Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
Il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 legge n. 120 del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato d'ebbrezza, pur se essa ha acquisito natura di natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando che il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro.
Commentari • 5
- 1. Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 gDi Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Corte di Cassazione S.U. pen. 17 aprile 2012, n. 14484 Il veicolo utilizzato per commettere il reato di cui all'art. 186 c.s., comma 2 lett. c (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), non può essere assoggettato alla misura della confisca obbligatoria se il mezzo è nella disponibilità del trasgressore in forza di un contratto di leasing e il concedente, proprietario del mezzo, risulta del tutto estraneo al reato. RITENUTO IN FATTO 1. In data 2 maggio 2010, la Polizia stradale di Rimini-Sottosezione di Forlì fermava l'autovettura Volkswagen Golf condotta da R. S. il quale, a seguito di espletamento di test alcolimetrico, risultava avere una concentrazione …
Leggi di più… - 2. Non confiscabile l’auto in leasing condotta in stato di ebbrezza (Cass. penale 14484/12)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 13 gennaio 2024
IL PRINCIPIO DI DIRITTO “Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione al contratto di leasing, se il conducente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato“. LA SENTENZA INTEGRALE Cassazione Penale, Sezione Unite, sentenza n. 14484/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPO Ernesto – Presidente Dott. DE ROBERTO Giovanni – Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina – Consigliere Dott. FIALE Aldo – Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero – rel. Consigliere Dott. SANDRELLI Gian Giacomo – Consigliere Dott. …
Leggi di più… - 3. Leasing e guida in stato di ebbrezza (Cass. 14484/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2020
- 4. Guida in stato di ebbrezza: si alla confisca del veicolo anche se in comproprietàStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 22 novembre 2015
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-09-2015) 12-10-2015, n. 40957 IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA L'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non …
Leggi di più… - 5. Non confiscabile l'auto in leasing condotta in stato di ebbrezzaStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 27 agosto 2014
Cassazione Penale, Sezione Unite, sentenza n. 14484/2012 IL PRINCIPIO DI DIRITTO “Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione al contratto di leasing, se il conducente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato“. LA SENTENZA INTEGRALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPO Ernesto – Presidente Dott. DE ROBERTO Giovanni – Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina – Consigliere Dott. FIALE Aldo – Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero – rel. Consigliere Dott. SANDRELLI Gian Giacomo – Consigliere Dott. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2010, n. 45365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45365 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 25/11/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1917
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 14266/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
1) EL AT N. IL *30/03/1981* C/;
avverso la sentenza n. 3052/2009 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 10/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con sentenza in data 10.11.2009 il giudice monocratico del Tribunale di Genova ha dichiarato LI EO responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., coma 2, lett. e) e comma 2 bis, per aver guidato in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (in *Genova il 17 gennaio 2009*), e lo ha condannato, con il riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, convertendo la pena detentiva nell'ammenda pari ad Euro 2.280,00, così complessivamente ammenda di Euro 3.280,00 (oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida). Con la medesima sentenza il Tribunale predetto ha assolto il LI\ dal reato di guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope, di cui all'art. 187 C.d.S., per insussistenza del fatto. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova denunciando vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, asseritamente troppo blando in relazione alla riconosciuta pericolosità della condotta ascritta all'imputato: ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe inoltre violato l'art. 62 bis, ultimo comma, c.p. nell'ancorare il riconoscimento delle attenuanti generiche alla sola incensuratezza dell'imputato, ed avrebbe quindi dovuto determinare la pena tenendo conto dell'aggravante dell'aver provocato un incidente;
con il ricorso viene denunciata poi mancanza di motivazione circa la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, e violazione di legge per la mancata confisca del veicolo.
Preliminarmente mette conto sottolineare che correttamente il Procuratore Generale ricorrente si è avvalso del ricorso per cassazione quale mezzo di impugnazione, pur trattandosi di condanna alla pena dell'ammenda in conseguenza di conversione di quella detentiva (che avrebbe comportato l'appellabilità della sentenza di condanna): ed invero, si è proceduto con il rito abbreviato e quindi la sentenza di condanna non poteva essere impugnata dall'ufficio requirente se non con il ricorso per cassazione, non essendo stato modificato il titolo del reato (art. 443 c.p.p.). Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute sulla base della sola incensuratezza dell'imputato (trattandosi di fatto commesso il 17 gennaio 2009, e quindi successivamente alle modifiche apportate all'art. 62 bis c.p. dal D.L. n. 92 del 2008 convertito con la L. n. 125 del 2008); non è possibile rideterminare la pena in questa sede, trattandosi di statuizione che comporta valutazioni di merito estranee al giudizio in cassazione.
La fondatezza dei rilievi del P.G. ricorrente, appena esaminati, riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze concernenti il denunciato vizio di motivazione circa l'entità della pena e la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria: in sede di rinvio, il giudicante, dovendo rideterminare la pena, avrà modo di esprimere le proprie valutazioni al riguardo. Per quanto riguarda la omessa confisca del veicolo, pure oggetto del ricorso del P.G., vanno fatte alcune osservazioni in ragione dello ius superveniens costituito dalla L. 120/2010 entrata in vigore nelle more del processo.
La disposizione normativa di cui all'art. 186 C.d.S. è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". In particolare, lo specifico richiamo nell'art. 186, come novellato, all'art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010 (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonché per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e di guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope), è ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010). Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all'art. 186 C.d.S. in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate.
Ma, pur con l'entrata in vigore della ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo l'obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche prima dell'ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.
Dunque, analogamente a quanto avviene già per l'applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Nè rileva che il veicolo oggetto della confisca non sia stato sottoposto a sequestro (come nel caso in esame).
In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative.
Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest'ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)), non integra un'ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).
Anche sul punto concernente la confisca, l'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale che si pronuncerà al riguardo tenuto conto di quanto sopra precisato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti il trattamento sanzionatorio e la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010