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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
03.07.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n. 12947/2024, avente ad oggetto: ricalcolo retribuzione ferie;
TRA
(c.f.: ); (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f.: ; (c.f.: ); Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f.: ; (c.f.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
; (c.f.: ); C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(c.f.: ), tutti elettivamente domiciliati in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio C.F._9
Franco snc – Parco Belfiore, presso lo studio degli avv.ti Gaetano Galotto e Antonio Costabile, che li rappresentano e difendono;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f.: , in persona del direttore generale p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla via dei Mille n. 47, presso lo studio dell'avv. Arturo Testa che CP_1 la rappresentata e difesa;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: previo accertamento del diritto al riconoscimento retributivo della indennità di turno giornaliera nelle giornate di ferie maturate, condannare l' al pagamento Controparte_1
1 delle somme indicate in ricorso, per i periodi analiticamente indicati;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.05.2024, i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti dell' , inquadrati nel profilo professionale di profilo professionale di Controparte_1
Funzionari (categoria D), di cui al CCNL Controparte_2 comparto sanità, in servizio presso differenti reparti (U.O.C.) dell' come Controparte_3 da buste paga in atti.
Deducevano di svolgere una prestazione lavorativa articolata su turni di h24: mattina, dalle 08:00 alle 14:00; pomeriggio, dalle 14:00 alle 20:00; notte, dalle 20:00 alle 08:00 (del giorno seguente); godendo in ragione di ciò dell'indennità di turno giornaliera prevista dal predetto contratto collettivo.
Lamentavano, tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, ciò in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della indennità di turno.
Deducevano l'illegittimità della decurtazione di tale voce retributiva, essendo in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione.
Tanto premesso, convenivano in giudizio l' innanzi al Tribunale di Napoli, in Controparte_4 funzione di Giudice del lavoro, per sentirla condannare, previo accertamento del diritto al riconoscimento retributivo della indennità di turno giornaliera anche nelle giornate di ferie maturate, al pagamento delle somme indicate in ricorso per i periodi ivi indicati.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in Controparte_4 giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
Deduceva che la indennità di turno, rappresentando un elemento della retribuzione cd. variabile, non concorre a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale.
Aggiungeva che l'esclusione della predetta indennità dalla retribuzione feriale è espressamente sancita dal CCNL di riferimento, in quanto legata all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa;
in ciò realizzandosi l'impossibilità di ricondurne la natura nella disciplina di cui agli artt. 4
e 7 della direttiva 2003/88/CE (come interpretati dalla Corte di Giustizia).
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali,
l'udienza del 03.07.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2 2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, i ricorrenti hanno lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno.
Ritiene il giudicante di condividere l'orientamento condiviso da questa sezione del Tribunale di
Napoli, che appare coerente con quello già espresso dalla Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie (cfr. sentenze Cassazione civile sez. lav. n. 13425 del 17/05/2019, e la successiva conforme Cassazione civile sez. lav. n. 22401.
15/10/2020).
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_1 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive Persona_2 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere Per_3 calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore
e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_3 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro
e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali
3 retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione richiamato “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass.
n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
"ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3 cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene in rilievo l'esame dalla indennità indicata in ricorso ed esclusa dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti.
Va, in primo luogo, ritenuto che la indennità di turno giornaliera risulta pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda
o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte
4 collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive
(“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86
5 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt.
33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'indennità di turno giornaliera per le ferie maturate.
3. In ordine alla quantificazione dei crediti operata dai ricorrenti, vanno condivisi i conteggi prodotti, ciò in quanto risultano congruamente calcolati per i periodi indicati, in ossequio a quanto previsto dal CCNL di riferimento e nel rispetto del limite di 28 giorni di ferie annuali, così come sancito dalla Corte di cassazione sez. lav. con sentenza n. 20216 del 23/06/2022; per cui sono pienamente utilizzabili ai fini dell'individuazione del quantum debeatur
In ultima analisi, del tutto irrilevante è quanto dedotto dalla resistente in ordine alla cessazione dal servizio dei ricorrenti , , . Parte_1 Parte_3 Parte_7
Tale circostanza non fa venir meno il diritto degli stessi al riconoscimento dell'indennità in questione (sempre nel rispetto del limite di n. 28 giorni di ferie annuali), risultando regolarmente in servizio per i periodi richiesti in ricorso (cfr. buste in paga in atti).
