Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 3
La competenza a decidere sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'indennità di custodia giudiziaria spetta all'ufficio giudiziario, in composizione monocratica, al cui ambito di giurisdizione appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento opposto.
In tema di liquidazione dei compensi dei custodi giudiziari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui richiama le forme procedimentali previste dalla L. n. 794 del 1942 - che violerebbero i diritti di difesa ed uguaglianza - ed attribuisce al giudicante una ampia discrezionalità non ancorata a parametri certi, poiché, al contrario, nell'ambito del citato procedimento il diritto di difesa è garantito dall'emissione dell'ordine di comparizione in camera di consiglio, dove le parti sono sentite in contraddittorio, e la decisione è ancorata a criteri ben determinati.
In tema di liquidazione dei compensi dei custodi giudiziari, la conclusione della procedura di demolizione delle cose sottoposte a sequestro deve ritenersi intervenuta nel momento in cui cessa il rapporto fisico tra il custode e la cosa custodita, perchè questa, essendo stata demolita, non esiste più. (Nella specie, essendo intervenuta la conclusione della procedura di demolizione dopo il 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della L. n. 311 del 2004 - legge finanziaria 2005 -, la S.C. ha ritenuto applicabili i criteri di liquidazione introdotti da quest'ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2008, n. 31098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31098 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 793
Dott. D'ISA Caludio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 11438/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di FR & C. s.r.l. (già CO FR & C. di CA A. & C. s.a.s.) in persona del rappresentante p.t. SAGLIETTI Mariarosa:
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA emessa in data 20.10.2005 dal Tribunale di Milano;
Visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH. Lette le conclusioni presentate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano - decidendo in ordine al ricorso presentato CO NC & C. di CA A. & C. s.a.s avverso il decreto di rigetto della richiesta di liquidazione di compensi al custode di autovettura sottoposta a sequestro penale emesso dal P.M. presso lo stesso Tribunale in data 30.03.2005 - in riforma dell'impugnato provvedimento, liquidava al ricorrente, per indennità di traino e custodia dell'autovettura Alfa Romeo 33 tg. VA B68884 la somma di Euro 1009,56 da corrispondersi in cinque ratei costanti a decorrere dall'anno 2006. 1.1. - Il giudice nel procedere a detta liquidazione, applicava i criteri stabiliti dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 318 lett. b), commi 319 e 320, (Legge Finanziaria 2005), rilevando che:
- dal verbale redatto da operanti della Questura di Torino in data 23.12.1999 l'autovettura in argomento era stata sottoposta a sequestro penale e in pari data, consegnata per la custodia all'SO FR;
- la vettura stessa era stata distrutta (a seguito di emissione di ordinanza del Tribunale di Milano) in data 05.01.2005, successivamente alla disciplina dettata ex novo - in materia di corresponsione delle indennità ai custodi delle autovetture sequestrate - dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 312 e 320, (Legge Finanziaria 2005);
- a mente della citata legge, comma 321 le disposizioni di cui dal comma 312 al comma 320 si applicano "alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi comunque presentate dai custodi.....qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312".
A conferma della applicabilità, nel caso di specie, delle sopra indicate norme richiamava le seguenti circostanze di fatto:
- l'istanza presentata dal custode SO FR (poi respinta dal P.M.) era datata 14.03.2005;
- la procedura di demolizione risultava essersi conclusa in data 05.01.2005;
- il veicolo de quo presentava i requisiti di cui alla citata legge, comma 312 (immatricolato per la prima volta da oltre cinque anni privo di interesse storico o collezionistico;
custodito da oltre due anni alla data del 1 luglio 2002).
2. - Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore della ZE FR & C: s.r.l. deducendo tre ordini di motivi, integrati con memoria depositata il 24.04.2007, riconducibili alle seguenti censure:
2.1. - Con il primo, si duole dell'erronea applicazione del D.P.R. n.115 del 2002, art. 170, sul duplice rilievo che la competenza a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze di custodia giudiziaria spetterebbe al Presidente del Tribunale (e non al Tribunale), e che detto articolo sarebbe inficiato da profili di illegittimità costituzionale per violazione dei diritti di difesa e di uguaglianza sostanziale.
Le censure sono infondate sotto entrambi i profili.
2.1.1. Per quanto concerne il primo profilo, va rilevato che, in conformità alla interpretazione consolidata di questa Corte (v. Sez. 4, 07.11.2007, Nuovo Moschettiere s.r.l.; Sez. 4, 21.05.2008, Officine Sorze Disma s.n.c.) la locuzione contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, comma 1, secondo la quale l'opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore del custode va proposta al "presidente dell'ufficio giudiziario competente", appare indicativa del fatto che la competenza a decidere appartenga all'ufficio giudiziario" non al suo "presidente". Conferma in tal senso si rinviene nel successivo comma 2 che ribadisce che è l'ufficio giudiziario" a procedere "in composizione monocratica" e secondo le regole del "processo speciale previsto per gli onorari di avvocato".
Il rinvio è operato alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 (recante disposizioni sugli "onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile") dal quale si evince, ad ulteriore conferma, che il presidente del tribunale è l'organo al quale deve essere rivolta l'opposizione perché fissi la prevista comparizione delle parti davanti all'autorità giudiziaria competente a decidere, vale a dire il Tribunale "in composizione monocratica". Definitiva conferma sembra, infine, potersi ricavare da una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 30.01.2007, Inzerillo).
