Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5576 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11068/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11068 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lombardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1 lett. e) della L. 5 febbraio 1992, n. 91, emesso dal Ministero dell’interno e notificato al ricorrente in data 29.08.2024, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa ON CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 91/1992, in data 11 novembre 2021.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha, con DM 29 agosto 2024, respinto la domanda, previa comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza.
Dall’istruttoria condotta è emerso a carico dell’interessato la seguente situazione penale:
“ -02/11/2022 notifica di ammonimento del Questore di Crotone;
-04/08/2017 deferito all'A.G. per la violazione ex art. 590 bis c. 1 c.p. lesioni personali stradali gravi o gravissime;
-25/06/2017 deferito all'A.G. per la violazione ex art. 572 c.p. maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli ”.
L’istante è insorto avverso il predetto provvedimento con l’odierno ricorso e ne ha chiesto l’annullamento, articolando un unico complesso motivo di censura:
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, 10 e 10 bis della L. 241/1990 nonché del D. Lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91 e del d.p.r. 572/1993. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e difetto della motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria per mancata valutazione degli aspetti favorevoli al richiedente, quali la storia personale del ricorrente e le circostanze di fatto.
L’Amministrazione resistente ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverso della legittimità del provvedimento diniego della cittadinanza per residenza, presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e), legge n. 91/1992.
L’autorità procedente è giunta a determinarsi sfavorevolmente in ordine all’istanza del ricorrente, essendo risultato questi gravato dalla seguente situazione penale:
“ -02/11/2022 notifica di ammonimento del Questore di Crotone;
-04/08/2017 deferito all'A.G. per la violazione ex art. 590 bis c. 1 c.p. lesioni personali stradali gravi o gravissime;
-25/06/2017 deferito all'A.G. per la violazione ex art. 572 c.p. maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli ”.
La parte, che assume di essere ben integrata, contesta la correttezza della valutazione compiuta dall’autorità procedente, che ha fondato la propria sfavorevole determinazione sulla presunta sussistenza di pregiudizi penali, tutti sfociati in decreti di archiviazione.
Nello specifico, con riferimento ai singoli addebiti, deduce che:
- per il reato p. e p. dagli articoli 572 e 582 c.p., si incardinava innanzi al Tribunale di Crotone, il procedimento iscritto con R.G.N.R. 2240/2017, che, a seguito di richiesta del PM, si concludeva con archiviazione in data 22.01.2018;
- per il reato p. e p. dall’art. 590 c. p., si instaurava innanzi al Tribunale di Castrovillari il procedimento penale avente R.G.N.R. 621/2017, conclusosi con decreto di archiviazione in data 05.02.2018;
- per il reato p. e p. dall’art. 572 c.p., si incardinava innanzi al Tribunale di Crotone, il procedimento iscritto con R.G.N.R. 3926/2022, che, a seguito di richiesta del PM, si concludeva con decreto di archiviazione in data 19.09.2024.
Detti rilievi non sono, ad avviso del Collegio, determinanti sul piano del sindacato della correttezza dell’operato dell’autorità procedente nell’ambito del procedimento concessorio.
Le condotte penalmente rilevanti emerse a carico del richiedente lo status , integranti gli estremi di fattispecie di particolare gravità ( maltrattamenti in famiglia e lesioni personali stradali gravi o gravissime ), temporalmente non risalenti, si caratterizzano nel loro complesso per il forte disvalore sociale, tanto da aver ragionevolmente spinto la p.a. a determinarsi negativamente nella formulazione del giudizio prognostico di opportunità della concessione della cittadinanza alla coniuge.
I reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali stradali sono stati non irragionevolmente ritenuti negativi nella formulazione del giudizio prognostico demandato all’Amministrazione, data la loro valenza significativa dell’indole violenta o della pericolosità sociale dell’autore, che denotano tendenze caratteriali della persona da cui traspare, quanto meno, una particolare indifferenza rispetto ai principi di una ordinata e pacifica convivenza civile all’interno dello Stato (cfr. di recente, Cons. Stato, sez. III, n. 6523/2025: “ condivisibilmente, il primo giudice ha ritenuto che, in presenza di condanne relative a reati che denotano un particolare disvalore e allarme sociale, quali sono i reati di lesioni personali e di maltrattamenti in famiglia, il fatto storico della commissione di tali reati non fornisce sicura garanzia circa l’affidabilità del cittadino straniero in merito alla sua integrazione sociale e sul rispetto dei valori di convivenza civile, presupposti che devono sussistere per la concessione della cittadinanza italiana.
Tale principio è stato più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Sezione ritenendo immune di vizi di illogicità e irragionevolezza il diniego di concessione della cittadinanza per condanne relative a reati che destano allarme sociale, come quelli di cui trattasi (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122, e 23 novembre 2018, n. 5638, la prima delle quali afferente proprio a un’ipotesi di condanna per maltrattamenti).
Pertanto, le deduzioni dell’appellante dirette ad evidenziare la percezione di redditi, lo stabile insediamento sul territorio nazionale con il proprio nuovo nucleo familiare, la conduzione di regolare attività lavorativa, l’attività di volontariato, oltre agli aspetti specifici relativi alla vicenda penale (risalenza nel tempo, messa alla prova ed estinzione della pena detentiva), non incidono sulla legittimità della valutazione discrezionale dell’Amministrazione che si appalesa immune dai vizi dedotti ”; in senso analogo, di recente Cons. Stato, sez. III, n. 4122/2021 e n. 104/2022; nello stesso senso, TAR Lazio, sez. I ter, n. 7619/2021, TAR Lazio, sez. V bis, n. 3527/2022 e 3673/2023).
Le condotte contestate non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Peraltro, non giova al ricorrente invocare la definizione favorevole sul piano processuale delle addebitate vicende penali, evidenziando che il provvedimento di archiviazione, in un caso è conseguenza dell’intervenuta remissione di querela, che è condivisibilmente ritenuta non dirimente dalla p.a. (visto che non consente di escludere che il Pubblico Ministero avrebbe, diversamente, esercitato l’azione penale), e, in un altro caso, in quanto adottato in data 19.09.2024, è successivo al provvedimento di diniego e, dunque, ininfluente ai fini del sindacato di legittimità del decreto impugnato, che è stato, infatti, adottato allo stato degli atti.
Inoltre, sul punto si rileva che l’istante non tiene conto che, anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali, a prescindere dagli esiti processuali definitivi e dall’intervenuta estinzione e/o riabilitazione (cfr., ex pluris , Cons. Stato, sez. III, n. 3975/2023; 11177/2022).
Tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, cui nel provvedimento si fa riferimento, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Inoltre, il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Da questo punto di vista, giova ribadire che i fatti contestati al ricorrente sono da ritenere significativi anche in relazione all’arco temporale in cui sono stati commessi in quanto “ costituente il c.d. “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza ai sensi della Legge 91/92 ” [cfr., ex plurimis , Tar Lazio, V bis, sent. n. 9037/2022: “ La prossimità temporale del comportamento antigiuridico … evidenzia invero la mancata acquisizione del senso di consapevolezza e desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza italiana ”; sent. n. 8854/2024: “ deve riconoscersi particolare rilevanza alla “prossimità temporale del comportamento antigiuridico” posto in essere “a ridosso” (in pendenza o in prossimità) della presentazione della domanda, dato che il valore sintomatico della condotta “ è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. I par. 305/2023; TAR Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022, 9037/2022, 13766/2022, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2022/2023, 3673/2023; 3919/2023, 4263/2023, 11068/2023; 10883/2023) ”].
In conclusione, è possibile ritenere che la p.a. abbia valutato correttamente tutti fatti occorsi.
D’altronde, il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657). E la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Il Collegio, pertanto, ritiene, alla luce delle considerazioni che precedono, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione, siano immuni dai vizi di legittimità dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR RI, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
ON CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON CE | OR RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.