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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI ANNA, Presidente e Relatore
MIELE BRUNO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5278/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004347248000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 1995
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 548/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Rigettare il ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione notificatole dall'Agente della Riscossione per tributi, sanzioni ed interessi, in relazione a IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 1995.
La ricorrente deduceva la prescrizione del diritto di credito vantato in essa intimazione ed il difetto di notifica per quel che riguardava gli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, radicatasi la lite, si costituiva ritenendo valida la correttezza del proprio operato e delle notifiche presupposte.
Indi questo Collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame dell'atto di intimazione è dato evincere che in esso è contenuta anche una cartella di pagamento, già oggetto di decisione da parte della CTP di Salerno e della Regionale, per cui la stessa in ogni caso non va più presa in consederazione.
Per le rimanenti cartelle appare valida l'eccezione di prescrizione formulata, in assenza di corretta notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'AD alle spese che liquida in euro 1000 con attribuzione al procuratore antistatario
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI ANNA, Presidente e Relatore
MIELE BRUNO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5278/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004347248000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 1995
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 548/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Rigettare il ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione notificatole dall'Agente della Riscossione per tributi, sanzioni ed interessi, in relazione a IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 1995.
La ricorrente deduceva la prescrizione del diritto di credito vantato in essa intimazione ed il difetto di notifica per quel che riguardava gli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, radicatasi la lite, si costituiva ritenendo valida la correttezza del proprio operato e delle notifiche presupposte.
Indi questo Collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame dell'atto di intimazione è dato evincere che in esso è contenuta anche una cartella di pagamento, già oggetto di decisione da parte della CTP di Salerno e della Regionale, per cui la stessa in ogni caso non va più presa in consederazione.
Per le rimanenti cartelle appare valida l'eccezione di prescrizione formulata, in assenza di corretta notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'AD alle spese che liquida in euro 1000 con attribuzione al procuratore antistatario