quanto indicato dalla Corte di legittimità.
Restano assorbite le altre questioni, una tra tutte quella relativa alla prescrizione. Dunque, non ha indicato i periodi temporali e non ha neppure provato quali essi siano, rispetto ai singoli verbali di accertamento, con la conseguenza che la originaria domanda di accertamento negativo posta in essere dalla società oggi ricorrente deve essere accolta.
In riforma, allora, della sentenza n. 6030/2011 emessa dal Tribunale di Roma, in accoglimento della originaria domanda della società oggi ricorrente in riassunzione, dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi ed ai verbali di accertamento oggetto di giudizio.
Le spese dell'appello, della Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e devono liquidarsi secondo le tabelle, tenuto conto dei parametri medi e del valore (indeterminabile) della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi dette spese in favore del difensore dell'odierna ricorrente in riassunzione Avv. AB Mariani, dichiaratasi antistataria.
Tabelle: 2014-2018
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.025,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.349,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.560,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.409,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.343,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte di cassazione
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.492,00
Compenso tabellare (valori medi) € 6.585,00
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) In riforma della sentenza n. 6030/2011 emessa dal Tribunale di Roma, dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi ed ai verbali di accertamento oggetto di giudizio;
2) Condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
di tutti i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in Euro 10.343,00, quanto al secondo grado in Euro 12.156,00, quanto al giudizio di legittimità in Euro 6.585,00 e quanto al giudizio di rinvio in Euro 12.156,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali da distrarsi in favore dell'Avv. AB Mariani dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 passata in giudicato.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1244 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 e vertente tra
TRA
C.F. rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN NA;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
C.F. , rappresentata e difesa – per procura in atti – dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
AV IO
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. conveniva dinanzi al Tribunale civile di Roma il per chiedere Parte_1 CP_2 la declaratoria di illegittimità di n. 166 avvisi di accertamento dell'indennità, notificati dal CP_2 in data 27.04.2006 e partitamente elencati nell'atto di controparte. La domanda, già
[...] introdotta dinanzi al Giudice Tributario, veniva riproposta dinanzi all' dopo la pronunzia della CP_3
Corte costituzionale n. 64/2008. Le somme erano richieste dall'Amministrazione comunale a titolo di indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico, a seguito della collocazione, nell'anno 2001, di impianti pubblicitari di proprietà dell'attrice, privi di autorizzazione. Il si costituiva ritualmente in giudizio impugnando e contestando tutto quanto CP_2 dedotto e richiesto da controparte. Il Tribunale, con la sentenza n. 6030/2011, così disponeva: “ dichiara il diritto del CP_2 di esigere, in forza degli avvisi di accertamento di indennità ed irrogazione di sanzioni pecuniarie opposte di cui ai numeri indicati nella premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio, tutti emessi in data 20 febbraio 2006 e notificati in data 27.4.2006, le sole somme quantificate sotto la voce “canone”. Su tali importi sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data di notifica dei singoli avvisi di accertamento nonché le spese di notifica;
compensa interamente tra le parti le spese di lite”. La appellava la suddetta sentenza chiedendo l'annullamento di tutti gli avvisi Parte_1
d'accertamento e l'accertamento dell'insussistenza del credito fatto valere dal si costituiva CP_2 il resistendo all'appello. CP_2
Con sentenza depositata il 23.9.2016 la Corte territoriale respingeva l'impugnazione, osservando che:
l'appellante non aveva dimostrato l'esito dei ricorsi di annullamento dei verbali di accertamento su cui sono stati fondati gli avvisi per la mancata conferma da parte del ai sensi della l. n. CP_2
689/89, né la mancata relativa notifica, non spettando al tale onere;
la sentenza impugnata CP_2 non era contraddittoria poiché il Tribunale, dopo aver disapplicato l'art. 27 del regolamento comunale, aveva esaminato la domanda subordinata proposta dal in ordine alla diversa CP_2 quantificazione dell'indennità dovuta il cui calcolo era stato effettuato correttamente;
non era efficace nella fattispecie il giudicato esterno invocato dalla società attrice, in ordine a diverse sentenze del
Tribunale di Roma, nella parte in cui avevano ritenuto che le somme richieste dal a titolo CP_2
d'indennità fossero illegittime per carenza di potere del stesso di predeterminare la somma CP_2 dovuta, non ricorrendo l'identità dei precedenti (circa i soggetti, causa petendi e petitum); il Tribunale aveva correttamente determinato il canone dovuto sulla base della normativa di settore, escludendo la prescrizione, trattandosi di illecito permanente;
in seguito all'equiparazione delle occupazioni abusive a quelle autorizzate, a norma del d.lgs. n. 446/97, era corretto il riferimento all'intero anno per il calcolo del canone, prescindendo dai periodi di effettiva esposizione dei messaggi pubblicitari poiché il regolamento prescriveva una durata annuale della concessione pubblicitaria senza frazionamenti temporali;
non era stato dimostrato che il Tribunale non avesse tenuto in considerazione che tutti i verbali d'accertamento sarebbero stati archiviati per la mancata conferma nel termine di legge, né di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone per gli impianti, oggetto dei suddetti avvisi, occupanti una superficie inferiore a mq 0,50; non era stato altresì dimostrato il diritto alla decurtazione del 30% per gli impianti riordinati, senza peraltro considerare che il regime delle esenzioni, nel 2001, era stato modificato con la l. n. 388/2000. La ricorreva in cassazione con sei motivi. Parte_1 resisteva con controricorso. CP_1
1.1 — La Corte di Legittimità , con la sentenza n. 3730/23 ha così statuito:
“Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112, c.p.c., 2697 cod.civ., per aver la Corte d'appello ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato le decisioni giudiziali dei ricorsi proposti avverso gli avvisi d'accertamento, non avendo considerato che era stato eccepito,
nella memoria ex art. 183 c.p.c., l'omessa notifica dei verbali a seguito della quale il non CP_2
aveva prodotto i documenti, atteso che, a fronte della prova dell'avvenuta impugnazione dei verbali d'accertamento, gravava sul l'onere di provare l'accoglimento dei ricorsi e la relativa CP_2
conferma.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 62 d.lgs. n. 446/97 e 132 c.p.c., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione, per non aver la Corte d'appello ritenuto tardiva la domanda del di rideterminazione dell'indennità dovuta formulata nella comparsa di costituzione nel CP_2
giudizio di primo grado, per violazione dell'art. 167 c.p.c.
Il terzo motivo deduce ulteriore violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 446/97, per aver la Corte
territoriale, nel rigettare l'appello principale, statuito che il calcolo della tariffa dell'indennità avrebbe dovuto essere effettuata su base annuale indipendentemente dal periodo d'occupazione (considerando altresì che ogni verbale d'accertamento indicasse la data dell'accertamento delle contestate violazioni).
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 62 d.lgs. n. 446/97, 132 c.p.c., per aver la Corte territoriale escluso la prescrizione delle somme richieste per il periodo dall'1.1 al 27.4.2001.
Il quinto motivo denunzia violazione delle norme regolamentari di cui alla delibera comunale n. 339/98,
per aver il giudice di secondo grado ritenuto non dimostrato il diritto della società all'esenzione dal canone d'occupazione relativo alle dimensioni degli impianti, se inferiori a mt 0,50, che invece si evinceva dai verbali d'accertamento, come affermato anche in una sentenza della Corte d'appello del Il sesto motivo deduce violazione del giudicato esterno formatosi sul punto fra le stesse parti con due sentenze della Corte d'appello emesse nel 2013 e 2016, in quanto nella sentenza impugnata non era stata valutata l'eccezione in ordine all'illegittimità del calcolo su base annuale del periodo d'occupazione del suolo e sul maturarsi della prescrizione.
