Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1114
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ritiene che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) nei termini previsti, anche se per omessa notifica, comporta la consolidazione del credito. Viene accertata la regolarità della notifica di tre delle quattro cartelle e la conoscenza della quarta da parte del ricorrente tramite richiesta di rateazione. L'eccezione di prescrizione viene respinta in quanto le cartelle sono soggette a prescrizione decennale e l'intimazione è stata notificata prima della scadenza di tale termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1114
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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