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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6361/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 6 marzo 2025, alle ore 13:15, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis e al M.O.T. dott. Ludovico Valotti sono comparsi: per parte attrice l'avv. Dal Prete;
per parte convenuta l'avv. Filippini per delega orale dell'avv. Breno.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori delle parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i procuratori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 6361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6361/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Dal Prete, del Foro di Brescia
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1 C.F._2
Breno, del Foro di Brescia
-CONVENUTO OPPOSTO-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 6.3.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1486/2022, Parte_1 dell'importo di € 20.112,62 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore del geom. in relazione al mancato pagamento dei compensi per l'attività Controparte_1 professionale da quest'ultimo svolta.
1.1 L'attrice ha eccepito l'assenza di utilità dell'attività di progettazione posta in essere dal convenuto, in ragione di numerosi inadempimenti contrattuali, con conseguente non debenza delle somme richieste in via monitoria.
Nel dettaglio, ha dedotto che: Parte_1
- nel predisporre il preventivo per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà
l'opposto non aveva tenuto in considerazione il limite di spesa da lei espressamente indicato, pari a € 200.000,00;
- l'opposto, prima della sottoscrizione della lettera d'incarico, aveva assicurato all'attrice che la stessa avrebbe potuto beneficiare del cd. superbonus 110%, del bonus facciate e dell'ecobonus, ai quali tuttavia non era stato possibile accedere in ragione dei ritardi nell'esecuzione dell'incarico da parte del professionista;
- il geom. aveva omesso di effettuare le opportune verifiche preliminari in CP_1 ordine alla sostenibilità economica del progetto, anche in relazione alla possibilità di beneficiare dei predetti bonus;
3 - l'opposto si era rifiutato di dare inizio al cantiere per la ristrutturazione dell'immobile, con la conseguenza che l'attrice aveva definitivamente perso la possibilità di accedere ai predetti bonus;
- il professionista, infine, non aveva provveduto a inserire nel progetto di ristrutturazione dell'immobile un ascensore, espressamente richiesto dalla committente.
In conclusione, parte attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.; in subordine, il suo annullamento per vizio del consenso (atteso che la certezza di poter usufruire dei bonus fiscali aveva rappresentato l'unico motivo per cui l'attrice si era determinata a conferire l'incarico di progettazione e ristrutturazione dell'immobile) ovvero, in via ulteriormente gradata, la risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. o ex art. 1467 c.c., oltre alla restituzione dell'importo di € 5.000,00 versato a titolo di acconto.
1.2 Si è costituito in giudizio contestando le difese dell'opponente e Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
A tal fine, ha replicato quanto segue:
- le pretese creditorie azionate in via monitoria trovano fondamento nella lettera di incarico professionale del 19.11.2020, la quale elenca dettagliatamente le prestazioni oggetto di conferimento;
- oltre alle prestazioni elencate nella predetta lettera, è stata altresì predisposta e depositata a cura dell'opposto la Cila-S per interventi soggetti a superbonus;
viceversa, non sono stati oggetto del ricorso monitorio gli importi dovuti per le prestazioni relative alla direzione dei lavori, pur indicate nella lettera di incarico, ma non eseguite in ragione della mancata ristrutturazione dell'immobile;
- l'effettiva esecuzione dell'attività di progettazione da parte del geom. (e della CP_1 sua collaboratrice arch. ) è comprovata dal copioso scambio di Per_1 corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo mail, avente a oggetto soprattutto le richieste di modifica dei progetti da parte della committente;
- la mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione è stata causata esclusivamente dall'impossibilità per l'attrice di sostenere economicamente l'intervento, con conseguente insussistenza di qualsivoglia inadempimento o violazione dell'obbligo di diligenza professionale da parte dell'opposto.
In conclusione, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle CP_1 domande formulate in via riconvenzionale dalla controparte. In subordine, ha chiesto la
4 condanna dell'opponente al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, comprensiva di interessi.
1.3 Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali.
In seguito alla riassegnazione del fascicolo al ruolo dello scrivente Giudice (stante il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale), è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2.1 Ritiene il Tribunale che parte convenuta opposta abbia dimostrato l'esatto adempimento delle prestazioni previste dalla lettera di incarico professionale del 19.11.2020, a cui si riferiscono la fattura n. 7/2022 (cfr. doc. 36 fasc. conv.) e le due note proforma dell'11.2.2022
e del 4.3.2022 (cfr. docc. 3 e 4 fasc. conv.), azionate in via monitoria.
In particolare, dalla documentazione prodotta dal geom. risulta innanzitutto che la CP_1 prestazione relativa all'attività di progettazione è stata diligentemente adempiuta. La copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo mail dimostra, infatti, che il convenuto e la sua collaboratrice arch. hanno realizzato il progetto architettonico in vista della Per_1 successiva ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice, apportando di volta in volta le opportune modifiche al fine di assecondare le richieste e le necessità di quest'ultima
(cfr. docc.
9-14 e 16-20 fasc. conv.).
Inoltre, è documentalmente provato che il professionista (e la sua collaboratrice) hanno provveduto a predisporre e inoltrare ai competenti uffici comunali le pratiche necessarie per la successiva ristrutturazione dell'immobile (cfr. docc. 15, 21 e 22 fasc. conv. con riferimento all'autorizzazione paesaggistica;
cfr. docc. 6, 15 e 25 fasc. conv. con riferimento al permesso di costruire;
cfr. doc. 24 fasc. conv. con riferimento all'atto di vincolo pertinenziale dell'autorimessa; cfr. docc. 7, 8 fasc. conv. con riferimento all'attestazione comunale ai fini dell'ottenimento del bonus facciate;
cfr. doc. 23 fasc. conv. con riferimento alla pratica aperta presso A2A per il rilascio del parere preventivo relativo allo schema fognario interno).
Risultano altresì predisposte e depositate presso il Comune di Brescia, con istanza di integrazione documentale del 3.11.2021, la Cila-Superbonus e la relazione tecnica ai sensi della L. 10/91 (cfr. doc. 5 fasc. conv.).
Devono pertanto ritenersi correttamente adempiute le prestazioni professionali elencate nella fattura n. 7/2022 e nelle due note proforma dell'11.2.2022 e del 4.3.2022, in relazione
5 alle quali il convenuto ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Mentre gli importi indicati nella lettera di incarico professionale relativi alle attività di direzione e coordinamento dei lavori, concernenti la successiva fase di esecuzione delle opere, mai realizzata, non sono stati richiesti e, dunque, non sono oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 1 fasc. conv. e pag. 2 comp. cost.).
2.2 In ogni caso, gli addebiti mossi dall'attrice all'operato dell'opposto sono risultati infondati.
L'opponente ha innanzitutto eccepito che il geom. non avrebbe rispettato il limite di CP_1 spesa da lei imposto, pari a € 200.000,00, avendo predisposto dei preventivi riportanti somme più elevate, nonostante prima del conferimento dell'incarico lo stesso le avesse assicurato che la somma indicata sarebbe stata sufficiente, unitamente ai bonus statali, per eseguire l'intervento di ristrutturazione.
A tal proposito, si osserva che se è vero che le prove orali hanno confermato che nel corso dell'incontro svolto in data 16.10.2020 l'opposto aveva riferito che la somma di € 200.000,00 sarebbe stata sufficiente, unitamente ai bonus statali, ai fini dell'intervento di ristrutturazione (cfr. teste - verbale ud. 21.9.2023: “15): in quell'incontro la signora ci Per_1 riferì di avere la disponibilità di € 200.000 e, quindi, il geometra le riferì che erano sufficienti, unitamente ai bonus fiscali per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione”; teste - Tes_1 verbale ud. 14.12.2023: “15): confermo anche questa circostanza. Il geometra assicurò la signora
che la somma a sua disposizione di € 200.000,00, unitamente ai bonus statali, sarebbe stata Parte_1 sufficiente alla ristrutturazione dell'immobile”), è altrettanto vero che la lettera di incarico professionale sottoscritta in data 19.11.2020 prevedeva espressamente che “per le prestazioni di cui ai punti precedenti il compenso spettante viene definito a percentuale sull'ammontare delle opere in progetto previste in 300.000,00 € circa” (doc. 1 fasc. conv.).
Pertanto, considerato che i vari preventivi redatti per il progetto di ristrutturazione riportavano cifre di poco superiori a € 300.000,00 (cfr. docc. 37, 38 e 39 fasc. conv., nonché teste - verbale ud. 25.1.2024: “20) e 21) l'intervento totale presunto si aggirava sui € Tes_2
316.000,00 circa […]”), si ritiene che la prestazione professionale resa dal geom. sia CP_1 esente, sotto questo profilo, da censure.
L'attrice ha sostenuto, inoltre, che il professionista avrebbe omesso: le opportune verifiche preliminari in ordine alla sostenibilità finanziaria del progetto e alla sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dei bonus statali;
la redazione di un preventivo dettagliato, necessario per l'ottenimento di tali bonus.
Sotto questo profilo, oltre a rilevare come alcuna delle richiamate prestazioni sia stata dedotta nella lettera di incarico professionale sottoscritta dalle parti, si osserva altresì che,
6 con riferimento all'asserita mancata verifica della sostenibilità finanziaria del progetto, la lettera di incarico, come già rilevato, indicava espressamente in € 300.000,00 circa l'ammontare delle opere in progetto.
Anzi, la teste ha riferito quanto segue: “8 e 9): la signora chiese questo al geom. Per_1 CP_1 ma lui le riferì che noi potevamo occuparci solo degli aspetti tecnici e che della parte burocratica e fiscale potevamo solo consigliarle un consulente, nel caso lei ne fosse sprovvista” (verbale ud.
21.9.2023).
A fronte di tali circostanze, sarebbe spettato all'attrice verificare se le proprie risorse economiche erano sufficienti per sostenere il progetto di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, non potendo tale valutazione essere demandata all'opposto.
Quanto alle rassicurazioni fornitele dal geom. in merito alla fruibilità dei bonus CP_1 fiscali, si osserva che le stesse avevano a oggetto solo la loro astratta ottenibilità, dal momento che, come si è visto e come si vedrà anche nel prosieguo, tale profilo esulava dai compiti affidati al convenuto.
Parimenti infondate sono le deduzioni dell'attrice relativamente alla mancata verifica, da parte dell'opposto, della sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dei bonus statali, con conseguente fallimento del progetto di ristrutturazione. Dalle prove orali, infatti, è emerso come quest'ultimo non sia andato a buon fine a causa della mancanza di sufficienti risorse economiche da parte della committente, nonché per l'impossibilità da parte di quest'ultima di reperire un istituto bancario disponibile a effettuare la cessione dei crediti di imposta (cfr. teste - verbale ud. 25.1.2024: “20 e 21): l'intervento totale presunto si aggirava sui € Tes_2
316.000,00 circa;
il contribuente avrebbe dovuto prima saldare le fatture, per circa € 250.000,00, che poi potevano essere oggetto di cessione ad una banca o alla posta, secondo i criteri di mercato. La signora ci riferì che non aveva a disposizione tutta la somma, ma solo una parte, circa € 120.000,00.
Le consigliai di fare i pagamenti per SAL, in quanto raggiunto il primo 30% dei lavori, avrebbe potuto cedere il credito a una banca, la quale le avrebbe rimborsato le detrazioni e lei avrebbe potuto reinvestirle per affrontare il successivo SAL, e così andare avanti il più possibile, fino ad un massimo di tre. Purtroppo, lei non era riuscita a trovare una banca o la posta che si assumesse l'onere del credito
d'imposta. Ciò significava che era impossibile partire;
preciso che l'Impresa di costruzione non faceva lo sconto in fattura”; cfr. teste - verbale ud. 21.9.2023: “20): nel febbraio del 2022 ero Per_1 presente all'incontro presso lo studio del dr. e confermo che la signora ci riferì di non Tes_2 Parte_1 essere riuscita a trovare un istituto bancario disponibile alla cessione di credito d'imposta”).
Al contrario, non vi è alcun elemento probatorio in grado di dimostrare che la mancata ristrutturazione sia stata causata dall'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter beneficiare dei bonus statali previsti per le opere di ristrutturazione di immobili.
7 A tal riguardo, è opportuno precisare come risulti inconferente quanto prodotto dall'attrice sub doc. 11, atteso che tale documento comprova solo l'apertura, da parte di , di un Parte_1 conto corrente, ma non fornisce in alcun modo la prova della presa in carico, da parte di
, della pratica concernente la cessione del credito d'imposta (essendo presente CP_2 solamente un allegato informativo).
Peraltro, è emerso che per la corretta gestione delle pratiche relative ai bonus statali l'attrice aveva conferito specifico incarico al commercialista dott. (cfr. docc. 6, 7 e 8 fasc. att.; Tes_2 in particolare, dal doc. 8 si evince che al professionista era stato conferito un incaricato avente a oggetto “attività istruttoria e sviluppo delle possibili detrazioni fiscali e indicazione degli adempimenti fiscali conseguenti […] predisposizione ed invio telematico modulistica per cessione detrazioni/sconto in fattura e visto di conformità”). Pertanto, la verifica in merito alla sussistenza dei presupposti per poter beneficiare dei richiamati bonus rientrava tra le prestazioni affidate ad altro professionista, con la conseguenza che eventuali inadempimenti, in ogni caso, non possono essere imputati al convenuto.
Alla luce di quanto osservato, devono ritenersi altresì infondati i rilievi mossi dall'attrice in relazione alla mancata apertura del cantiere in tempo utile per poter beneficiare dei bonus.
Invero, considerate le ragioni del mancato avvio della ristrutturazione, l'omesso inizio dei lavori non è imputabile al geom. CP_1
Infine, in relazione all'omesso inserimento di un ascensore nel progetto, si osserva quanto segue.
La corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo mail attesta che le proposte di progetto inizialmente redatte dall'arch. ricomprendevano anche un ascensore (cfr. in Per_1 particolare docc. 9, 11 e 13 fasc. conv.). Tale elemento non figura invece nelle proposte di progetto nn. 6 e 7 del luglio 2021 (cfr. doc. 20 fasc. conv.), comparendo poi nuovamente nelle piante allegate all'integrazione documentale depositata presso il Comune di Brescia in data
3.11.2021 (cfr. doc. 5 fasc. conv.).
Secondo quanto riferito dalla teste , l'attrice aveva autorizzato il convenuto ad Per_1 apportare al progetto tutte le modifiche necessarie per assecondare le indicazioni fornite dalla Commissione Paesaggio e dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Brescia, tra cui figurava l'eliminazione dell'ascensore (cfr. verbale ud 21.9.2023: “9): confermo, la signora autorizzò il geometra a tutte le modifiche necessarie, richieste dal Comune dopo la lettera di diniego di quanto precedentemente richiesto”).
Deve pertanto ritenersi come, anche sotto tale profilo, non siano ravvisabili profili di inadempimento addebitabili al professionista (e alla sua collaboratrice), il quale ha preso in considerazione le richieste avanzate dalla committente, dovendo poi apportare alcune modifiche al progetto iniziale per ragioni tecniche, come normalmente avviene in questi casi.
8 Alla luce di quanto sinora osservato, devono pertanto essere rigettate sia l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. formulate dall'opponente.
2.3 ha chiesto, inoltre, l'annullamento del contratto per vizio del consenso. Parte_1
Sotto questo profilo, l'attrice ha dedotto di essere stata indotta in errore dalle rassicurazioni ricevute dal convenuto in merito alla possibilità di effettuare le opere di ristrutturazione mediante l'accesso ai bonus statali, precisando come tale circostanza abbia rappresentato l'unico motivo alla base dell'acquisto e ristrutturazione dell'immobile.
Anche in tal caso, la domanda non è fondata.
A tal fine, si richiama quanto già osservato al § 2.2 in relazione alle ragioni che hanno determinato l'impossibilità di dar seguito alle opere di ristrutturazione, che nulla hanno a che vedere con l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai bonus fiscali.
2.4 Sulla scorta delle considerazioni sinora esposte, nonché in ragione dell'assenza di allegazioni al riguardo, risulta altrettanto infondata la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, formulata da parte attrice in estremo subordine.
2.5 Il rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente in via riconvenzionale implica la medesima sorte per quella avente a oggetto la restituzione della somma versata a titolo di acconto, pari a € 5.000,00, che su di esse trovava fondamento.
2.6 Infine, occorre rilevare che parte attrice, avendo dedotto di aver già corrisposto alla controparte importi complessivi superiori rispetto alla somma azionata in via monitoria, ha chiesto la restituzione di quelle versate in eccedenza.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, da quanto prodotto da parte opponente sub doc. 14 che la stessa ha corrisposto all'opposto, tramite bonifici bancari, le seguenti somme:
- € 5.000,00 quale acconto per “prestazione professionale immobile Pizzocolo”, somma che risulta già dedotta, rispetto a quanto dovuto a parte opposta, dall'importo richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo;
- tre bonifici, due per l'importo di € 10.000,00 e il terzo per l'importo di € 3.351,99, con causale “Pizzocolo Attinasi Decreto Ingiuntivo”, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto con ordinanza del 1°.12.2022;
- € 2.562,00 a titolo di “Acconto ristrutturazione via Indipendenza 13 ”; Parte_1
- € 5.764,50 a titolo di “2 Acconto ristrutturazione via Indipendenza 13 ”. Parte_1
9 Escludendo le prime due, sicuramente non oggetto di ripetizione, si rileva che con le note di credito n. 2/2022 e n. 3/2022 del 21.1.2022 (cfr. docc. 32 e 33 fasc. conv.) l'opposto ha proceduto allo storno di fatture precedentemente emesse e saldate dall'opponente con gli ultimi due versamenti richiamati, accreditando di conseguenza a favore dell'attrice l'importo di € 8.326,50, vale a dire una somma esattamente pari a quella corrisposta dall'attrice con i due predetti pagamenti in acconto (cfr. doc. 35 fasc. conv.).
Pertanto, alcun maggior importo risulta essere stato versato a favore del convenuto.
2.7 In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 1°.12.2022, confermato.
Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (in particolare, la C.T.U. chiesta dall'opponente), alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1486/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 8.4.2022 e pubblicato l'11.4.2022, già dichiarato esecutivo;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte attrice in opposizione;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 6 marzo 2025.
10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
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VERBALE D'UDIENZA
Oggi 6 marzo 2025, alle ore 13:15, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis e al M.O.T. dott. Ludovico Valotti sono comparsi: per parte attrice l'avv. Dal Prete;
per parte convenuta l'avv. Filippini per delega orale dell'avv. Breno.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori delle parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i procuratori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 6361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6361/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Dal Prete, del Foro di Brescia
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1 C.F._2
Breno, del Foro di Brescia
-CONVENUTO OPPOSTO-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 6.3.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1486/2022, Parte_1 dell'importo di € 20.112,62 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore del geom. in relazione al mancato pagamento dei compensi per l'attività Controparte_1 professionale da quest'ultimo svolta.
1.1 L'attrice ha eccepito l'assenza di utilità dell'attività di progettazione posta in essere dal convenuto, in ragione di numerosi inadempimenti contrattuali, con conseguente non debenza delle somme richieste in via monitoria.
Nel dettaglio, ha dedotto che: Parte_1
- nel predisporre il preventivo per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà
l'opposto non aveva tenuto in considerazione il limite di spesa da lei espressamente indicato, pari a € 200.000,00;
- l'opposto, prima della sottoscrizione della lettera d'incarico, aveva assicurato all'attrice che la stessa avrebbe potuto beneficiare del cd. superbonus 110%, del bonus facciate e dell'ecobonus, ai quali tuttavia non era stato possibile accedere in ragione dei ritardi nell'esecuzione dell'incarico da parte del professionista;
- il geom. aveva omesso di effettuare le opportune verifiche preliminari in CP_1 ordine alla sostenibilità economica del progetto, anche in relazione alla possibilità di beneficiare dei predetti bonus;
3 - l'opposto si era rifiutato di dare inizio al cantiere per la ristrutturazione dell'immobile, con la conseguenza che l'attrice aveva definitivamente perso la possibilità di accedere ai predetti bonus;
- il professionista, infine, non aveva provveduto a inserire nel progetto di ristrutturazione dell'immobile un ascensore, espressamente richiesto dalla committente.
In conclusione, parte attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.; in subordine, il suo annullamento per vizio del consenso (atteso che la certezza di poter usufruire dei bonus fiscali aveva rappresentato l'unico motivo per cui l'attrice si era determinata a conferire l'incarico di progettazione e ristrutturazione dell'immobile) ovvero, in via ulteriormente gradata, la risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. o ex art. 1467 c.c., oltre alla restituzione dell'importo di € 5.000,00 versato a titolo di acconto.
1.2 Si è costituito in giudizio contestando le difese dell'opponente e Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
A tal fine, ha replicato quanto segue:
- le pretese creditorie azionate in via monitoria trovano fondamento nella lettera di incarico professionale del 19.11.2020, la quale elenca dettagliatamente le prestazioni oggetto di conferimento;
- oltre alle prestazioni elencate nella predetta lettera, è stata altresì predisposta e depositata a cura dell'opposto la Cila-S per interventi soggetti a superbonus;
viceversa, non sono stati oggetto del ricorso monitorio gli importi dovuti per le prestazioni relative alla direzione dei lavori, pur indicate nella lettera di incarico, ma non eseguite in ragione della mancata ristrutturazione dell'immobile;
- l'effettiva esecuzione dell'attività di progettazione da parte del geom. (e della CP_1 sua collaboratrice arch. ) è comprovata dal copioso scambio di Per_1 corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo mail, avente a oggetto soprattutto le richieste di modifica dei progetti da parte della committente;
- la mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione è stata causata esclusivamente dall'impossibilità per l'attrice di sostenere economicamente l'intervento, con conseguente insussistenza di qualsivoglia inadempimento o violazione dell'obbligo di diligenza professionale da parte dell'opposto.
In conclusione, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle CP_1 domande formulate in via riconvenzionale dalla controparte. In subordine, ha chiesto la
4 condanna dell'opponente al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, comprensiva di interessi.
1.3 Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali.
In seguito alla riassegnazione del fascicolo al ruolo dello scrivente Giudice (stante il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale), è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2.1 Ritiene il Tribunale che parte convenuta opposta abbia dimostrato l'esatto adempimento delle prestazioni previste dalla lettera di incarico professionale del 19.11.2020, a cui si riferiscono la fattura n. 7/2022 (cfr. doc. 36 fasc. conv.) e le due note proforma dell'11.2.2022
e del 4.3.2022 (cfr. docc. 3 e 4 fasc. conv.), azionate in via monitoria.
In particolare, dalla documentazione prodotta dal geom. risulta innanzitutto che la CP_1 prestazione relativa all'attività di progettazione è stata diligentemente adempiuta. La copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo mail dimostra, infatti, che il convenuto e la sua collaboratrice arch. hanno realizzato il progetto architettonico in vista della Per_1 successiva ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice, apportando di volta in volta le opportune modifiche al fine di assecondare le richieste e le necessità di quest'ultima
(cfr. docc.
9-14 e 16-20 fasc. conv.).
Inoltre, è documentalmente provato che il professionista (e la sua collaboratrice) hanno provveduto a predisporre e inoltrare ai competenti uffici comunali le pratiche necessarie per la successiva ristrutturazione dell'immobile (cfr. docc. 15, 21 e 22 fasc. conv. con riferimento all'autorizzazione paesaggistica;
cfr. docc. 6, 15 e 25 fasc. conv. con riferimento al permesso di costruire;
cfr. doc. 24 fasc. conv. con riferimento all'atto di vincolo pertinenziale dell'autorimessa; cfr. docc. 7, 8 fasc. conv. con riferimento all'attestazione comunale ai fini dell'ottenimento del bonus facciate;
cfr. doc. 23 fasc. conv. con riferimento alla pratica aperta presso A2A per il rilascio del parere preventivo relativo allo schema fognario interno).
Risultano altresì predisposte e depositate presso il Comune di Brescia, con istanza di integrazione documentale del 3.11.2021, la Cila-Superbonus e la relazione tecnica ai sensi della L. 10/91 (cfr. doc. 5 fasc. conv.).
Devono pertanto ritenersi correttamente adempiute le prestazioni professionali elencate nella fattura n. 7/2022 e nelle due note proforma dell'11.2.2022 e del 4.3.2022, in relazione
5 alle quali il convenuto ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Mentre gli importi indicati nella lettera di incarico professionale relativi alle attività di direzione e coordinamento dei lavori, concernenti la successiva fase di esecuzione delle opere, mai realizzata, non sono stati richiesti e, dunque, non sono oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 1 fasc. conv. e pag. 2 comp. cost.).
2.2 In ogni caso, gli addebiti mossi dall'attrice all'operato dell'opposto sono risultati infondati.
L'opponente ha innanzitutto eccepito che il geom. non avrebbe rispettato il limite di CP_1 spesa da lei imposto, pari a € 200.000,00, avendo predisposto dei preventivi riportanti somme più elevate, nonostante prima del conferimento dell'incarico lo stesso le avesse assicurato che la somma indicata sarebbe stata sufficiente, unitamente ai bonus statali, per eseguire l'intervento di ristrutturazione.
A tal proposito, si osserva che se è vero che le prove orali hanno confermato che nel corso dell'incontro svolto in data 16.10.2020 l'opposto aveva riferito che la somma di € 200.000,00 sarebbe stata sufficiente, unitamente ai bonus statali, ai fini dell'intervento di ristrutturazione (cfr. teste - verbale ud. 21.9.2023: “15): in quell'incontro la signora ci Per_1 riferì di avere la disponibilità di € 200.000 e, quindi, il geometra le riferì che erano sufficienti, unitamente ai bonus fiscali per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione”; teste - Tes_1 verbale ud. 14.12.2023: “15): confermo anche questa circostanza. Il geometra assicurò la signora
che la somma a sua disposizione di € 200.000,00, unitamente ai bonus statali, sarebbe stata Parte_1 sufficiente alla ristrutturazione dell'immobile”), è altrettanto vero che la lettera di incarico professionale sottoscritta in data 19.11.2020 prevedeva espressamente che “per le prestazioni di cui ai punti precedenti il compenso spettante viene definito a percentuale sull'ammontare delle opere in progetto previste in 300.000,00 € circa” (doc. 1 fasc. conv.).
Pertanto, considerato che i vari preventivi redatti per il progetto di ristrutturazione riportavano cifre di poco superiori a € 300.000,00 (cfr. docc. 37, 38 e 39 fasc. conv., nonché teste - verbale ud. 25.1.2024: “20) e 21) l'intervento totale presunto si aggirava sui € Tes_2
316.000,00 circa […]”), si ritiene che la prestazione professionale resa dal geom. sia CP_1 esente, sotto questo profilo, da censure.
L'attrice ha sostenuto, inoltre, che il professionista avrebbe omesso: le opportune verifiche preliminari in ordine alla sostenibilità finanziaria del progetto e alla sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dei bonus statali;
la redazione di un preventivo dettagliato, necessario per l'ottenimento di tali bonus.
Sotto questo profilo, oltre a rilevare come alcuna delle richiamate prestazioni sia stata dedotta nella lettera di incarico professionale sottoscritta dalle parti, si osserva altresì che,
6 con riferimento all'asserita mancata verifica della sostenibilità finanziaria del progetto, la lettera di incarico, come già rilevato, indicava espressamente in € 300.000,00 circa l'ammontare delle opere in progetto.
Anzi, la teste ha riferito quanto segue: “8 e 9): la signora chiese questo al geom. Per_1 CP_1 ma lui le riferì che noi potevamo occuparci solo degli aspetti tecnici e che della parte burocratica e fiscale potevamo solo consigliarle un consulente, nel caso lei ne fosse sprovvista” (verbale ud.
21.9.2023).
A fronte di tali circostanze, sarebbe spettato all'attrice verificare se le proprie risorse economiche erano sufficienti per sostenere il progetto di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, non potendo tale valutazione essere demandata all'opposto.
Quanto alle rassicurazioni fornitele dal geom. in merito alla fruibilità dei bonus CP_1 fiscali, si osserva che le stesse avevano a oggetto solo la loro astratta ottenibilità, dal momento che, come si è visto e come si vedrà anche nel prosieguo, tale profilo esulava dai compiti affidati al convenuto.
Parimenti infondate sono le deduzioni dell'attrice relativamente alla mancata verifica, da parte dell'opposto, della sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dei bonus statali, con conseguente fallimento del progetto di ristrutturazione. Dalle prove orali, infatti, è emerso come quest'ultimo non sia andato a buon fine a causa della mancanza di sufficienti risorse economiche da parte della committente, nonché per l'impossibilità da parte di quest'ultima di reperire un istituto bancario disponibile a effettuare la cessione dei crediti di imposta (cfr. teste - verbale ud. 25.1.2024: “20 e 21): l'intervento totale presunto si aggirava sui € Tes_2
316.000,00 circa;
il contribuente avrebbe dovuto prima saldare le fatture, per circa € 250.000,00, che poi potevano essere oggetto di cessione ad una banca o alla posta, secondo i criteri di mercato. La signora ci riferì che non aveva a disposizione tutta la somma, ma solo una parte, circa € 120.000,00.
Le consigliai di fare i pagamenti per SAL, in quanto raggiunto il primo 30% dei lavori, avrebbe potuto cedere il credito a una banca, la quale le avrebbe rimborsato le detrazioni e lei avrebbe potuto reinvestirle per affrontare il successivo SAL, e così andare avanti il più possibile, fino ad un massimo di tre. Purtroppo, lei non era riuscita a trovare una banca o la posta che si assumesse l'onere del credito
d'imposta. Ciò significava che era impossibile partire;
preciso che l'Impresa di costruzione non faceva lo sconto in fattura”; cfr. teste - verbale ud. 21.9.2023: “20): nel febbraio del 2022 ero Per_1 presente all'incontro presso lo studio del dr. e confermo che la signora ci riferì di non Tes_2 Parte_1 essere riuscita a trovare un istituto bancario disponibile alla cessione di credito d'imposta”).
Al contrario, non vi è alcun elemento probatorio in grado di dimostrare che la mancata ristrutturazione sia stata causata dall'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter beneficiare dei bonus statali previsti per le opere di ristrutturazione di immobili.
7 A tal riguardo, è opportuno precisare come risulti inconferente quanto prodotto dall'attrice sub doc. 11, atteso che tale documento comprova solo l'apertura, da parte di , di un Parte_1 conto corrente, ma non fornisce in alcun modo la prova della presa in carico, da parte di
, della pratica concernente la cessione del credito d'imposta (essendo presente CP_2 solamente un allegato informativo).
Peraltro, è emerso che per la corretta gestione delle pratiche relative ai bonus statali l'attrice aveva conferito specifico incarico al commercialista dott. (cfr. docc. 6, 7 e 8 fasc. att.; Tes_2 in particolare, dal doc. 8 si evince che al professionista era stato conferito un incaricato avente a oggetto “attività istruttoria e sviluppo delle possibili detrazioni fiscali e indicazione degli adempimenti fiscali conseguenti […] predisposizione ed invio telematico modulistica per cessione detrazioni/sconto in fattura e visto di conformità”). Pertanto, la verifica in merito alla sussistenza dei presupposti per poter beneficiare dei richiamati bonus rientrava tra le prestazioni affidate ad altro professionista, con la conseguenza che eventuali inadempimenti, in ogni caso, non possono essere imputati al convenuto.
Alla luce di quanto osservato, devono ritenersi altresì infondati i rilievi mossi dall'attrice in relazione alla mancata apertura del cantiere in tempo utile per poter beneficiare dei bonus.
Invero, considerate le ragioni del mancato avvio della ristrutturazione, l'omesso inizio dei lavori non è imputabile al geom. CP_1
Infine, in relazione all'omesso inserimento di un ascensore nel progetto, si osserva quanto segue.
La corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo mail attesta che le proposte di progetto inizialmente redatte dall'arch. ricomprendevano anche un ascensore (cfr. in Per_1 particolare docc. 9, 11 e 13 fasc. conv.). Tale elemento non figura invece nelle proposte di progetto nn. 6 e 7 del luglio 2021 (cfr. doc. 20 fasc. conv.), comparendo poi nuovamente nelle piante allegate all'integrazione documentale depositata presso il Comune di Brescia in data
3.11.2021 (cfr. doc. 5 fasc. conv.).
Secondo quanto riferito dalla teste , l'attrice aveva autorizzato il convenuto ad Per_1 apportare al progetto tutte le modifiche necessarie per assecondare le indicazioni fornite dalla Commissione Paesaggio e dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Brescia, tra cui figurava l'eliminazione dell'ascensore (cfr. verbale ud 21.9.2023: “9): confermo, la signora autorizzò il geometra a tutte le modifiche necessarie, richieste dal Comune dopo la lettera di diniego di quanto precedentemente richiesto”).
Deve pertanto ritenersi come, anche sotto tale profilo, non siano ravvisabili profili di inadempimento addebitabili al professionista (e alla sua collaboratrice), il quale ha preso in considerazione le richieste avanzate dalla committente, dovendo poi apportare alcune modifiche al progetto iniziale per ragioni tecniche, come normalmente avviene in questi casi.
8 Alla luce di quanto sinora osservato, devono pertanto essere rigettate sia l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. formulate dall'opponente.
2.3 ha chiesto, inoltre, l'annullamento del contratto per vizio del consenso. Parte_1
Sotto questo profilo, l'attrice ha dedotto di essere stata indotta in errore dalle rassicurazioni ricevute dal convenuto in merito alla possibilità di effettuare le opere di ristrutturazione mediante l'accesso ai bonus statali, precisando come tale circostanza abbia rappresentato l'unico motivo alla base dell'acquisto e ristrutturazione dell'immobile.
Anche in tal caso, la domanda non è fondata.
A tal fine, si richiama quanto già osservato al § 2.2 in relazione alle ragioni che hanno determinato l'impossibilità di dar seguito alle opere di ristrutturazione, che nulla hanno a che vedere con l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai bonus fiscali.
2.4 Sulla scorta delle considerazioni sinora esposte, nonché in ragione dell'assenza di allegazioni al riguardo, risulta altrettanto infondata la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, formulata da parte attrice in estremo subordine.
2.5 Il rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente in via riconvenzionale implica la medesima sorte per quella avente a oggetto la restituzione della somma versata a titolo di acconto, pari a € 5.000,00, che su di esse trovava fondamento.
2.6 Infine, occorre rilevare che parte attrice, avendo dedotto di aver già corrisposto alla controparte importi complessivi superiori rispetto alla somma azionata in via monitoria, ha chiesto la restituzione di quelle versate in eccedenza.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, da quanto prodotto da parte opponente sub doc. 14 che la stessa ha corrisposto all'opposto, tramite bonifici bancari, le seguenti somme:
- € 5.000,00 quale acconto per “prestazione professionale immobile Pizzocolo”, somma che risulta già dedotta, rispetto a quanto dovuto a parte opposta, dall'importo richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo;
- tre bonifici, due per l'importo di € 10.000,00 e il terzo per l'importo di € 3.351,99, con causale “Pizzocolo Attinasi Decreto Ingiuntivo”, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto con ordinanza del 1°.12.2022;
- € 2.562,00 a titolo di “Acconto ristrutturazione via Indipendenza 13 ”; Parte_1
- € 5.764,50 a titolo di “2 Acconto ristrutturazione via Indipendenza 13 ”. Parte_1
9 Escludendo le prime due, sicuramente non oggetto di ripetizione, si rileva che con le note di credito n. 2/2022 e n. 3/2022 del 21.1.2022 (cfr. docc. 32 e 33 fasc. conv.) l'opposto ha proceduto allo storno di fatture precedentemente emesse e saldate dall'opponente con gli ultimi due versamenti richiamati, accreditando di conseguenza a favore dell'attrice l'importo di € 8.326,50, vale a dire una somma esattamente pari a quella corrisposta dall'attrice con i due predetti pagamenti in acconto (cfr. doc. 35 fasc. conv.).
Pertanto, alcun maggior importo risulta essere stato versato a favore del convenuto.
2.7 In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 1°.12.2022, confermato.
Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (in particolare, la C.T.U. chiesta dall'opponente), alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
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§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1486/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 8.4.2022 e pubblicato l'11.4.2022, già dichiarato esecutivo;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte attrice in opposizione;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 6 marzo 2025.
10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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