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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
24.4.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difesodall'avv. Marco Cianci pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 29
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Marco Corato pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Il Tribunale di Trento in funzione di Giudice del Lavoro voglia:
1) accertare l'illegittimità della qualificazione quale assenza non giustificata delle giornate di malattia svolte dal lavoratore dal 18/10/2021 al 26/10/2021 e riconoscere la debenza del trattamento integrativo di malattia e, per l'effetto, condannare al pagamento trattamento integrativo di malattia pari alla CP_1
somma lorda di € 500,66, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) accertare l'illegittimità/sproporzionalità del provvedimento disciplinare della sospensione di 10 giorni di data 01/06/2023 e, per l'effetto, annullare il provvedimento stesso e condannare a restituire la relativa trattenuta pari CP_1
alla somma lorda di € 806,61, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
3) accertare la responsabilità di per mora debendi in relazione al credito CP_1
azionato dal ricorrente con ricorso per ingiunzione di data 27/11/2023 e alle relative spese legali e, per l'effetto, condannare la convenuta alla rifusione delle stesse pari alla somma lorda di € 678,13, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge, anche alla luce della condotta delle parti in relazione alla conciliazione” pagina 2 di 29 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale di Trento accogliere le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità di malattia reclamato nel ricorso introduttivo dal sig. (punto 1 delle Parte_1
conclusioni ivi formulate;
2. in via principale, rigettare integralmente le domande del sig. , in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte nel presente atto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, ridurre gli importi che venissero liquidati in favore della stessa nel minimo ritenuto di giustizia;
3. in ogni caso: con rifusione di spese e competenze di causa, ivi compreso il rimborso per spese generali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 21.6.2019 al CP_1
6.9.2023, con inquadramento quale operaio di livello G1 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione e con mansioni di autista;
pagina 3 di 29 ✓ è rimasto assente per malattia dal 18. al 26.10.2021, ma la società datrice non gli ha corrisposto la prescritta indennità pari all'importo di € 537,97, risultante dalla moltiplicazione della retribuzione giornaliera per sette (corrispondente ai giorni di assenza);
✓ è stato destinatario della sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli in data 1.6.2023 (doc. 19 fasc. ric.) per essere arrivato al lavoro il giorno 14.4.2023 in ritardo di 34 minuti;
✓ in data 8.11.2023 scadeva il termine ex art. 43 co.4 e 61 co.4 CCNL cit. per il pagamento delle spettanze di fine rapporto;
quindi, con nota del 24.11.2023, per conto del ricorrente, l'organizzazione sindacale Sindacato di base multicategoriale di Trento intimava alla società datrice “la consegna del prospetto ed il pagamento del TFR entro domani sabato 25 novembre alle ore 24” (doc. 15 fasc. ric.); spirato detto termine, il suo legale depositava in data 27.11.2023 ricorso per ingiunzione (doc. 16 fasc. ric.); in data 1.12.2023 la società datrice gli accreditava il pagamento della somma in linea capitale (doc. 17 fasc. ric.); in data 7.12.2023 il tribunale di Trento emetteva decreto ingiuntivo con cui, tra l'altro, venivano poste a carico della società datrice le spese di giudizio, pari a € 567,00 (doc. 18 fasc. ric.); con nota del 7.12.2023 il suo legale comunicava alla società datrice che, stante l'intervenuto pagamento, si sarebbe astenuto dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ma chiedeva il pagamento delle spese liquidate dal tribunale (doc. 19 fasc. ric.); – propone:
1) domanda di condanna della società convenuta al pagamento, in relazione al periodo di assenza per malattia dal 18 al 26 ottobre 2021, del trattamento integrativo dell'indennità a carico dell' pari a € 500,66 (somma così ridotta, rispetto al CP_2
pagina 4 di 29 petitum iniziale, avendo il ricorrente, all'udienza del 26.11.2024, rinunciato alla parte della domanda afferente all'indennità a carico dell' ; CP_2
2) domanda volta ad accertare l'illegittimità, per difetto di proporzionalità, della sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli in data 1.6.2023, con conseguenti annullamento della predetta sanzione e condanna della società datrice alla restituzione della trattenuta effettuata a titolo di esecuzione della sanzione, pari a € 806,61;
3) domanda volta ad accertare la responsabilità della società datrice per mora debendi in relazione al credito azionato dal ricorrente con ricorso per ingiunzione depositato in data 27.11.2023, con conseguente condanna della società datrice alla rifusione, in suo favore, delle spese legali, pari a € 678,13.
(nel corso del giudizio, in particolare con nota depositata in data 6.2.2025, il ricorrente ha rinunciato alla domanda, originariamente proposta in ricorso, di accertamento della
“illegittimità della unilaterale imposizione di ferie in prossimità del licenziamento nelle nove giornate dal 14/08/2023 al 25/08/2023”, con conseguente condanna della convenuta delle “differenze retributive in termini di una minore indennità per ferie non godute pari alla somma di € 710,72”).
§2 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda afferente al trattamento integrativo dell'indennità di malattia
Il ricorrente allega di essere rimasto assente per malattia dal 18 al Parte_1
26 ottobre 2021, ma si duole che la società datrice non gli abbia corrisposto CP_1 pagina 5 di 29 il trattamento integrativo (dell'indennità a carico dell' ex art. 63 da co.12 a 14 CP_2
CCNL cit. (“12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi […], se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
[…] 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall ma le integra per differenza, nell'ambito dei CP_2
singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati”), pari a €
500,66 (somma così ridotta, rispetto al petitum iniziale, avendo il ricorrente, all'udienza del 26.11.2024 rinunciato alla parte della domanda afferente all'indennità a carico dell' . CP_2
a)
Nelle note finali autorizzate la società convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda, asserendo che “il ricorrente sia incorso in un'inammissibile mutatio libelli, modificando le allegazioni di fatto e diritto illustrate nel ricorso introduttivo, introducendo quale fatto costitutivo del proprio asserito diritto risarcitorio la diversa – e mai prospettata prima – circostanza della
“carenza e integrazione prevista dal CCNL” rispetto alla normativa di legge inizialmente richiamata: posizione giuridica, questa, tale da spostare significativamente i termini della controversia, ledendo quindi il contraddittorio processuale”.
L'eccezione non è fondata.
Emerge per tabulas che nel suo atto introduttivo il ricorrente ha agito per la corresponsione dell' “indennità di malattia” di entità corrispondente all'ammontare dell'intera retribuzione, tant'è vero che ha effettuato il relativo computo moltiplicando la retribuzione giornaliera (€ 76,583) per sette (numero corrispondente ai giorni di assenza).
pagina 6 di 29 Egli, contrariamente a quanto afferma parte convenuta, non ha richiamato alcuna
“normativa di legge”, se non nella nota 1), a pag. 3, ma qui lo ha fatto a giustificazione della chiamata in causa dell' in relazione all' indennità di malattia “della L. n. CP_2
833 del 1978, ex art. 74”.
E' vero che parte ricorrente ha, erroneamente, preteso il trattamento di malattia nella stessa misura sia nei confronti della società datrice, sia verso l' tuttavia la CP_2
successiva rinuncia – che egli, a fronte delle eccezioni sollevate, anche in punto quantum, dall' ha espresso in ordine alla domanda formulata nei confronti dell'Istituto CP_2
all'udienza del 26.11.2024 – ha determinato, rispetto alla domanda proposta verso la società datrice, esclusivamente una riduzione.
Il fatto che non già nel ricorso introduttivo, ma soltanto nella nota depositata in data
18.11.2024 (in previsione dell'udienza del 26.11.2024), il ricorrente abbia menzionato le norme della contrattazione collettiva che pone a carico del datore la differenza tra l'ammontare della retribuzione relativa al periodo di assenza per malattia e l'indennità di malattia a carico dell' non può costituire causa di decadenza, non avendo parte CP_2
convenuta contestato l'esistenza di quelle norme, come era suo onere (ex multis Cass.
16.1.2004, n. 639; Cass. 12.4.2000, n. 4714), tant'è vero che all'udienza del 26.11.2024 nulla ha dedotto.
b)
In memoria di costituzione la società convenuta ha eccepito la prescrizione per intervenuta maturazione del termine “annuale disposto dall'art. 6, ultimo comma, della Legge n.
138/1943, previsto per tutte le azioni dirette a conseguire le prestazioni assistenziali dell'Ente”.
Appare evidente dalla stessa prospettazione di parte convenuta l'inconferenza dell'eccezione rispetto alle prestazioni di malattia a carico della società datrice, mentre appaiono pertinenti le deduzioni svolte dal ricorrente nello note finali autorizzate in pagina 7 di 29 ordine alla natura retributiva di tali prestazioni, alla conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod.civ., alla sospensione della prescrizione fino alla cessazione del rapporto (6.9.2023) e alla sua interruzione per effetto della monitoria del 20.2.2024 (doc. 21 fasc. ric.).
c)
Nel periodo (dal 18 al 26 ottobre 2021), in cui il ricorrente si trovava in stato di malattia, egli era considerato, ai sensi dell'art. 9-septies co. 6 D.L. 22.4.2021, n. 52, conv. dalla L.
17.6.2021, n. 87, “assent[e] ingiustificat[o] senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, perché aveva comunicato (doc. 10, 11 e 12 fasc. conv.) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ex art. 9 co.2
D.L. 52/2021.
L'ultimo periodo dello stesso art. 9-septies co. 6 D.L. 52/2021 dispone: “Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Come già ricordato nel precedente paragrafo b), lo stesso ricorrente afferma che il trattamento integrativo (dell'indennità a carico dell' ex art. 63 da co.12 a 14 CP_2
CCNL cit., qui oggetto di domanda, ha natura retributiva.
Ne deriva de plano l'assoggettamento di tale emolumento alla disciplina art. 9-septies co.
6, ultimo periodo D.L. 52/2021.
