Decreto presidenziale 11 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/03/2026, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16158/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16158 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SE AN, AB MA, EA DE, NA UD, RI IN, RA VO, LI NI, EL BA, RA BI, SA BA, IS ON, SA FF, GI CA, RZ AL, RI OS, RU SI, RI LI TA, AN VA, LL EL, NA EL, IO NE, ME TO, CA CE, NN IA, ES AN, IO IT, NE LI, CI RI BI, DA CO, NNmaria NT, IA LI, NS OR, AZ CO, IU CO, EN UN, IZ AR, NN CI, MA D'AQ, EL De Ienner, IV De UC, DA De LV, Bianca Del Regno, TA Devincenzis, DA EN Di Biasio, IO Di Cicco, RIteresa Di EL, NA Di Rella, LI DI, NI IS, RI AR DO, TA SP, IU NG, LA AS, NN ST, OB ER, SA PP, TI CH, RA FO, AB RA, RI EA LA, NN SC, NA IE, DA AN, NU LD, OL AL, IA AM, FA ER, OD SU, EL GE, UD OR, CA VA, MA UM, AB NU, LA OG, RI ES MP, EN CC, TA SS, IN RO, TI LI, RÍ RI La Porta, DA L'Amante, ES CI, IZ MB, DR HE, RI AT UP, AR ND, NA RA, RI SA ME, EN TI, EL ER, AN NA, RInna DA, RA TA, EN TA, NN RI CI, NA NUta, LB PA, IA RI AN, IM LA, CE AN, FF PA, RI AR, LL PA, DR OT, AR IN, LE HI, SI TI, NA PE, LE TR, LO CU, LA IE, ES NN PI, AB RO, UA ST, AN RA, LU NA, NN NO, IA CI, EL AL, MM RO, VI BE, QU NO, IA JU, EA ES, NA RA TA, SE BI, ES NE, IR IG, LV GG, NNlisa TI, IO IL, MO OL, GE OR, AB PU, ER IM, TO PA, AR BI, LG NI, FA TA, NN RI NO, NZ NE, MP RR, SI IG, LA TO, MO NI, DA US, AR VA, IN VA, RI VA, UC EN, RA NZ, EL NE, NNmaria EC, NI IL, CH IG, NA CI, LV CIguerra, GI IT, EL VI, NA RO, IA AN, RI CA, DO Zoncu, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
IC CA, IC CA, TA TE, NNmaria NT, FA NT, UC AN, NNmaria RI, IZ NN SA MA, NN RI AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. Del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.10.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20.11.2023, che ha autorizzato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 979 posti di Dirigente Scolastico, nella parte in cui destina le sedi delle istituzioni scolastiche rese disponibili senza aver completato la procedura di mobilità dei Dirigenti scolastici odierni ricorrenti, quali vincitori della procedura concorsuale di cui al precedente bando di concorso D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017;
2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti e con espressa riserva di impugnare il Bando di concorso una volta che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 18/1/2024:
PER L'ANNULLAMENTO:
1. Del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2788 del 18.12.2023 con il quale il M.I.M. ha pubblicato il bando del “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, nella parte in cui non prevede la priorità nella determinazione del contingente dei posti messi a concorso ai fini della mobilità interregionale in favore dei Dirigenti Scolastici odierni ricorrenti, quali vincitori della procedura concorsuale di cui al precedente bando concorsuale di cui al D.D.G. prot. n. 1259/2017;
2. Dell'Avviso prot. n. 79720 del 29.12.2023 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le “Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2”, definendo dunque le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di reclutamento dei Dirigenti Scolastici riservata ad alcune categorie di partecipanti del concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017, nella parte in cui non prevede priorità nella determinazione del contingente dei posti messi a concorso ai fini della mobilità interregionale in favore dei Dirigenti Scolastici odierni ricorrenti;
3. Per quel che occorrer possa, in quanto atto premesso all'Avviso M.I.M. prot. n. 79720 del 29.12.2023, del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 107 del 08.06.2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11.08.2023 e dei relativi quadri di riferimento ad esso allegati, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017 che hanno sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale, nella parte in cui non prevede priorità nella determinazione del contingente dei posti messi a concorso ai fini della mobilità interregionale in favore dei Dirigenti Scolastici odierni ricorrenti;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 21\6\2024 :
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA, DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
1. Della Nota Ministeriale prot. n. 86611 del 14.06.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici, per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per i ricorrenti, laddove prevede per la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici la disponibilità del 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario di cui al DPIT n. 2788/2023;
2. Di tutte le Note Ministeriali pubblicate sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali recanti indicazioni relative alle operazioni di mobilità interregionale per l’a.s. 2024/2025, nelle parti lesive per i ricorrenti;
3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. LIno GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti chiedono l’annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.10.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20.11.2023, che ha autorizzato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 979 posti di Dirigente Scolastico, nella parte in cui destina le sedi delle istituzioni scolastiche rese disponibili senza aver completato la procedura di mobilità dei Dirigenti scolastici odierni ricorrenti, quali vincitori della procedura concorsuale di cui al precedente bando di concorso D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 .
