Articolo 22 della Legge 25 giugno 1982, n. 419
Articolo 21Articolo 23
Versione
23 luglio 1982
Art. 22.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria del-
l'esercizio 1978 (articolo 18). . . . . . . . L. 3.000.000 Somme rimaste da riscuotere sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . " 883.950
---------------------- Residui attivi al 31 dicembre 1978 . . L. 3.883.950 ======================
Entrata in vigore il 23 luglio 1982