CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1114/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
ALLIGO SANTI, RE
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7020/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295-2025-90109241-09 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 887/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente! ha proposto ricorso
contro
- Agenzia delle Entrate-SC di Messina – Agente della riscossione di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento n. 295-2025-90109241-09 emesso dall'Agente della riscossione per la provincia di Messina, notificato in data 21/06/2025, nella parte relativa ai debiti tributari per IRPEF, IVA ed imposte dirette di cui alle cartelle di pagamento n. 29520160025249718000,
29520170005810976000, 29520180017363175000 e 29520180018074124000 (di importo complessivamente pari ad € 33.058,55, di cui € 24.258,55 a titolo di sorte capitale). Ha eccepito la omessa notifica delle predette cartelle chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione.
Si è costituita l'Agenzia di SC rilevando la regolarità della notifica delle cartelle opposte e comunque la regolarità di notifica , per le medesime notifiche , di altra intimazione di pagamento non opposta. Ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 35019 del 31/12/2025 ha dato continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19 del Dlgs n. 546 del 1992 ( a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente all'atto notificato , non consente l'impugnazione unitamente a quest'ultima ) comporta che se l'intimazione non viene impugnata facendo valere la nullità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto per intervenuta prescrizione , il relativo credito si consolida;
vi è solo la possibilità di far valere la intervenuta prescrizione maturata tra la data di notifica di un atto di intimazione non opposto ed il successivo atto di intimazione.
Ora nella fattispecie agli atti per la cartella 29520160025249718000 vi è prova che la stessa è stata notificata in data 19/01/2017 a mani di persona incaricata e con comunicazione a mezzo raccomandata
AR al titolare della cartella non ritirata per cui la notifica si è perfezionata in data 19/01/2017 per compiuta giacenza ( Allegato 3 alla memoria di costituzione della Agenzia di riscossione) ;
Per la cartella 29520170005810976000 vi è prova che la stessa è stata consegnata a persona diversa dal titolare con spedizione della raccomandata;
non vi è agli atti la prova che la raccomandata sia stata consegnata , tuttavia dall'estratto ruolo allegato agli atti vi è prova che per la cartella in data
10/04/2017 è stata presentata domanda di rateazione per cui vi è prova che il ricorrente era a conoscenza dalla cartella notificata a persona diversa.
Per la cartella 29520180017363175000 vi è prova che la stessa è stata notifica per pec in data
14/11/2018.
Per la cartella 2952018001807412400 vi è prova che la stessa è stata notificata per pec in data
10/01//2019.
Pertanto con riferimento alla cartella 29520170005810976000 vi è prova che della stessa parte ricorrente ha avuto conoscenza in quanto ha presentato domanda di rateazione ,per le altre cartelle vi è prova della regolarità della notifica delle stesse avvenuta per la cartella 29520160025249718000 in data 19/01/, per la cartella 29520180017363175000 il 14/11/2018 e per la cartella 2952018001807412400 in data 10/01//2019 per cui l'eccezione di prescrizione non è ammissibile stante che le cartelle hanno attinenze ad imposte soggette alla prescrizione decennale e la intimazione opposta è stata notifica ancor prima della scadenza del detto termine.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore di parte resistente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
ALLIGO SANTI, RE
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7020/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295-2025-90109241-09 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 887/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente! ha proposto ricorso
contro
- Agenzia delle Entrate-SC di Messina – Agente della riscossione di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento n. 295-2025-90109241-09 emesso dall'Agente della riscossione per la provincia di Messina, notificato in data 21/06/2025, nella parte relativa ai debiti tributari per IRPEF, IVA ed imposte dirette di cui alle cartelle di pagamento n. 29520160025249718000,
29520170005810976000, 29520180017363175000 e 29520180018074124000 (di importo complessivamente pari ad € 33.058,55, di cui € 24.258,55 a titolo di sorte capitale). Ha eccepito la omessa notifica delle predette cartelle chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione.
Si è costituita l'Agenzia di SC rilevando la regolarità della notifica delle cartelle opposte e comunque la regolarità di notifica , per le medesime notifiche , di altra intimazione di pagamento non opposta. Ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 35019 del 31/12/2025 ha dato continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19 del Dlgs n. 546 del 1992 ( a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente all'atto notificato , non consente l'impugnazione unitamente a quest'ultima ) comporta che se l'intimazione non viene impugnata facendo valere la nullità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto per intervenuta prescrizione , il relativo credito si consolida;
vi è solo la possibilità di far valere la intervenuta prescrizione maturata tra la data di notifica di un atto di intimazione non opposto ed il successivo atto di intimazione.
Ora nella fattispecie agli atti per la cartella 29520160025249718000 vi è prova che la stessa è stata notificata in data 19/01/2017 a mani di persona incaricata e con comunicazione a mezzo raccomandata
AR al titolare della cartella non ritirata per cui la notifica si è perfezionata in data 19/01/2017 per compiuta giacenza ( Allegato 3 alla memoria di costituzione della Agenzia di riscossione) ;
Per la cartella 29520170005810976000 vi è prova che la stessa è stata consegnata a persona diversa dal titolare con spedizione della raccomandata;
non vi è agli atti la prova che la raccomandata sia stata consegnata , tuttavia dall'estratto ruolo allegato agli atti vi è prova che per la cartella in data
10/04/2017 è stata presentata domanda di rateazione per cui vi è prova che il ricorrente era a conoscenza dalla cartella notificata a persona diversa.
Per la cartella 29520180017363175000 vi è prova che la stessa è stata notifica per pec in data
14/11/2018.
Per la cartella 2952018001807412400 vi è prova che la stessa è stata notificata per pec in data
10/01//2019.
Pertanto con riferimento alla cartella 29520170005810976000 vi è prova che della stessa parte ricorrente ha avuto conoscenza in quanto ha presentato domanda di rateazione ,per le altre cartelle vi è prova della regolarità della notifica delle stesse avvenuta per la cartella 29520160025249718000 in data 19/01/, per la cartella 29520180017363175000 il 14/11/2018 e per la cartella 2952018001807412400 in data 10/01//2019 per cui l'eccezione di prescrizione non è ammissibile stante che le cartelle hanno attinenze ad imposte soggette alla prescrizione decennale e la intimazione opposta è stata notifica ancor prima della scadenza del detto termine.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore di parte resistente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti.