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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2648/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2648/2023, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. NICOLETTA PISANO STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.2.2025)
“chiedono l'emissione di sentenza parziale di divorzio, precisando le conclusioni sul punto come da atti introduttivi e rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la successiva concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023 deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
21.5.2005 a VA (BS) con , iscritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2005, e che dall'unione erano nate le figlie il Per_1
12.8.2010 e il 3.11.2016. Per_2
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 3511/2019 emesso all'esito della camera di consiglio del 30.5.2019, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 14.5.2019.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale veniva adottati gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 30.5.2019, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 14.5.2019, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi, alla data di deposito del ricorso di divorzio (22.2.2023), da ben più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da 6 anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra e Parte_1 [...]
a VA (BS) in data 21.5.2005, trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2005;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2648/2023, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. NICOLETTA PISANO STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.2.2025)
“chiedono l'emissione di sentenza parziale di divorzio, precisando le conclusioni sul punto come da atti introduttivi e rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la successiva concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023 deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
21.5.2005 a VA (BS) con , iscritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2005, e che dall'unione erano nate le figlie il Per_1
12.8.2010 e il 3.11.2016. Per_2
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 3511/2019 emesso all'esito della camera di consiglio del 30.5.2019, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 14.5.2019.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale veniva adottati gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 30.5.2019, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 14.5.2019, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi, alla data di deposito del ricorso di divorzio (22.2.2023), da ben più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da 6 anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra e Parte_1 [...]
a VA (BS) in data 21.5.2005, trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2005;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri