Decreto cautelare 24 gennaio 2026
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2026, proposto da -OMISSIS- S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Profeta e Andrea Profeta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Saverio Profeta in RI, via Cognetti, 25;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
Azienda sanitaria locale RI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edvige Trotta e Giuseppe Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Verbale di Prescrizione n. -OMISSIS-, del Dipartimento di Prevenzione SISP Area Metropolitana – ASL della Provincia di RI – Regione Puglia, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-/2025 del 17 dicembre 2025, nella misura in cui impone alla ricorrente di “… conformarsi immediatamente a quanto prescritto dall'art. 124 della Delibera della G.R. 30 dicembre 1993, n. 6090”;
- del G.R. 6 ottobre 1993, n. 3819 avente ad oggetto: L.R. 20 luglio 1984, n. 36 art. 9, 2° comma, lett. m) Approvazione schema tipo di regolamento di Igiene e Sanità pubblica dei Comuni - Chiarimenti. (Puglia B.U. 1° aprile 1994, n. 55)", in particolare non dovranno mai essere superati 80 utenti contemporaneamente mediante controllo numerico degli accessi e sistema di alert in caso di superamento dell'affollamento massimo consentito»;
- della nota prot. -OMISSIS- del 12.01.2026 del Dipartimento di Prevenzione SISP Area Metropolitana – ASL della Provincia di RI – Regione Puglia, di sollecito all’adempimento di quanto prescritto nel Verbale n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso nonché consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. CA Dibello e uditi gli avvocati Saverio Profeta e Andrea Profeta, per la ricorrente, e l'avv. Giuseppe Campanile, per l'azienda sanitaria;
Dato avviso alle parti della possibilità di definire la controversia con sentenza in foma semplificata ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società -OMISSIS- s.r.l. a socio unico ha domandato al Tar l’annullamento:
- del Verbale di Prescrizione n. -OMISSIS- del Dipartimento di Prevenzione SISP Area Metropolitana – ASL della Provincia di RI – Regione Puglia, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-/2025 del 17.12.2025, nella misura in cui prescrive alla ricorrente di «…conformarsi immediatamente a quanto prescritto dall'art. 124 della "Del. G.R. 30 dicembre 1993, n. 6090: Del. G.R. 6 ottobre 1993, n. 3819 avente ad oggetto: L.R. 20 luglio 1984, n. 36 art. 9, 2° comma, lett. m) Approvazione schema tipo di regolamento di Igiene e Sanità pubblica dei Comuni - Chiarimenti. (Puglia B.U. 1 aprile 1994, n. 55)", in particolare non dovranno mai essere superati 80 utenti contemporaneamente, mediante controllo numerico degli accessi e sistema di alert in caso di superamento dell'affollamento massimo consentito»;
- della nota prot. -OMISSIS- del 12.01.2026 del Dipartimento di Prevenzione SISP Area Metropolitana – ASL della Provincia di RI – Regione Puglia, di sollecito all’adempimento di quanto prescritto nel Verbale n. -OMISSIS-;
2.- La deducente gestisce una palestra denominata -OMISSIS- in via -OMISSIS- in un immobile di 2000 mq lordi. I locali in cui l’attività di palestra è svolta sono muniti di attestazione di idoneità dal punto di vista igienico-sanitario – rilasciata il 27 agosto 20214.
3.- All’esito di un sopralluogo effettuato in data 2 dicembre 2025 da Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dipendenti del Dipartimento prevenzione dell’SL RI, operato su segnalazione pervenuta al Servizio e acquisita agli atti in data 24 novembre 2025, è stata accertata la presenza di 113 utenti e una condizione di sufficienza dei servizi igienici e degli spogliatoi sia per le donne che per gli uomini.
3.1. - Gli stessi verbalizzanti hanno prescritto il ripristino della soluzione di continuo dell’intonaco e della pitturazione del soffitto nella zona docce e la sostituzione dei pannelli interessati da fenomeni di umidità entro e non oltre dieci giorni dall’accertamento effettuato, anche mediante documentazione fotografica. Dopo aver acquisito il parere igienico sanitario sopra citato i verbalizzanti hanno poi dato atto della possibilità di “effettuare ulteriori valutazioni e/o richieste documentali connesse al sopralluogo”.
4.- La società è stata raggiunta successivamente da verbale di prescrizione recante il n. -OMISSIS- con il quale, accertato che: “…la palestra ha un totale di 2500 iscritti e al momento del sopralluogo risultavano presenti n. 113 utenti, come da dichiarazione di parte; per gli utenti risultavano disponibili i seguenti servizi: uno spogliatoio donne costituito da n. 2 wc e 4 docce; uno spogliatoio uomini costituito da n. 2 wc, 3 orinatoi e 5 docce ed uno spogliatoio disabili completo di doccia idonea”, “…in relazione alla dotazione attuale di servizi igienici e docce, si prescrive alla soc. -OMISSIS- di conformarsi immediatamente a quanto prescritto dall’articolo 124 della delibera di Giunta regionale 30 dicembre 1993, n. 6090 ...in particolare non dovranno mai essere superati 80 utenti contemporaneamente mediante controllo numerico degli accessi e sistema di alert in caso di superamento dell’affollamento massimo consentito”.
5.- Con successiva nota del 12 gennaio 2026, il Direttore del servizio igiene e sanità pubblica SISP Area metropolitana ha sollecitato inoltre la comunicazione, da parte della deducente società, entro e non oltre dieci giorni … dell’avvenuto adempimento a quanto prescritto “ per garantire il rispetto del massimo affollamento consentito dalla norma” .
6.- Ritenendo di ricevere pregiudizio dagli atti adottati dall’Amministrazione intimata, la società -OMISSIS- s.r.l. li ha impugnati con l’odierno ricorso ai fini del loro annullamento, previa richiesta di misura cautelare,
Ha dedotto le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, CO. 2, LETT. M), E DELL’ART. 4, L.R. PUGLIA 20 LUGLIO 1984, N. 36. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 76 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE D’IGIENE, COSÌ COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 502 DEL 12.02.1990, NONCHÉ LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 128 DEL 08.04.1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL PRESUPPOSTO NORMATIVO, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS. VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI DI LEGALITÀ, AFFIDAMENTO E CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCÌPI DI TIPICITÀ E NOMINATIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 21-NONIES E 21-QUINQUIES, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. INAMMISSIBILITÀ DELL’ANNULLAMENTO IMPLICITO.
7.- L’SL RI si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato in fatto e in diritto. La stessa Azienda sanitaria ha depositato una memoria di precisazione delle proprie conclusioni. La ricorrente ha replicato con memoria depositata in data 6 febbraio 2026.
8.- Alla Camera di consiglio del 10 febbraio 2026, è stato dato avviso alle parti costituite della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo.
9.- Con il primo motivo deduce la -OMISSIS- che la prescrizione impostale con il verbale n.-OMISSIS- impugnato sarebbe frutto di un presupposto normativo erroneo. Si sarebbe, cioè, ritenuto di applicare l’articolo 124 di una delibera di Giunta Regionale del 30 dicembre 1993 recante “ approvazione schema tipo di regolamento di Igiene e sanità pubblica del Comune” non tenendo conto del fatto che la stessa norma demandava ai Comuni l’autonomo potere discrezionale di adattamento allo schema tipo di regolamento e al suo articolo 124, e che la città di RI è munita di proprio Regolamento di igiene e sanità pubblica adottato nel 1999, in base al quale la stessa SL ebbe a rilasciare attestazione di idoneità dei locali della palestra dal punto di vista igienico sanitario. A tanto dovrebbe aggiungersi che il consiglio comunale barese ha ritenuto di non recepire il citato art. 124 dello schema tipo di regolamento. Difatti, il nulla osta del 27 agosto 2014 rilasciato proprio dall’SL RI in favore della ricorrente attesta l’idoneità igienico sanitaria della palestra di specie alla luce dell’ «… art. 76 del vigente Regolamento Comunale d’Igiene, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 502 del 12.02.1990, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 08.04.1999».
