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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2022
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1296/2022 r.g. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BIMBI LUIGI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
– in forma abbreviata “ – Controparte_1 CP_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. DE CESARE Controparte_2 P.IVA_2 CLAUDIA (CF ) C.F._1
APPELLATO/I
*
Oggi 9 Luglio 2025, alle ore 12.15 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. Alberto Benedetti in sostituzione dell'avv. Luigi Bimbi. Per parte appellata l'avv. Eugenia Manescalchi in sostituzione degli avv.ti De Cesare Claudia e Francesco Bonaccorso Seracini.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 10
N. R.G. 1296/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1296/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BIMBI LUIGI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
[...
– in forma abbreviata “ Controparte_1 CP_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. DE CESARE Controparte_3 P.IVA_2 CLAUDIA (CF ) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 720/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2022
CONCLUSIONI
In data 9.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: annullare e/o riformare - sulla base di quanto dedotto in narrativa- la sentenza del Tribunale di Pisa, G.O. Dr.ssa Fontanelli, nr. 720/2022 pubblicata in data 26.05.2022, nel giudizio RG nr. 3553/2018 non notificata. e per l'effetto, dichiarare tenuta e pagina 2 di 10 condannare la , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentanti pro tempore, a versare alla società per i motivi suesposti, la somma Parte_1 complessiva di € 38.269,05 o quella diversa somma che sarà provata in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs nr. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna fattura al dì del saldo Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio”
Per parte appellata: “I – In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande di ex artt. 2, 4 e 4 ter del d.l. 23 dicembre 2003, n.
Parte_1 347 II – In rito e nel merito:
1. accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande di ex artt. 2, 4 e 4 ter del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 2. rigettare ogni
Parte_1 pretesa avanzata da 3. dato atto dell'eccezione ex art. 1460 c.c. respingere e
Parte_1 rigettare ogni preteso diritto di credito di III – In ogni caso: con vittoria di spese,
Parte_1 diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado integralmente e senza compensazioni, oltre IVA, CAP 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. 720/2022, emessa dal CP_1
Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2022, che aveva dichiarato “improseguibile” la domanda proposta dalla medesima con compensazione integrale delle spese di lite. Parte_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio chiedendo la sua condanna al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 38.269,05 – o di quella maggiore o minore che fosse risultata provata in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs n. 231/2002 – ritenuta dovuta sulla base delle fatture n. 71.2014.1173 del 12.07.2014 di € 8.980,25, n. 71.2015.533 del 31.03.2015 di € 13.799,75, n. 71.2016.122 del 09.03.2016 di € 15.529,85, dalla medesima emesse e rimaste insolute, per il servizio di smaltimento dei reflui in uscita dal cantiere del “Polo Ospedaliero di
Empoli”;
1.2. – Si costituiva tardivamente in giudizio eccependo l'improcedibilità della CP_1 domanda, stante la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, avvenuta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5.12.2018, cui aveva fatto seguito la sentenza n. 932/2018, emessa in data 20.12.2018 e pubblicata il 21.12.2018, con la quale il Tribunale di
Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza ai sensi del d.l. n. 347/2003.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali ed orali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, ritenendo fondata la suddetta eccezione di improcedibilità e compensando integralmente le spese di lite, dal momento che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria era intervenuta solo in corso di causa.
pagina 3 di 10 2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo deduceva l'erroneità della decisione del tribunale nella parte in cui aveva statuito la
“improseguibilità” della domanda avanzata da essa Parte_1
A tale proposito, sosteneva l'appellante che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della disposizione di cui al comma II bis dell'art. 2 del DL 347/2003, secondo cui “il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 ed agli articoli 42, 44, 45, 46 e
47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”, la quale non conteneva alcun riferimento né all'art. 43 l.f. (che impone l'interruzione del processo nel caso di fallimento di una delle parti), né all'art. 52 l.f. (secondo cui il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito), con la conseguenza che, nei confronti delle grandi imprese in crisi (quale, appunto, ), non valeva il principio dell'esclusività della verifica del passivo per CP_1
l'accertamento dei crediti.
Inoltre, il tribunale aveva finito per applicare d'ufficio l'art. 43 l.f., con ciò violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2) Con il secondo, rilevava che, alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, la procedura di amministrazione straordinaria si era già chiusa (in data 28.1.2022), con la conseguenza che l'imprenditore era ritornato in bonis ed era venuta meno la causa di improseguibilità della domanda.
