Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 2
La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercè la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.
In materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A. derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, è fondata su un autonomo titolo di responsabilità rispetto all'obbligo di indennizzo. Pertanto tale domanda, che deve essere tempestivamente introdotta, non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda volta al risarcimento di "tutti" i danni, ne' può essere proposta per la prima volta in appello
Commentari • 2
- 1. Responsabilità del medico, vittima, prossimi congiunti, danno morale, liquidazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2010
- 2. L’azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioniAccesso limitatoGiuseppe Cassano · https://www.altalex.com/ · 3 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
т REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA29 10/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 14408/99 Presidente Dott. Ernesto LUPO 18240/99 Consigliere - Cron. 6803 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 788 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 17/12/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copla studio dal Sig. -SOLE 2LORE sul ricorso proposto da:
6.20 per diritti € UZ AU, elettivamente -27 FEB 2002 domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE TARO 37 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato LUCIANA UFFICIO COPIE COLANTONI, che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. ricorrente per diritti € 620 1.27 FEB. 2002
contro
IL CANCELLIERE ZZ LV, ZZ CE, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA PLE BELLE ARTI 3, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dell'avvocato GIANFRANCO CRESCENZI, dal Sig. che li difende per diritti € 620 anche disgiuntamente agli avvocati STEFANO COEN, ...27 FEB. 2002 SERGIO मैं IL CANCELLIERE GAITO, giusta delega in atti;
2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrenti UFFICIO COPIE - 2187 Richiesta copia studio nonchè contro dal Sig.མ་ཨ་བ་ན་རིའི per diritti € 6.20 il 27 FEB. 2002 1 IL CANCELLIFRE INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI SPA;
intimata e sul 2° ricorso n° 18240/99 proposto da: WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, (che ha incorporato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE l'Intercontinentale Assicurazioni Spa), elettivamente Richiesta copia studio dal Sig. C. S domiciliata in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso per diritti L.
6-20 lo studio dell'avvocato FRANCESCO TASSONI, che lo 1.28.02.02 IL CANCELLIERE difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ZZ LV, ZZ CE, elettivamente domiciliati in ROMA PLE BELLE ARTI 3, presso lo studio. dell'avvocato GIANFRANCO CRESCENZI, che li difende unitamente agli avvocati STEFANO COEN, SERGIO GAITO, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè
contro
AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UZ 37, TARO presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2276/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 12/06/98 e depositata il 02/07/98 (R.G. 705/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Luciana COLANTONI;
udito l'Avvocato Stefano COEN;
udito l'Avvocato Francesco TASSONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale con l'assorbimento del IV motivo. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 1983 US ZI convenne, dinanzi al Tribunale di Ro- ma, SA AS e la Intercontinentale Ass.ni S. p. a., per sentire dichiarare il primo responsabile dell'incidente occorsogli in data 24 settembre 1982 e condannare, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni subiti. Dedusse, in proposito, che, in data 24 settembre 1982, mentre a bordo della propria moto per- correva, ad andatura regolare e sulla propria carreg- giata, Corso Trieste diretto verso Piazza Istria in Ro- ma, vedeva sbucare, improvvisamente, alla sua sinistra, l'autovettura Fiat Panda targata RM 48596A, condotta dal convenuto che, procedendo ad andatura sostenuta, gli tagliava la strada, senza dargli la dovuta prece- 3 denza e lo investiva, facendolo cadere in terra e pro- curandogli gravi lesioni. Si costituirono il AS, che spiegò anche do- manda riconvenzionale, e 1'Intercontinentale S. p. a., deducendo che l'attore, in considerazione dell'eccessi- va velocità tenuta, doveva considerarsi l'unico respon- sabile del sinistro. Ammesse ed esperite le prove per testi, nonché una consulenza medica di ufficio, all'udienza del 4 maggio 1984 venne riunita alla suindicata causa quella propo- sta dall'attore nei confronti di RI AS, proprietaria dell'auto investitrice. All'udienza del 16 settembre 1986, a seguito dell'eccezione, sollevata dal procuratore della AS, di nullità degli atti istruttori precedentemente espletati, il G. I. dispose il rinnovo degli atti stessi, ivi compresa la consulen- za tecnica;
venne quindi espletata una consulenza tec- nica sulle modalità del sinistro. Con sentenza non definitiva del 23 luglio 1990, il tribunale adito, ritenuto che l'incidente era da ascri- vere a colpa concorrente, nella misura del 50% ciascu- no, di entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti, condannò i convenuti in solido al pagamento dei danni in favore dell'attore, danni da liquidarsi in prosieguo di giudizio. 4 Espletata un'ulteriore consulenza medico legale, il tribunale di Roma, con sentenza definitiva del 16 settembre 1995, condannò i convenuti AS al paga- mento in solido, in favore dell'attore, della somma di lire 329.847.790, la società Intercontinentale al paga- mento, in solido con i suindicati convenuti, della som- ma di lire 196.702.000, nonché sempre la suindicata compagnia assicuratrice a pagare in favore dei convenu- ti AS quanto gli stessi fossero tenuti a pagare in eccedenza rispetto alla somma di lire 196.702.000. Proposto gravame in via principale dalla società Intercontinentale ed in via incidentale dal ZI, la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 2 luglio 1998, respinse l'appello principale ed, accogliendo per quanto di ragione quello incidentale, riconobbe dovuta all'attore la minor somma di lire 229.250.000 (di cui lire 25.000.000 a titolo di danno da incapacità lavora- tiva specifica, lire 114.250.000 per danno biologico ed inabilità temporanea, lire 50.000.000 per danno morale e lire 40.000.000 per danno emergente). Detratti, quin- di, i versamenti effettuati dall'Intercontinentale, condannò, in definitiva, detta compagnia, in solido con i AS, al pagamento della somma di lire 53.703.537. Per la cassazione della suindicata sentenza US 5 ZI ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui hanno resistito con controricorso SA e Bea- trice AS, mentre la società UR s. p. a. (che ha incorporato l'Intercontinentale Assicurazioni) ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di tredici motivi. Tutte le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione la riunione dei 1) Va disposta, preliminarmente, ricorsi ex art.335 c. p. c., trattandosi di impugnazio- ni avverso la medesima sentenza. 2) Devono essere esaminati prioritariamente, sotto il profilo logico, i primi tre motivi del ricorso inci- dentale proposto dalla UR Assicurazioni.
2 - a) Con il primo di essi la ricorrente lamentan- do violazione falsa applicazione dell'art. 101 C. p. e nonché omessa, insufficiente e contraddittoria mo- C., tivazione, deduce che la Corte di appello avrebbe dovu- to dichiarare la nullità del processo di primo grado e della relativa sentenza, atteso che, all'udienza del 30 marzo 1993, davanti al giudice istruttore, quest'ulti- mo, in presenza del procuratore della compagnia assicu- ratrice, aveva in un primo momento chiuso detto verbale con la dichiarazione di interruzione del processo, es- sendo stata dichiarata la morte del procuratore costi- 6 tuito dell'attore ZI. Nella stessa udienza, il verba- le era stato inopinatamente riaperto ed era stata revo- cata la precedente ordinanza di interruzione, per ef- nuovo procuratore del- fetto della costituzione di un comunicazione fosse stata l'attore, senza che nessuna fatta al procuratore della ricorrente, che si era al- lontanato dall'aula. Pertanto, tutta la successiva fase del processo doveva considerarsi affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio. La censura è inammissibile, atteso che la ricorren- te incidentale non ha impugnato l'affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa afferma che la società Intercontinentale aveva depositato rego- larmente la conclusionale in data 29 novembre 1994, non sollevando con la stessa alcuna eccezione sul punto e discutendo la causa nel merito. Orbene è noto che, giu- sta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pa- cifico, che nella specie deve trovare ulteriore confer- ma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, - per giungere alla cassazione della pro- è necessario esse abbia formato nunzia non solo che ciascuna di ma anche che il ricorso oggetto di specifica censura, nella sua interezza con abbia esito positivo l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realiz- 7 zi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, ○ in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che au- tonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che, come nella fattispecie in esame, anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di cen- sura, perché il motivo di impugnazione debba essere re- spinto nella sua interezza. b) Con il secondo motivo deduce la ricorrente 2 incidentale che la corte di appello, ignorando del tut- to quanto eccepito dalla società Intercontinentale, non aveva dichiarato l'estinzione del processo, per non es- sere stato lo stesso riassunto nel termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 305 c. p. C.. Il motivo è manifestamente infondato, per l'assor- bente considerazione che, in virtù di quanto detto in precedenza, l'ordinanza di interruzione era stata revo- cata dal giudice istruttore.
2 - c) Infondato è, inoltre, il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce che, nella prima fase del giudizio di primo grado, non essendo stato integrato il contraddittorio nel processo n.4202/83 nei confronti della proprietaria dell'auto- vettura investitrice, il relativo processo avrebbe do- vuto essere dichiarato improcedibile, mentre erronea- 8 mente la corte di appello aveva ritenuto che la succes- siva riunione del suindicato processo a quello n.35550/83, proposto nei confronti della AS Bea- trice, proprietaria dell'autovettura Panda, aveva rea- lizzato una sostanziale integrazione del contradditto- rio. Invero, attraverso l'esame degli atti, consentito a questa corte versandosi in tema di error in proceden- do, risulta che, una volta riuniti i due processi, gli sono trattati unitariamente dal giudice stessi stati in accoglimento di istruttore, tanto che lo stesso, un'apposita istanza della difesa di RI AS, provvide a rinnovare tutta l'istruttoria precedentemen- te compiuta senza la presenza di detta parte. Pertanto, anche se in astratto è esatta l'affermazione della ri- corrente, secondo cui, pur dopo la riunione, i processi la propria autonomia, mantengono ritiene il Collegio che, nella specie, possa condividersi la tesi della corte distrettuale, secondo cui, in virtù della riunio- ne, si è concretizzata l'integrazione del contradditto- rio nei confronti della parte necessaria. 3) Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art.2054 C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn.3 5e C. p. C.), censura la sentenza impugnata in 9 ordine all'an. Deduce che non era stato per nulla con- siderato il verbale della Polizia Stradale, dal quale non risultava affatto quanto affermato dal giudice di appello, e cioè che la moto del ZI procedeva a velo- cità superiore ai 60 Km., andando ad urtare in maniera violenta contro la Fiat Panda. Inoltre, la sentenza im- pugnata si fondava su un'acritica acquisizione delle risultanze della relazione del c. t. u. ing. Papa, men- tre in nessun conto erano state tenute le pur specifi- che ed analitiche critiche mosse alla consulenza tecni- nonché di parte Vincenti, la ca di ufficio dal C. t. deposizione del teste Scafoletti. Non aveva, infine, la corte di merito spiegato per quale ragione, pur in pre- senza di particolari circostanze (non sufficiente visi- bilità e reiterati illegittimi comportamenti del condu- cente la Fiat Panda,) fosse stata attribuita la respon- sabilità del sinistro in eguale misura al ZI, che viaggiava su una strada di grande scorrimento (e che aveva anche tentato una manovra di emergenza), ed a SA AS, conducente l'autovettura, che, vi- ceversa, era tenuto ad accordare la dovuta precedenza al motociclista. Il motivo è infondato. Rileva, in via di principio, la Corte che la rico- struzione degli elementi probatori e la relativa valu- 10 tazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune da vizi di moti- vazione rilevabili in sede di legittimità. L'art.116 - primo comma C.- p. C., sancendo la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. E' devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risul- tanze processuali, purché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addivenire alle proprie conclusioni, ben potendo disattendere in-taluni elementi ritenuti compatibili con Ala decisione adottata. norma della menzionata disposizione di legge, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti. Inoltre, non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella spe- ricostru-cie, la maggiore o minore rispondenza della zione del fatto nei suoi vari aspetti, о un migliore coordinamento dei dati 0, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò ri- 11 mane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con le leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato. In tema, poi, di responsabilità da sinistri deri- vanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle per- sone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insin- dacabile in sede di legittimità, quando sia adeguata- damotivato ed immune da vizi logici e errori mente giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art.2054 c.c.. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Cor- te che non sia censurabile l'impugnata sentenza, atteso che, in buona sostanza, il motivo tende in modo eviden- te ad una valutazione del fatto diversa da quella ope- rata dal giudice di merito, con motivazione che, anche se sintetica, appare adeguata e, come tale, è insinda- cabile in questa sede. in particolare, alla dedotta quanto attiene,Per violazione del secondo comma dell'art.2054 cod. civ., va rilevato che tale norma (il cui testuale disposto è 12 il seguente: "nel caso di scontro tra veicoli si pre- sume, fino a prova contraria, che ciascuno dei condu- centi abbia concorso ugualmente a produrre il danno su- bito dai singoli veicoli") è stata costantemente inter- pretata da questa Corte nel senso che, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la pre- sunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberato- ria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo cari- CO. Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta dalla presunzione de che quest'ultimo resti esonerato e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di qua, avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Poiché, nella specie, la corte distrettuale, facen- do propria, tra l'altro, l'ampia motivazione della sen- tenza non definitiva di primo grado sull'an (secondo cui il motociclista procedeva ad una velocità non ade- guata allo stato dei luoghi e l'automobilista non aveva accordato la dovuta precedenza al ZI), ha accertato 13 che entrambi i conducenti hanno concorso in misura uguale a produrre l'incidente, ne consegue che non sus- siste la dedotta violazione del secondo comma del- l'art.2054 C.C.. 4) Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056, 2059 c.c., nonché omessa, insufficien- te e contraddittoria motivazione (art.360 3nn. 5e C. p. c.). Deduce: a) che, con riferimento al danno patri- moniale, non emergeva in alcun modo l'iter logico se- guito dalla corte di merito, per addivenire ad una li- quidazione di tale danno in misura inferiore a quella fissata dal giudice di primo grado. Pur adottando una valutazione equitativa, il giudice di merito non poteva prescindere da elementi oggettivi di comune esperienza e conoscenza, mentre non stataera nemmeno indicata quale fosse la ragione secondo cui doveva ritenersi non corretta sul punto la sentenza di primo grado;
b) che anche la riduzione della misura del danno biologico, operata dal giudice di appello, appariva illegittima e non motivata, per omesso esame di punti e questioni di rilevanza decisiva, posti in luce da esso ricorrente in sede di appello;
c) che, relativamente alla liquidazio- ne del danno morale, la corte di merito non aveva tenu- to conto delle gravi lesioni in concreto subite dal ri- 1 14 corrente, senza operare, come dovuto, una liquidazione personalizzata del danno: la relativa valutazione ri- sultava, conseguentemente, illegittima e del tutto apo- dittica. Il motivo è fondato. In ordine al danno patrimoniale, va rilevato, in linea generale, che, secondo la giurisprudenza di que- sta corte regolatrice, alla liquidazione dei danni in via equitativa può addivenirsi tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nel- l'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione (Cass.19 novembre 1994, n.9838). In altri termini, il giudice del merito, una volta accer- tata la sussistenza del danno, può procedere alla re- lativa liquidazione con criterio equitativo quando la prova del suo preciso ammontare sia impossibile, ovve- ro allorché essa presenti notevoli difficoltà. Peral- tro, pure nel concorso delle ricordate condizioni, il giudice, perché la sua decisione non presenti i conno- tati della arbitrarietà, deve indicare i criteri segui- ti per determinare, sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discre- zionale che lo caratterizza, l'entità del risarcimen- 15 to. Invero, l'esercizio in concreto del potere discre- zionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa è sottratto a qualsiasi sindacato in se- de di legittimità, ma solo se la motivazione della de- cisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facol- tà, indicando il processo logico e valutativo seguito e dimostrando di avere tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'am- montare dei danni liquidati Orbene, alla luce di tali consolidati principi, ap- pare evidente come, nella specie, la corte distrettua- le, accogliendo l'appello principale della società as- sicuratrice e respingendo, viceversa, quello incidenta- le del ZI, abbia proceduto ad una diversa liquidazio- ne equitativa del danno patrimoniale, rispetto a quella operata dal giudice di primo, senza indicare specifica- mente, anche se in misura sintetica, quali siano stati in concreto i motivi, aldilà di un accenno alla circo- stanza che il ZI percepisse nel 1985 uno stipendio annuo di lire 15.000.000, che l'avevano indotta a dimi- nuire notevolmente la misura del danno patrimoniale li- quidata in prime cure, invece che accogliere l'opposta richiesta dell'appellante incidentale. Per quanto concerne il danno biologico, attesa la natura non patrimoniale di tale tipo di danno e la dif- 16 گا una sua esatta determinazione, la relativa ficoltà di liquidazione ben può essere operata dal giudice con va- lutazione equitativa, ricorrendo anche a criteri prede- terminati e standardizzati, quali le così dette tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari. E', peraltro, tale valutazione sia assolutamente indispensabile che effettuata previa personalizzazione del criterio adot- tato, tenendo conto cioè della specificità della situa- ciò costituendo condizione impre- una zione concreta, e motivato esercizio del scindibile per un effettivo potere di valutazione equitativa del giudice di merito. la corte di appello di Roma ha Nel caso concreto respinto le richieste del ZI, con motivazione apodit- tica, facendo si richiamo, per quanto attiene alla mi- sura della percentuale dell'invalidità permanente rico- e confermata in appello, nosciuta in primo grado (45%) t. U., ma non considerando mi- alla valutazione del c. nimamente gli specifici richiami fatti dallo stesso Lu- zi con l'appello incidentale, ai gravissimi deficit ri- a seguito del sinistro in portati dal ZI medesimo, quali, specificati, ad questione ed analiticamente permanente dell'organo l'indebolimento cere- esempio, brale, il rischio epilettico, la grave difficoltà re- spiratoria, il danno estetico. In presenza di postumi di una tale gravità non poteva il giudice di appello, 17 nel respingere l'appello incidentale del ZI ed acco- gliere quello principale della società Intercontinenta- scarna e, pertanto, adottare una motivazione così le, insufficiente, oltre che apodittica, non essendo mini- motivo per cui veniva disatteso mamente spiegato il l'appello incidentale. per il valgono, infine, Analoghe considerazioni danno morale, la cui liquidazione, per quanto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, si sottrae all'esigenza di una motivazione adegua- ta, che tenga conto cioè delle effettive sofferenze pa- non tite dal danneggiato, della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi del fattispecie concreta. In sinte- si, anche nella liquidazione del danno morale il giudi- una personalizzazione dello ce di merito deve operare certamente avvenuto nel caso con- stesso, il che non creto, non trovandosi nella sentenza, sul punto, il mi- nimo accenno alle gravissime sofferenze subite dal dan- neggiato, che in età giovanissima (22 anni al momento e proprio calvario, del sinistro) ebbe a subire un vero costituito da ben 37 interventi chirurgici, alcuni dei all'estero, previo trasporto con un quali effettuati aereo militare. 5) Riprendendo l'esame del ricorso incidentale del- siccome manifesta- va disatteso, la società UR, 18 mente infondato, il quarto motivo di detto ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che la corte di appello e con motivazione insufficiente e aveva erroneamente, contraddittoria, rigettato il 14° e 15° motivo del pro- prio appello, concernenti l'illegittimità della dupli- cazione del danno, operata dal giudice di primo grado, su somme rivalutate. Al riguar- riconoscendo interessi do, correttamente la corte distrettuale, con motivazio- ne sintetica, ma congrua, ha rigettato le doglianze os- servando che il calcolo degli interessi era stato ef- fettuato dal giudice di primo grado sulle somme di vol- secondo i criteri fissati da ta in volta rivalutate, questo Supremo Collegio con la nota sentenza 1712/1995. nono motivo del ricorso, la ri- 6) Con il settimo e corrente incidentale lamenta violazione e falsa appli- cazione degli artt. 112, 113, 100, 101 e 99 C. p. C. 1 per ed insufficiente motivazione, non nonché omessa la corte di appello che non si era avere considerato mai instaurato alcun legittimo contraddittorio tra il ZI e l'Intercontinentale in ordine alla condanna ul- tramassimale della compagnia assicuratrice, atteso che era stata proposta dall'attore per la relativa domanda la prima volta in sede di precisazione di conclusioni all'udienza del 30 maggio 1989. Le doglianze sono fondate. 19 E' noto che, in materia di assicurazione obbligato- ria per la responsabilità civile derivante dalla circo- lazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liqui- dazione dei da a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) verso il danneggiato trova un limite nel massimale (contrattuale o di legge) e che il superamento di tale limite limitata- rivalutazione del massimale ed agli in-mente alla teressi - in tanto è consentito in quanto l'assicu- ratore colpevolmente adotti un comportamento ingiu- stificatamente dilatorio;
il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione dall'assi- curatore di una somma superiore al massimale è costi- tuito, per la parte eccedente il massimale stesso, non già dal fatto illecito del responsabile del sini- stro, ma da quello dell'assicuratore. Ne consegue che, in difetto di allegazione di tale diverso ed ulteriore fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, la do- manda volta al risarcimento di "tutti" i danni deri- vati dal sinistro non può intendersi estesa anche alla rivalutazione del massimale in relazione all'interve- nuta svalutazione monetaria nelle more verificatasi ed agli interessi eventualmente maturati. Né la domanda stessa è proponibile per la prima volta in appello, 20 stante il divieto dei nova in secondo grado, ri- levabile d'ufficio ai sensi dell'art. 345 c. p. C.. responsabilità per colpevole ritardo Orbene, la nell'adempimento della sua obbliga- dell'assicuratore zione ben può essere fatta valere dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore medesimo, per ottenere la così detta rivalutazione del massimale di polizza, nel- l'ambito dell'azione diretta ex art.18 L. n.990 del 1969, essendo, tuttavia, necessaria una specifica do- manda al riguardo da parte del danneggiato. Peraltro, nella specie, tale domanda, attraverso l'esame degli atti consentito a questa corte trattandosi di un error in procedendo, è stata proposta per la prima volta dal ZI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 maggio 1989; in tale udienza, peraltro, risulta che la società ha dichiarato specifica-Intercontinentale mente di non accettare il contraddittorio su tale do- manda. Non senza considerare che, in effetti, poiché, con la sentenza non definitiva del 23 luglio 1990, il giu- dice di primo grado aveva sostanzialmente deciso ogni questione relativa all'an debeatur, con la medesima implicitamente respinta lasentenza doveva ritenersi domanda del ZI formulata in sede di precisazione del- le conclusioni, mentre la successiva fase del giudizio 21 Z era solo limitata alla determinazione del quantum, sen- za possibilità per il giudice di merito di riprendere nuovamente l'esame dell'an. Doveva, pertanto, essere accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla società assicuratrice in sede di appello. 7) Per analoghe considerazioni deve essere accolto il decimo motivo del ricorso incidentale, nella parte in cui si deduce che i AS avevano proposto tar- divamente la domanda per mala gestio nei confronti del- la Intercontinentale. Al riguardo, anche per far valere da parte dell'as- sicurato il pregiudizio subito per la cattiva gestione della lite nei confronti dell'assicuratore, è necessa- un apposito rapporto processua- ria l'instaurazione di le, che nella specie è mancata, poiché la relativa do- manda risulta proposta per la prima volta, nella secon- da fase del giudizio di primo grado, solo in sede di precisazione di conclusioni. Poiché in quest'ultima udienza nessuno comparso la società assicuratrice, quest'ultima legittima- per mente, nella prima difesa successiva, e cioè con l'atto ha eccepito della domanda, l'irritualità di appello, doveva essere accolta dalla eccezione che, pertanto, corte di appello. 22 8) Alla stregua di quanto precede, devono ritenersi assorbiti i motivi quinto, sesto, ottavo ed undicesimo del ricorso incidentale, relativi alle suindicate do- mande di danno proposte dal ZI e dai AS. Del pari assorbiti, infine, devono ritenersi i mo- concernente l'omesso esame da parte tivi dodicesimo del giudice di appello, della domanda di restituzione delle somma versate in più rispetto a quanto deciso, poiché il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente la liquidazione del danno e tredicesimo, attinente alla regolamentazione delle spese. 9) In conclusione, respinto il primo motivo del ri- corso principale ed accolti il secondo moti vo del mede- simo ricorso, nonché, per quanto di ragione, il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con con- seguente rinvio ad altro giudice, che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo moti- del ricorso principale, accoglie il secondo motivo VO del medesimo ricorso, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale, cassa in relazio ne e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassa- zione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 23 Così deciso in Roma, nella comera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 17 dicembre 2001. estensore Il Consigliere relatore edConfigliere relets in Fidiccion Il Presidente IL CANCELLIERE C Gina RO Depositata in Cancelleria A Doggi, n 27/2.02 M E R P IL CANCELLIERE C1 Gine 4567 61.91 TOT. 191,08 ACENT ENTRATE ROMA 2 30 LUG.2082rie 4 Reca 0 34436 * 191.08 (auro CENTON QUANTUNO/08 Piricante.. Corvizi AUFFO) epons e Servizio Atti Giudiziari 'Argele 10 M. RACCICHIN!) 24