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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6774 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. SI Di MA – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti n. 5639/2021 e n. 2026/2022 tra in concordato preventivo e Parte_1
Concordato preventivo di Parte_1
rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Roberto Poli e Antonio Mosetti
- appellanti in riassunzione
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Italico De Santis CP_1
- appellata in riassunzione avverso sentenza Tribunale di Frosinone n. 309 dell'anno 2016 in esito a giudizio di rinvio disposto dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 14410 dell'anno
2021 oggetto rapporto cambiario – riconoscimento di debito conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria è così illustrata dalla ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. 25 marzo 2021, n. 14410) che ha disposto il presente giudizio di rinvio:
“1.- Agisce in giudizio il Concordato Preventivo della (d'ora Parte_1 in poi ), in persona del liquidatore. Questa società vantava un credito nei confronti della Pt_1 CP_1[...
sulla base di 33 cambiali che quest'ultima aveva emesso a favore della .Tuttavia, l'emittente, Pt_1 pur dopo il rilascio dei titoli, ha agito in giudizio per ottenere, con provvedimento d'urgenza, l'inibizione del protesto di quelle cambiali, sostenendo che in realtà non v'era alcun debito sottostante;
che esse erano esito di un raggiro o di condotte penalmente rilevanti della controparte, per le quali la rappresentante della aveva sporto denuncia nei confronti di , rappresentante CP_1 Parte_1 della . Pt_1
2.- All'esito della procedura d'urgenza è stato instaurato il giudizio di merito davanti al Tribunale di Frosinone, dove la ha ribadito la richiesta di accertamento della inesistenza del credito e CP_1 dunque della inibitoria del protesto, mentre, con domanda riconvenzionale, la ha chiesto Parte_1 che si accertasse il suo credito verso la il quale, oltre che dalle cambiali, era provato un CP_1 riconoscimento di debito della rappresentante della . Il Tribunale, dopo avere CP_1 Controparte_2 inizialmente preso la causa in decisione, ritenendo superflua l'istruzione, l'ha rimessa sul ruolo, acquisendo d'ufficio alcuni documenti (tra cui scritture della , e atti del processo penale) ed ha Pt_1 disposto consulenza tecnica, all'esito della quale risultato, secondo il giudice, che il credito vantato da era inesistente. Conseguentemente, il Tribunale ha accolto la domanda principale (inibitoria Parte_1 del protesto ed accertamento negativo del credito) e rigettato quella riconvenzionale (accertamento positivo del credito).
3.- Su appello della questa decisione è stata confermata. La società appellante ha proposto Parte_1 nove motivi di appello, lamentando violazione delle regole istruttorie e nullità della CTU, oltre che erronea valutazione delle prove. La Corte di Appello ha ritenuto che, in base agli atti acquisiti, ed in particolare in base alla CTU espletata, oltre che per via della mancata risposta del legale rappresentante all'interrogatorio formale, dovesse ritenersi provato che non aveva alcun credito verso Pt_1 Pt_1
CP_1
4.- ora ricorre con sei motivi. V'è costituzione della con controricorso. La trattazione Pt_1 CP_1 del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.
1. c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
5.- Con il primo motivo (omissis)
6.- Il secondo motivo denuncia anche esso un difetto assoluto di motivazione, e dunque violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ed attribuisce alla sentenza impugnata di avere apoditticamente escluso violazione del principio dispositivo, senza darne conto alcuno, ossia senza spiegare perchè non vi sarebbe stata quella violazione. La ricorrente ritiene che la motivazione della Corte sul punto sia limitata a questa frase: "del tutto insussistente, dunque, è la violazione del principio dispositivo" (p. 7), come tale inidonea a dare conto del giudizio espresso, meglio, delle ragioni che lo sorreggono.
7.- Il terzo motivo denuncia violazione dei principi sulle preclusioni processuali e sui poteri del giudice del CTU. La ricorrente assume di avere sin dal primo grado, e poi in appello, denunciato violazione del principio dispositivo, ed in particolare violazione del divieto sia del giudice che del CTU di acquisire documenti di loro iniziativa. Ritiene che la Corte abbia disatteso questa censura, e l'abbia fatto implicitamente utilizzando a sua volta, ritenendo correttamente utilizzate, quelle prove illegittimamente acquisite. Entrambi i motivi sono fondati. In tanto, quanto al secondo, concernendo una motivazione apparente sull'applicazione di norme del procedimento ed essendo sotto questo aspetto, la Corte di cassazione, giudice del fatto, va considerato che detta censura, come tale, non ha rilevanza, giacchè, quando, nell'applicazione di una norma del procedimento il giudice di merito non motiva o motiva in modo incongruo o apparente o contraddittorio, tali vizi della motivazione non rilevano di per sè, nel senso che la loro constatazione da parte della Corte di Cassazione non è di per sè idonea a giustificare la cassazione. Infatti, una volta constatato il vizio, è la stessa Corte sulla base dell'esame degli atti, e soprattutto nel presupposto del rispetto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, a dovere individuare quale era l'esatto diritto applicabile nella gestione della disciplina del procedimento. Alla luce di tale considerazione le censura svolte nel secondo e nel terzo motivo vanno apprezzate unitariamente e sono parzialmente fondate. In particolare: a) è fondata la censura svolta con riferimento al contenuto della prima ordinanza di rimessione sul ruolo del 19 marzo 2007, là dove essa dispose l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicati nella nota 24 a pag. 31: l'esercizio del potere officioso del giudice si indirizzo del tutto al di fuori dei limiti dei poteri di ufficio del medesimo ed in particolare della norma dell'art. 213 c.p.c., giacchè i documenti indicati nella nota 24, e specificati prima nella nota 18, come acquisiti in ottemperanza, erano documenti che la parte interessata non avrebbe potuto acquisire di sua iniziativa e ciò anche per quanto concerne la documentazione relativa ai procedimenti penali: in particolare, il fascicolo del procedimento cautelare, meglio la documentazione relativa, avrebbe potuto essere acquisita tramite estrazione di copia dei relativi atti di parte e d'ufficio; la copia dei verbali di assemblea e del consiglio d'amministrazione pure;
l'informazione circa lo stato del processo penale anche, non constando trattarsi di atti coperti da segreto (Cass. 6101/2013; Cass. 287/2005). b) La fondatezza della censura comporta che i documenti acquisiti dalla cancelleria del tribunale, in ragione dell'illegittimità dell'ordinanza del giudice in parte qua (tempestivamente eccepita), avrebbero dovuto considerarsi inutilizzabili e la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere il relativo motivo di appello;
c) parimenti illegittima fu l'ordinanza di nuova rimessione sul ruolo del 21 luglio 2011, in quanto necessariamente motivata e viziata dalla considerazione delle acquisizioni effettuate in modo illegittimo, posto che si trattò di atto dipendente, e considerato, dunque, che operava dell'art. 159 c.p.c., comma 1, la conseguenza è che la corte territoriale avrebbe dovuto riportare il processo allo stato in cui si trovava all'atto della prima rimessione sul ruolo e deciderlo sulla base degli atti, oppure ravvisare e, se del caso riesercitare, il potere di rimessione sul ruolo, eventualmente esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., ed eventualmente lo stesso potere di disporre consulenza tecnica;
d) sempre ai sensi dell'art. 159 c.p.c., comma 1, risulta evidentemente nulla la stessa disposizione della c.t.u., in quanto il relativo potere si deve ritenere esercitato sulla base dello svolgimento processuale illegittimo pregresso;
e) nulla risulta in conseguenza la c.t.u. e illegittima l'attività di acquisizione di documenti relativi ai fascicoli dei procedimenti penali nn. 273/99 e 274/99; f) riguardo a quanto dedotto a pag. 34, non fu illegittima la produzione della richiesta di archiviazione del proc. penale n. 283-08, dato che si trattò di documento formatosi dopo le preclusioni, mentre illegittima fu, per quanto possa rilevare, la produzione delle note del c.t.p. del 28.5.2015 e della sentenza del Tribunale di Cassino del 10 dicembre 2007, giacchè la prima non era autorizzata e la seconda avrebbe potuto essere effettuata in vista della seconda rimessione in decisione del 28 febbraio 2008.
8.- Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 232 c.p.c.. Secondo la ricorrente la corte ha errato nel valutare la mancata risposta all'interrogatorio formale, senza rendersi conto che l'interrogando era la controparte, ossia il sig. legale rappresentante della mentre ha tratto effetti sfavorevoli CP_3 CP_1 in capo alla . Il motivo è fondato. Infatti, data la mancata risposta all'interrogatorio formale Parte_1 del ( , la corte di merito ha tratto conseguenze sfavorevoli non per quest'ultimo, ma Pt_1 CP_1 per la controparte, ossia la E sembra confondere i due soggetti in quanto in un primo Parte_1 momento sostiene che all'interrogatorio si è sottratto il rappresentante della (p. 7), salvo poi a Pt_1 Co indicare come interrogando il rappresentante della , ossia p. 9). CP_1
9.- Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., ed in generale delle norme sull'onere della prova, ed attribuisce alla corte di avere, ritenendo come provata l'inesistenza del credito, invertito l'onere della prova, che, stante un riconoscimento di debito, gravava sul debitore stesso, e non sul creditore.
10.- Con il sesto motivo si denuncia anche qui violazione dell'art. 232 c.p.c. e si assume che la scrittura privata in cui era contenuto il riconoscimento di debito non doveva intendersi come riconoscimento, per l'appunto, di un debito, ma come confessione stragiudiziale, con conseguenze di rilievo quanto alla prova dei fatti, che non potevano essere smentiti da altre prove o argomenti di prova. Questi due motivi possono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo, in particolare. La sentenza va, dunque, cassata in accoglimento del secondo, del terzo motivo e del quarto motivo, per quanto di ragione, e va disposto che il giudice di rinvio provveda a decidere la controversia ponendosi nella situazione in cui il primo giudice si trovava all'atto della prima rimessione in decisione ed eventualmente esercitando nel rispetto delle preclusioni maturate e dei limiti dei poteri di ufficio del giudice solo, eventualmente, poteri di cui all'art. 356 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri. la CP_5 decisione impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese”.
La causa veniva riassunta dalla società in concordato preventivo. Pt_1
La causa veniva riassunta anche dal Concordato preventivo della Pt_1
I due giudizi venivano riuniti.
Si costituiva per resistere la società CP_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va rigettata l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata dalla società per avere la stessa proposto ricorso per CP_1
revocazione ex art. 391 bis c.p.c. dell'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio;
il ricorso per revocazione è stato infatti respinto da Cass. 1 febbraio 2023, n. 2983.
Va altresì specificato che Parte_1
in concordato preventivo e il Concordato preventivo di Parte_1
sono lo stesso soggetto come emerge ictu oculi dal fatto
[...]
che entrambi hanno il medesimo codice fiscale.
Nel caso di specie, l'atto di riassunzione – evidentemente per mero tuziorismo - è stato proposto sia dalla società in concordato preventivo che Pt_1
dal concordato preventivo della società Come detto, si tratta dello stesso Pt_1
soggetto avendo infatti il medesimo codice fiscale, seppure rappresentato da due persone fisiche diverse per cui si supera qualunque questione di legittimazione attiva (sulla quale, peraltro, è sceso il giudicato interno dato che è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del concordato preventivo della in Pt_1
persona del liquidatore).
Va preliminarmente ricordato che la Suprema Corte ha “disposto che il giudice di rinvio provveda a decidere la controversia ponendosi nella situazione in cui il primo giudice si trovava all'atto della prima rimessione in decisione ed eventualmente esercitando nel rispetto delle preclusioni maturate e dei limiti dei poteri di ufficio del giudice solo, eventualmente, poteri di cui all'art. 356 c.p.c.”.
Vale ancora ricordare che, secondo la Suprema Corte:
“a) è fondata la censura svolta con riferimento al contenuto della prima ordinanza di rimessione sul ruolo del 19 marzo 2007, là dove essa dispose
l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicati nella nota 24 a pag. 31: l'esercizio del potere officioso del giudice si indirizzò del tutto al di fuori dei limiti dei poteri di ufficio del medesimo ed in particolare della norma dell'art. 213 c.p.c., giacchè
i documenti indicati nella nota 24, e specificati prima nella nota 18, come acquisiti in ottemperanza, erano documenti che la parte interessata non avrebbe potuto acquisire di sua iniziativa e ciò anche per quanto concerne la documentazione relativa ai procedimenti penali: in particolare, il fascicolo del procedimento cautelare, meglio la documentazione relativa, avrebbe potuto essere acquisita tramite estrazione di copia dei relativi atti di parte e d'ufficio; la copia dei verbali di assemblea e del consiglio d'amministrazione pure;
l'informazione circa lo stato del processo penale anche, non constando trattarsi di atti coperti da segreto (Cass. 6101/2013; Cass. 287/2005).
b) La fondatezza della censura comporta che i documenti acquisiti dalla cancelleria del tribunale, in ragione dell'illegittimità dell'ordinanza del giudice in parte qua (tempestivamente eccepita), avrebbero dovuto considerarsi inutilizzabili e la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere il relativo motivo di appello;
c) parimenti illegittima fu l'ordinanza di nuova rimessione sul ruolo del 21 luglio 2011, in quanto necessariamente motivata e viziata dalla considerazione delle acquisizioni effettuate in modo illegittimo, posto che si trattò di atto dipendente, e considerato, dunque, che operava dell'art. 159 c.p.c., comma 1, la conseguenza è che la corte territoriale avrebbe dovuto riportare il processo allo stato in cui si trovava all'atto della prima rimessione sul ruolo e deciderlo sulla base degli atti, oppure ravvisare e, se del caso riesercitare, il potere di rimessione sul ruolo, eventualmente esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., ed eventualmente lo stesso potere di disporre consulenza tecnica;
d) sempre ai sensi dell'art. 159 c.p.c., comma 1, risulta evidentemente nulla la stessa disposizione della c.t.u., in quanto il relativo potere si deve ritenere esercitato sulla base dello svolgimento processuale illegittimo pregresso;
e) nulla risulta in conseguenza la c.t.u. e illegittima l'attività di acquisizione di documenti relativi ai fascicoli dei procedimenti penali nn. 273/99 e 274/99;
f) riguardo a quanto dedotto a pag. 34, non fu illegittima la produzione della richiesta di archiviazione del proc. penale n. 283-08, dato che si trattò di documento formatosi dopo le preclusioni, mentre illegittima fu, per quanto possa rilevare, la produzione delle note del c.t.p. del 28.5.2015 e della sentenza del
Tribunale di Cassino del 10 dicembre 2007, giacchè la prima non era autorizzata
e la seconda avrebbe potuto essere effettuata in vista della seconda rimessione in decisione del 28 febbraio 2008”.
In questo quadro, il materiale probatorio su cui il Tribunale ha fondato la sua decisione è tamquam non esset (tranne la surrichiamata richiesta di archiviazione del P.M. di Frosinone).
Per quanto riguarda le scritture private, in particolare, è in atti la scrittura in data 30 dicembre 1988 con la quale la riconosce il proprio debito nei CP_1
confronti della per un miliardo e cento milioni di vecchie lire in ragione Pt_1
di forniture non pagate.
E' vero che risulta dagli atti che gli originali delle dette cambiali sono stati confiscati;
tuttavia, il reato che involgerebbe le suddette cambiali non risulta provato posto che la pronuncia fu di improcedibilità per intervenuta prescrizione e, peraltro, per reati che non riguardano i fatti per cui è causa.
Ora, in disparte che l'accertamento del giudice penale non ha autorità di giudicato, tale accertamento non può comunque essere trasposto in sede civile dove il regime probatorio è diverso e prevede, a carico di colui che riconosce un debito o fa una promessa di pagamento – se le cambiali non possono essere utilizzate come titolo esecutivo valgono comunque come promessa di pagamento
- l'onere di provare che il rapporto sottostante non esiste ex art. 1988 c.c. (mentre in sede penale le presunzioni legali non sono applicabili).
Per quanto riguarda le scritture private, in particolare, è in atti la scrittura in data 30 dicembre 1988 con la quale la riconosce il proprio debito nei CP_1
confronti della per un miliardo e cento milioni di vecchie lire in ragione Pt_1
di forniture non pagate.
Esiste anche una ulteriore scrittura privata in data 9 marzo 1999 che conferma il citato riconoscimento di debito del 30 dicembre 1998 (anche se ne riduce l'importo sulla scorta di controcrediti in compensazione dedotti ma provati).