In definitiva, accertata la natura retributiva del trattamento integrativo (dell'indennità a carico dell' ex art. 63 da co.12 a 14 CCNL cit., con conseguente assoggettamento CP_2
alla disciplina ex art. 9-septies co. 6, ultimo periodo D.L. 52/2021, non è fondata e va, quindi, rigettata la domanda, proposta dal ricorrente, di condanna della società convenuta alla corresponsione di detto emolumento.
pagina 8 di 29
2. in ordine alla domanda afferente alla sanzione disciplinare irrogata dalla società convenuta al ricorrente in data 1.6.2023
a)
Il ricorrente allega e documenta di essere stato destinatario della Parte_1
sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogatagli in data 1.6.2023 (doc. 19 fasc. ric.), in riferimento all'addebito a lui contestato con lettera del 2.5.2023, avente il seguente tenore (come emerge anche dal doc. 14 fasc. conv.):
“Nella giornata del 14 aprile 2023, Lei si sarebbe dovuto presentare alle ore 09:05 presso la sede operativa di sita in Trento (fraz. Spini di Gardolo), Via dell'Ora del Garda, per prendere CP_1
servizio come da turno di lavoro che Le era stato comunicato da con messaggio sulla sua CP_1
utenza Telefonica cellulare. Alle ore 08.36 della predetta giornata, Lei ha comunicato, prima con messaggio e poi con telefonata, al Suo superiore gerarchico, sig.ra , di essere Parte_2
in ritardo asserendo di “essersi appena svegliato perché la sveglia non era suonata”. Lei si è quindi presentato sul luogo di lavoro alle ore 09.39 in ritardo di ben 34 minuti rispetto all'ora di convocazione”.
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità della sanzione de qua perché sproporzionata rispetto all'illecito contestato.
A fondamento adduce che:
a) secondo l'autonomia collettiva la condotta a lui sanzionata nel caso in esame è punibile con il rimprovero orale o al massimo scritto in quanto l'art. 32 CCNL cit. prevede l'applicazione della multa fino a tre ore a carico del “lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese”;
b) non è pertinente – stante il difetto di specificità ossia la riconducibilità alla stessa natura – il richiamo ai fini della recidiva, effettuato dalla società datrice sia nella pagina 9 di 29 contestazione dell'addebito, sia nella lettera di irrogazione della sanzione, in ordine al precedente provvedimento disciplinare, adottato in data 15.11.2022, con cui la società datrice gli aveva irrogato la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, a causa dell'assenza non giustificata per cinque giorni (dal 12 al 17 settembre 2022), che egli in un primo momento aveva contestato, adducendo la necessità di assistere il proprio animale domestico gravemente ammalato, ma rispetto alla quale aveva, nell'ambito della conciliazione raggiunta in data 18.11.2022 (doc. 12 fasc. ric.), successivamente accettato di rinunciare a impugnare la sanzione irrogatagli, a fronte di una esecuzione frazionata in tre mesi;
c) secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini dell'applicazione della recidiva deve escludersi qualsiasi “automatismo, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato”.
b)
Parte convenuta replica, sostenendo che:
α l'art. 32, lett. B), co. 5 CCNL cit. attribuisce rilievo alla “recidività” in genere, e non solo a quella specifica, difettando nel testo qualsiasi aggettivazione;
β la condotta di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e quella di ritardo nell'accesso al luogo di lavoro “risultano connotate da evidente omogeneità”, atteso che
“il ritardo, a ben vedere, [costituisce] un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per un periodo di tempo semplicemente più ridotto rispetto all'intera giornata lavorativa”; inoltre “per la peculiare natura dell'attività di logistica e trasporto merci effettuata dall'odierna deducente, le citate condotte (assenza e ritardo) presentano, altresì, affine gravità: nell'alveo dell'organizzazione del lavoro, , infatti, deve poter contare nella tempestiva e puntuale CP_1
presenza dei propri autisti all'inizio del turno lavorativo (senza tolleranze se non di pochissimi pagina 10 di 29 minuti), in modo da poter riuscire a rispettare gli obblighi contrattuali di trasporto e consegna dei pacchi, assunti con la clientela. È quindi proprio l'organizzazione dell'attività di logistica che rende indispensabile la presenza degli autisti all'inizio del turno, in quanto anche un ritardo di
10/15 minuti compromette un'intera rotta stabilita per la consegna giornaliera dei pacchi affidata ad un determinato autista (con il rischio concreto per la resistente di incorrere in un'azione risarcitoria per danni da parte della propria clientela e persino con il rischio di vedersi risolto il rapporto contrattuale)”;
γ “proprio in virtù dell'assenza di automatismo invocato da controparte, la sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli deve essere valutata con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza (considerata anche nella sua portata soggettiva) e in relazione al contesto in cui è stata posta in essere, come più volte osservato in giurisprudenza”.
c)
La domanda proposta dal ricorrente è fondata.
La società convenuta sostiene che “la contestazione di recidività”, nel procedimento disciplinare afferente il ritardo nell'iniziare il lavoro di 34 minuti, rispetto all'orario prescritto, “si fondi sul dettato dell'art. 32, lett. B), comma 5, del vigente CCNL” cit., il quale prevede: “Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti”.
Precisa, come in effetti risulta per tabulas, di essersi limitata a irrogare per il nuovo illecito, consistente nel ritardo di 34 minuti nell'inizio del lavoro, la stessa sanzione (dieci giorni di sospensione) inflitta per il precedente illecito, consistente nell'assenza ingiustificata per cinque giorni consecutivi.
pagina 11 di 29 Alla luce del tenore letterale della clausola, è corretto quanto sostiene parte convenuta, secondo cui l'autonomia collettiva attribuisce rilievo anche alla recidiva generica e non solo a quella specifica.
Tuttavia, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
10.6.2019, n. 15566; Cass. 18.12.2014, n. 26741; Cass. 27.9.2002, n. 14041) “la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in relazione a precedenti mancanze…. non esclude… il potere - dovere del giudice di valutare la gravità dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione”.
Questo orientamento rappresenta la logica applicazione di un più generale principio in tema di sanzioni disciplinari, che Cass. 15566/2019 cit. ha così magistralmente illustrato:
“… deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari…. permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato (vedi in motivazione
Cass. 1/12/2016 n. 24574, Cass. 23/8/2016 n. 17259, n. 971/1988, n. Persona_1
239/1996, n. 286/1999).
La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative) e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione "eccessiva", proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari.
Nello stesso senso, la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, art. 2119 c.c., comma 1, e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, costituenti norme inderogabili in favore del lavoratore, estendendo i principi di garanzia penalistici stabiliti per l'incolpato, prevedono in pagina 12 di 29 favore del lavoratore nei cui confronti debba essere applicata una sanzione disciplinare… il principio della proporzionalità della sanzione alla infrazione commessa (la cui gravità deve essere valutata, in relazione all'elemento soggettivo e all'elemento oggettivo della condotta)” (conf., più di recente, Cass. 17.7.2025, n. 19854;
Cass. 20.12.2022, n. 37322; Cass. 16.11.2021, n. 34728).
Appare, quindi necessario stabilire se sia rispettosa del principio di proporzionalità tra illecito e sanzione l'irrogazione, soltanto in ragione del carattere reiterato del nuovo illecito, di una sanzione non solo di grado due volte superiore a quella prevista per lo stesso illecito, ma singolarmente considerato (ossia della sospensione dal servizio e dalla retribuzione in luogo del rimprovero scritto), ma anche nella misura massima prevista per la sanzione più grave, (ossia in dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione).
Si impone la soluzione negativa per due motivi, l'uno afferente all'elemento oggettivo della condotta, l'altro riguardante l'elemento soggettivo della medesima.
In ordine al primo, appare di tutta evidenza l'esiguità del ritardo (34 minuti), di cui si è reso responsabile il ricorrente;
in proposito parte convenuta sostiene che “anche un ritardo di 10/15 minuti compromette un'intera rotta stabilita per la consegna giornaliera dei pacchi affidata ad un determinato autista
(con il rischio concreto per la resistente di incorrere in un'azione risarcitoria per danni da parte della propria clientela e persino con il rischio di vedersi risolto il rapporto contrattuale)”; tuttavia è agevole osservare che si tratta di circostanze rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio in riferimento al ritardo di 34 minuti, di cui il ricorrente si è reso responsabile il giorno 14 aprile 2023; il che è inevitabile in quanto parte ricorrente non ha specificato quali concrete conseguenze ne siano derivate in punto “compromissione della rotta pagina 13 di 29 stabilita per la consegna giornaliera dei pacchi affidata il 14.4.2023 al ricorrente” e
“pregiudizi all'ordinato svolgimento dei rapporti con la propria clientela”.
In ordine all'elemento soggettivo, l'illecito disciplinare, che la datrice ha punito, in data
1.6.2023, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, è costituito da una condotta palesemente colposa, essendo il lavoratore qui ricorrente giunto al lavoro 34 minuti dopo l'orario prescritto perché si era svegliato in ritardo a causa del mancato suono della sveglia (rectius per aver impostato erroneamente la sveglia o utilizzato una sveglia difettosa).
Non induce a diversa conclusione neppure la presenza della clausola ex art. 32, lett. B), co. 5 CCNL cit., invocata dalla società convenuta, secondo cui: “Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti” o, come ha fatto parte convenuta, nella misura massima la sanzione dello stesso grado di quella applicata per l'illecito precedente.
Infatti è insito nel contenuto precettivo della clausola in esame (anche nella modalità in cui l'ha applicata la società convenuta) il presupposto che il nuovo illecito rappresenti una progressione o, quanto meno, possieda un equivalente disvalore disciplinare rispetto all'illecito precedente;
in particolare, in questo secondo caso la ragione dell'aggravamento della sanzione (o, come ha fatto la società convenuta, l'irrogazione nella misura massima della sanzione inflitta per l'illecito precedente) è agevolmente individuabile nella reiterazione di una condotta di gravità simile.
Di contro non lo è quando la nuova condotta abbia un disvalore minore rispetto a quella pregressa, apparendo davvero difficile ipotizzare che l'autonomia collettiva abbia voluto, per il solo carattere reiterato del nuovo illecito, l'applicazione di una sanzione di grado superiore rispetto al grado della sanzione irrogata per la mancanza precedente o di quest'ultima sanzione nella misura massima, nel caso la nuova condotta abbia un pagina 14 di 29 disvalore minore e, quindi, sia, singolarmente considerata, punita con una sanzione di un grado (o addirittura più) inferiore rispetto al grado della sanzione prevista per la condotta precedente.
