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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 13194/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13194/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
20.12.1982, , nato a [...] il [...], nata a [...] Parte_3 Parte_4 il 30.10.1989 nata a [...] il [...] n.q. di eredi di n. a Parte_5 Persona_1
Melito di Napoli (NA) il 05.06.1961 e deceduto il 18.02.2025 rappresentati e difesi dall'avv.
MOTTOLA LUCIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 24/10/2024, i ricorrente in epigrafe, in qualità di eredi, deducevano che il defunto aveva inoltrato domanda di accertamento di invalidità civile al fine di ottenere Pt_2 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che non aveva avuto esito positivo;
che il de cuius avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al
1 fine di ottenere il riconoscimento della prestazione invocata, all'esito del quale il CTU nominato aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
che il aveva proposto ricorso ex art. 445 bis, co.6 c.p.c., contestando l'elaborato peritale al fine Pt_2 di chiedere, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per fruire dell'indennità di accompagnamento;
che nelle more del giudizio il era deceduto Pt_2
e si erano costituiti gli odierni ricorrenti in qualità di erede.
Tanto premesso, gli istanti in qualità di erede chiedevano di accertare e dichiarare la sussistenza in capo al de cuius dei requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento Pt_2 dalla domanda amministrativa e fino al decesso. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo va preliminarmente delimitato l'oggetto del giudizio di opposizione ad ATP.
Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, ritenuta dalla difesa della parte ricorrente incompleta per non aver adeguatamente valutato le patologie lamentate e l'incidenza delle stesse sulla propria capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
A seguito del dissenso formulato dall'istante, sono stati disposti chiarimenti della C.T.U., redatti dal dott. in seguito all'esame della documentazione medica successiva depositata dall'istante. Per_2
Ebbene, il C.T.U. ha considerato il de cuius affetto da “Adenocarcinoma polmonare bilaterale con metastasi encefaliche e linfonodali multiple in immunoterapia e pregressa CT – esiti di vertebroplastica alla I-II-IV-V vertebre lombari” ed ha concluso ritenendo sussistenti i presupposti sanitari necessari per beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal 13.09.2024 e fino al decesso.
In questa fase, il consulente ha evidenziato che: “ Il ricorrente in data 13/09/2024 è stato ritenuto dagli specialisti pneumologi che lo ebbero in cura presso l'A.O.R.N. Ospedali dei Colli, Napoli, in
2 discrete condizioni cliniche generali ed eupnoico a riposo, esattamente la condizione evidenziata dal
Sottoscritto nel corso delle operazioni peritali del 18/07/2024, quindi contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso in opposizione dall'Avv. Luciano Mottola, che riteneva il ricorrente non in condizioni cliniche discrete e con “presenza di difficoltà respiratorie gravi da fermo (figurarsi in movimento)”, la condizione clinica del ricorrente era quindi quella evidenziata dal Sottoscritto già durante le operazioni peritali. Nella certificazione datata al 04/11/2022 veniva evidenziato dalla
Dott.ssa in servizio presso l'A.O.R.N. Ospedali dei Colli, Napoli: “ Paziente affetto da Persona_3 adenocarcinoma polmonare con espressione di PDL1: 1-49% (diagnosi a Maggio 2020) trattato con schedula carboplatino e pemetrexed (ad oggi 35 somministrazioni di pemetrexed in mantenimento).