10.- Con il secondo motivo la società lamenta che con il verbale di prescrizione impugnato si sia realizzato, in via surrettizia, l’annullamento implicito di precedenti titoli autorizzatori pienamente efficaci, in violazione dei principi di tipicità dell’azione amministrativa e delle regole sull’autotutela della P.a. sancite dall’articolo 21-nonies della legge 241 del 1990.
11. Il ricorso è fondato, ad avviso del Collegio, avuto riguardo al primo motivo articolato dalla difesa della -OMISSIS-s.r.l.
11.1- Occorre rammentare che il Verbale di prescrizione n. -OMISSIS- impone alla ricorrente di non superare «80 utenti contemporaneamente», assumendo a parametro vincolante l’art. 124 della « Del. G.R. 6 ottobre 1993, n. 3819 avente ad oggetto: L.R. 20 luglio 1984, n. 36 art. 9, 2° comma, lett. m) Approvazione schema tipo di regolamento di Igiene e Sanità pubblica dei Comuni – Chiarimenti».
12.- Va detto in proposito che l’art. 9, comma 2, lettera m), della L.r. 36/1984, stabilisce: « La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale. In particolare, su proposta dell’Assessore alla sanità: […] m) predispone direttive per la elaborazione del regolamento di igiene di cui al precedente art. 4, predisponendo anche uno schema tipo.».
13.- Il citato art. 4 della medesima legge regionale, a sua volta, prescrive che: « I provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del Sindaco, sono adottati dal Comitato di gestione dell’Unità sanitaria locale. I regolamenti locali di igiene e sanità pubblica vengono adottati dai Consigli comunali.».
14.- Dalla lettura dello schema di regolamento tipo (nello specifico la p. 6) si evince che la ratio ad esso sottesa è la seguente: « La Regione, pertanto, nell'ambito del potere di direttiva di cui alle citate disposizioni, ha predisposto l'unito schema di regolamento d'igiene e sanità pubblica da adottarsi, nell'esercizio dall'autonomo potere discrezionale di adattamento, da parte dei competenti Consigli Comunali. Lo schema di regolamento, che costituisce, nella sua unitarietà ordinamentale, un complesso normativo organico e funzionale, tiene conto non solo della fenomenologia territoriale e produttiva della Regione, ma anche della necessità di un adattamento continuo delle sue statuizioni ala evoluzione della normazione di livello superiore, attraverso l'uso di formule giuridiche di rinvio dinamico.».
15.- Il Consiglio comunale barese disponeva pertanto di un potere discrezionale di adattamento allo schema tipo di regolamento adottato in sede regionale - nella parte in cui la fonte richiamata ha previsto l’obbligo di non superare 80 utenti contemporaneamente nella palestra gestita dalla -OMISSIS- – tenendo conto della natura giuridica di atto di indirizzo non direttamente applicabile dello schema tipo di regolamento.
16.- E’ lecito pertanto ritenere che nel Comune di RI non trovi applicazione l’art. 124 della delibera di G.R. 6 ottobre 1993, n. 3819 recante lo schema tipo di regolamento ma il Regolamento comunale d’Igiene e Sanità vigente. Il Comune di RI infatti dispone di un Regolamento Comunale d’Igiene (adottato con deliberazioni podestarili n. 1301 del 30 luglio 1938 - XVI; n. 1994 del 12 dicembre 1938 -XVII e n. 21 del 14 gennaio 1940 - XVIII, approvate dalla G.P.A. il 12 novembre 1938 - XVII, n. 35147 ed il 17 gennaio 1939 - XVII n. 255), che è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 502 del 12.02.1990 nonché con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 8 aprile 1999, quindi in epoca successiva all’adozione dello schema tipo di regolamento. Ciò significa che, nell’esercizio del suo potere discrezionale di adattamento, il Consiglio comunale Barese ha ritenuto di non recepire il citato art. 124 dello schema tipo di regolamento.
17. – Testimonianza in tal senso è offerta dal Nulla osta del 27 agosto 2014 rilasciato proprio dall’SL RI in favore della ricorrente che attesta l’idoneità igienico sanitaria della palestra alla luce de «…l’art. 76 del vigente Regolamento Comunale d’Igiene, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 502 del 12.02.1990, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 08.04.1999;».
18.- La difesa della deducente società ha posto in risalto che, ai fini dell’esercizio dell’attività, e dunque in vista del conseguimento dei pareri igienico-sanitari necessari, la richiedente ha prospettato alle PP.AA.:
- un affollamento massimo di circa 200 utenze, oltre al personale di servizio (stimato nella misura massima di n. 10 unità lavorative in contemporanea negli orari di punta);
- una dotazione sanitaria, proporzionale all’affollamento massimo previsto, specificata in uno spogliatoio femminile avente superficie pari a mq 105 – fornito di servizi igienici (n. 2 wc + antibagno) e della zona docce (n. 4 docce) – ed uno spogliatoio maschile avente superficie pari a mq 131 – fornito di servizi igienici (n. 2 wc e n. 3 orinatoi + antibagno) e della zona docce (n. 5 docce). L’SL resistente, avuto riguardo proprio a detto affollamento e alla corrispettiva dotazione igienico-sanitaria, con provvedimento del 27 agosto 2014 ha espresso parere favorevole attestando «…che i locali siti in RI alla -OMISSIS-, così come rappresentati nelle piante planimetriche (all.n. 1), nonché le attrezzature e le suppellettili ivi presenti, sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario all’esercizio di attività di Palestra.».
19.- Ne discende che il sopralluogo ha permesso all’ASL resistente di verificare la conformità tra l’affollamento preventivato ed autorizzato e quello effettivo nonché la piena corrispondenza tra la dotazione igienico-sanitaria autorizzata e quella effettivamente presente, oltre che il suo pieno funzionamento.
20.- La diversa tesi secondo la quale “… ASL non si è basata sull'applicazione diretta e vincolante dello schema tipo di regolamento regionale di cui alla d.G.R. n. 6090 quale fonte del diritto, bensì sull'esercizio dei poteri istituzionali di tutela dell'igiene e della salute pubblica, che competono all'Azienda Sanitaria” si pone in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa.
21.- Il principio di legalità dell’azione amministrativa non può essere inteso modernamente solo alla stregua e nei termini di non contraddittorietà dell’atto amministrativo alla legge o di conformità formale alla legge. Esso va piuttosto declinato in guisa di conformità sostanziale facendosi riferimento alla necessità che l’amministrazione agisca non solo entro i limiti di legge, ma anche in conformità della disciplina sostanziale posta dalla legge.
22.- Per questa ragione, il richiamo ai poteri istituzionali di tutela dell’igiene e della salute pubblica non accompagnato dall’indicazione chiara e lineare della norma attributiva del potere amministrativo in base alla quale si prescrive un dato comportamento non appare sufficiente in termini di garanzia del cittadino e di rispetto del menzionato principio di legalità.
23.- Ne consegue l’illegittimità del verbale di prescrizione impugnato e del connesso atto di sollecito rivolto alla ricorrente del 12 gennaio 2026.
24.- Il ricorso è accolto con annullamento del verbale di prescrizione e del connesso atto di sollecito così come impugnati.
25.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’SL RI al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della ricorrente nella complessiva misura di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ditta ricorrente.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AN, Presidente
CA Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Dibello | GI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.