CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4575/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Fallimento Dichiarata Fallita Con Sentenza Rg Ricorrente_2 Tribunale Di Vt - 00111230561
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Curatore Fallimentare Della Societa' - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via U. Ferroni 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 75/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL06T100221 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T100222 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T100223 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3929/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti ricorsi la curatela fallimentare della società Ricorrente_1 spa impugnava innanzi alla competente autorità giudiziaria tributaria gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per omessa regolarizzazione di acquisti in evasione di IVA nonché la dichiarazione dell'imposta dovuta inferiore a quella accertata anche in materia di IRES e IRAP per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.
La vicenda trae origine da un accertamento della Guardia di Finanza di Viterbo conclusosi con il Processo
Verbale di Constatazione del 12.10.2022 nei confronti della società fallita ricorrente, al termine di una verifica fiscale relativa agli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, finalizzata al controllo dell'adempimento delle norme tributarie in materia di imposte dirette, IRAP e IVA. Con riguardo alle tre annualità oggetto di impugnazione i militari avevano verificato la presenza di rilevanti movimentazioni di magazzino con generica causale “correzione interna” che, alla luce degli approfondimenti svolti, sono state considerate rettifiche totalmente ingiustificate, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, ha applicato le presunzioni legali di acquisto e di cessione in evasione d'imposta, secondo la previsione del
DPR 441/1997.
Instaurato il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva i tre ricorsi riuniti.
Propone appello la curatela censurando l'impugnata sentenza riproponendo sostanzialmente i medesimi motivi dei ricorsi, ossia: 1) illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare;
2) illegittima presunzione di acquisti e vendite in nero desunte dai movimenti con causale “correzione interna” del 30 e 31.12.2017; 3) irragionevole mancata compensazione delle movimentazioni di segno opposto;
4) insussistente equiparazione della sovrastima delle rimanenze finali ad operazioni imponibili ai fini IVA anno di imposta 2018; 5) presenza di diverso giudicato relativamente al periodo d'imposta 2016.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di rigetto dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento in parte qua.
La questione relativa alla mancata istaurazione del contraddittorio trova soluzione nell'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019, ha confermato quanto deciso con sentenza dell'11 aprile 2018 n. 8892, vale a dire che la dichiarazione di fallimento giustifichi l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento, derivando l'urgenza dalla necessità dell'Erario intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo “poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori;
d'altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l'onere informativo nei confronti di tali soggetti”. Ne deriva l'infondatezza della doglianza espressa.
Quanto alla questione relativa alla illegittima presunzione di acquisti e vendite in nero, desunte dai movimenti con causale “correzione interna” va ribadito quanto già affermato in sede di giudizio di primo grado, non avendo parte contribuente, anche in sede di appello, offerto alcuna giustificazione, specifica e concreta, in merito alle operazioni puntualmente contestate.
Circa l'irragionevole mancata compensazione delle movimentazioni di segno opposto, si ritiene che, correttamente, la Corte di primo grado ha ritenuto impraticabile la compensazione mancando documentazione idonea ad individuare provenienza e destinazione della merce, asseritamente soggetta a dislocazioni territoriali di cui manca puntuale e circostanziato riscontro oggettivo. I dati forniti dalla curatela nel giudizio di primo grado appaiono privi di univoca interpretazione nel senso auspicato dal ricorrente oggi appellante, validandosi così il procedimento per presunzioni operato dall'Ufficio, atteso che L'onere di provare la differente qualificazione giuridica delle operazioni poste in essere, gravava e grava sulla parte, che – come appare opportuno ribadire – non ha fornito, neppure in questa sede, alcuna evidenza documentale idonea.
Fondata appare la doglianza relativa alla insussistente equiparazione della sovrastima delle rimanenze finali ad operazioni imponibili ai fini IVA relativamente all'anno di imposta 2018. Ed invero, effettivamente la sovrastima delle rimanenze finali appare frutto di un grossolano errore in sede di contabilità: come risulta dal PVC richiamato, da un sommario riscontro della documentazione acquisita alla verifica, i militari verbalizzanti riscontravano un'anomalia circa il valore unitario dell'articolo contraddistinto al n. “Società_1”, corrispondente al “lucchetto per bicicletta” indicato in euro 444.444,00. Il successivo esame analitico consentiva di rilevare le seguenti circostanze:
- l'inventario al 31/12/2016 riporta la rimanenza di n. 11 lucchetti per bicicletta, contraddistinta dal medesimo codice “Società_1” per un costo medio unitario di Euro 2,25, quindi per un valore complessivo di Euro 24,75 (Euro 2,25 x 11);
- dall'esame delle scritture ausiliarie di magazzino relative all'anno 2017, per l'articolo in argomento non risultano contabilizzate movimentazioni, pertanto le rimanenze finali dovevano coincidere con quelle iniziali
(quindi un valore di Euro 24,75). Di contro l'inventario al 31/12/2017 riporta la rimanenza di n. 11 lucchetti per bicicletta per un costo medio unitario di Euro 444.444,00, quindi per un valore complessivo di Euro
4.888.884,00 (444.444,00 x 11).
Proprio la macroscopicità della discrepanza induce a ritenere che la stessa non può ricondursi in modo univocamente certo ad intenti fraudolenti ed illegittimi, e pertanto arbitraria appare la decisione dell'Ufficio di qualificare presuntivamente l'imponente surplus in ricavi ed operazioni imponibili non contabilizzate, essendo altresì evidente che non può trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 1 D.P.R. n. 441/97 che si riferisce a beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi loro destinati. Il motivo d'appello merita quindi accoglimento.
Palesemente infondata è invece l'invocata efficacia preclusiva di un diverso giudicato relativamente al periodo d'imposta 2016: la capacità espansiva del giudicato opera se trattasi di sentenza irrevocabile, e non trattasi del caso di specie.
Alla luce di quanto sopra la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza annullando l'accertamento nella parte relativa alla equiparazione della sovrastima delle rimanenze finali ad operazioni imponibili ai fini IVA anno di imposta 2018, in quanto determinata da errore materiale, e per l'effetto statuisce la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4575/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Fallimento Dichiarata Fallita Con Sentenza Rg Ricorrente_2 Tribunale Di Vt - 00111230561
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Curatore Fallimentare Della Societa' - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via U. Ferroni 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 75/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL06T100221 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T100222 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T100223 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3929/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti ricorsi la curatela fallimentare della società Ricorrente_1 spa impugnava innanzi alla competente autorità giudiziaria tributaria gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per omessa regolarizzazione di acquisti in evasione di IVA nonché la dichiarazione dell'imposta dovuta inferiore a quella accertata anche in materia di IRES e IRAP per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.
La vicenda trae origine da un accertamento della Guardia di Finanza di Viterbo conclusosi con il Processo
Verbale di Constatazione del 12.10.2022 nei confronti della società fallita ricorrente, al termine di una verifica fiscale relativa agli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, finalizzata al controllo dell'adempimento delle norme tributarie in materia di imposte dirette, IRAP e IVA. Con riguardo alle tre annualità oggetto di impugnazione i militari avevano verificato la presenza di rilevanti movimentazioni di magazzino con generica causale “correzione interna” che, alla luce degli approfondimenti svolti, sono state considerate rettifiche totalmente ingiustificate, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, ha applicato le presunzioni legali di acquisto e di cessione in evasione d'imposta, secondo la previsione del
DPR 441/1997.
Instaurato il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva i tre ricorsi riuniti.
Propone appello la curatela censurando l'impugnata sentenza riproponendo sostanzialmente i medesimi motivi dei ricorsi, ossia: 1) illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare;
2) illegittima presunzione di acquisti e vendite in nero desunte dai movimenti con causale “correzione interna” del 30 e 31.12.2017; 3) irragionevole mancata compensazione delle movimentazioni di segno opposto;
4) insussistente equiparazione della sovrastima delle rimanenze finali ad operazioni imponibili ai fini IVA anno di imposta 2018; 5) presenza di diverso giudicato relativamente al periodo d'imposta 2016.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di rigetto dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento in parte qua.
