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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G. 6284/2024
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria il 19.06.2024, Il Sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro di Taranto al fine di vedersi riconoscere un grado di invalidità derivante da tecnopatia pari al 10% o comunque superiore al 3%, percentuale già riconosciuta dall' a CP_1 seguito di denuncia per malattia professionale.
Si costituiva in giudizio l' resistente chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_2
La controversia veniva istruita mediante nomina del CTU Dott. . Persona_1
La causa veniva discussa all'odierna udienza e decida come da seguente sentenza.
*************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, l'espletata CTU ha permesso di appurare che il ricorrente, lavoratore con mansioni di operario, muratore, carpentiere, è affetto da ipoacusia da rumore, patologia che il nominato consulente riconosce come eziologicamente professionale con conseguente riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 6% a partire dal mese di luglio 2024.
Dunque, deve essere dichiarato il diritto del riconoscimento alla rendita in capitale spettante.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente inerentemente al riconoscimento della malattia professionale “ipoacusia da rumore” e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 6% con decorrenza da luglio 2024;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati, come per legge;
- condanna altresì l' al pagamento delle competenze del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G. 6284/2024
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria il 19.06.2024, Il Sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro di Taranto al fine di vedersi riconoscere un grado di invalidità derivante da tecnopatia pari al 10% o comunque superiore al 3%, percentuale già riconosciuta dall' a CP_1 seguito di denuncia per malattia professionale.
Si costituiva in giudizio l' resistente chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_2
La controversia veniva istruita mediante nomina del CTU Dott. . Persona_1
La causa veniva discussa all'odierna udienza e decida come da seguente sentenza.
*************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, l'espletata CTU ha permesso di appurare che il ricorrente, lavoratore con mansioni di operario, muratore, carpentiere, è affetto da ipoacusia da rumore, patologia che il nominato consulente riconosce come eziologicamente professionale con conseguente riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 6% a partire dal mese di luglio 2024.
Dunque, deve essere dichiarato il diritto del riconoscimento alla rendita in capitale spettante.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente inerentemente al riconoscimento della malattia professionale “ipoacusia da rumore” e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 6% con decorrenza da luglio 2024;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati, come per legge;
- condanna altresì l' al pagamento delle competenze del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone