Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 253
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per mancata instaurazione contraddittorio

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la dichiarazione di fallimento giustifica l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento per urgenza dell'Erario, senza che rilevi la possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo.

  • Rigettato
    Illegittima presunzione di acquisti e vendite in nero

    La Corte ha ribadito quanto affermato in primo grado, ritenendo che la parte contribuente non abbia offerto alcuna giustificazione specifica e concreta in merito alle operazioni contestate.

  • Rigettato
    Irragionevole mancata compensazione movimentazioni di segno opposto

    La Corte ha ritenuto impraticabile la compensazione per mancanza di documentazione idonea ad individuare provenienza e destinazione della merce, confermando il procedimento per presunzioni operato dall'Ufficio, poiché l'onere di provare la differente qualificazione giuridica delle operazioni gravava sulla parte.

  • Accolto
    Insussistente equiparazione sovrastima rimanenze finali ad operazioni imponibili IVA 2018

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, constatando che la sovrastima delle rimanenze finali (lucchetti per bicicletta) per un valore di Euro 4.888.884,00, a fronte di un valore iniziale di Euro 24,75, appare frutto di un errore materiale e non può ricondursi in modo univocamente certo ad intenti fraudolenti. Pertanto, è arbitraria la decisione dell'Ufficio di qualificare presuntivamente tale surplus in ricavi e operazioni non contabilizzate, e non è applicabile la presunzione di cui all'art. 1 D.P.R. n. 441/97.

  • Rigettato
    Efficacia preclusiva di diverso giudicato per periodo d'imposta 2016

    La Corte ha ritenuto palesemente infondata la doglianza, poiché la capacità espansiva del giudicato opera solo se trattasi di sentenza irrevocabile, e non è questo il caso.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per mancata instaurazione contraddittorio

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la dichiarazione di fallimento giustifica l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento per urgenza dell'Erario, senza che rilevi la possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo.

  • Rigettato
    Illegittima presunzione di acquisti e vendite in nero

    La Corte ha ribadito quanto affermato in primo grado, ritenendo che la parte contribuente non abbia offerto alcuna giustificazione specifica e concreta in merito alle operazioni contestate.

  • Rigettato
    Irragionevole mancata compensazione movimentazioni di segno opposto

    La Corte ha ritenuto impraticabile la compensazione per mancanza di documentazione idonea ad individuare provenienza e destinazione della merce, confermando il procedimento per presunzioni operato dall'Ufficio, poiché l'onere di provare la differente qualificazione giuridica delle operazioni gravava sulla parte.

  • Rigettato
    Efficacia preclusiva di diverso giudicato per periodo d'imposta 2016

    La Corte ha ritenuto palesemente infondata la doglianza, poiché la capacità espansiva del giudicato opera solo se trattasi di sentenza irrevocabile, e non è questo il caso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 253
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 253
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo