Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 20705 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20705 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GAIMARI BARBARA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. NANNOLO ALESSANDRO presso C.F._2
il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi scioglimento in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il
30/10/1989 (atto n. 175, P. I, sez. Z, anno 1989), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 26/09/2016, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA resa nel procedimento rg. 9390/2016.
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oggi entrambi economicamente autosufficienti.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 127 ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente solo una pronuncia divorzile, ovvero concordavano, in ragione della loro indipendenza economica, la rinuncia reciproca all'assegno divorzile e di nulla prevedere in ordine alla casa coniugale, sita in Napoli alla Via Contieri n. 7/C, di proprietà esclusiva della ricorrente Parte_1
Il Tribunale ritiene pertanto di provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e NAPOLI il 30/10/1989 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 175, P. I, sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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