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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3020/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 80955 TARSU 2006
- INGIUNZIONE n. 80956 TARSU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5631/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3020/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'Ingiunzione di pagamento n. 0080955 del 01.04.2025 di euro 1563,83, per TARI relativa agli anni 2006 e 2008; e l'Ingiunzione di pagamento n. 0080956 del 01.04.2025 di euro
588,57 per TARI anno 2008, emesse e notificate entrambe in data 11.04.2025 dalla società SOGET SPA, concessionaria per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Ricigliano, chiedendone l'annullamento.
A OT ED
1) Nullità delle ingiunzioni per omessa notifica degli atti prodromici.
2) Intervenuta prescrizione dei crediti.
3) Decadenza dell'azione.
La società SOGET SPA, risulta costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso presentato in quanto le domande proposte dal ricorrente risultano del tutto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Il Comune di Ricigliano, non risulta costituito in giudizio, benché regolarmente citato dal ricorrente in data
04.06.2025.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione
OT DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame va accolto.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di due ingiunzioni di pagamento relative al pagamento della TARI per gli anni 2006 e 2008, l'ingiunzione n. 0080955 e l'ingiunzione n. 0080956, i cui atti prodromici in esse indicate risultano essere asseritamente notificati rispettivamente in data 27.05.2025 avviso di pagamento n. 900020150008904478, ed in data 18.05.2025 sollecito di pagamento n. 2302, dalla società SOGET SPA.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica dei suddetti atti prodromici nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
La Corte osserva che, agli atti di causa risulta depositato da parte resistente il solo l'avviso di pagamento n. 90020150008904478 del 29.10.2024, che reca la dicitura “al mittente compiuta giacenza 04.05.2015”, quindi abbondantemente prescritto, mentre per quanto concerne l'altro atto prodromico ovvero il sollecito di pagamento n. 2302 del 06.05.2015 asseritamente notificato in data 18.05.2015 non vi è alcuna documentazione comprovante la notifica.
La Corte quindi, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le due ingiunzioni di pagamento impugnate ovvero la n. 0080955 e la n. 0080956 del 01.04.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sezione 03, in composizione monocratica accoglie il ricorso, come in parte motiva. Condanna al pagamento delle spese di giudizio la società
SOGET SPA, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno, 19.11.2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La
Brocca
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3020/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 80955 TARSU 2006
- INGIUNZIONE n. 80956 TARSU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5631/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3020/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'Ingiunzione di pagamento n. 0080955 del 01.04.2025 di euro 1563,83, per TARI relativa agli anni 2006 e 2008; e l'Ingiunzione di pagamento n. 0080956 del 01.04.2025 di euro
588,57 per TARI anno 2008, emesse e notificate entrambe in data 11.04.2025 dalla società SOGET SPA, concessionaria per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Ricigliano, chiedendone l'annullamento.
A OT ED
1) Nullità delle ingiunzioni per omessa notifica degli atti prodromici.
2) Intervenuta prescrizione dei crediti.
3) Decadenza dell'azione.
La società SOGET SPA, risulta costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso presentato in quanto le domande proposte dal ricorrente risultano del tutto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Il Comune di Ricigliano, non risulta costituito in giudizio, benché regolarmente citato dal ricorrente in data
04.06.2025.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione
OT DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame va accolto.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di due ingiunzioni di pagamento relative al pagamento della TARI per gli anni 2006 e 2008, l'ingiunzione n. 0080955 e l'ingiunzione n. 0080956, i cui atti prodromici in esse indicate risultano essere asseritamente notificati rispettivamente in data 27.05.2025 avviso di pagamento n. 900020150008904478, ed in data 18.05.2025 sollecito di pagamento n. 2302, dalla società SOGET SPA.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica dei suddetti atti prodromici nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
La Corte osserva che, agli atti di causa risulta depositato da parte resistente il solo l'avviso di pagamento n. 90020150008904478 del 29.10.2024, che reca la dicitura “al mittente compiuta giacenza 04.05.2015”, quindi abbondantemente prescritto, mentre per quanto concerne l'altro atto prodromico ovvero il sollecito di pagamento n. 2302 del 06.05.2015 asseritamente notificato in data 18.05.2015 non vi è alcuna documentazione comprovante la notifica.
La Corte quindi, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le due ingiunzioni di pagamento impugnate ovvero la n. 0080955 e la n. 0080956 del 01.04.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sezione 03, in composizione monocratica accoglie il ricorso, come in parte motiva. Condanna al pagamento delle spese di giudizio la società
SOGET SPA, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno, 19.11.2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La
Brocca