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, in accoglimento del ricorso, l' va Controparte_4 condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
• l'importo di € 655,80, relativamente al periodo da giugno 2019 a novembre Parte_1
2023;
• l'importo di € 422,32, relativamente al periodo da marzo 2020 ad aprile 2024; Parte_2
• l'importo di € 728,98, relativamente al periodo da giugno 2019 a gennaio Parte_3
2024;
6 • l'importo di € 407,42, relativamente al periodo da marzo 2020 a marzo 2024; Parte_4
• l'importo di € 457,86, relativamente al periodo da marzo 2020 ad aprile 2024; Parte_5
• l'importo di € 689,27, relativamente al periodo da giugno 2019 ad aprile Parte_6
2024;
• l'importo di € 669,94, relativamente al periodo da giugno 2019 a febbraio Parte_7
2024;
• l'importo di € 372,58, relativamente al periodo da marzo 2020 ad aprile 2024; Parte_8
• l'importo di € 405,03 relativamente al periodo da marzo 2020 a marzo 2024; Parte_9
Il tutto oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste del credito e sino al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
Liquidazione effettuata in misura minima in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore degli avv.ti Gaetano Galotto e
Antonio Costabile.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'indennità di turno giornaliera per le ferie maturate nei periodi indicati in ricorso;
• per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp.te, al pagamento Controparte_4 in favore di dell'importo di € 655,80, in favore di per l'importo di Parte_1 Parte_2
€ 422,32, in favore di per l'importo di € 728,98, in favore per Parte_3 Parte_4
l'importo di € 407,42, in favore per l'importo di € 457,86, in favore di Parte_5 Parte_6 per l'importo di € 689,27, in favore di per l'importo di € 669,94, in favore di Parte_7 Pt_8 per l'importo di € 372,58, in favore di per l'importo di € 405,03; oltre interessi
[...] Parte_9 legali dalla maturazione delle singole poste del credito e sino al soddisfo;
• condanna l' , in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese di lite, Controparte_4 che liquida in € 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché rimborso contributo unificato versato, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 04.07.2025 Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
03.07.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n. 12947/2024, avente ad oggetto: ricalcolo retribuzione ferie;
TRA
(c.f.: ); (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f.: ; (c.f.: ); Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f.: ; (c.f.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
; (c.f.: ); C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(c.f.: ), tutti elettivamente domiciliati in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio C.F._9
Franco snc – Parco Belfiore, presso lo studio degli avv.ti Gaetano Galotto e Antonio Costabile, che li rappresentano e difendono;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f.: , in persona del direttore generale p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla via dei Mille n. 47, presso lo studio dell'avv. Arturo Testa che CP_1 la rappresentata e difesa;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: previo accertamento del diritto al riconoscimento retributivo della indennità di turno giornaliera nelle giornate di ferie maturate, condannare l' al pagamento Controparte_1
1 delle somme indicate in ricorso, per i periodi analiticamente indicati;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.05.2024, i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti dell' , inquadrati nel profilo professionale di profilo professionale di Controparte_1
Funzionari (categoria D), di cui al CCNL Controparte_2 comparto sanità, in servizio presso differenti reparti (U.O.C.) dell' come Controparte_3 da buste paga in atti.
Deducevano di svolgere una prestazione lavorativa articolata su turni di h24: mattina, dalle 08:00 alle 14:00; pomeriggio, dalle 14:00 alle 20:00; notte, dalle 20:00 alle 08:00 (del giorno seguente); godendo in ragione di ciò dell'indennità di turno giornaliera prevista dal predetto contratto collettivo.
Lamentavano, tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, ciò in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della indennità di turno.
Deducevano l'illegittimità della decurtazione di tale voce retributiva, essendo in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione.
Tanto premesso, convenivano in giudizio l' innanzi al Tribunale di Napoli, in Controparte_4 funzione di Giudice del lavoro, per sentirla condannare, previo accertamento del diritto al riconoscimento retributivo della indennità di turno giornaliera anche nelle giornate di ferie maturate, al pagamento delle somme indicate in ricorso per i periodi ivi indicati.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in Controparte_4 giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
Deduceva che la indennità di turno, rappresentando un elemento della retribuzione cd. variabile, non concorre a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale.
Aggiungeva che l'esclusione della predetta indennità dalla retribuzione feriale è espressamente sancita dal CCNL di riferimento, in quanto legata all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa;
in ciò realizzandosi l'impossibilità di ricondurne la natura nella disciplina di cui agli artt. 4
e 7 della direttiva 2003/88/CE (come interpretati dalla Corte di Giustizia).
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali,
l'udienza del 03.07.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2 2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, i ricorrenti hanno lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno.
Ritiene il giudicante di condividere l'orientamento condiviso da questa sezione del Tribunale di
Napoli, che appare coerente con quello già espresso dalla Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie (cfr. sentenze Cassazione civile sez. lav. n. 13425 del 17/05/2019, e la successiva conforme Cassazione civile sez. lav. n. 22401.
15/10/2020).
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_1 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive Persona_2 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere Per_3 calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore
e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_3 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro
e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali
3 retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione richiamato “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass.
n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
"ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3 cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene in rilievo l'esame dalla indennità indicata in ricorso ed esclusa dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti.
Va, in primo luogo, ritenuto che la indennità di turno giornaliera risulta pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda
o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte
4 collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive
(“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86
5 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt.
33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'indennità di turno giornaliera per le ferie maturate.
3. In ordine alla quantificazione dei crediti operata dai ricorrenti, vanno condivisi i conteggi prodotti, ciò in quanto risultano congruamente calcolati per i periodi indicati, in ossequio a quanto previsto dal CCNL di riferimento e nel rispetto del limite di 28 giorni di ferie annuali, così come sancito dalla Corte di cassazione sez. lav. con sentenza n. 20216 del 23/06/2022; per cui sono pienamente utilizzabili ai fini dell'individuazione del quantum debeatur
In ultima analisi, del tutto irrilevante è quanto dedotto dalla resistente in ordine alla cessazione dal servizio dei ricorrenti , , . Parte_1 Parte_3 Parte_7
Tale circostanza non fa venir meno il diritto degli stessi al riconoscimento dell'indennità in questione (sempre nel rispetto del limite di n. 28 giorni di ferie annuali), risultando regolarmente in servizio per i periodi richiesti in ricorso (cfr. buste in paga in atti).
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, in accoglimento del ricorso, l' va Controparte_4 condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
• l'importo di € 655,80, relativamente al periodo da giugno 2019 a novembre Parte_1
2023;
• l'importo di € 422,32, relativamente al periodo da marzo 2020 ad aprile 2024; Parte_2
• l'importo di € 728,98, relativamente al periodo da giugno 2019 a gennaio Parte_3
2024;
6 • l'importo di € 407,42, relativamente al periodo da marzo 2020 a marzo 2024; Parte_4
• l'importo di € 457,86, relativamente al periodo da marzo 2020 ad aprile 2024; Parte_5
• l'importo di € 689,27, relativamente al periodo da giugno 2019 ad aprile Parte_6
2024;
• l'importo di € 669,94, relativamente al periodo da giugno 2019 a febbraio Parte_7
2024;
• l'importo di € 372,58, relativamente al periodo da marzo 2020 ad aprile 2024; Parte_8
• l'importo di € 405,03 relativamente al periodo da marzo 2020 a marzo 2024; Parte_9
Il tutto oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste del credito e sino al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
Liquidazione effettuata in misura minima in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore degli avv.ti Gaetano Galotto e
Antonio Costabile.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'indennità di turno giornaliera per le ferie maturate nei periodi indicati in ricorso;
• per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp.te, al pagamento Controparte_4 in favore di dell'importo di € 655,80, in favore di per l'importo di Parte_1 Parte_2
€ 422,32, in favore di per l'importo di € 728,98, in favore per Parte_3 Parte_4
l'importo di € 407,42, in favore per l'importo di € 457,86, in favore di Parte_5 Parte_6 per l'importo di € 689,27, in favore di per l'importo di € 669,94, in favore di Parte_7 Pt_8 per l'importo di € 372,58, in favore di per l'importo di € 405,03; oltre interessi
[...] Parte_9 legali dalla maturazione delle singole poste del credito e sino al soddisfo;
• condanna l' , in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese di lite, Controparte_4 che liquida in € 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché rimborso contributo unificato versato, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 04.07.2025 Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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