Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2008, n. 31098
CASS
Sentenza 28 marzo 2008

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La competenza a decidere sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'indennità di custodia giudiziaria spetta all'ufficio giudiziario, in composizione monocratica, al cui ambito di giurisdizione appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento opposto.

In tema di liquidazione dei compensi dei custodi giudiziari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui richiama le forme procedimentali previste dalla L. n. 794 del 1942 - che violerebbero i diritti di difesa ed uguaglianza - ed attribuisce al giudicante una ampia discrezionalità non ancorata a parametri certi, poiché, al contrario, nell'ambito del citato procedimento il diritto di difesa è garantito dall'emissione dell'ordine di comparizione in camera di consiglio, dove le parti sono sentite in contraddittorio, e la decisione è ancorata a criteri ben determinati.

In tema di liquidazione dei compensi dei custodi giudiziari, la conclusione della procedura di demolizione delle cose sottoposte a sequestro deve ritenersi intervenuta nel momento in cui cessa il rapporto fisico tra il custode e la cosa custodita, perchè questa, essendo stata demolita, non esiste più. (Nella specie, essendo intervenuta la conclusione della procedura di demolizione dopo il 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della L. n. 311 del 2004 - legge finanziaria 2005 -, la S.C. ha ritenuto applicabili i criteri di liquidazione introdotti da quest'ultima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2008, n. 31098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31098
    Data del deposito : 28 marzo 2008

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