TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/03/2026, n. 4122
TAR
Decreto presidenziale 11 dicembre 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo per eterogeneità delle posizioni

    Il Collegio rileva profili di inammissibilità del ricorso collettivo, come eccepito dall'amministrazione resistente. L'eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti, la mancanza di identità delle situazioni sostanziali e processuali, e l'assenza di identità nelle domande giudiziali, nonché la potenziale conflittualità degli interessi, rendono il ricorso inammissibile secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2-bis D.lgs. n. 165/2001

    Il Collegio ritiene il ricorso infondato. La norma invocata dall'art. 30, comma 2-bis del D.lgs. n. 165/2001, pur sancendo la prevalenza delle procedure di mobilità, non contempla tra i soggetti tutelati la posizione dei ricorrenti, i quali non possono pertanto invocarne la tutela.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che non possa essere rinvenuta una violazione del principio del legittimo affidamento. La deroga operata dall’art. 19-quater del D.L. n.4/2022 alla disciplina contrattuale in materia di mobilità dei Dirigenti scolastici non incardina nei ricorrenti una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di ambire al trasferimento nella Regione di preferenza. Né tanto meno, l’immissione in ruolo fa sorgere automaticamente, altresì, il diritto dei vincitori immessi in ruolo alla attivazione della procedura di mobilità.

  • Rigettato
    Mancanza di priorità nella determinazione del contingente dei posti per mobilità interregionale

    La doglianza è infondata in quanto, come già argomentato in relazione alle altre censure, la posizione dei ricorrenti non è tutelata dalle norme invocate e non sussiste un diritto automatico alla mobilità interregionale che prevalga sulle procedure concorsuali in atto.

  • Rigettato
    Disponibilità posti per mobilità straordinaria

    La doglianza è infondata. La determinazione della disponibilità dei posti per la mobilità straordinaria, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario, rientra nella discrezionalità amministrativa e non viola le posizioni dei ricorrenti, i quali non hanno un diritto automatico alla mobilità che prevalga sulle procedure concorsuali in atto.

  • Rigettato
    Contenuto lesivo delle note relative alle operazioni di mobilità interregionale

    Le doglianze relative alle note ministeriali sono infondate per le medesime ragioni esposte in relazione alle censure precedenti. Non sussiste un diritto prioritario alla mobilità interregionale che possa prevalere sulle procedure concorsuali in atto o sulle disposizioni che regolano la mobilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/03/2026, n. 4122
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4122
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo