Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
In tema di tutela penale delle opere d'arte, è configurabile il tentativo del delitto di contraffazione di opere previsto dall'art. 178, comma primo, lett. a), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (In motivazione, la S.C. ha affermato la configurabilità del tentativo in relazione a tutte le fattispecie di cui all'art. 178, comma primo, lett. a) e lett. b), del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, con la sola eccezione del delitto di detenzione di opere d'arte contraffatte al fine di farne commercio, che ha natura di reato di mera condotta).
Commentario • 1
- 1. Contraffazione di opere d'arte: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 38968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38968 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 09/07/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 3602
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 36311/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS DI, nato a [...] il [...], IS DA nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 7.5.2007 della Corte d'Appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ugo De Crescienzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale il quale ha chiesto in relazione al ricorso proposto da IS CL la dichiarazione di inammissibilità e per il resto il rigetto;
Sentite le conclusioni della difesa che ha richiesto l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IS CL per il tramite del proprio difensore propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza 7.5.2007 con la quale la Corte d'Appello di Milano confermando la decisione 21.12.2004 del Tribunale della stessa città, lo ha condannato alla pena di anni uno, giorni quindici e 150,00 Euro di multa per la violazione degli artt. 56, 81 e 100 c.p., D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 127, lett. a) e b), muovendo, in relazione al reato di cui al capo 6) della rubrica della imputazione, due distinte doglianze. In primo luogo la difesa lamenta che il giudice del merito non ha accertato e apprezzato il momento consumativo del reato contestato, la cui azione, rimasta a livello di mero tentativo, non è idonea a ledere l'interesse giuridicamente protetto. In particolare la difesa sostiene che la messa in pericolo del bene tutelato coincide con la violazione del bene stesso che si realizza solo quanto la contraffazione viene eseguita. La difesa inoltre afferma che gli atti posti in essere dagli imputati non possono essere ritenuti idonei nel senso richiesto dalla legge, perché le indicazioni contenute nei "post-it" sequestrati rappresentavano all'evidenza la mera manifestazione dell'intenzione di intervenire sui quadri. La difesa sostiene quindi che le indicazioni riportate sui foglietti rappresentavano dei semplici "promemoria" prodromici rispetto al momento in cui committente e restauratore avrebbero dato il via ai lavori con la determinazione specifica degli interventi da eseguire. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Va premesso che il ricorrente (ex capo 6 della rubrica della imputazione) è accusato della violazione degli artt. 56, 81 e 110 c.p., D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 127, lett. A) e b) per avere compiuto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (in concorso con altre persone) atti idonei diretti in modo non equivoco a contraffare vari quadri, accompagnati da una serie di specifiche ed individuali prescrizioni (dettagliatamente indicate nel capo di imputazione) per lo esecutore materiale delle falsificazioni, con la consapevolezza che si trattava di opere attribuite ad autori diversi, per lo più anonimi.
Esaminando la prima doglianza si rileva che il D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 127, lett. a) e b) sanziona la condotta di chi a)
chiunque, al fine di trarne profitto, contraria, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico. L'illecito contestato, in continuità normativa con la previgente disposizione di cui alla L. 20 novembre 1971, n. 1062, art. 3 (v. in tal senso Cass., sez. 3, 4.11.2003 in Ced Cass., rv. 226866) e sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178 (che lo ha riprodotto nel suo testo originario), ha una struttura che ne rende compatibile (eccezion fatta per la fattispecie della mera "detenzione per fare commercio" di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 127, lett. b)) la fattispecie del tentativo di cui alla L. Fall., art. 56. Infatti l'illecito in esame contempla una serie di condotte differenziate, delle quali una sola ("detenzione alfine di fare commercio" di esemplari contraffatti o alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico) può essere definita di mera condotta con la conseguenza che non è prospettabile l'ipotesi del tentativo, posto che il quid minimum della condotta di detenzione, determina la consumazione del reato. Le restanti ipotesi fattuali previste dalle lett. a) e b), trattandosi di reati di evento, consentono la previsione dell'ipotesi del tentativo. Nel caso di specie l'imputato è accusato di avere agito come intermediario (concorrente) tra colui che era committente e colui che doveva essere l'esecutore della falsificazione di specifiche opere d'arte fornendo le indicazioni delle specifiche alterazioni che dovevano essere apportate sulle opere pittoriche. Tale condotta è stata considerata dal Tribunale prima e dalla Corte territoriale poi, con giudizio di merito adeguatamente motivato non sindacabile in sede di legittimità, come idonea e non equivoca alla commissione dell'illecito contestato (contraffazione di un dipinti) che è strutturalmente compatibile con la fattispecie del tentativo, Conseguentemente la censura mossa è manifestamente infondata. La seconda censura attiene alla valutazione della condotta ascritta all'imputato sotto il profilo della sua "idoneità" inequivoca alla commissione dell'illecito contestato. Il motivo dedotto è generico nella sua articolazione perché non evidenzia in modo puntuale vizi propri della motivazione della decisione impugnata che appare analitica, non manifestamente illogica ne' contraddittoria o carente. Per tale ragione anche questo motivo deve essere considerato come manifestamente infondata. La difesa del NE EL, a sua volta impugnando la medesima sentenza con la quale la Corte territoriale lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa oltre alla sanzioni accessorie (per la violazione degli artt. 81 cpv., 110, 611 e 629 c.p.; art. 110 c.p., D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 127, lett. a); artt. 110 e 81 cpv.
c.p., D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 127, lett. b); artt. 56, 110 e 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 127, lett. a) e b)), deduce in primis la mancata assunzione di una prova decisiva (perizia tecnica sui dipinti oggetto di manipolazioni falsificazione) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Il motivo dedotto è manifestamente infondato.
Infatti come già affermato in precedenti decisioni di questa Corte, alle quali il Collegio ritiene di aderire, va ribadito che "la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionatile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione" (Cass., sez. 4, 22.1.2007 in Ced Cass., rv. 236191;
Cass., sez. 6, 18.6.2003 in Ced Cass., rv. 228406; Cass., sez. 4, 12.12.2002 in Ced Cass., rv. 225345; Cass., sez. 3, 6.3.2003 Artico;
Cass., sez. 5, 6.4.1999 in Ced Cass., rv. 214873; Cass., sez. 3, 28.10.1998 in Ced Cass., rv. 212187; Cass., sez. 5, 30.4.1997 Ritossa). A ciò va altresì aggiunto che la Corte territoriale non ha accolto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento (attraverso l'espletamento della richiesta perizia sui dipinti sequestrati) con una motivazione adeguata ed articolata non censurabile, nel merito in sede di legittimità (Cass., sez. 5, 30.4.1997 in Ced Cass., rv. 208090; Cass., sez. 1, 17.6.1994 Jahrni), involgendo considerazioni riguardanti sia la utilità, ex se, del mezzo istruttorio richiesto, sia la adeguatezza e la sufficienza (ai fini del giudizio) delle consulenze già espletate e prodotte dalle parti nel corso delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado, sia infine i limiti dell'oggetto della indagine richiesta. Per tali ragioni il motivo dedotto appare manifestamente infondato posto che la criticata decisione della Corte appare adeguatamente motivata e conseguentemente non sindacabile in sede di legittimità. Con un secondo motivo la difesa del ricorrente richiede l'annullamento della sentenza per la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 5 della rubrica della imputazione. In particolare la difesa muove le seguenti censure: a) sarebbe infondata la affermazione della Corte territoriale per la quale il Tribunale non si sarebbe adeguato acriticamente agli elaborati dei consulenti del Pubblico ministero, perché smentita "dalla semplice e piana lettura del testo della motivazione di primo grado"; b) non sarebbe vera la affermazione che le analisi dei consulenti siano state esaurienti ed esaustive e che siano state idonee a confutare in modo convincente le diverse rappresentazioni dello stato dei quadri avanzate dai consulenti dell'imputato; c) sarebbe erronea l'affermazione della Corte territoriale per la quale "il falso con firma falsa" era stato creato "all'evidente scopo di poter attribuire i dipinti ad autori con maggiore quotazione di mercato" onde interventi "anche sull'area della firma con tecniche innaturali, incoerenti, falsati... strumentali ad ottenere un effetto di invecchiamento... o ad impedire accertamenti sulla firma apparente". La difesa quindi prende in esame le singole opere oggetto del procedimento penale, formulando per ciascuna di esse osservazioni e critiche alle risultanze probatorie.