Non è fondata l'eccezione preliminare d'inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso in quanto, come del resto dimostra anche la difesa della controricorrente, i fatti di causa sono stati illustrati in maniera sufficientemente chiara.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. La ricorrente lamenta che a fronte dell'eccezione di omessa notifica dei verbali d'accertamento in questione,
sollevata nella memoria ex art. 183 c.p.c., il convenuto non ha dimostrato la loro notifica e CP_2
l'esito delle impugnative degli stessi atti. Premesso che non è chiaro se tali ricorsi fossero stati proposti in sede giudiziaria, ovvero attraverso ricorsi amministrativi (la ricorrente discorre di
“decisioni giudiziali”, ma senza riferimenti concreti), la determinazione dell'indennità e delle sanzioni è avvenuta in conformità dei parametri contemplati dagli artt. 62 e 63, lett. g) e g-bis), d.lgs.
n. 447/97, come recepiti dalle richiamate delibere comunali, che avevano modificato l'art. 27 del
Regolamento comunale;
inoltre, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare l'esito delle impugnative degli avvisi di accertamento, trattandosi comunque di fatto costitutivo del diritto fatto valere. Al riguardo, l'Amministrazione non ha emesso alcuna ordinanza-ingiunzione di cui legge
689/1981, ma ha messo in mora la società ricorrente con gli avvisi di accertamento;
la stessa
[...]
ha poi agito in accertamento negativo dell'inesistenza del credito. Parte_1
Non è dunque plausibile la doglianza circa il mancato promovimento, da parte dell'ente locale, della procedura ex l. n. 689/89.
La questione agitata dalla ricorrente, che intenderebbe far discendere l'annullamento degli atti emessi dal dal silenzio serbato dal comune stesso sulla sua opposizione amministrativa al CP_2
Sindaco L. n. 689 del 1981, ex art. 18, commi 1 e segg., è destituita di fondamento. Ed invero, il meccanismo previsto dalla norma ricordata non prevede affatto un "silenzio-annullamento",
come vorrebbe la ricorrente, e neppure un termine successivo a carico del soggetto che ha inoltrato la contestazione o notificazione della violazione contestata dall'interessato, entro trenta giorni. Sulla
scorta di tali considerazioni la ricorrente erra nel ritenere che, nel caso di specie, si sia verificato l'annullamento tacito della richiesta del CP_2
Va inoltre osservato che, in tema di abusiva occupazione di spazi pubblici, l'avviso di liquidazione che ingiunga il pagamento di una somma a titolo di canone virtuale per l'occupazione abusiva del suolo pubblico non costituisce una duplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente al verbale d'infrazione dell'art. 21 comma primo e quarto del Codice della Strada, ma il corrispettivo della presunta concessione dell'uso esclusivo di un bene pubblico. Ne consegue l'inammissibilità
dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbia ad oggetto la contestazione dell'avviso di liquidazione, in quanto non proposta nelle forme ordinarie davanti al giudice competente, da identificarsi fino all'entrata in vigore dell'art. 3 bis, primo comma, lett.B), d.l. 30 settembre 2005 n.
203, convertito con modifiche nella legge n. 248/2005, nel giudice ordinario, e successivamente nel giudice tributario. (Cass. n. 20547/2007).
Ne consegue l'infondatezza della doglianza afferente alla violazione della riserva di legge, di cui all'art. 23 Cost. Quanto, invece, alla doglianza afferente all'asserita tardività della domanda di rideterminazione dell'indennità in questione, va confermata la statuizione della Corte d'appello sulla tempestività della costituzione in primo grado – avvenuta il 24.7.2009, mentre l'udienza di prima comparizione era fissata il 17.9.2009- in applicazione del principio secondo il quale la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione,
il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento (Cass.,
n. 12044/10). Né può configurarsi un vizio motivazionale, considerata l'esaustiva esplicitazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni della decisione.
Il terzo motivo è invece fondato.
La ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia pronunciato sulla questione, che s'assume introdotta dall'inizio del contenzioso, relativa ai criteri di accertamento degli illeciti in questione in ordine al periodo dell'occupazione abusiva. Al riguardo, va evidenziato che nel controricorso il non contesta che tali illeciti furono accertati con decorrenza dal primo giorno dell'anno di CP_2
riferimento, deducendone però la legittimità dell'accertamento in quanto veniva in rilievo un'occupazione permanente proprio perché abusiva (ex art. 63 d.lgs. n. 446/97).
Il Collegio ritiene che il avrebbe comunque dovuto accertare la data di consumazione iniziale CP_2
dell'illecito, quantunque di carattere permanente, secondo i principi generali in materia.
Al riguardo, giova altresì rilevare che la lettera g) dell'art. 63 del d.lgs. n. 447/97 prevede l'applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento
(e per el 20%) ma solo per quelle «permanenti» e considera permanenti le occupazioni abusive CP_2
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
Quindi, quantomeno, anche a voler ritenere che il canone sia dovuto per anno solare anche quando rappresenta una indennità per il fatto illecito della occupazione abusiva, dovrebbe essere accertato il carattere “stabile” della installazione, fatto che non emerge dagli atti.
Part
Soprattutto non è stata fornita una risposta puntuale al quesito posto dalla società volto a mettere in discussione non solo il parametro sul quale determinare il canone, ma primariamente l'importo dell'indennità di abusiva occupazione commisurata ad anno e non in ragione del periodo nel quale la stessa era stata accertata, senza minimamente considerare il contenuto dell'art. 27 del Regolamento
comunale richiamato, nella parte in cui individua, per la stessa determinazione del canone di concessione, il riferimento alla durata della concessione, in piena sintonia, peraltro, con l'art. 63
ult.cit.
Ora, il solo riferimento alla disciplina applicabile - art. 27 reg. comunale - non consente di verificare se sia stato ritenuto che tale disciplina prevedeva che la quantificazione dell'indennità di abusiva occupazione fosse dovuta, in relazione al rinvio al detto art. 27, per un intero anno - a prescindere dalla durata dell'occupazione accertata - e se, dunque, il detto art. 27 facesse o meno riferimento,
quanto alla determinazione del canone di concessione, alla durata dell'occupazione, così trascurando il contenuto precettivo sia del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. g) che del comma 3 della medesima disposizione.
Tale ultimo articolo, infatti, prevede non soltanto l'applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando come permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile - mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale -, ma precisa altresì, al comma 3 - riprodotto nello stesso art. 27 del Regolamento comunale -, che "il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione". Inciso che conferma direttamente che il mero rinvio, per la quantificazione dell'indennità, al canone di concessione non elide affatto la necessità di rapportare tale canone alla prova dell'illecito e, dunque, alla durata effettiva dell'occupazione.
La decisione impugnata risulta in definitiva errata avendo omesso di considerare, per l'un verso ed in termini generali, che la lite verteva sulla pretesa di ristoro connessa ad un fatto illecito idoneo a produrre effetti unicamente da quando è stato commesso e provato e, per altro verso, avendo trascurato il completo quadro normativo - primario e secondario - di riferimento. Se ciò invece avesse fatto, il giudice di appello non avrebbe potuto tralasciare di considerare che era pur sempre necessario acclarare il carattere "stabile" o precario della installazione e soprattutto la durata della stessa, per di più risultando che l'entità del canone era destinata a ripercuotersi anche sulla sanzione di cui all'art. 63, lett. g-bis) commisurata alla somma di cui alla precedente lett. g).
Il quarto motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento del terzo motivo, attenendo al tema della prescrizione della pretesa indennità di occupazione abusiva.
Il quinto motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi consistente nel rilievo della
Corte territoriale per il quale nel 2001 il regime delle esenzioni dal pagamento della tassa in questione era inapplicabile;
invero, la ricorrente si duole invece del fatto che il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto dei verbali d'accertamento senza però esprimere critiche sulla specifica motivazione adottata.
Infine, il sesto motivo, come anche la doglianza espressa nella parte finale del quarto, in ordine all'eccezione di giudicato afferente a varie sentenze anteriori a quella impugnata, è infondato. Va
anzitutto rilevato che la ricorrente ha allegato tali sentenze al ricorso, ma non ne ha trascritto il contenuto, sicché non è dato comprendere se i fatti che ne costituiscono l'oggetto siano proprio i medesimi di quelli in esame. Inoltre, non può sottacersi che il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti (Cass., n.
24992/18)”.