In definitiva, alla luce del tenore letterale della clausola, la mera reiterazione di una condotta disciplinarmente rilevante appare inidonea a giustificare l'irrogazione di una sanzione che sia non solo di un grado (o addirittura più) superiore rispetto a quella prevista a regime per il nuovo illecito, ma sia anche di grado superiore rispetto alla sanzione inflitta per il precedente illecito avente un maggior disvalore disciplinare di quello nuovo, oppure sia inflitta nella misura massima prevista per quest'ultima sanzione.
Risulta, quindi, necessario accertare e valutare il carattere, in punto disvalore disciplinare, della relazione che intercorre tra l'illecito disciplinare posto a fondamento della sanzione precedente e quello, commesso più di recente, sulla cui sanzione si controverte.
Venendo alla presente controversia, si impone di esaminare la concreta relazione tra l'illecito disciplinare, che la società datrice aveva punito, in data 15.11.2022, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per essere il lavoratore rimasto assente per cinque giorni ingiustificatamente (questi aveva addotto la necessità di assistere il proprio animale domestico gravemente ammalato), e l'illecito disciplinare che la datrice ha punito, in data 1.6.2023, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per essere il lavoratore arrivato in azienda con un ritardo di 34 minuti rispetto all'ora di convocazione, dopo aver comunicato, come affermato dalla stessa datrice nella contestazione del 2.5.2023, “prima con messaggio e poi con telefonata, al … superiore gerarchico, sig.ra , di essere in ritardo asserendo Parte_2
di “essersi appena svegliato perché la sveglia non era suonata”.
pagina 15 di 29 a)
In ordine al profilo oggettivo, la valutazione, che deve esprimere il giudice sul piano concreto, non può non essere influenzata da quella formulata sul piano generale e astratto dall'autonomia collettiva, secondo cui l' “assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi” è sanzionata con il “licenziamento disciplinare” (art. 32, lett. C), co. 1 CCNL cit.), mentre un singolo ritardo è punito con il rimprovero verbale o, al massimo, con il rimprovero scritto, com'è agevolmente desumibile dal fatto che è punito con la multa fino a tre ore, ossia con la sanzione immediatamente più severa rispetto al rimprovero scritto, “il lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese”.
Questa palese diversità di trattamento sanzionatorio in astratto tende, inevitabilmente ad escludere la possibilità di riscontrare in concreto un'equivalenza, o quanto meno una somiglianza, in punto gravità di disvalore disciplinare tra i due illeciti.
In proposito la società convenuta sostiene che, “per la peculiare natura dell'attività di logistica e trasporto merci effettuata dall'odierna deducente”, le condotte di “assenza e di “ritardo” presentano “affine gravità”;
a fondamento pone le allegazioni, già richiamate, secondo cui “anche un ritardo di 10/15 minuti compromette un'intera rotta stabilita per la consegna giornaliera dei pacchi affidata ad un determinato autista (con il rischio concreto per la resistente di incorrere in un'azione risarcitoria per danni da parte della propria clientela e persino con il rischio di vedersi risolto il rapporto contrattuale)”; si è però già evidenziato come queste circostanze siano rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio in riferimento al ritardo di 34 minuti, di cui il ricorrente si è reso responsabile il giorno 14 aprile 2023.
pagina 16 di 29 Peraltro, anche se gli effetti indicati dalla parte convenuta si verificassero immancabilmente nel caso sia di ritardo, sia di consegna, non sarebbero comunque comparabili quelli prodotti da un'assenza protrattasi per cinque giorni con quelli derivanti da un ritardo di 34 minuti commesso in una giornata.
b)
In ordine al profilo soggettivo, manifesta è la diversità:
l'illecito disciplinare, che la società datrice ha punito, in data 15.11.2022, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, è costituito da una condotta palesemente dolosa, essendo il lavoratore qui ricorrente rimasto intenzionalmente assente dal lavoro per assistere il proprio animale domestico assertamente ammalato (circostanza inidonea a giustificare l'assenza, come ha finito per ammettere il ricorrente, rinunciando in via conciliativa a impugnare la sanzione); invece, come si è già evidenziato, l'illecito disciplinare, che la datrice ha punito, in data
1.6.2023, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, è costituito da una condotta palesemente colposa.
Stante l'esiguità del disvalore disciplinare – che presenta, in sé considerato, il nuovo illecito consistito in un ritardo colposo di 34 minuti nell'iniziare il lavoro, rispetto al precedente illecito, consistito in una dolosa assenza ingiustificata per cinque giorni – impedisce di considerare proporzionata un sanzione irrogata per il nuovo illecito di due gradi (o addirittura tre) superiore rispetto alla sanzione prevista a regime per detto illecito
(la sospensione dal servizio e dalla retribuzione in luogo del rimprovero scritto o del rimprovero verbale), nonché nella misura massima (dieci giorni) prevista per il tipo di sanzione inflitta al fine di punire l'illecito precedente.
Il carattere reiterato del nuovo illecito avrebbe giustificato, stante la sua minore gravità rispetto all'illecito precedente, l'irrogazione di una sanzione di un solo grado superiore pagina 17 di 29 rispetto a quella prevista a regime per il nuovo illecito ossia la multa in luogo del rimprovero scritto (oppure di due gradi ritenendo il ritardo di 34 minuti in sé considerato punibile con il rimprovero verbale), anche nella misura massima (multa di tre ore dei retribuzione), o, tutt'al più, l'irrogazione di una sanzione dello stesso grado rispetto a quella inflitta per l'illecito precedente di maggiore gravità, ma in una misura nel minimo o ad esso vicina (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni).
Il difetto di proporzionalità, da cui è affetta la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata dalla società a CP_1
in data 1.6.2023, non esclude il rilievo disciplinare della Parte_1
condotta tenuta dal lavoratore in data 14.4.2023.
Quindi la società convenuta avrebbe potuto chiedere nel suo atto di costituzione la riduzione della sanzione irrogata per l'ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, avesse ritenuto eccessiva detta sanzione.
Parte convenuta non lo ha fatto, essendosi limitata, nelle sole conclusioni e con generico riferimento a tutte le domande proposte dal ricorrente, a chiedere “nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di ridurre gli importi che venissero liquidati in favore della stessa nel minimo ritenuto di giustizia”.
Quindi non è possibile procedere d'ufficio alla riduzione della sanzione alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 11.2.2019, n. 3896; Cass.
13.4.2007, n. 8910), secondo cui: “Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.; ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della pagina 18 di 29 sanzione stessa riducendone la misura. Solo nell'ipotesi [oltre al caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite], in cui sia lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l'annullamento della sanzione, a chiederne, nel suo atto di costituzione, la riduzione, è consentito al giudice, per l'ipotesi in cui, in accoglimento della domanda del lavoratore, la ritenga eccessiva, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”; in mancanza della richiesta, da parte del datore di lavorio, di riduzione della sanzione, il giudice non può che procedere all'annullamento.
In definitiva, la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata dalla società a in data CP_1 Parte_1
1.6.2023, deve essere dichiarata illegittima per difetto di proporzionalità e, dato atto che la società convenuta non ha formulato nel presente giudizio richiesta di una CP_1
sua riduzione, ne va disposto l'annullamento, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione, in favore del ricorrente, della trattenuta effettuata a titolo di esecuzione della medesima sanzione, pari a € 806,61; tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
pagina 19 di 29
3. in ordine alla domanda afferente al rimborso delle spese afferenti al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Trento in data 7.12.2023 sub n. 432/2023
a)
Il ricorrente allega che:
i) in data 8.11.2023 scadeva il termine ex art. 43 co.4 e 61 co.4 CCNL cit. per il pagamento delle spettanze di fine rapporto;
ii) quindi, con nota del 24.11.2023, per conto del ricorrente, l'organizzazione sindacale
Sindacato di base multicategoriale di Trento intimava alla società datrice “la consegna del prospetto ed il pagamento del TFR entro domani sabato 25 novembre alle ore 24” (doc. 15 fasc. ric.);
iii) spirato detto termine, il suo legale depositava in data 27.11.2023 ricorso per ingiunzione (doc. 16 fasc. ric.); iv) in data 1.12.2023 la società datrice gli accreditava il pagamento della somma in linea capitale (doc. 17 fasc. ric.);
v) in data 7.12.2023 il tribunale di Trento emetteva decreto ingiuntivo sub n. 432/2023, con cui, tra l'altro, venivano poste a carico della società datrice le spese di giudizio, pari a € 567,00 (doc. 18 fasc. ric.); vi) con nota del 7.12.2023 il suo legale comunicava alla società datrice che, stante l'intervenuto pagamento, si sarebbe astenuto dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ma chiedeva il pagamento delle spese liquidate dal tribunale (doc. 19 fasc. ric.); vii) la società datrice non ha dato riscontro positivo alla richiesta.
Parte ricorrente richiama a sostegno della propria domanda la pronuncia Cass. 6.11.2017,
n. 27234, la quale ha affermato “la riconducibilità causale, a fini risarcitori, alla mora debendi dell'intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non pagina 20 di 29 notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione”
Agisce, quindi, per il pagamento della somma lorda di € 678,13, a titolo di risarcimento del “danno cagionatogli dal debitore moroso” e “consistente nelle spese legali per il recupero del credito” (pari a € 567,00, oltre spese generali 15% e CNPA 4%).
b)
La società convenuta evidenzia che alla data (7.12.2023), in cui il tribunale di Trento ha emesso il decreto ingiuntivo n. 432/202, essa aveva già effettuato, con bonifico del
30.11.2023 (doc. 24 fasc. conv.), il pagamento del capitale;
sostiene che “quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria debbano rimanere a carico del creditore” e afferma di aver il conforto di un
“consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità”, citando “ex pluribus, Cass. n.
9033/2010; Cass. n. 29642/2020”.
In secondo luogo rileva che:
i) nella diffida, inviata in data 24.11.2023, per conto del ricorrente, dall'organizzazione sindacale Sindacato di base multicategoriale di Trento, era stato assegnato un termine per il pagamento di un solo giorno e per di più scadente il sabato, quando l'ufficio amministrativo dell'azienda è notoriamente chiuso (come perfettamente noto anche al lavoratore);
ii) il ricorso per ingiunzione è stato depositato immediatamente il lunedì successivo
(27.11.2023), a distanza di appena due giorni dalla scadenza del termine, uno dei quali era giorno festivo (domenica).
pagina 21 di 29 Ritiene privo di congruità il termine assegnato dal ricorrente per l'adempimento, anche perché il suo rispetto non era esigibile dalla società datrice, i cui uffici erano chiusi nel giorno di sabato (28.11.2023).
Invoca “l'applicazione della c.d. exceptio doli in quanto al debitore non è stato concesso, in spregio agli obblighi di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., un termine congruo prima di adottare iniziative giudiziali dalle quali sarebbe scaturita un'ingiusta ed esosa maggiorazione (se rapportata al credito in questione) di spese processuali, senza, per di più, che vi fosse un apprezzabile interesse per il creditore, se non quello di ricavare un'illegittima locupletazione in danno della parte debitrice”.
c)
E' pacifico che il termine del pagamento, afferente al credito oggetto della tutela monitoria richiesta dal ricorrente, è scaduto in data 8.11.2023; infatti l'assunto, svolto in questo senso dal ricorrente nel suo atto introduttivo (pag.7), invocando le previsioni ex art. 43 co.4 e 61 co.4 CCNL cit., non è mai stato contestato dalla società convenuta.
Quindi a decorrere dal 9.11.2023 la società datrice era inadempiente.
Trattandosi di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro e, quindi da adempiere a cura del debitore presso il domicilio del creditore (art. 1182 co.3 cod.civ.), nessuna condotta era prescritta a carico del ricorrente, quale creditore (se non quella eventualmente necessaria a ricevere la somma), neppure ai fini della maturazione degli interessi, stante la mora ex re ai sensi dell'art. 1219 n. 3 cod.civ. (in relazione all'appena richiamato art. 1182 co. 3 cod.civ.).
Nella vicenda in esame la parte debitrice, prima di agire in via monitoria, ha ritenuto di inviare una diffida di pagamento dal contenuto indubbiamente singolare per la brevità del termine concesso al debitore ai fini del pagamento (entro le ore 24 del giorno successivo, pagina 22 di 29 che, per di più, cadeva di sabato). Ad accentuare la peculiarità del caso è intervenuta la scelta del legale del ricorrente di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo solo due giorni (per di più un sabato e una domenica) dopo l'invio della diffida ossia senza attendere che essa esaurisse il suo effetto persuasivo verso il debitore affinché il pagamento venisse eseguito. A ciò si aggiunge, che, ai sensi dell'art. 641 co.1 cod.proc.civ., il giudice disponeva di trenta giorni per l'emissione del decreto ingiuntivo;
ciò aumentava la possibilità che il pagamento da parte del debitore avvenisse prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, fatto che si è poi realizzato.
Tuttavia queste condotte, piuttosto eterodosse, compiute dal ricorrente creditore non possono mettere nell'ombra il dato di fondo: la questione nasce dalla mora debendi della società datrice qui convenuta, che risaliva già al 9.11.2023.
Inoltre occorre considerare che, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 14.9.2017, n.
21313; Cass., 16.4.2013, n. 9181), nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo o la proposizione di una domanda giudiziale alla preventiva messa in mora del debitore (tanto meno quando, come nel caso in esame, la costituzione in mora avviene ex re).
Quindi una diffida del ricorrente con assegnazione alla società datrice di un termine di pagamento non proprio ragionevole e un deposito del ricorso monitorio a distanza assai ravvicinata non sono sufficienti a impedire che si producano nei confronti della società datrice gli effetti della sua mora debendi, atteso che, una volta divenuto esigibile il credito, il lavoratore avrebbe potuto agire in via monitoria senza l'onere di formulare alla società datrice una preventiva richiesta stragiudiziale;
perciò la circostanza che lo abbia fatto con modalità piuttosto anomale è privo di rilevanza.
E' vero che, alla luce dei doveri generali di correttezza e buona fede, potrebbe essere configurabile l'onere, da assolvere a cura del creditore ai soli fini della rifusione delle pagina 23 di 29 spese, di inviare, prima di procedere al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, una richiesta stragiudiziale di pagamento (anche in presenza di mora ex re) al debitore, al fine di sollecitarne l'adempimento spontaneo.
Tuttavia, nell'ambito di un equilibrato contemperamento degli interessi di creditore e debitore, tale onere può essere posto a carico del creditore solamente qualora egli ritenga di agire in giudizio in tempi assai ravvicinati rispetto al momento in cui il credito è divenuto esigibile, oppure, al contrario, abbia atteso a lungo prima di richiedere il pagamento del credito divenuto esigibile, oppure il debitore gli abbia manifestato condotte da cui sia agevolmente desumibile che il pagamento è imminente.
Però nessuna di queste ipotesi si è realizzata nella vicenda in esame, dove, altresì, occorre non trascurarlo, veniva in questione un credito scaturente da un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, avente una funzione tendenzialmente alimentare (peraltro evidenziata dall'organizzazione sindacale del ricorrente nella diffida del 24.11.2023, laddove si è riferito la rischio di sfratto per morosità), il che rende quanto meno comprensibile, dopo tre settimane di mora debendi, un singolare iperattivismo del ricorrente.
Ad avviso della giurisprudenza (Cass. 16.11.2017, n. 27234; Cass. 10.1.1996, n. 164), qualora sia stato emesso un decreto ingiuntivo, che il creditore, però, non ha notificato in quanto è intervenuto il pagamento della somma capitale successivamente alla richiesta di emissione, le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo “sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 co. 2 cod. civ.”.
Quindi non è corretto l'assunto di parte convenuta secondo cui “quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento pagina 24 di 29 monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria debbano rimanere a carico del creditore”.
Essa invoca a sostegno un “consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità”, citando “ex pluribus, Cass. n. 9033/2010; Cass. n. 29642/2020”, ma si tratta di un richiamo inconferente rispetto al caso in esame.
Infatti le pronunce citate (cui adde Cass. 27234/2017 cit.) si riferiscono all'ipotesi, non verificatasi nella presente vicenda, in cui il creditore, nonostante sia venuto a conoscenza del pagamento della sorte capitale, proceda alla notificazione del decreto ingiuntivo per la corresponsione degli interessi e la rifusione delle spese ivi liquidate e il debitore proponga opposizione al fine di evitare che il decreto divenga definitivo.
In tal caso la Suprema Corte prevede un diverso regime (la diversità tra le due ipotesi è ben evidenziata da Cass. 27234/2017), statuendo che “le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto”, dato che è in quest'ultimo momento che il creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo ossia se sia tutt'ora fondata la sua pretesa.
Questo orientamento si collega al principio generale enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 7.7.1993, n. 7448; conf. Cass. 17.10.2011, n. 21432; Cass.
18.3.2003, n. 3984;), secondo cui: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del pagina 25 di 29 diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
In definitiva merita di essere accolta la domanda, proposta dal ricorrente Pt_1
di condanna della società convenuta al pagamento della somma
[...] CP_1
lorda di € 678,13, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla mora debendi della convenuta e consistente nelle spese legali sostenute per la tutela giudiziario del credito divenuto esigibile in data 8.11.2023.
4. in ordine alle spese giudiziali
Al fine di definire la regolamentazione delle spese giudiziali occorre considerare che:
✓ il petitum iniziale chiesto dal ricorrente ammontava a € 2.732,59;
✓ all'udienza del 29.8.2024 la società convenuta si dichiarava disponibile a conciliare la controversia, offrendo il pagamento della somma di € 600,00 omnicomprensive;
✓ il ricorrente non accettava questa proposta;
✓ nelle more tra l'udienza istruttoria del 25.3.2025 e l'udienza odierna, il difensore del ricorrente dichiarava stragiudizialmente (pec del 16.5.2025 sub doc. 24 fasc. ric.) al difensore della società convenuta la disponibilità di conciliare la causa verso il pagamento della somma di € 1.500,00 omnicomprensive;
✓ successivamente, sempre stragiudizialmente (pec del 25.9.2025 sub doc. 25 fasc. ric.), il difensore del ricorrente dichiarava al difensore della società convenuta la pagina 26 di 29 disponibilità di conciliare la causa verso il pagamento della somma di € 600,00 omnicomprensive;
✓ entrambe le proposte non sono state accettate dalla società convenuta, tant' è vero che in data 3.11.2025 ha depositato le note finali autorizzate all'udienza del 25.3.2025.
All'esito del presente giudizio, che ha riconosciuto la fondatezza di due delle pretese azionate dal ricorrente, per una somma complessiva di € (806,61+678,13=) 1.484,74, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese ad esclusione di quelle della fase decisionale, che vengono poste a carico della società convenuta, avendo essa respinto, prima dell'inizio di questa fase, le proposte formulate stragiudizialmente dal ricorrente in data 16.5.2025 e 25.9.2025, con cui il ricorrente si è dichiarato a conciliare la causa verso il pagamento prima di € 1.500,00, poi di € 600,00, e liquidate in dispositivo considerando la complessità delle questioni che, a causa della mancata accettazione, da parte della società convenuta, delle suddette proposte conciliative, sono state affrontate nella presente fase, come attestata dalla consistenza argomentativa delle note finali autorizzate e di questa pronuncia.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accertata la natura retributiva del trattamento integrativo (dell'indennità a carico dell' ex art. 63 da co.12 a 14 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione CP_2
cit., con conseguente assoggettamento alla disciplina ex art. 9-septies co. 6 D.L.
22.4.2021, n. 52, conv. dalla L. 17.6.2021, n. 87, rigetta la domanda, proposta dal pagina 27 di 29 ricorrente di condanna della società convenuta Parte_1 CP_1
alla corresponsione di tale emolumento in relazione al periodo dal 18 al 26 ottobre
2021.
2. Accerta l'illegittimità, per difetto di proporzionalità, della sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata dalla società
a in data 1.6.2023, e dato atto che la società CP_1 Parte_1
convenuta non ha formulato nel presente giudizio richiesta di riduzione CP_1
di detta sanzione, ne dispone l'annullamento, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione, in favore del ricorrente, della trattenuta effettuata a titolo di esecuzione della medesima sanzione, pari a € 806,61, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine a quo fino al saldo.
3. Condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
della somma lorda di € 678,13, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno cagionato dalla mora debendi della convenuta e consistente nelle spese legali sostenute per la tutela giudiziaria del credito divenuto esigibile in data 8.11.2023.
4. Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali ad esclusione di quelle relative alla fase decisionale.
5. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di causa relative alla fase decisionale, liquidate nella somma di € 1.200,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e
CNPA.
Trento, 11 dicembre 2025 pagina 28 di 29 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR FL
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
24.4.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difesodall'avv. Marco Cianci pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 29
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Marco Corato pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Il Tribunale di Trento in funzione di Giudice del Lavoro voglia:
1) accertare l'illegittimità della qualificazione quale assenza non giustificata delle giornate di malattia svolte dal lavoratore dal 18/10/2021 al 26/10/2021 e riconoscere la debenza del trattamento integrativo di malattia e, per l'effetto, condannare al pagamento trattamento integrativo di malattia pari alla CP_1
somma lorda di € 500,66, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) accertare l'illegittimità/sproporzionalità del provvedimento disciplinare della sospensione di 10 giorni di data 01/06/2023 e, per l'effetto, annullare il provvedimento stesso e condannare a restituire la relativa trattenuta pari CP_1
alla somma lorda di € 806,61, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
3) accertare la responsabilità di per mora debendi in relazione al credito CP_1
azionato dal ricorrente con ricorso per ingiunzione di data 27/11/2023 e alle relative spese legali e, per l'effetto, condannare la convenuta alla rifusione delle stesse pari alla somma lorda di € 678,13, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge, anche alla luce della condotta delle parti in relazione alla conciliazione” pagina 2 di 29 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale di Trento accogliere le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità di malattia reclamato nel ricorso introduttivo dal sig. (punto 1 delle Parte_1
conclusioni ivi formulate;
2. in via principale, rigettare integralmente le domande del sig. , in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte nel presente atto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, ridurre gli importi che venissero liquidati in favore della stessa nel minimo ritenuto di giustizia;
3. in ogni caso: con rifusione di spese e competenze di causa, ivi compreso il rimborso per spese generali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 21.6.2019 al CP_1
6.9.2023, con inquadramento quale operaio di livello G1 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione e con mansioni di autista;
pagina 3 di 29 ✓ è rimasto assente per malattia dal 18. al 26.10.2021, ma la società datrice non gli ha corrisposto la prescritta indennità pari all'importo di € 537,97, risultante dalla moltiplicazione della retribuzione giornaliera per sette (corrispondente ai giorni di assenza);
✓ è stato destinatario della sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli in data 1.6.2023 (doc. 19 fasc. ric.) per essere arrivato al lavoro il giorno 14.4.2023 in ritardo di 34 minuti;
✓ in data 8.11.2023 scadeva il termine ex art. 43 co.4 e 61 co.4 CCNL cit. per il pagamento delle spettanze di fine rapporto;
quindi, con nota del 24.11.2023, per conto del ricorrente, l'organizzazione sindacale Sindacato di base multicategoriale di Trento intimava alla società datrice “la consegna del prospetto ed il pagamento del TFR entro domani sabato 25 novembre alle ore 24” (doc. 15 fasc. ric.); spirato detto termine, il suo legale depositava in data 27.11.2023 ricorso per ingiunzione (doc. 16 fasc. ric.); in data 1.12.2023 la società datrice gli accreditava il pagamento della somma in linea capitale (doc. 17 fasc. ric.); in data 7.12.2023 il tribunale di Trento emetteva decreto ingiuntivo con cui, tra l'altro, venivano poste a carico della società datrice le spese di giudizio, pari a € 567,00 (doc. 18 fasc. ric.); con nota del 7.12.2023 il suo legale comunicava alla società datrice che, stante l'intervenuto pagamento, si sarebbe astenuto dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ma chiedeva il pagamento delle spese liquidate dal tribunale (doc. 19 fasc. ric.); – propone:
1) domanda di condanna della società convenuta al pagamento, in relazione al periodo di assenza per malattia dal 18 al 26 ottobre 2021, del trattamento integrativo dell'indennità a carico dell' pari a € 500,66 (somma così ridotta, rispetto al CP_2
pagina 4 di 29 petitum iniziale, avendo il ricorrente, all'udienza del 26.11.2024, rinunciato alla parte della domanda afferente all'indennità a carico dell' ; CP_2
2) domanda volta ad accertare l'illegittimità, per difetto di proporzionalità, della sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli in data 1.6.2023, con conseguenti annullamento della predetta sanzione e condanna della società datrice alla restituzione della trattenuta effettuata a titolo di esecuzione della sanzione, pari a € 806,61;
3) domanda volta ad accertare la responsabilità della società datrice per mora debendi in relazione al credito azionato dal ricorrente con ricorso per ingiunzione depositato in data 27.11.2023, con conseguente condanna della società datrice alla rifusione, in suo favore, delle spese legali, pari a € 678,13.
(nel corso del giudizio, in particolare con nota depositata in data 6.2.2025, il ricorrente ha rinunciato alla domanda, originariamente proposta in ricorso, di accertamento della
“illegittimità della unilaterale imposizione di ferie in prossimità del licenziamento nelle nove giornate dal 14/08/2023 al 25/08/2023”, con conseguente condanna della convenuta delle “differenze retributive in termini di una minore indennità per ferie non godute pari alla somma di € 710,72”).
§2 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda afferente al trattamento integrativo dell'indennità di malattia
Il ricorrente allega di essere rimasto assente per malattia dal 18 al Parte_1
26 ottobre 2021, ma si duole che la società datrice non gli abbia corrisposto CP_1 pagina 5 di 29 il trattamento integrativo (dell'indennità a carico dell' ex art. 63 da co.12 a 14 CP_2
CCNL cit. (“12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi […], se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
[…] 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall ma le integra per differenza, nell'ambito dei CP_2
singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati”), pari a €
500,66 (somma così ridotta, rispetto al petitum iniziale, avendo il ricorrente, all'udienza del 26.11.2024 rinunciato alla parte della domanda afferente all'indennità a carico dell' . CP_2
a)
Nelle note finali autorizzate la società convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda, asserendo che “il ricorrente sia incorso in un'inammissibile mutatio libelli, modificando le allegazioni di fatto e diritto illustrate nel ricorso introduttivo, introducendo quale fatto costitutivo del proprio asserito diritto risarcitorio la diversa – e mai prospettata prima – circostanza della
“carenza e integrazione prevista dal CCNL” rispetto alla normativa di legge inizialmente richiamata: posizione giuridica, questa, tale da spostare significativamente i termini della controversia, ledendo quindi il contraddittorio processuale”.
L'eccezione non è fondata.
Emerge per tabulas che nel suo atto introduttivo il ricorrente ha agito per la corresponsione dell' “indennità di malattia” di entità corrispondente all'ammontare dell'intera retribuzione, tant'è vero che ha effettuato il relativo computo moltiplicando la retribuzione giornaliera (€ 76,583) per sette (numero corrispondente ai giorni di assenza).
pagina 6 di 29 Egli, contrariamente a quanto afferma parte convenuta, non ha richiamato alcuna
“normativa di legge”, se non nella nota 1), a pag. 3, ma qui lo ha fatto a giustificazione della chiamata in causa dell' in relazione all' indennità di malattia “della L. n. CP_2
833 del 1978, ex art. 74”.
E' vero che parte ricorrente ha, erroneamente, preteso il trattamento di malattia nella stessa misura sia nei confronti della società datrice, sia verso l' tuttavia la CP_2
successiva rinuncia – che egli, a fronte delle eccezioni sollevate, anche in punto quantum, dall' ha espresso in ordine alla domanda formulata nei confronti dell'Istituto CP_2
all'udienza del 26.11.2024 – ha determinato, rispetto alla domanda proposta verso la società datrice, esclusivamente una riduzione.
Il fatto che non già nel ricorso introduttivo, ma soltanto nella nota depositata in data
18.11.2024 (in previsione dell'udienza del 26.11.2024), il ricorrente abbia menzionato le norme della contrattazione collettiva che pone a carico del datore la differenza tra l'ammontare della retribuzione relativa al periodo di assenza per malattia e l'indennità di malattia a carico dell' non può costituire causa di decadenza, non avendo parte CP_2
convenuta contestato l'esistenza di quelle norme, come era suo onere (ex multis Cass.
16.1.2004, n. 639; Cass. 12.4.2000, n. 4714), tant'è vero che all'udienza del 26.11.2024 nulla ha dedotto.
b)
In memoria di costituzione la società convenuta ha eccepito la prescrizione per intervenuta maturazione del termine “annuale disposto dall'art. 6, ultimo comma, della Legge n.
138/1943, previsto per tutte le azioni dirette a conseguire le prestazioni assistenziali dell'Ente”.
Appare evidente dalla stessa prospettazione di parte convenuta l'inconferenza dell'eccezione rispetto alle prestazioni di malattia a carico della società datrice, mentre appaiono pertinenti le deduzioni svolte dal ricorrente nello note finali autorizzate in pagina 7 di 29 ordine alla natura retributiva di tali prestazioni, alla conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod.civ., alla sospensione della prescrizione fino alla cessazione del rapporto (6.9.2023) e alla sua interruzione per effetto della monitoria del 20.2.2024 (doc. 21 fasc. ric.).
c)
Nel periodo (dal 18 al 26 ottobre 2021), in cui il ricorrente si trovava in stato di malattia, egli era considerato, ai sensi dell'art. 9-septies co. 6 D.L. 22.4.2021, n. 52, conv. dalla L.
17.6.2021, n. 87, “assent[e] ingiustificat[o] senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, perché aveva comunicato (doc. 10, 11 e 12 fasc. conv.) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ex art. 9 co.2
D.L. 52/2021.
L'ultimo periodo dello stesso art. 9-septies co. 6 D.L. 52/2021 dispone: “Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Come già ricordato nel precedente paragrafo b), lo stesso ricorrente afferma che il trattamento integrativo (dell'indennità a carico dell' ex art. 63 da co.12 a 14 CP_2
CCNL cit., qui oggetto di domanda, ha natura retributiva.
Ne deriva de plano l'assoggettamento di tale emolumento alla disciplina art. 9-septies co.
6, ultimo periodo D.L. 52/2021.
In definitiva, accertata la natura retributiva del trattamento integrativo (dell'indennità a carico dell' ex art. 63 da co.12 a 14 CCNL cit., con conseguente assoggettamento CP_2
alla disciplina ex art. 9-septies co. 6, ultimo periodo D.L. 52/2021, non è fondata e va, quindi, rigettata la domanda, proposta dal ricorrente, di condanna della società convenuta alla corresponsione di detto emolumento.
pagina 8 di 29
2. in ordine alla domanda afferente alla sanzione disciplinare irrogata dalla società convenuta al ricorrente in data 1.6.2023
a)
Il ricorrente allega e documenta di essere stato destinatario della Parte_1
sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogatagli in data 1.6.2023 (doc. 19 fasc. ric.), in riferimento all'addebito a lui contestato con lettera del 2.5.2023, avente il seguente tenore (come emerge anche dal doc. 14 fasc. conv.):
“Nella giornata del 14 aprile 2023, Lei si sarebbe dovuto presentare alle ore 09:05 presso la sede operativa di sita in Trento (fraz. Spini di Gardolo), Via dell'Ora del Garda, per prendere CP_1
servizio come da turno di lavoro che Le era stato comunicato da con messaggio sulla sua CP_1
utenza Telefonica cellulare. Alle ore 08.36 della predetta giornata, Lei ha comunicato, prima con messaggio e poi con telefonata, al Suo superiore gerarchico, sig.ra , di essere Parte_2
in ritardo asserendo di “essersi appena svegliato perché la sveglia non era suonata”. Lei si è quindi presentato sul luogo di lavoro alle ore 09.39 in ritardo di ben 34 minuti rispetto all'ora di convocazione”.
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità della sanzione de qua perché sproporzionata rispetto all'illecito contestato.
A fondamento adduce che:
a) secondo l'autonomia collettiva la condotta a lui sanzionata nel caso in esame è punibile con il rimprovero orale o al massimo scritto in quanto l'art. 32 CCNL cit. prevede l'applicazione della multa fino a tre ore a carico del “lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese”;
b) non è pertinente – stante il difetto di specificità ossia la riconducibilità alla stessa natura – il richiamo ai fini della recidiva, effettuato dalla società datrice sia nella pagina 9 di 29 contestazione dell'addebito, sia nella lettera di irrogazione della sanzione, in ordine al precedente provvedimento disciplinare, adottato in data 15.11.2022, con cui la società datrice gli aveva irrogato la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, a causa dell'assenza non giustificata per cinque giorni (dal 12 al 17 settembre 2022), che egli in un primo momento aveva contestato, adducendo la necessità di assistere il proprio animale domestico gravemente ammalato, ma rispetto alla quale aveva, nell'ambito della conciliazione raggiunta in data 18.11.2022 (doc. 12 fasc. ric.), successivamente accettato di rinunciare a impugnare la sanzione irrogatagli, a fronte di una esecuzione frazionata in tre mesi;
c) secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini dell'applicazione della recidiva deve escludersi qualsiasi “automatismo, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato”.
b)
Parte convenuta replica, sostenendo che:
α l'art. 32, lett. B), co. 5 CCNL cit. attribuisce rilievo alla “recidività” in genere, e non solo a quella specifica, difettando nel testo qualsiasi aggettivazione;
β la condotta di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e quella di ritardo nell'accesso al luogo di lavoro “risultano connotate da evidente omogeneità”, atteso che
“il ritardo, a ben vedere, [costituisce] un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per un periodo di tempo semplicemente più ridotto rispetto all'intera giornata lavorativa”; inoltre “per la peculiare natura dell'attività di logistica e trasporto merci effettuata dall'odierna deducente, le citate condotte (assenza e ritardo) presentano, altresì, affine gravità: nell'alveo dell'organizzazione del lavoro, , infatti, deve poter contare nella tempestiva e puntuale CP_1
presenza dei propri autisti all'inizio del turno lavorativo (senza tolleranze se non di pochissimi pagina 10 di 29 minuti), in modo da poter riuscire a rispettare gli obblighi contrattuali di trasporto e consegna dei pacchi, assunti con la clientela. È quindi proprio l'organizzazione dell'attività di logistica che rende indispensabile la presenza degli autisti all'inizio del turno, in quanto anche un ritardo di
10/15 minuti compromette un'intera rotta stabilita per la consegna giornaliera dei pacchi affidata ad un determinato autista (con il rischio concreto per la resistente di incorrere in un'azione risarcitoria per danni da parte della propria clientela e persino con il rischio di vedersi risolto il rapporto contrattuale)”;
γ “proprio in virtù dell'assenza di automatismo invocato da controparte, la sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli deve essere valutata con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza (considerata anche nella sua portata soggettiva) e in relazione al contesto in cui è stata posta in essere, come più volte osservato in giurisprudenza”.
c)
La domanda proposta dal ricorrente è fondata.
La società convenuta sostiene che “la contestazione di recidività”, nel procedimento disciplinare afferente il ritardo nell'iniziare il lavoro di 34 minuti, rispetto all'orario prescritto, “si fondi sul dettato dell'art. 32, lett. B), comma 5, del vigente CCNL” cit., il quale prevede: “Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti”.
Precisa, come in effetti risulta per tabulas, di essersi limitata a irrogare per il nuovo illecito, consistente nel ritardo di 34 minuti nell'inizio del lavoro, la stessa sanzione (dieci giorni di sospensione) inflitta per il precedente illecito, consistente nell'assenza ingiustificata per cinque giorni consecutivi.
pagina 11 di 29 Alla luce del tenore letterale della clausola, è corretto quanto sostiene parte convenuta, secondo cui l'autonomia collettiva attribuisce rilievo anche alla recidiva generica e non solo a quella specifica.
Tuttavia, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
10.6.2019, n. 15566; Cass. 18.12.2014, n. 26741; Cass. 27.9.2002, n. 14041) “la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in relazione a precedenti mancanze…. non esclude… il potere - dovere del giudice di valutare la gravità dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione”.
Questo orientamento rappresenta la logica applicazione di un più generale principio in tema di sanzioni disciplinari, che Cass. 15566/2019 cit. ha così magistralmente illustrato:
“… deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari…. permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato (vedi in motivazione
Cass. 1/12/2016 n. 24574, Cass. 23/8/2016 n. 17259, n. 971/1988, n. Persona_1
239/1996, n. 286/1999).
La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative) e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione "eccessiva", proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari.
Nello stesso senso, la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, art. 2119 c.c., comma 1, e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, costituenti norme inderogabili in favore del lavoratore, estendendo i principi di garanzia penalistici stabiliti per l'incolpato, prevedono in pagina 12 di 29 favore del lavoratore nei cui confronti debba essere applicata una sanzione disciplinare… il principio della proporzionalità della sanzione alla infrazione commessa (la cui gravità deve essere valutata, in relazione all'elemento soggettivo e all'elemento oggettivo della condotta)” (conf., più di recente, Cass. 17.7.2025, n. 19854;
Cass. 20.12.2022, n. 37322; Cass. 16.11.2021, n. 34728).
Appare, quindi necessario stabilire se sia rispettosa del principio di proporzionalità tra illecito e sanzione l'irrogazione, soltanto in ragione del carattere reiterato del nuovo illecito, di una sanzione non solo di grado due volte superiore a quella prevista per lo stesso illecito, ma singolarmente considerato (ossia della sospensione dal servizio e dalla retribuzione in luogo del rimprovero scritto), ma anche nella misura massima prevista per la sanzione più grave, (ossia in dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione).
Si impone la soluzione negativa per due motivi, l'uno afferente all'elemento oggettivo della condotta, l'altro riguardante l'elemento soggettivo della medesima.
In ordine al primo, appare di tutta evidenza l'esiguità del ritardo (34 minuti), di cui si è reso responsabile il ricorrente;
in proposito parte convenuta sostiene che “anche un ritardo di 10/15 minuti compromette un'intera rotta stabilita per la consegna giornaliera dei pacchi affidata ad un determinato autista
(con il rischio concreto per la resistente di incorrere in un'azione risarcitoria per danni da parte della propria clientela e persino con il rischio di vedersi risolto il rapporto contrattuale)”; tuttavia è agevole osservare che si tratta di circostanze rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio in riferimento al ritardo di 34 minuti, di cui il ricorrente si è reso responsabile il giorno 14 aprile 2023; il che è inevitabile in quanto parte ricorrente non ha specificato quali concrete conseguenze ne siano derivate in punto “compromissione della rotta pagina 13 di 29 stabilita per la consegna giornaliera dei pacchi affidata il 14.4.2023 al ricorrente” e
“pregiudizi all'ordinato svolgimento dei rapporti con la propria clientela”.
In ordine all'elemento soggettivo, l'illecito disciplinare, che la datrice ha punito, in data
1.6.2023, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, è costituito da una condotta palesemente colposa, essendo il lavoratore qui ricorrente giunto al lavoro 34 minuti dopo l'orario prescritto perché si era svegliato in ritardo a causa del mancato suono della sveglia (rectius per aver impostato erroneamente la sveglia o utilizzato una sveglia difettosa).
Non induce a diversa conclusione neppure la presenza della clausola ex art. 32, lett. B), co. 5 CCNL cit., invocata dalla società convenuta, secondo cui: “Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti” o, come ha fatto parte convenuta, nella misura massima la sanzione dello stesso grado di quella applicata per l'illecito precedente.
Infatti è insito nel contenuto precettivo della clausola in esame (anche nella modalità in cui l'ha applicata la società convenuta) il presupposto che il nuovo illecito rappresenti una progressione o, quanto meno, possieda un equivalente disvalore disciplinare rispetto all'illecito precedente;
in particolare, in questo secondo caso la ragione dell'aggravamento della sanzione (o, come ha fatto la società convenuta, l'irrogazione nella misura massima della sanzione inflitta per l'illecito precedente) è agevolmente individuabile nella reiterazione di una condotta di gravità simile.
Di contro non lo è quando la nuova condotta abbia un disvalore minore rispetto a quella pregressa, apparendo davvero difficile ipotizzare che l'autonomia collettiva abbia voluto, per il solo carattere reiterato del nuovo illecito, l'applicazione di una sanzione di grado superiore rispetto al grado della sanzione irrogata per la mancanza precedente o di quest'ultima sanzione nella misura massima, nel caso la nuova condotta abbia un pagina 14 di 29 disvalore minore e, quindi, sia, singolarmente considerata, punita con una sanzione di un grado (o addirittura più) inferiore rispetto al grado della sanzione prevista per la condotta precedente.
In definitiva, alla luce del tenore letterale della clausola, la mera reiterazione di una condotta disciplinarmente rilevante appare inidonea a giustificare l'irrogazione di una sanzione che sia non solo di un grado (o addirittura più) superiore rispetto a quella prevista a regime per il nuovo illecito, ma sia anche di grado superiore rispetto alla sanzione inflitta per il precedente illecito avente un maggior disvalore disciplinare di quello nuovo, oppure sia inflitta nella misura massima prevista per quest'ultima sanzione.
Risulta, quindi, necessario accertare e valutare il carattere, in punto disvalore disciplinare, della relazione che intercorre tra l'illecito disciplinare posto a fondamento della sanzione precedente e quello, commesso più di recente, sulla cui sanzione si controverte.
Venendo alla presente controversia, si impone di esaminare la concreta relazione tra l'illecito disciplinare, che la società datrice aveva punito, in data 15.11.2022, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per essere il lavoratore rimasto assente per cinque giorni ingiustificatamente (questi aveva addotto la necessità di assistere il proprio animale domestico gravemente ammalato), e l'illecito disciplinare che la datrice ha punito, in data 1.6.2023, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per essere il lavoratore arrivato in azienda con un ritardo di 34 minuti rispetto all'ora di convocazione, dopo aver comunicato, come affermato dalla stessa datrice nella contestazione del 2.5.2023, “prima con messaggio e poi con telefonata, al … superiore gerarchico, sig.ra , di essere in ritardo asserendo Parte_2
di “essersi appena svegliato perché la sveglia non era suonata”.
pagina 15 di 29 a)
In ordine al profilo oggettivo, la valutazione, che deve esprimere il giudice sul piano concreto, non può non essere influenzata da quella formulata sul piano generale e astratto dall'autonomia collettiva, secondo cui l' “assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi” è sanzionata con il “licenziamento disciplinare” (art. 32, lett. C), co. 1 CCNL cit.), mentre un singolo ritardo è punito con il rimprovero verbale o, al massimo, con il rimprovero scritto, com'è agevolmente desumibile dal fatto che è punito con la multa fino a tre ore, ossia con la sanzione immediatamente più severa rispetto al rimprovero scritto, “il lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese”.
Questa palese diversità di trattamento sanzionatorio in astratto tende, inevitabilmente ad escludere la possibilità di riscontrare in concreto un'equivalenza, o quanto meno una somiglianza, in punto gravità di disvalore disciplinare tra i due illeciti.
In proposito la società convenuta sostiene che, “per la peculiare natura dell'attività di logistica e trasporto merci effettuata dall'odierna deducente”, le condotte di “assenza e di “ritardo” presentano “affine gravità”;
a fondamento pone le allegazioni, già richiamate, secondo cui “anche un ritardo di 10/15 minuti compromette un'intera rotta stabilita per la consegna giornaliera dei pacchi affidata ad un determinato autista (con il rischio concreto per la resistente di incorrere in un'azione risarcitoria per danni da parte della propria clientela e persino con il rischio di vedersi risolto il rapporto contrattuale)”; si è però già evidenziato come queste circostanze siano rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio in riferimento al ritardo di 34 minuti, di cui il ricorrente si è reso responsabile il giorno 14 aprile 2023.
pagina 16 di 29 Peraltro, anche se gli effetti indicati dalla parte convenuta si verificassero immancabilmente nel caso sia di ritardo, sia di consegna, non sarebbero comunque comparabili quelli prodotti da un'assenza protrattasi per cinque giorni con quelli derivanti da un ritardo di 34 minuti commesso in una giornata.
b)
In ordine al profilo soggettivo, manifesta è la diversità:
l'illecito disciplinare, che la società datrice ha punito, in data 15.11.2022, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, è costituito da una condotta palesemente dolosa, essendo il lavoratore qui ricorrente rimasto intenzionalmente assente dal lavoro per assistere il proprio animale domestico assertamente ammalato (circostanza inidonea a giustificare l'assenza, come ha finito per ammettere il ricorrente, rinunciando in via conciliativa a impugnare la sanzione); invece, come si è già evidenziato, l'illecito disciplinare, che la datrice ha punito, in data
1.6.2023, con la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, è costituito da una condotta palesemente colposa.
Stante l'esiguità del disvalore disciplinare – che presenta, in sé considerato, il nuovo illecito consistito in un ritardo colposo di 34 minuti nell'iniziare il lavoro, rispetto al precedente illecito, consistito in una dolosa assenza ingiustificata per cinque giorni – impedisce di considerare proporzionata un sanzione irrogata per il nuovo illecito di due gradi (o addirittura tre) superiore rispetto alla sanzione prevista a regime per detto illecito
(la sospensione dal servizio e dalla retribuzione in luogo del rimprovero scritto o del rimprovero verbale), nonché nella misura massima (dieci giorni) prevista per il tipo di sanzione inflitta al fine di punire l'illecito precedente.
Il carattere reiterato del nuovo illecito avrebbe giustificato, stante la sua minore gravità rispetto all'illecito precedente, l'irrogazione di una sanzione di un solo grado superiore pagina 17 di 29 rispetto a quella prevista a regime per il nuovo illecito ossia la multa in luogo del rimprovero scritto (oppure di due gradi ritenendo il ritardo di 34 minuti in sé considerato punibile con il rimprovero verbale), anche nella misura massima (multa di tre ore dei retribuzione), o, tutt'al più, l'irrogazione di una sanzione dello stesso grado rispetto a quella inflitta per l'illecito precedente di maggiore gravità, ma in una misura nel minimo o ad esso vicina (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni).
Il difetto di proporzionalità, da cui è affetta la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata dalla società a CP_1
in data 1.6.2023, non esclude il rilievo disciplinare della Parte_1
condotta tenuta dal lavoratore in data 14.4.2023.
Quindi la società convenuta avrebbe potuto chiedere nel suo atto di costituzione la riduzione della sanzione irrogata per l'ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, avesse ritenuto eccessiva detta sanzione.
Parte convenuta non lo ha fatto, essendosi limitata, nelle sole conclusioni e con generico riferimento a tutte le domande proposte dal ricorrente, a chiedere “nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di ridurre gli importi che venissero liquidati in favore della stessa nel minimo ritenuto di giustizia”.
Quindi non è possibile procedere d'ufficio alla riduzione della sanzione alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 11.2.2019, n. 3896; Cass.
13.4.2007, n. 8910), secondo cui: “Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.; ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della pagina 18 di 29 sanzione stessa riducendone la misura. Solo nell'ipotesi [oltre al caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite], in cui sia lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l'annullamento della sanzione, a chiederne, nel suo atto di costituzione, la riduzione, è consentito al giudice, per l'ipotesi in cui, in accoglimento della domanda del lavoratore, la ritenga eccessiva, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”; in mancanza della richiesta, da parte del datore di lavorio, di riduzione della sanzione, il giudice non può che procedere all'annullamento.
In definitiva, la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata dalla società a in data CP_1 Parte_1
1.6.2023, deve essere dichiarata illegittima per difetto di proporzionalità e, dato atto che la società convenuta non ha formulato nel presente giudizio richiesta di una CP_1
sua riduzione, ne va disposto l'annullamento, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione, in favore del ricorrente, della trattenuta effettuata a titolo di esecuzione della medesima sanzione, pari a € 806,61; tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
pagina 19 di 29
3. in ordine alla domanda afferente al rimborso delle spese afferenti al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Trento in data 7.12.2023 sub n. 432/2023
a)
Il ricorrente allega che:
i) in data 8.11.2023 scadeva il termine ex art. 43 co.4 e 61 co.4 CCNL cit. per il pagamento delle spettanze di fine rapporto;
ii) quindi, con nota del 24.11.2023, per conto del ricorrente, l'organizzazione sindacale
Sindacato di base multicategoriale di Trento intimava alla società datrice “la consegna del prospetto ed il pagamento del TFR entro domani sabato 25 novembre alle ore 24” (doc. 15 fasc. ric.);
iii) spirato detto termine, il suo legale depositava in data 27.11.2023 ricorso per ingiunzione (doc. 16 fasc. ric.); iv) in data 1.12.2023 la società datrice gli accreditava il pagamento della somma in linea capitale (doc. 17 fasc. ric.);
v) in data 7.12.2023 il tribunale di Trento emetteva decreto ingiuntivo sub n. 432/2023, con cui, tra l'altro, venivano poste a carico della società datrice le spese di giudizio, pari a € 567,00 (doc. 18 fasc. ric.); vi) con nota del 7.12.2023 il suo legale comunicava alla società datrice che, stante l'intervenuto pagamento, si sarebbe astenuto dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ma chiedeva il pagamento delle spese liquidate dal tribunale (doc. 19 fasc. ric.); vii) la società datrice non ha dato riscontro positivo alla richiesta.
Parte ricorrente richiama a sostegno della propria domanda la pronuncia Cass. 6.11.2017,
n. 27234, la quale ha affermato “la riconducibilità causale, a fini risarcitori, alla mora debendi dell'intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non pagina 20 di 29 notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione”
Agisce, quindi, per il pagamento della somma lorda di € 678,13, a titolo di risarcimento del “danno cagionatogli dal debitore moroso” e “consistente nelle spese legali per il recupero del credito” (pari a € 567,00, oltre spese generali 15% e CNPA 4%).
b)
La società convenuta evidenzia che alla data (7.12.2023), in cui il tribunale di Trento ha emesso il decreto ingiuntivo n. 432/202, essa aveva già effettuato, con bonifico del
30.11.2023 (doc. 24 fasc. conv.), il pagamento del capitale;
sostiene che “quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria debbano rimanere a carico del creditore” e afferma di aver il conforto di un
“consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità”, citando “ex pluribus, Cass. n.
9033/2010; Cass. n. 29642/2020”.
In secondo luogo rileva che:
i) nella diffida, inviata in data 24.11.2023, per conto del ricorrente, dall'organizzazione sindacale Sindacato di base multicategoriale di Trento, era stato assegnato un termine per il pagamento di un solo giorno e per di più scadente il sabato, quando l'ufficio amministrativo dell'azienda è notoriamente chiuso (come perfettamente noto anche al lavoratore);
ii) il ricorso per ingiunzione è stato depositato immediatamente il lunedì successivo
(27.11.2023), a distanza di appena due giorni dalla scadenza del termine, uno dei quali era giorno festivo (domenica).
pagina 21 di 29 Ritiene privo di congruità il termine assegnato dal ricorrente per l'adempimento, anche perché il suo rispetto non era esigibile dalla società datrice, i cui uffici erano chiusi nel giorno di sabato (28.11.2023).
Invoca “l'applicazione della c.d. exceptio doli in quanto al debitore non è stato concesso, in spregio agli obblighi di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., un termine congruo prima di adottare iniziative giudiziali dalle quali sarebbe scaturita un'ingiusta ed esosa maggiorazione (se rapportata al credito in questione) di spese processuali, senza, per di più, che vi fosse un apprezzabile interesse per il creditore, se non quello di ricavare un'illegittima locupletazione in danno della parte debitrice”.
c)
E' pacifico che il termine del pagamento, afferente al credito oggetto della tutela monitoria richiesta dal ricorrente, è scaduto in data 8.11.2023; infatti l'assunto, svolto in questo senso dal ricorrente nel suo atto introduttivo (pag.7), invocando le previsioni ex art. 43 co.4 e 61 co.4 CCNL cit., non è mai stato contestato dalla società convenuta.
Quindi a decorrere dal 9.11.2023 la società datrice era inadempiente.
Trattandosi di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro e, quindi da adempiere a cura del debitore presso il domicilio del creditore (art. 1182 co.3 cod.civ.), nessuna condotta era prescritta a carico del ricorrente, quale creditore (se non quella eventualmente necessaria a ricevere la somma), neppure ai fini della maturazione degli interessi, stante la mora ex re ai sensi dell'art. 1219 n. 3 cod.civ. (in relazione all'appena richiamato art. 1182 co. 3 cod.civ.).
Nella vicenda in esame la parte debitrice, prima di agire in via monitoria, ha ritenuto di inviare una diffida di pagamento dal contenuto indubbiamente singolare per la brevità del termine concesso al debitore ai fini del pagamento (entro le ore 24 del giorno successivo, pagina 22 di 29 che, per di più, cadeva di sabato). Ad accentuare la peculiarità del caso è intervenuta la scelta del legale del ricorrente di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo solo due giorni (per di più un sabato e una domenica) dopo l'invio della diffida ossia senza attendere che essa esaurisse il suo effetto persuasivo verso il debitore affinché il pagamento venisse eseguito. A ciò si aggiunge, che, ai sensi dell'art. 641 co.1 cod.proc.civ., il giudice disponeva di trenta giorni per l'emissione del decreto ingiuntivo;
ciò aumentava la possibilità che il pagamento da parte del debitore avvenisse prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, fatto che si è poi realizzato.
Tuttavia queste condotte, piuttosto eterodosse, compiute dal ricorrente creditore non possono mettere nell'ombra il dato di fondo: la questione nasce dalla mora debendi della società datrice qui convenuta, che risaliva già al 9.11.2023.
Inoltre occorre considerare che, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 14.9.2017, n.
21313; Cass., 16.4.2013, n. 9181), nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo o la proposizione di una domanda giudiziale alla preventiva messa in mora del debitore (tanto meno quando, come nel caso in esame, la costituzione in mora avviene ex re).
Quindi una diffida del ricorrente con assegnazione alla società datrice di un termine di pagamento non proprio ragionevole e un deposito del ricorso monitorio a distanza assai ravvicinata non sono sufficienti a impedire che si producano nei confronti della società datrice gli effetti della sua mora debendi, atteso che, una volta divenuto esigibile il credito, il lavoratore avrebbe potuto agire in via monitoria senza l'onere di formulare alla società datrice una preventiva richiesta stragiudiziale;
perciò la circostanza che lo abbia fatto con modalità piuttosto anomale è privo di rilevanza.
E' vero che, alla luce dei doveri generali di correttezza e buona fede, potrebbe essere configurabile l'onere, da assolvere a cura del creditore ai soli fini della rifusione delle pagina 23 di 29 spese, di inviare, prima di procedere al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, una richiesta stragiudiziale di pagamento (anche in presenza di mora ex re) al debitore, al fine di sollecitarne l'adempimento spontaneo.
Tuttavia, nell'ambito di un equilibrato contemperamento degli interessi di creditore e debitore, tale onere può essere posto a carico del creditore solamente qualora egli ritenga di agire in giudizio in tempi assai ravvicinati rispetto al momento in cui il credito è divenuto esigibile, oppure, al contrario, abbia atteso a lungo prima di richiedere il pagamento del credito divenuto esigibile, oppure il debitore gli abbia manifestato condotte da cui sia agevolmente desumibile che il pagamento è imminente.
Però nessuna di queste ipotesi si è realizzata nella vicenda in esame, dove, altresì, occorre non trascurarlo, veniva in questione un credito scaturente da un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, avente una funzione tendenzialmente alimentare (peraltro evidenziata dall'organizzazione sindacale del ricorrente nella diffida del 24.11.2023, laddove si è riferito la rischio di sfratto per morosità), il che rende quanto meno comprensibile, dopo tre settimane di mora debendi, un singolare iperattivismo del ricorrente.
Ad avviso della giurisprudenza (Cass. 16.11.2017, n. 27234; Cass. 10.1.1996, n. 164), qualora sia stato emesso un decreto ingiuntivo, che il creditore, però, non ha notificato in quanto è intervenuto il pagamento della somma capitale successivamente alla richiesta di emissione, le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo “sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 co. 2 cod. civ.”.
Quindi non è corretto l'assunto di parte convenuta secondo cui “quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento pagina 24 di 29 monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria debbano rimanere a carico del creditore”.
Essa invoca a sostegno un “consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità”, citando “ex pluribus, Cass. n. 9033/2010; Cass. n. 29642/2020”, ma si tratta di un richiamo inconferente rispetto al caso in esame.
Infatti le pronunce citate (cui adde Cass. 27234/2017 cit.) si riferiscono all'ipotesi, non verificatasi nella presente vicenda, in cui il creditore, nonostante sia venuto a conoscenza del pagamento della sorte capitale, proceda alla notificazione del decreto ingiuntivo per la corresponsione degli interessi e la rifusione delle spese ivi liquidate e il debitore proponga opposizione al fine di evitare che il decreto divenga definitivo.
In tal caso la Suprema Corte prevede un diverso regime (la diversità tra le due ipotesi è ben evidenziata da Cass. 27234/2017), statuendo che “le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto”, dato che è in quest'ultimo momento che il creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo ossia se sia tutt'ora fondata la sua pretesa.
Questo orientamento si collega al principio generale enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 7.7.1993, n. 7448; conf. Cass. 17.10.2011, n. 21432; Cass.
18.3.2003, n. 3984;), secondo cui: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del pagina 25 di 29 diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
In definitiva merita di essere accolta la domanda, proposta dal ricorrente Pt_1
di condanna della società convenuta al pagamento della somma
[...] CP_1
lorda di € 678,13, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla mora debendi della convenuta e consistente nelle spese legali sostenute per la tutela giudiziario del credito divenuto esigibile in data 8.11.2023.
4. in ordine alle spese giudiziali
Al fine di definire la regolamentazione delle spese giudiziali occorre considerare che:
✓ il petitum iniziale chiesto dal ricorrente ammontava a € 2.732,59;
✓ all'udienza del 29.8.2024 la società convenuta si dichiarava disponibile a conciliare la controversia, offrendo il pagamento della somma di € 600,00 omnicomprensive;
✓ il ricorrente non accettava questa proposta;
✓ nelle more tra l'udienza istruttoria del 25.3.2025 e l'udienza odierna, il difensore del ricorrente dichiarava stragiudizialmente (pec del 16.5.2025 sub doc. 24 fasc. ric.) al difensore della società convenuta la disponibilità di conciliare la causa verso il pagamento della somma di € 1.500,00 omnicomprensive;
✓ successivamente, sempre stragiudizialmente (pec del 25.9.2025 sub doc. 25 fasc. ric.), il difensore del ricorrente dichiarava al difensore della società convenuta la pagina 26 di 29 disponibilità di conciliare la causa verso il pagamento della somma di € 600,00 omnicomprensive;
✓ entrambe le proposte non sono state accettate dalla società convenuta, tant' è vero che in data 3.11.2025 ha depositato le note finali autorizzate all'udienza del 25.3.2025.
All'esito del presente giudizio, che ha riconosciuto la fondatezza di due delle pretese azionate dal ricorrente, per una somma complessiva di € (806,61+678,13=) 1.484,74, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese ad esclusione di quelle della fase decisionale, che vengono poste a carico della società convenuta, avendo essa respinto, prima dell'inizio di questa fase, le proposte formulate stragiudizialmente dal ricorrente in data 16.5.2025 e 25.9.2025, con cui il ricorrente si è dichiarato a conciliare la causa verso il pagamento prima di € 1.500,00, poi di € 600,00, e liquidate in dispositivo considerando la complessità delle questioni che, a causa della mancata accettazione, da parte della società convenuta, delle suddette proposte conciliative, sono state affrontate nella presente fase, come attestata dalla consistenza argomentativa delle note finali autorizzate e di questa pronuncia.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accertata la natura retributiva del trattamento integrativo (dell'indennità a carico dell' ex art. 63 da co.12 a 14 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione CP_2
cit., con conseguente assoggettamento alla disciplina ex art. 9-septies co. 6 D.L.
22.4.2021, n. 52, conv. dalla L. 17.6.2021, n. 87, rigetta la domanda, proposta dal pagina 27 di 29 ricorrente di condanna della società convenuta Parte_1 CP_1
alla corresponsione di tale emolumento in relazione al periodo dal 18 al 26 ottobre
2021.
2. Accerta l'illegittimità, per difetto di proporzionalità, della sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata dalla società
a in data 1.6.2023, e dato atto che la società CP_1 Parte_1
convenuta non ha formulato nel presente giudizio richiesta di riduzione CP_1
di detta sanzione, ne dispone l'annullamento, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione, in favore del ricorrente, della trattenuta effettuata a titolo di esecuzione della medesima sanzione, pari a € 806,61, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine a quo fino al saldo.
3. Condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
della somma lorda di € 678,13, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno cagionato dalla mora debendi della convenuta e consistente nelle spese legali sostenute per la tutela giudiziaria del credito divenuto esigibile in data 8.11.2023.
4. Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali ad esclusione di quelle relative alla fase decisionale.
5. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di causa relative alla fase decisionale, liquidate nella somma di € 1.200,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e
CNPA.
Trento, 11 dicembre 2025 pagina 28 di 29 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR FL
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