Il motivo dedotto è manifestamente infondato perché introduce considerazioni di mero fatto attinenti alla valutazione del materiale probatorio svolta dal tribunale e dalla Corte territoriale, prospettando letture alternative delle prove acquisite, come tali inammissibili in sede di legittimità (Cass., sez. 6, 3.10.2006 Ced Cass., rv. 235510; Cass., sez. 1, 14.7.2006 Stojanovicj, senza dedurre vizi specifici della motivazione direttamente desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato. Con un terzo motivo la parte ricorrente richiede l'annullamento della sentenza impugnata per la mancata restituzione agli effettivi proprietari, delle opere appartenenti a soggetti privati, non esercitanti - nemmeno indirettamente - attività commerciali e ciò per erronea motivazione se non anche per assenza di logica motivazione del provvedimento di reiezione della domanda proposta a questo scopo. Il motivo è manifestamente infondato per due diversi ordini di ragioni. In primo luogo la Corte territoriale ha affrontato la questione relativa alla richiesta di dissequestro delle opere affermando che "la declaratoria di falsità dei quadri ne comportava la confisca - eccezion fatta per il solo dipinto sequestrato a persona estranea - e il richiesto controllo sul loro attuale stato di manutenzione esula... dalla competenza della Corte". La decisione appare corretta e immune da censure e attuativa del disposto del D.Lgs. n. 490 del 1999, art.127, comma 4. In secondo luogo la questione attinente al dissequestro del corpo del reato, in quanto appartenente ad un soggetto terzo, ben può essere validamente esaminata, dietro specifica istanza di quest'ultimo, unico soggetto che ha un legittimo interesse alla restituzione, anche in sede di esecuzione ex art. 676 c.p.p.. Pertanto il motivo è inammissibile, perché, da un lato, il ricorrente lamenta la mancata concessione di un provvedimento di dissequestro in relazione al quale ha evidente carenza di interesse, dall'altro la Corte Milanese ha dato risposta adeguata ad una domanda che può comunque essere affrontata in sede di esecuzione. Con un quarto motivo la difesa richiede l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione ai capi di imputazione 1), 2) e 3) laddove è stata confermata la responsabilità del ricorrente respingendo la richiesta di derubricazione dei reati contestati. In particolare la difesa sostiene che l'imputato ha agito (commettendo i reati di cui agli artt. 612 e 610 c.p., ma non quelli contestati di cui agli artt. 611 e 629 c.p.) senza avere una qualsivoglia consapevolezza delle falsificazioni (se avvenute) dei dipinti, posto che l'imputato stesso non ha contraffatto alcun dipinto ne' ha detenuto consapevolmente contraffazioni altrui. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale con motivazione specifica e puntuale, richiamando altresì quanto già evidenziato nella sentenza di primo grado ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati ascritti, così escludendo implicitamente la sussistenza della meno gravi imputazioni prospettate dalla difesa in via alternativa. La censura prospettata, anche in questo caso attiene al merito della valutazione delle prove acquisite e non mette in evidenza vizi specifici della motivazione del provvedimento impugnato.
Con un quinto motivo la difesa denuncia la erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo 6) della rubrica della imputazione. Il motivo è manifestamente infondato perché non deduce in modo specifico e puntuale la violazione di legge lamentata. Con un sesto motivo la difesa del ricorrente richiede l'annullamento della sentenza per la "ridefinizione" della pena da irrogarsi in concreto per il caso di accoglimento totale o parziale dei motivi di impugnazione. La reiezione dei precedenti motivi di ricorso comporta l'automatica inammissibilità di questo sesto motivo di gravame. La difesa del IS EL, successivamente alla proposizione del ricorso ha depositato due ulteriori memorie contenenti motivi aggiunti di ricorso. Con la prima vengono riproposte, le medesime questioni, di mero fatto (appartenenza dei dipinti a soggetti terzi ai fini del dissequestro, modalità di acquisto dei quadri da parte dell'imputato avvenuta restituzione di circa trecento dipinti sequestrati, senza che fosse effettuato alcun controllo sulla loro autenticità), già oggetto di trattazione nel ricorso principale e per le quali valgono quindi le considerazioni già svolte;
con la seconda memoria la difesa richiede la applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex artt. 164 e 165 c.p. tenuto conto della entità della pena che residua (mesi dieci di reclusione) a seguito della applicazione dello indulto. Con la stessa memoria la difesa richiede che in ogni caso la Corte di legittimità, proprio in funzione della residua pena che l'imputato dovrebbe scontare, emetta decreto di sospensione della esecuzione ex art. 656 c.p.p., comma 5. Entrambe le richieste sono inammissibili. La prima attiene al trattamento sanzionatorio statuito con decisione del giudice del merito, che in quanto adeguatamente motivata (nè vizi a tal proposito sono stati denunciati) non può essere sindacata sotto nessun profilo in sede di legittimità. La seconda sollecita la emissione di un provvedimento (decreto di sospensione della esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p., comma 5) che esula dalla competenza funzionale del giudice di legittimità, dovendosi seguire l'iter procedimentale previsto proprio dalla citata disposizione. Per le suddette ragioni, i ricorsi proposti da IS CL e IS EL devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali e, attesa la pretestuosità delle ragioni di gravame, ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2009