La questione relativa alla mancata istaurazione del contraddittorio trova soluzione nell'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019, ha confermato quanto deciso con sentenza dell'11 aprile 2018 n. 8892, vale a dire che la dichiarazione di fallimento giustifichi l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento, derivando l'urgenza dalla necessità dell'Erario intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo “poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori;
d'altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l'onere informativo nei confronti di tali soggetti”. Ne deriva l'infondatezza della doglianza espressa.
Quanto alla questione relativa alla illegittima presunzione di acquisti e vendite in nero, desunte dai movimenti con causale “correzione interna” va ribadito quanto già affermato in sede di giudizio di primo grado, non avendo parte contribuente, anche in sede di appello, offerto alcuna giustificazione, specifica e concreta, in merito alle operazioni puntualmente contestate.
Circa l'irragionevole mancata compensazione delle movimentazioni di segno opposto, si ritiene che, correttamente, la Corte di primo grado ha ritenuto impraticabile la compensazione mancando documentazione idonea ad individuare provenienza e destinazione della merce, asseritamente soggetta a dislocazioni territoriali di cui manca puntuale e circostanziato riscontro oggettivo. I dati forniti dalla curatela nel giudizio di primo grado appaiono privi di univoca interpretazione nel senso auspicato dal ricorrente oggi appellante, validandosi così il procedimento per presunzioni operato dall'Ufficio, atteso che L'onere di provare la differente qualificazione giuridica delle operazioni poste in essere, gravava e grava sulla parte, che – come appare opportuno ribadire – non ha fornito, neppure in questa sede, alcuna evidenza documentale idonea.
Fondata appare la doglianza relativa alla insussistente equiparazione della sovrastima delle rimanenze finali ad operazioni imponibili ai fini IVA relativamente all'anno di imposta 2018. Ed invero, effettivamente la sovrastima delle rimanenze finali appare frutto di un grossolano errore in sede di contabilità: come risulta dal PVC richiamato, da un sommario riscontro della documentazione acquisita alla verifica, i militari verbalizzanti riscontravano un'anomalia circa il valore unitario dell'articolo contraddistinto al n. “Società_1”, corrispondente al “lucchetto per bicicletta” indicato in euro 444.444,00. Il successivo esame analitico consentiva di rilevare le seguenti circostanze:
- l'inventario al 31/12/2016 riporta la rimanenza di n. 11 lucchetti per bicicletta, contraddistinta dal medesimo codice “Società_1” per un costo medio unitario di Euro 2,25, quindi per un valore complessivo di Euro 24,75 (Euro 2,25 x 11);
- dall'esame delle scritture ausiliarie di magazzino relative all'anno 2017, per l'articolo in argomento non risultano contabilizzate movimentazioni, pertanto le rimanenze finali dovevano coincidere con quelle iniziali
(quindi un valore di Euro 24,75). Di contro l'inventario al 31/12/2017 riporta la rimanenza di n. 11 lucchetti per bicicletta per un costo medio unitario di Euro 444.444,00, quindi per un valore complessivo di Euro
4.888.884,00 (444.444,00 x 11).
Proprio la macroscopicità della discrepanza induce a ritenere che la stessa non può ricondursi in modo univocamente certo ad intenti fraudolenti ed illegittimi, e pertanto arbitraria appare la decisione dell'Ufficio di qualificare presuntivamente l'imponente surplus in ricavi ed operazioni imponibili non contabilizzate, essendo altresì evidente che non può trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 1 D.P.R. n. 441/97 che si riferisce a beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi loro destinati. Il motivo d'appello merita quindi accoglimento.
Palesemente infondata è invece l'invocata efficacia preclusiva di un diverso giudicato relativamente al periodo d'imposta 2016: la capacità espansiva del giudicato opera se trattasi di sentenza irrevocabile, e non trattasi del caso di specie.
Alla luce di quanto sopra la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza annullando l'accertamento nella parte relativa alla equiparazione della sovrastima delle rimanenze finali ad operazioni imponibili ai fini IVA anno di imposta 2018, in quanto determinata da errore materiale, e per l'effetto statuisce la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025