Con i motivi aggiunti, i medesimi ricorrenti hanno, poi, esteso l’impugnativa al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 2788 del 18.12.2023 con il quale il M.I.M. ha pubblicato il bando del “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, nella parte in cui non prevede la priorità nella determinazione del contingente dei posti messi a concorso ai fini della mobilità interregionale in favore dei Dirigenti Scolastici odierni ricorrenti, quali vincitori della procedura concorsuale di cui al precedente bando concorsuale di cui al D.D.G. prot. n. 1259/2017; all’Avviso prot. n. 79720 del 29.12.2023 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le “Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2”, definendo dunque le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di reclutamento dei Dirigenti Scolastici riservata ad alcune categorie di partecipanti del concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017, nella parte in cui non prevede priorità nella determinazione del contingente dei posti messi a concorso ai fini della mobilità interregionale in favore dei Dirigenti Scolastici odierni ricorrenti; all’Avviso M.I.M. prot. n. 79720 del 29.12.2023, del Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 107 del 08.06.2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11.08.2023 e dei relativi quadri di riferimento ad esso allegati, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017 che hanno sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale, nella parte in cui non prevede priorità nella determinazione del contingente dei posti messi a concorso ai fini della mobilità interregionale in favore dei Dirigenti Scolastici odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti, in qualità di dirigenti scolastici immessi in ruolo con decorrenza dal 01.09.2019 (vincitori della procedura concorsuale indetta con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017) sostengono che i suddetti atti sarebbero illegittimi nella parte in cui destinano al reclutamento dei futuri dirigenti scolastici le sedi delle istituzioni scolastiche resesi disponibili, senza aver prioritariamente completato la procedura di mobilità dei dirigenti scolastici odierni ricorrenti.
Si è costituita l’amministrazione intimata eccependo preliminari profili di inammissibilità del gravame nonché la infondatezza dello stesso ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva i profili di inammissibilità del ricorso collettivo, come correttamente eccepito dall’amministrazione resistente e non contestati dalla parte ricorrente.
EL controversia in esame, assume carattere dirimente l’eterogeneità delle singole posizioni dei concorrenti, che, tuttavia, propongono l’impugnativa in forma collettiva.
In termini generali, giova ricordare che, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons Stato n. 6369/2024), ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali; le domande giudiziali devono essere identiche nell’oggetto, gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto e devono essere censurati gli stessi motivi (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1129/1997; id., sez. IV, n. 6671/2004; id., sez. V, n. 5928/2010).
Al riguardo, si rileva come nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenti una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal titolare con separata azione.
Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di requisiti stringenti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 6990/2011).
Nel caso di specie, la posizione soggettiva dei ricorrenti, non risulta identica anzi si caratterizza per l’esistenza di una concreta situazione di conflitto di interesse. Difatti, i ricorrenti non esplicitano né quali sono i posti messi a concorso oggetto di interesse, ovvero le regioni presso cui ambiscono a trasferirsi, né la sussistenza di un numero di posti congruo per soddisfare tutte le loro richieste.
Peraltro, come emerge dal bando di concorso impugnato, considerato il numero limitato di posti disponibili nelle varie regioni, è di tutta evidenza che solo alcuni dei ricorrenti potrebbero ottenere il trasferimento nella regione di interesse, rimarcando ancor più una situazione di potenziale (ed effettiva) conflittualità delle posizioni degli innumerevoli odierni ricorrenti.
A prescindere da tale rilievo, il ricorso è infondato.
La deroga operata dall’art. 19-quater del D.L. n.4/2022, alla disciplina contrattuale in materia di mobilità dei Dirigenti scolastici non incardina nei ricorrenti una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di ambire al trasferimento nella Regione di preferenza.
Né tanto meno, l’immissione in ruolo fa sorgere automaticamente, altresì, il diritto dei vincitori immessi in ruolo alla attivazione della procedura di mobilità.
Appare dunque difficile rinvenire, nel caso di specie, una violazione del principio del legittimo affidamento, così come invocato dagli odierni ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Né può ritenersi meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso, relativo alla “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2-bis D.lgs. n. 165/2001”.
Sul punto, l’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, se da una parte sancisce la prevalenza delle procedure di mobilità rispetto all’indizione di nuovi bandi di concorso, al comma 2-bis prevede che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”.
Come argomentato dall’amministrazione intimata, dalla lettura del testo emerge chiaramente come lo stesso non contempli, tra i soggetti tutelati dalla norma, la posizione ricoperta dai ricorrenti e dunque gli stessi non possono invocarne tutela.
Il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti, come proposti, pertanto devono essere respinti.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RIngela Caminiti, Presidente
LV Gatto Costantino, Consigliere
LIno GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LIno GA | RIngela Caminiti |
IL SEGRETARIO