§ 2 — ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo Parte_1
““ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello per i motivi sopra esposti ed in riforma della sentenza n. 6030 del 21/23 – 3/11 annullare in toto gli avvisi di accertamento elencati nelle premesse dell'atto di citazione di primo grado e/o dichiarare non dovute dall'appellante le somme da essi riportate perché illegittime e non dovute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. AB Mariani che si dichiara antistataria”. Ha resistito proponendo le difese già svolte in sede di appello. CP_1 § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 - Va ricordato che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (v. per tutte Cass. N. 3150/24); deve altresì aggiungersi che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Ciò posto, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Legittimità è certo che gli impianti di cui si discute in questa controversia non risultano a carattere fisso – per assenza di prova che gravava su
– ma solo di natura provvisoria, sebbene l'illecito prospettato sia di natura CP_1 permanente. Esclusa, allora, dalla Corte di Legittimità ogni possibilità di esenzione – come invocata dall'odierna società ricorrente – esclusa pure la detta natura stabile degli impianti, si pone un problema di effettivo accertamento di una indennità in favore di il cui parametro è ormai accertato in via CP_1 definitiva. Ma ciò non è assolutamente sufficiente per poter affermare – alla luce del gravame originariamente proposto dalla società oggi ricorrente in riassunzione – il diritto di di esigere le somme CP_1 di cui ai verbali di accertamento, in quanto per la quantificazione secondo il parametro “canone” – come ha specificato la Corte di legittimità – è necessario individuare e soprattutto provare il periodo temporale al quale si fa riferimento. La sola presunzione dei 30 giorni antecedenti il verbale (quale data di inizio della occupazione) è elemento – ritiene questo Collegio – non di per sé sufficiente per tale determinazione, essendo invece necessario accertare il periodo temporale in cui la condotta di occupazione si è manifestata.
Nulla ha saputo indicare – neppure nelle difese di questo giudizio di rinvio – al CP_1 riguardo, riproponendo argomenti relativi all'originaria fase di merito del secondo grado, senza tener in alcun conto il dettato della Corte di Legittimità. In sostanza, non può il Collegio farsi carico di individuare – per tutti e molteplici avvisi di accertamento – le relative date, individuare il periodo di decorrenza dell'abuso così come il momento finale dello stesso, nulla – si ripete -avendo speso come allegazione sul punto. CP_1
Né può di certo pervenirsi – in casi come questo in esame – ad una quantificazione ex art. 1226 C.C., tenuto conto già di quanto indicato in via ormai definitiva dal Tribunale e, soprattutto, di quanto indicato dalla Corte di legittimità.
Restano assorbite le altre questioni, una tra tutte quella relativa alla prescrizione. Dunque, non ha indicato i periodi temporali e non ha neppure provato quali essi siano, rispetto ai singoli verbali di accertamento, con la conseguenza che la originaria domanda di accertamento negativo posta in essere dalla società oggi ricorrente deve essere accolta.
In riforma, allora, della sentenza n. 6030/2011 emessa dal Tribunale di Roma, in accoglimento della originaria domanda della società oggi ricorrente in riassunzione, dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi ed ai verbali di accertamento oggetto di giudizio.
Le spese dell'appello, della Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e devono liquidarsi secondo le tabelle, tenuto conto dei parametri medi e del valore (indeterminabile) della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi dette spese in favore del difensore dell'odierna ricorrente in riassunzione Avv. AB Mariani, dichiaratasi antistataria.
Tabelle: 2014-2018
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.025,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.349,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.560,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.409,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.343,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte di cassazione
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.492,00
Compenso tabellare (valori medi) € 6.585,00
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) In riforma della sentenza n. 6030/2011 emessa dal Tribunale di Roma, dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi ed ai verbali di accertamento oggetto di giudizio;
2) Condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
di tutti i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in Euro 10.343,00, quanto al secondo grado in Euro 12.156,00, quanto al giudizio di legittimità in Euro 6.585,00 e quanto al giudizio di rinvio in Euro 12.156,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali da distrarsi in favore dell'Avv. AB Mariani dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 passata in giudicato.