Si legge, invero, nella menzionata decisione che anche per la Corte di Appello e per il Tribunale di Sorveglianza che, con la stessa cognitio causae del primo giudice, giudicano in sede di opposizione sulla liquidazione dei compensi, vale sempre la regola generale della composizione monocratica "dell'ufficio giudiziario". E - aggiunge la Corte - soltanto con riguardo "a questi casi" (Corte di Appello e Tribunale di Sorveglianza) il giudice monocratico (quindi il giudice competente a decidere) va identificato con il presidente dell'ufficio giudiziario o con un giudice da lui delegato, ma ciò in quanto l'ordinamento giudiziario non prevede la possibilità che Corte di Appello e Tribunale di Sorveglianza esercitino le relative funzioni giurisdizionali anche in composizione monocratica.
L'affermazione non può naturalmente riguardare il Tribunale rispetto al quale le leggi di ordinamento prevedono la possibilità che la funzione giurisdizionale sia esercitata anche in composizione monocratica.
Nessuna censura è, pertanto, proponibile nei confronti del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in composizione monocratica.
2.1.2. - Manifestamente infondata è la sollevata questione di legittimità costituzionale del citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, nella parte in cui stabilisce che "il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica", in quanto il richiamato procedimento di cui alla L. 13 giugno 1942 violerebbe gli artt. 3 e 24 e 111 Cost. sia perché il giudicante gode di una amplissima discrezionalità non ancorata a parametri certi, sia perché sono disattesi gli elementari diritti di difesa e di uguaglianza. Invero, il procedimento di liquidazione non viola il diritto di difesa che è pienamente garantito dall'emissione dell'ordine di comparizione in camera di consiglio, ove le parti sono sentite, con rispetto del principio del contraddicono.
Il giudice, poi, una volta incardinato il procedimento, decide sulla base di criteri ben determinati che escludono ogni discrezionalità la quale è ben diversa dalla liquidazione in via equitativa del compenso, la cui legittimità è fuori discussione. (Cass. Sez. 4, 08.05.2007, n. 36878, ZE Varedese). 2.2. - Con il secondo motivo il difensore lamenta erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del decreto impugnato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 59 e 276. Eccepisce che ha errato il giudice allorché ha ritenuto che la procedura di demolizione si sarebbe conclusa in data 05.01.2005 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della citata Legge Finanziaria 2005.
Sostiene che la demolizione del veicolo deve considerarsi effettuata alla data di emissione del provvedimento che la dispone (ordinanza di distruzione del veicolo emessa dal Tribunale di Milano in data 02.11.2004) e non alla data della demolizione stessa che, nel caso di specie, è avvenuta il 5.01.2005.
Erroneo sarebbe dunque il richiamo ai criteri di liquidazione previsti dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 (entrata in vigore in data 01.01.2005 e, quindi, non ancora vigente al momento della emanazione della sopra citata ordinanza di distruzione); richiamo che, secondo il ricorrente doveva avvenire nei confronti delle tariffe prefettizie e/o a quelle delle associazioni di categoria, almeno sino al 31.12.2004. La censura è priva di pregio.
Invero la conclusione della procedura di demolizione delle cose sottoposte a sequestro deve ritenersi avvenuta nel momento in cui cessa il rapporto fisico tra il custode e la cosa custodita (05.01.2005) appunto perché questa non esiste più essendo stata demolita, e, quindi, correttamente il Tribunale nel provvedimento impugnato, ha applicato i criteri di liquidazione previsti dalla legge vigente al momento della demolizione del veicolo. Irrilevante, oltre che manifestamente infondata (trattandosi di scelte discrezionali del legislatore) va ritenuta la sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme di cui alla citata legge (in particolare dell'art. 1, commi 312 e 318), sia con riferimento alle tariffe forfettarie - ritenute illegittime non remunerando le stesse un servizio prestato dal custode giudiziario con le più opportune garanzie in proporzione della quantità e qualità dell'attività lavorativa da questi espletata - sia perché detta normativa, "per il fatto di non prevedere che il custode dia l'assenso a rilevare i veicoli, gravando così il custode di un onere che potrebbe non essere compreso nella sua attività di impresa o che potrebbe pesantemente ripercuotersi sull'attività economica di questi, limiterebbe la libertà di impresa".
Nella fattispecie, la determinazione dell'importo complessivo da riconoscere al custode è stata correttamente compiuta mediante ricorso al criterio forfettario determinato dal legislatore del 2004 il quale - all'art. 1 della citata Legge Finanziaria, art. 1, comma 318 - ha provveduto a rideterminare le tariffe spettanti ai custodi in via forfettaria, in previsione della alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito dei veicoli giacenti presso i custodi a seguito di sequestro dell'autorità giudiziaria. Al riguardo va rilevato che rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore la fissazione di regole precise disciplinanti il procedimento di alienazione di beni sequestrati ed affidati in custodia giudiziaria e la retribuzione del custode. Pertanto, chi svolge attività di custode giudiziario sa bene quali sono le regole applicabili al rapporto ed è in condizione di adottare in piena libertà le proprie determinazioni. 2.3. - Alla luce delle considerazioni svolte a confutazione del primo motivo di ricorso, deve ritenersi assorbito il terzo motivo con il quale il ricorrente deduce la erronea e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 318, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 276, 168, 59, 72 e 3, artt. 41 e 42 Cost., per un presunto "effetto retroattivo della disciplina prevista dalla L. n.311 del 2004". 3. - Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2008