Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2910
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

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Massime2

La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercè la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.

In materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A. derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, è fondata su un autonomo titolo di responsabilità rispetto all'obbligo di indennizzo. Pertanto tale domanda, che deve essere tempestivamente introdotta, non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda volta al risarcimento di "tutti" i danni, ne' può essere proposta per la prima volta in appello

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2910
Data del deposito : 27 febbraio 2002

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