Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2026, proposto da
AN RI IZ, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Sabatini, Tamara Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ED NA, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della Determinazione Dirigenziale n. 51 del 12.02.2026, Area per la programmazione Strategica della Città di Teramo. Presa d’atto della graduatoria finale;
- della Graduatoria finale pubblicata all’Albo Web e sul Portale InPa in data 12.01.2026, giusta nota di pubblicazione n. 59/2026;
- del Verbale di rettifica valutazione titoli, pubblicato in data 12.01.2026;
- del Verbale di valutazione titoli pubblicato in data 31.12.2025;
- di qualsiasi altro atto connesso e conseguenziale a quelli sopra specificati, anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ED NA e del Comune di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. SS AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dottoressa AN RI IZ, odierna ricorrente, ha partecipato al concorso pubblico indetto dal Comune di Teramo, odierno resistente, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Specialista Amministrativo Contabile”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
All’esito di tale concorso la dottoressa AN si è classificata al secondo posto mentre, al primo posto, si è classificato il dottor ED NA, odierno controinteressato.
Preso atto di tale esito e ritenendo la propria valutazione finale non corretta per erronea valutazione dei titoli dichiarati, la dottoressa AN ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 24 marzo 2026, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria nonché degli altri atti in epigrafe indicati deducendo i seguenti motivi:
1) Mancata valutazione del rapporto di Collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra la Dott.ssa AN e l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna svolto presso l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, tra il 02.11.2027 e il 03.09.2018. Violazione della lex specialis ; irragionevolezza;
2) Violazione della lex specialis . Irragionevolezza. Mancata valutazione dell’ “incarico speciale” indicato a pag. 11 della domanda di iscrizione: “Ruolo di coordinamento del servizio: Attuazione progetti di sviluppo” dell’ufficio speciale per la ricostruzione”.
Si è costituito in giudizio, in data 8 aprile 2026, il dottor ED NA, depositando poi in data 9 aprile 2026 articolata memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.
Si è costituito in giudizio, in data 9 aprile 2026, il Comune di Teramo, che ha, in via preliminare, dato atto del fatto che “ in data 31.03.2026 è stato definitivamente approvato dall’Amministrazione comunale il PIAO per le assunzioni previste nel 2026 ” e che “ Nello specifico, per quanto qui di interesse, è stata formalmente stabilita l’assunzione di un’ulteriore unità del profilo di “Specialista amministrativo contabile” tramite scorrimento della graduatoria, vigente per suddetta qualifica e oggetto dell’odierna impugnativa .”, concludendo poi affermando che “ La volontà formalizzata dalla P.A. di addivenire all’assunzione del primo idoneo collocato in posizione utile nella graduatoria definitiva di cui trattasi vanifica il presente ricorso, soddisfacendo pienamente l’interesse sostanziale della dott.ssa AN, prima idonea in posizione utile ai fini assunzionali. Appare evidente, pertanto, che la parte ricorrente non ha più ragione di lamentarsi del provvedimento impugnato, avendo conseguito l’obiettivo avuto di mira con il ricorso, segnatamente l’assunzione per il profilo messo a concorso. ”.
All’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2026 la difesa di parte ricorrente, preso atto di quanto comunicato dal Comune di Teramo con la propria memoria, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e, dopo articolata discussione e previo avviso di possibile sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Difatti, come sopra esposto, con dichiarazione resa nell’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2026, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso in quanto la ricorrente sarà assunta dal Comune di Teramo.
Ciò premesso, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell’ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta…l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione della natura della decisione, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AB, Presidente
RI Colagrande, Consigliere
SS AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS AL | RI AB |
IL SEGRETARIO