Negli ultimi mesi si è registrata lieve tossicità epatica con screzio delle transaminasi. Sottoposto ad esame PET: persistono due nodulazioni rispettivamente al polmone di destra con SUV di 5.4 e 1.8 e nodulazione a carico del polmone di sinistra (SUV 5.5.). Alla luce della stabilità del quadro radiologico e della impossibilità a continuare chemioterapia si richiede consulenza radiante per eventuale trattamento stereotassico sulle lesioni polmonari, anche per posticipare eventuale terapia di II linea.” Tale certificazione è data 04/11/2022, pertanto ben antecedente alla domanda amministrativa del 20/12/2023, pertanto i documentati effetti collaterali della chemioterapia non sono comunque valutabili ai fini del presente giudizio, in quanto appunto antecedenti alla domandaamministrativa.Tuttavia dallo studio della documentazione sanitaria successiva, appare purtroppo evidente una progressione delle lesioni encefaliche, con necessità di ripresa della chemioterapia (I ciclo di chemioterapia con recellenged con pemetrexed effettuato in data
13/09/2024). In data 30/09/2024 ha effettuato trattamento radiante a scopo sintomatico, pertanto palliativo, delle lesioni ripetitive, presso il Centro Aktis sito in Marano di Napoli (NA). Il ricorrente
è deceduto per il complesso quadro neoplastico in data 18/02/2025. Alla luce pertanto della documentazione sanitaria recente, e dei relativi aggravamenti, specie in merito al quadro dei secondarismi neoplastici, si può ritenere il Sig. invalido nella misura del 100%, con Persona_1 necessità dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 13/09/2024. Non è possibile retrodatare ulteriormente tale beneficio in quanto manca documentazione sanitaria attestante gli aggravamenti documentati”.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni
3 mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va, pertanto, accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Va, invece, rigettata la domanda di condanna dell'ente in quanto nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr. in questo senso da ultima Cass. 9755 del 2019).
3.-La decorrenza della prestazione da una data comunque successiva alla domanda amministrativa, ma precedente al deposito del presente ricorso, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite
– in misura del 50% - tra le parti, ponendosi il residuo 50 % a carico dell' . Si tiene conto, ai fini CP_1 della loro riduzione, della modesta rilevanza giuridica e della ripetitività e serialità delle questioni oggetto della controversia, oltre che della natura del procedimento e della predominanza dell'accertamento medico rispetto all'attività del difensore. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo CP_1 dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
4 a) dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. R.G. 5211/2024 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
b) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al defunto la sussistenza del Persona_1 requisito sanitario utile per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
13.09.2024 e fino al decesso (18.02.2025);
c) rigetta per il resto il ricorso;
d) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica come da separati decreti) nella misura del 50 %, che liquida per tale percentuale in € 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 04/07/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13194/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
20.12.1982, , nato a [...] il [...], nata a [...] Parte_3 Parte_4 il 30.10.1989 nata a [...] il [...] n.q. di eredi di n. a Parte_5 Persona_1
Melito di Napoli (NA) il 05.06.1961 e deceduto il 18.02.2025 rappresentati e difesi dall'avv.
MOTTOLA LUCIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 24/10/2024, i ricorrente in epigrafe, in qualità di eredi, deducevano che il defunto aveva inoltrato domanda di accertamento di invalidità civile al fine di ottenere Pt_2 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che non aveva avuto esito positivo;
che il de cuius avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al
1 fine di ottenere il riconoscimento della prestazione invocata, all'esito del quale il CTU nominato aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
che il aveva proposto ricorso ex art. 445 bis, co.6 c.p.c., contestando l'elaborato peritale al fine Pt_2 di chiedere, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per fruire dell'indennità di accompagnamento;
che nelle more del giudizio il era deceduto Pt_2
e si erano costituiti gli odierni ricorrenti in qualità di erede.
Tanto premesso, gli istanti in qualità di erede chiedevano di accertare e dichiarare la sussistenza in capo al de cuius dei requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento Pt_2 dalla domanda amministrativa e fino al decesso. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo va preliminarmente delimitato l'oggetto del giudizio di opposizione ad ATP.
Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, ritenuta dalla difesa della parte ricorrente incompleta per non aver adeguatamente valutato le patologie lamentate e l'incidenza delle stesse sulla propria capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
A seguito del dissenso formulato dall'istante, sono stati disposti chiarimenti della C.T.U., redatti dal dott. in seguito all'esame della documentazione medica successiva depositata dall'istante. Per_2
Ebbene, il C.T.U. ha considerato il de cuius affetto da “Adenocarcinoma polmonare bilaterale con metastasi encefaliche e linfonodali multiple in immunoterapia e pregressa CT – esiti di vertebroplastica alla I-II-IV-V vertebre lombari” ed ha concluso ritenendo sussistenti i presupposti sanitari necessari per beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal 13.09.2024 e fino al decesso.
In questa fase, il consulente ha evidenziato che: “ Il ricorrente in data 13/09/2024 è stato ritenuto dagli specialisti pneumologi che lo ebbero in cura presso l'A.O.R.N. Ospedali dei Colli, Napoli, in
2 discrete condizioni cliniche generali ed eupnoico a riposo, esattamente la condizione evidenziata dal
Sottoscritto nel corso delle operazioni peritali del 18/07/2024, quindi contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso in opposizione dall'Avv. Luciano Mottola, che riteneva il ricorrente non in condizioni cliniche discrete e con “presenza di difficoltà respiratorie gravi da fermo (figurarsi in movimento)”, la condizione clinica del ricorrente era quindi quella evidenziata dal Sottoscritto già durante le operazioni peritali. Nella certificazione datata al 04/11/2022 veniva evidenziato dalla
Dott.ssa in servizio presso l'A.O.R.N. Ospedali dei Colli, Napoli: “ Paziente affetto da Persona_3 adenocarcinoma polmonare con espressione di PDL1: 1-49% (diagnosi a Maggio 2020) trattato con schedula carboplatino e pemetrexed (ad oggi 35 somministrazioni di pemetrexed in mantenimento).
Negli ultimi mesi si è registrata lieve tossicità epatica con screzio delle transaminasi. Sottoposto ad esame PET: persistono due nodulazioni rispettivamente al polmone di destra con SUV di 5.4 e 1.8 e nodulazione a carico del polmone di sinistra (SUV 5.5.). Alla luce della stabilità del quadro radiologico e della impossibilità a continuare chemioterapia si richiede consulenza radiante per eventuale trattamento stereotassico sulle lesioni polmonari, anche per posticipare eventuale terapia di II linea.” Tale certificazione è data 04/11/2022, pertanto ben antecedente alla domanda amministrativa del 20/12/2023, pertanto i documentati effetti collaterali della chemioterapia non sono comunque valutabili ai fini del presente giudizio, in quanto appunto antecedenti alla domandaamministrativa.Tuttavia dallo studio della documentazione sanitaria successiva, appare purtroppo evidente una progressione delle lesioni encefaliche, con necessità di ripresa della chemioterapia (I ciclo di chemioterapia con recellenged con pemetrexed effettuato in data
13/09/2024). In data 30/09/2024 ha effettuato trattamento radiante a scopo sintomatico, pertanto palliativo, delle lesioni ripetitive, presso il Centro Aktis sito in Marano di Napoli (NA). Il ricorrente
è deceduto per il complesso quadro neoplastico in data 18/02/2025. Alla luce pertanto della documentazione sanitaria recente, e dei relativi aggravamenti, specie in merito al quadro dei secondarismi neoplastici, si può ritenere il Sig. invalido nella misura del 100%, con Persona_1 necessità dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 13/09/2024. Non è possibile retrodatare ulteriormente tale beneficio in quanto manca documentazione sanitaria attestante gli aggravamenti documentati”.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni
3 mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va, pertanto, accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Va, invece, rigettata la domanda di condanna dell'ente in quanto nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr. in questo senso da ultima Cass. 9755 del 2019).
3.-La decorrenza della prestazione da una data comunque successiva alla domanda amministrativa, ma precedente al deposito del presente ricorso, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite
– in misura del 50% - tra le parti, ponendosi il residuo 50 % a carico dell' . Si tiene conto, ai fini CP_1 della loro riduzione, della modesta rilevanza giuridica e della ripetitività e serialità delle questioni oggetto della controversia, oltre che della natura del procedimento e della predominanza dell'accertamento medico rispetto all'attività del difensore. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo CP_1 dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
4 a) dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. R.G. 5211/2024 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
b) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al defunto la sussistenza del Persona_1 requisito sanitario utile per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
13.09.2024 e fino al decesso (18.02.2025);
c) rigetta per il resto il ricorso;
d) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica come da separati decreti) nella misura del 50 %, che liquida per tale percentuale in € 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 04/07/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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