Sentenza 2 luglio 2015
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, non può essere concessa la sospensione condizionale della pena, stante l'incompatibilità tra i due istituti.
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La massima Sì. La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (Cassazione penale , sez. IV , 09/12/2020 , n. 36783). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, appellata dall'imputato C.L., con la quale costui era stato …
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La massima L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2015, n. 30365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30365 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 02/07/2015
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1000
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 7420/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DIST. DI SASSARI;
Nei confronti di:
CH AN VI N. IL 30.01.1971;
Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI SASSARI in data 11 aprile 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari sez. dist. di Sassari, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, nel dichiarare DD OV GA colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), (tasso alcolemico 1,74/ 1, 72 g/I), ha sostituito la pena principale detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità (fatto commesso il 18 luglio 2010). Le doglianze riguardano:
- l'omessa applicazione della confisca del veicolo condotto dal trasgressore;
- la mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche;
- la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante fosse stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pur se subordinatamente all'ipotesi, meramente eventuale, del mancato positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Fondato e assorbente appare il motivo concernente l'applicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante fosse stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pur se subordinatamente all'ipotesi, meramente eventuale, del mancato positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Esso impone infatti una completa rivisitazione del patto concluso fra le parti. Valgono i seguenti principi:
- la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la incompatibilità tra i due istituti (cfr Sez. 4, n. 10939 del 20/02/2014, Rv. 259130). - la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è istituto più favorevole rispetto al beneficio della sospensione condizionale della pena (ancora sent. citata).
Ne deriva che non poteva essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo stato applicato il lavoro sostitutivo.
Nè è certamente corretto giuridicamente il ragionamento sviluppato dal giudice di merito a supporto della concessione del beneficio de quo subordinatamente ad una condizione futura ed incerta, quale quella del mancato fruttuoso svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Vale del resto osservare che proprio tale condizione apposta dal giudicante mal si concilia con la prognosi che è alla base del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2015. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2015