Ora, secondo la Suprema Corte, “Mentre la ricognizione di debito titolata, disciplinata dall'articolo 1988 del Cc, ha per oggetto rapporti giuridici e comporta la presunzione, fino a prova contraria, del rapporto fondamentale, la confessione, disciplinata dagli articoli 2730 e seguenti del codice civile, ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte. Sulla base di questa distinzione, la promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria. Di conseguenza, anche in tale ipotesi, vige la regola - stabilita dall'ultima parte dell'art. 1988 del Cc - secondo cui il promittente può dimostrare
l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa, mentre, le particolari limitazioni di prova poste dall'articolo 2732 del codice civile per la confessione, consistenti nell'impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza, possono trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale” (Cass.
24 aprile 2023, n. 10890).
Nel caso di specie, in effetti, emerge il fatto storico delle forniture di merci effettuate ma non pagate e quindi tale fornitura di merce integra un fatto costitutivo del credito della con valenza confessoria. Pt_1
Ne deriva, conclusivamente, che, in accoglimento dell'appello, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla società – sulla quale CP_1
incombeva la prova dell'inesistenza del proprio debito;
prova che non esiste, o comunque, non è utilizzabile – deve essere rigettata.
Questa Corte, inoltre, sempre in accoglimento dell'appello, deve condannare la società a pagare alla società CP_1 Parte_1
in concordato preventivo la somma di euro 568.102,59,
[...]
corrispondenti a un miliardo e conto milioni delle vecchie lire, pari all'importo del debito riconosciuto.
Sulla detta somma decorrono gli interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, la società Pt_2
osserva che “Sul punto, è opportuno richiamare le dichiarazioni testimoniali
[...]
del Dott. commercialista della Società , il quale ha Tes_1 Parte_1
confermato che “la richiesta di amministrazione controllata della è del Pt_1
luglio 1999, successivamente al mancato pagamento delle tratte ” e come CP_1
“il mancato incasso delle tratte abbia determinato una anticipazione della CP_1
necessità di ricorrere all'amministrazione controllata. L'addebito delle tratte non onorate determinò lo sconfinamento dei fidi accordato con i vari istituti bancari con i quali operava all'epoca con immediate richieste di rientro da parte Pt_1
degli stessi. Risulta dunque assolutamente chiaro il nesso di causalità tra il pretestuoso mancato pagamento da parte della delle cambiali o, Parte_3 comunque, del rilevantissimo importo di cui essa era debitrice nei confronti della
e l'ingresso di quest'ultima nella procedura di Parte_4
amministrazione controllata”.
Danno che – aggiunge la – era stato “quantificato dinanzi al Pt_1
Tribunale di Frosinone nell'importo di tre miliardi delle vecchie lire, ma che potrà essere quantificato da Codesta Corte d'appello anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
La domanda non è fondata.
In primo luogo giova osservare che la testimonianza del commercialista appare decisamente generica: si parla di vari istituti bancari che ebbero a chiedere un immediato rientro dei fidi ma non ne viene fatto alcun nominativo nonostante, peraltro, si tratti di circostanze che avrebbero potuto essere facilmente provate mediante documenti.
Inoltre, lo stesso commercialista riferisce che l'indebitamento della Pt_1
era tale che sarebbe comunque finita in amministrazione controllata per cui la prova di un nesso di causalità tra inadempimento e assoggettamento a procedura concorsuale non risulta provato.
Ne deriva che la domanda risarcitoria della deve esser rigettata. Pt_1
Per quanto riguarda la regolazione delle spese processuali appaiono sussistenti quei giusti motivi, previsti dall'art. 92 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, per la loro totale compensazione per tutti i gradi del giudizio.
Come è noto, “In tema di spese processuali e con riferimento al testo dell'art. 92 c.p.c. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a, l. 28 dicembre 2005 n. 263 (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Pertanto, mentre, quando manchi la motivazione della statuizione, viene a mancare lo stesso presupposto del sindacato del giudice di legittimità, ove detta statuizione sia accompagnata dai motivi, ritenuti giusti, della compensazione, sussiste il presupposto della disamina da parte della
Cassazione, anche se non sotto il profilo della insufficienza della motivazione, inconcepibile a fronte della legalità di una omissione totale, bensì quanto al vizio di contraddittorietà di motivazione. Sotto tale profilo, tuttavia, il sindacato di legittimità non è ammissibile nella stessa ampiezza in cui tale difetto si atteggia per ogni altro capo della sentenza impugnata, bensì solo nei limiti in cui non sia dato comprendere la ragione della statuizione per rapportarla alla volontà della legge e accertare se questa sia stata o no violata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del merito, motivando la compensazione delle spese con il semplice riferimento alla "peculiarità della fattispecie", abbia soddisfatto il dettato della legge, per la contraddittorietà in cui è incorso, argomentando la propria decisione esclusivamente con riferimento alla condotta processuale dell'attore, opponente a decreto ingiuntivo, il quale si era limitato a dedurre circostanze non supportate da alcuna idonea prova, e non specificando alcunché in ordine alla ritenuta peculiarità della fattispecie)” (Cass. 2 luglio 2007, n. 14964)
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in concordato preventivo (e dal Concordato preventivo della
[...]
medesima società) avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 309 dell'anno 2016 in esito a giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 14410 dell'anno 2021, così decide in riforma della stessa: a) condanna la società a pagare alla società CP_1 [...]
in concordato preventivo la somma di euro Parte_1
568.102,59 oltre a interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
b) rigetta l'appello nel resto;
c) compensa integralmente le spese di ogni grado del giudizio.
Roma 29 settembre 2025
Il presidente estensore
SI Di MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. SI Di MA – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti n. 5639/2021 e n. 2026/2022 tra in concordato preventivo e Parte_1
Concordato preventivo di Parte_1
rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Roberto Poli e Antonio Mosetti
- appellanti in riassunzione
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Italico De Santis CP_1
- appellata in riassunzione avverso sentenza Tribunale di Frosinone n. 309 dell'anno 2016 in esito a giudizio di rinvio disposto dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 14410 dell'anno
2021 oggetto rapporto cambiario – riconoscimento di debito conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria è così illustrata dalla ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. 25 marzo 2021, n. 14410) che ha disposto il presente giudizio di rinvio:
“1.- Agisce in giudizio il Concordato Preventivo della (d'ora Parte_1 in poi ), in persona del liquidatore. Questa società vantava un credito nei confronti della Pt_1 CP_1[...
sulla base di 33 cambiali che quest'ultima aveva emesso a favore della .Tuttavia, l'emittente, Pt_1 pur dopo il rilascio dei titoli, ha agito in giudizio per ottenere, con provvedimento d'urgenza, l'inibizione del protesto di quelle cambiali, sostenendo che in realtà non v'era alcun debito sottostante;
che esse erano esito di un raggiro o di condotte penalmente rilevanti della controparte, per le quali la rappresentante della aveva sporto denuncia nei confronti di , rappresentante CP_1 Parte_1 della . Pt_1
2.- All'esito della procedura d'urgenza è stato instaurato il giudizio di merito davanti al Tribunale di Frosinone, dove la ha ribadito la richiesta di accertamento della inesistenza del credito e CP_1 dunque della inibitoria del protesto, mentre, con domanda riconvenzionale, la ha chiesto Parte_1 che si accertasse il suo credito verso la il quale, oltre che dalle cambiali, era provato un CP_1 riconoscimento di debito della rappresentante della . Il Tribunale, dopo avere CP_1 Controparte_2 inizialmente preso la causa in decisione, ritenendo superflua l'istruzione, l'ha rimessa sul ruolo, acquisendo d'ufficio alcuni documenti (tra cui scritture della , e atti del processo penale) ed ha Pt_1 disposto consulenza tecnica, all'esito della quale risultato, secondo il giudice, che il credito vantato da era inesistente. Conseguentemente, il Tribunale ha accolto la domanda principale (inibitoria Parte_1 del protesto ed accertamento negativo del credito) e rigettato quella riconvenzionale (accertamento positivo del credito).
3.- Su appello della questa decisione è stata confermata. La società appellante ha proposto Parte_1 nove motivi di appello, lamentando violazione delle regole istruttorie e nullità della CTU, oltre che erronea valutazione delle prove. La Corte di Appello ha ritenuto che, in base agli atti acquisiti, ed in particolare in base alla CTU espletata, oltre che per via della mancata risposta del legale rappresentante all'interrogatorio formale, dovesse ritenersi provato che non aveva alcun credito verso Pt_1 Pt_1
CP_1
4.- ora ricorre con sei motivi. V'è costituzione della con controricorso. La trattazione Pt_1 CP_1 del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.
1. c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
5.- Con il primo motivo (omissis)
6.- Il secondo motivo denuncia anche esso un difetto assoluto di motivazione, e dunque violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ed attribuisce alla sentenza impugnata di avere apoditticamente escluso violazione del principio dispositivo, senza darne conto alcuno, ossia senza spiegare perchè non vi sarebbe stata quella violazione. La ricorrente ritiene che la motivazione della Corte sul punto sia limitata a questa frase: "del tutto insussistente, dunque, è la violazione del principio dispositivo" (p. 7), come tale inidonea a dare conto del giudizio espresso, meglio, delle ragioni che lo sorreggono.
7.- Il terzo motivo denuncia violazione dei principi sulle preclusioni processuali e sui poteri del giudice del CTU. La ricorrente assume di avere sin dal primo grado, e poi in appello, denunciato violazione del principio dispositivo, ed in particolare violazione del divieto sia del giudice che del CTU di acquisire documenti di loro iniziativa. Ritiene che la Corte abbia disatteso questa censura, e l'abbia fatto implicitamente utilizzando a sua volta, ritenendo correttamente utilizzate, quelle prove illegittimamente acquisite. Entrambi i motivi sono fondati. In tanto, quanto al secondo, concernendo una motivazione apparente sull'applicazione di norme del procedimento ed essendo sotto questo aspetto, la Corte di cassazione, giudice del fatto, va considerato che detta censura, come tale, non ha rilevanza, giacchè, quando, nell'applicazione di una norma del procedimento il giudice di merito non motiva o motiva in modo incongruo o apparente o contraddittorio, tali vizi della motivazione non rilevano di per sè, nel senso che la loro constatazione da parte della Corte di Cassazione non è di per sè idonea a giustificare la cassazione. Infatti, una volta constatato il vizio, è la stessa Corte sulla base dell'esame degli atti, e soprattutto nel presupposto del rispetto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, a dovere individuare quale era l'esatto diritto applicabile nella gestione della disciplina del procedimento. Alla luce di tale considerazione le censura svolte nel secondo e nel terzo motivo vanno apprezzate unitariamente e sono parzialmente fondate. In particolare: a) è fondata la censura svolta con riferimento al contenuto della prima ordinanza di rimessione sul ruolo del 19 marzo 2007, là dove essa dispose l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicati nella nota 24 a pag. 31: l'esercizio del potere officioso del giudice si indirizzo del tutto al di fuori dei limiti dei poteri di ufficio del medesimo ed in particolare della norma dell'art. 213 c.p.c., giacchè i documenti indicati nella nota 24, e specificati prima nella nota 18, come acquisiti in ottemperanza, erano documenti che la parte interessata non avrebbe potuto acquisire di sua iniziativa e ciò anche per quanto concerne la documentazione relativa ai procedimenti penali: in particolare, il fascicolo del procedimento cautelare, meglio la documentazione relativa, avrebbe potuto essere acquisita tramite estrazione di copia dei relativi atti di parte e d'ufficio; la copia dei verbali di assemblea e del consiglio d'amministrazione pure;
l'informazione circa lo stato del processo penale anche, non constando trattarsi di atti coperti da segreto (Cass. 6101/2013; Cass. 287/2005). b) La fondatezza della censura comporta che i documenti acquisiti dalla cancelleria del tribunale, in ragione dell'illegittimità dell'ordinanza del giudice in parte qua (tempestivamente eccepita), avrebbero dovuto considerarsi inutilizzabili e la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere il relativo motivo di appello;
c) parimenti illegittima fu l'ordinanza di nuova rimessione sul ruolo del 21 luglio 2011, in quanto necessariamente motivata e viziata dalla considerazione delle acquisizioni effettuate in modo illegittimo, posto che si trattò di atto dipendente, e considerato, dunque, che operava dell'art. 159 c.p.c., comma 1, la conseguenza è che la corte territoriale avrebbe dovuto riportare il processo allo stato in cui si trovava all'atto della prima rimessione sul ruolo e deciderlo sulla base degli atti, oppure ravvisare e, se del caso riesercitare, il potere di rimessione sul ruolo, eventualmente esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., ed eventualmente lo stesso potere di disporre consulenza tecnica;
d) sempre ai sensi dell'art. 159 c.p.c., comma 1, risulta evidentemente nulla la stessa disposizione della c.t.u., in quanto il relativo potere si deve ritenere esercitato sulla base dello svolgimento processuale illegittimo pregresso;
e) nulla risulta in conseguenza la c.t.u. e illegittima l'attività di acquisizione di documenti relativi ai fascicoli dei procedimenti penali nn. 273/99 e 274/99; f) riguardo a quanto dedotto a pag. 34, non fu illegittima la produzione della richiesta di archiviazione del proc. penale n. 283-08, dato che si trattò di documento formatosi dopo le preclusioni, mentre illegittima fu, per quanto possa rilevare, la produzione delle note del c.t.p. del 28.5.2015 e della sentenza del Tribunale di Cassino del 10 dicembre 2007, giacchè la prima non era autorizzata e la seconda avrebbe potuto essere effettuata in vista della seconda rimessione in decisione del 28 febbraio 2008.
8.- Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 232 c.p.c.. Secondo la ricorrente la corte ha errato nel valutare la mancata risposta all'interrogatorio formale, senza rendersi conto che l'interrogando era la controparte, ossia il sig. legale rappresentante della mentre ha tratto effetti sfavorevoli CP_3 CP_1 in capo alla . Il motivo è fondato. Infatti, data la mancata risposta all'interrogatorio formale Parte_1 del ( , la corte di merito ha tratto conseguenze sfavorevoli non per quest'ultimo, ma Pt_1 CP_1 per la controparte, ossia la E sembra confondere i due soggetti in quanto in un primo Parte_1 momento sostiene che all'interrogatorio si è sottratto il rappresentante della (p. 7), salvo poi a Pt_1 Co indicare come interrogando il rappresentante della , ossia p. 9). CP_1
9.- Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., ed in generale delle norme sull'onere della prova, ed attribuisce alla corte di avere, ritenendo come provata l'inesistenza del credito, invertito l'onere della prova, che, stante un riconoscimento di debito, gravava sul debitore stesso, e non sul creditore.
10.- Con il sesto motivo si denuncia anche qui violazione dell'art. 232 c.p.c. e si assume che la scrittura privata in cui era contenuto il riconoscimento di debito non doveva intendersi come riconoscimento, per l'appunto, di un debito, ma come confessione stragiudiziale, con conseguenze di rilievo quanto alla prova dei fatti, che non potevano essere smentiti da altre prove o argomenti di prova. Questi due motivi possono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo, in particolare. La sentenza va, dunque, cassata in accoglimento del secondo, del terzo motivo e del quarto motivo, per quanto di ragione, e va disposto che il giudice di rinvio provveda a decidere la controversia ponendosi nella situazione in cui il primo giudice si trovava all'atto della prima rimessione in decisione ed eventualmente esercitando nel rispetto delle preclusioni maturate e dei limiti dei poteri di ufficio del giudice solo, eventualmente, poteri di cui all'art. 356 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri. la CP_5 decisione impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese”.
La causa veniva riassunta dalla società in concordato preventivo. Pt_1
La causa veniva riassunta anche dal Concordato preventivo della Pt_1
I due giudizi venivano riuniti.
Si costituiva per resistere la società CP_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va rigettata l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata dalla società per avere la stessa proposto ricorso per CP_1
revocazione ex art. 391 bis c.p.c. dell'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio;
il ricorso per revocazione è stato infatti respinto da Cass. 1 febbraio 2023, n. 2983.
Va altresì specificato che Parte_1
in concordato preventivo e il Concordato preventivo di Parte_1
sono lo stesso soggetto come emerge ictu oculi dal fatto
[...]
che entrambi hanno il medesimo codice fiscale.
Nel caso di specie, l'atto di riassunzione – evidentemente per mero tuziorismo - è stato proposto sia dalla società in concordato preventivo che Pt_1
dal concordato preventivo della società Come detto, si tratta dello stesso Pt_1
soggetto avendo infatti il medesimo codice fiscale, seppure rappresentato da due persone fisiche diverse per cui si supera qualunque questione di legittimazione attiva (sulla quale, peraltro, è sceso il giudicato interno dato che è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del concordato preventivo della in Pt_1
persona del liquidatore).
Va preliminarmente ricordato che la Suprema Corte ha “disposto che il giudice di rinvio provveda a decidere la controversia ponendosi nella situazione in cui il primo giudice si trovava all'atto della prima rimessione in decisione ed eventualmente esercitando nel rispetto delle preclusioni maturate e dei limiti dei poteri di ufficio del giudice solo, eventualmente, poteri di cui all'art. 356 c.p.c.”.
Vale ancora ricordare che, secondo la Suprema Corte:
“a) è fondata la censura svolta con riferimento al contenuto della prima ordinanza di rimessione sul ruolo del 19 marzo 2007, là dove essa dispose
l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicati nella nota 24 a pag. 31: l'esercizio del potere officioso del giudice si indirizzò del tutto al di fuori dei limiti dei poteri di ufficio del medesimo ed in particolare della norma dell'art. 213 c.p.c., giacchè
i documenti indicati nella nota 24, e specificati prima nella nota 18, come acquisiti in ottemperanza, erano documenti che la parte interessata non avrebbe potuto acquisire di sua iniziativa e ciò anche per quanto concerne la documentazione relativa ai procedimenti penali: in particolare, il fascicolo del procedimento cautelare, meglio la documentazione relativa, avrebbe potuto essere acquisita tramite estrazione di copia dei relativi atti di parte e d'ufficio; la copia dei verbali di assemblea e del consiglio d'amministrazione pure;
l'informazione circa lo stato del processo penale anche, non constando trattarsi di atti coperti da segreto (Cass. 6101/2013; Cass. 287/2005).
b) La fondatezza della censura comporta che i documenti acquisiti dalla cancelleria del tribunale, in ragione dell'illegittimità dell'ordinanza del giudice in parte qua (tempestivamente eccepita), avrebbero dovuto considerarsi inutilizzabili e la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere il relativo motivo di appello;
c) parimenti illegittima fu l'ordinanza di nuova rimessione sul ruolo del 21 luglio 2011, in quanto necessariamente motivata e viziata dalla considerazione delle acquisizioni effettuate in modo illegittimo, posto che si trattò di atto dipendente, e considerato, dunque, che operava dell'art. 159 c.p.c., comma 1, la conseguenza è che la corte territoriale avrebbe dovuto riportare il processo allo stato in cui si trovava all'atto della prima rimessione sul ruolo e deciderlo sulla base degli atti, oppure ravvisare e, se del caso riesercitare, il potere di rimessione sul ruolo, eventualmente esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., ed eventualmente lo stesso potere di disporre consulenza tecnica;
d) sempre ai sensi dell'art. 159 c.p.c., comma 1, risulta evidentemente nulla la stessa disposizione della c.t.u., in quanto il relativo potere si deve ritenere esercitato sulla base dello svolgimento processuale illegittimo pregresso;
e) nulla risulta in conseguenza la c.t.u. e illegittima l'attività di acquisizione di documenti relativi ai fascicoli dei procedimenti penali nn. 273/99 e 274/99;
f) riguardo a quanto dedotto a pag. 34, non fu illegittima la produzione della richiesta di archiviazione del proc. penale n. 283-08, dato che si trattò di documento formatosi dopo le preclusioni, mentre illegittima fu, per quanto possa rilevare, la produzione delle note del c.t.p. del 28.5.2015 e della sentenza del
Tribunale di Cassino del 10 dicembre 2007, giacchè la prima non era autorizzata
e la seconda avrebbe potuto essere effettuata in vista della seconda rimessione in decisione del 28 febbraio 2008”.
In questo quadro, il materiale probatorio su cui il Tribunale ha fondato la sua decisione è tamquam non esset (tranne la surrichiamata richiesta di archiviazione del P.M. di Frosinone).
Per quanto riguarda le scritture private, in particolare, è in atti la scrittura in data 30 dicembre 1988 con la quale la riconosce il proprio debito nei CP_1
confronti della per un miliardo e cento milioni di vecchie lire in ragione Pt_1
di forniture non pagate.
E' vero che risulta dagli atti che gli originali delle dette cambiali sono stati confiscati;
tuttavia, il reato che involgerebbe le suddette cambiali non risulta provato posto che la pronuncia fu di improcedibilità per intervenuta prescrizione e, peraltro, per reati che non riguardano i fatti per cui è causa.
Ora, in disparte che l'accertamento del giudice penale non ha autorità di giudicato, tale accertamento non può comunque essere trasposto in sede civile dove il regime probatorio è diverso e prevede, a carico di colui che riconosce un debito o fa una promessa di pagamento – se le cambiali non possono essere utilizzate come titolo esecutivo valgono comunque come promessa di pagamento
- l'onere di provare che il rapporto sottostante non esiste ex art. 1988 c.c. (mentre in sede penale le presunzioni legali non sono applicabili).
Per quanto riguarda le scritture private, in particolare, è in atti la scrittura in data 30 dicembre 1988 con la quale la riconosce il proprio debito nei CP_1
confronti della per un miliardo e cento milioni di vecchie lire in ragione Pt_1
di forniture non pagate.
Esiste anche una ulteriore scrittura privata in data 9 marzo 1999 che conferma il citato riconoscimento di debito del 30 dicembre 1998 (anche se ne riduce l'importo sulla scorta di controcrediti in compensazione dedotti ma provati).
Ora, secondo la Suprema Corte, “Mentre la ricognizione di debito titolata, disciplinata dall'articolo 1988 del Cc, ha per oggetto rapporti giuridici e comporta la presunzione, fino a prova contraria, del rapporto fondamentale, la confessione, disciplinata dagli articoli 2730 e seguenti del codice civile, ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte. Sulla base di questa distinzione, la promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria. Di conseguenza, anche in tale ipotesi, vige la regola - stabilita dall'ultima parte dell'art. 1988 del Cc - secondo cui il promittente può dimostrare
l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa, mentre, le particolari limitazioni di prova poste dall'articolo 2732 del codice civile per la confessione, consistenti nell'impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza, possono trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale” (Cass.
24 aprile 2023, n. 10890).
Nel caso di specie, in effetti, emerge il fatto storico delle forniture di merci effettuate ma non pagate e quindi tale fornitura di merce integra un fatto costitutivo del credito della con valenza confessoria. Pt_1
Ne deriva, conclusivamente, che, in accoglimento dell'appello, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla società – sulla quale CP_1
incombeva la prova dell'inesistenza del proprio debito;
prova che non esiste, o comunque, non è utilizzabile – deve essere rigettata.
Questa Corte, inoltre, sempre in accoglimento dell'appello, deve condannare la società a pagare alla società CP_1 Parte_1
in concordato preventivo la somma di euro 568.102,59,
[...]
corrispondenti a un miliardo e conto milioni delle vecchie lire, pari all'importo del debito riconosciuto.
Sulla detta somma decorrono gli interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, la società Pt_2
osserva che “Sul punto, è opportuno richiamare le dichiarazioni testimoniali
[...]
del Dott. commercialista della Società , il quale ha Tes_1 Parte_1
confermato che “la richiesta di amministrazione controllata della è del Pt_1
luglio 1999, successivamente al mancato pagamento delle tratte ” e come CP_1
“il mancato incasso delle tratte abbia determinato una anticipazione della CP_1
necessità di ricorrere all'amministrazione controllata. L'addebito delle tratte non onorate determinò lo sconfinamento dei fidi accordato con i vari istituti bancari con i quali operava all'epoca con immediate richieste di rientro da parte Pt_1
degli stessi. Risulta dunque assolutamente chiaro il nesso di causalità tra il pretestuoso mancato pagamento da parte della delle cambiali o, Parte_3 comunque, del rilevantissimo importo di cui essa era debitrice nei confronti della
e l'ingresso di quest'ultima nella procedura di Parte_4
amministrazione controllata”.
Danno che – aggiunge la – era stato “quantificato dinanzi al Pt_1
Tribunale di Frosinone nell'importo di tre miliardi delle vecchie lire, ma che potrà essere quantificato da Codesta Corte d'appello anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
La domanda non è fondata.
In primo luogo giova osservare che la testimonianza del commercialista appare decisamente generica: si parla di vari istituti bancari che ebbero a chiedere un immediato rientro dei fidi ma non ne viene fatto alcun nominativo nonostante, peraltro, si tratti di circostanze che avrebbero potuto essere facilmente provate mediante documenti.
Inoltre, lo stesso commercialista riferisce che l'indebitamento della Pt_1
era tale che sarebbe comunque finita in amministrazione controllata per cui la prova di un nesso di causalità tra inadempimento e assoggettamento a procedura concorsuale non risulta provato.
Ne deriva che la domanda risarcitoria della deve esser rigettata. Pt_1
Per quanto riguarda la regolazione delle spese processuali appaiono sussistenti quei giusti motivi, previsti dall'art. 92 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, per la loro totale compensazione per tutti i gradi del giudizio.
Come è noto, “In tema di spese processuali e con riferimento al testo dell'art. 92 c.p.c. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a, l. 28 dicembre 2005 n. 263 (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Pertanto, mentre, quando manchi la motivazione della statuizione, viene a mancare lo stesso presupposto del sindacato del giudice di legittimità, ove detta statuizione sia accompagnata dai motivi, ritenuti giusti, della compensazione, sussiste il presupposto della disamina da parte della
Cassazione, anche se non sotto il profilo della insufficienza della motivazione, inconcepibile a fronte della legalità di una omissione totale, bensì quanto al vizio di contraddittorietà di motivazione. Sotto tale profilo, tuttavia, il sindacato di legittimità non è ammissibile nella stessa ampiezza in cui tale difetto si atteggia per ogni altro capo della sentenza impugnata, bensì solo nei limiti in cui non sia dato comprendere la ragione della statuizione per rapportarla alla volontà della legge e accertare se questa sia stata o no violata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del merito, motivando la compensazione delle spese con il semplice riferimento alla "peculiarità della fattispecie", abbia soddisfatto il dettato della legge, per la contraddittorietà in cui è incorso, argomentando la propria decisione esclusivamente con riferimento alla condotta processuale dell'attore, opponente a decreto ingiuntivo, il quale si era limitato a dedurre circostanze non supportate da alcuna idonea prova, e non specificando alcunché in ordine alla ritenuta peculiarità della fattispecie)” (Cass. 2 luglio 2007, n. 14964)
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in concordato preventivo (e dal Concordato preventivo della
[...]
medesima società) avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 309 dell'anno 2016 in esito a giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 14410 dell'anno 2021, così decide in riforma della stessa: a) condanna la società a pagare alla società CP_1 [...]
in concordato preventivo la somma di euro Parte_1
568.102,59 oltre a interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
b) rigetta l'appello nel resto;
c) compensa integralmente le spese di ogni grado del giudizio.
Roma 29 settembre 2025
Il presidente estensore
SI Di MA