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda proposta dall'originaria attrice, la cui fondatezza risultava dimostrata dall'espletata istruttoria, ed emettere statuizione di CP_ condanna al pagamento, per l'importo di € 38.269,05, nei confronti di .
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 20.2.2025, la Corte, ritenuto che la causa poteva essere decisa secondo il modulo di trattazione ex art. 281-sexies c.p.c., rinviava all'odierna udienza.
pagina 4 di 10 2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame
3.1. – In via preliminare si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
3.2. – Ciò posto, l'appello, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è infondato e va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.2.1. – Risulta documentalmente provato:
(-) che è partecipata per il 99% dalla CP_1 Parte_2 amministrazione (di seguito: Condotte) e per l'1% da CP_2 Parte_3
(-) che, in data 17 luglio 2018, ha formulato istanza al Ministero dello Sviluppo Pt_2
Economico per ottenere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e contestualmente ha presentato ricorso al Tribunale di Roma per vedere accertato e dichiarato il suo stato di insolvenza, come previsto dal d.l. 347/2003, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39 (c.d. “Legge Marzano”).
(-) che, in data 6 agosto 2018, è stata ammessa alla procedura di amministrazione Pt_2 straordinaria con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
(-) che, in data 14 agosto 2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di con la sentenza n. 642/2018; Pt_2
(-) che, in data 16 novembre 2018, ha formulato istanza al Ministero dello Sviluppo Pt_2 CP_ Economico per ottenere l'estensione a della procedura di amministrazione straordinaria;
(-) che, in data 19 novembre 2018, ha depositato al Tribunale di Roma il ricorso per la Pt_2 dichiarazione dello stato di insolvenza di Inso ai sensi dell'art. 3, co. 3, del d.l. 347/2003;
(-) che, in data 5 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto con cui ha ammesso Inso alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 3, comma 3, d.l.
347/2003;
(-) con sentenza n. 932/2018, emessa in data 20 dicembre 2018 e pubblicata il 21 dicembre
2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di Inso ai sensi del d. l. 347/2003.
3.2.2. – Orbene, l'art.
4-ter, comma 1, del d.l. 347/2003 stabilisce che “l'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270”.
pagina 5 di 10 A sua volta, l'art. 53, comma 1, del d.lgs n. 270/1999 così recita “l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario”.
Non vi è dubbio, allora, che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza apra il concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore e che qualsiasi credito, anche se munito di prelazione, debba essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della legge fallimentare (r.d. n.
267/1942).
3.2.3. – D'altra parte, già la giurisprudenza formatasi sotto il vigore della legge c.d. Prodi (l.n.
95/1979) aveva affermato: “nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge 3 aprile 1979, n.
95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso
l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucbili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum"” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell'11.10.2012, n. 17327).
Con l'entrata in vigore della legge c.d. Prodi-bis (l.n. 270/1999), è venuta meno la fase amministrativa, davanti al commissario straordinario, per l'accertamento del passivo, in quanto, per effetto proprio del citato art. 53, comma 1, la verifica ha assunto natura giurisdizionale e si svolge, sin dalla fase della dichiarazione dello stato d'insolvenza, davanti al giudice delegato, ex art. 93 e seg. l.f. (ora 201 e seg. c.c.i.).
Pertanto, la nuova disciplina si è affrancata dalla liquidazione coatta amministrativa, in favore di un procedimento di accertamento di natura giurisdizionale che, in virtù di quanto stabilito dal citato art.
4-ter, comma 1, del d.l. 347/2003, vale anche per le grandi imprese in crisi.
3.2.4. – Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, dovendosi fare applicazione del seguente principio: “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la pagina 6 di 10 relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 4.10.2018, n. 24156).
Nella specie, l'ammissione di alla procedura di amministrazione straordinaria (di cui al CP_1 decreto ministeriale adottato il 5.12.2008) è successiva all'introduzione del giudizio di primo grado
(avvenuta con atto di citazione notificato il 3.8.2018), di talché la domanda è stata correttamente dichiarata improcedibile (tale dovendosi intendere la dicitura “improseguibile” utilizzata dal primo giudice).
3.3. – Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva che l'art. 2, comma 2-bis, del c.d. “legge Marzano”, nel disciplinare gli effetti dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (onde “il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e
l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”), non richiami l'art. 43 l.f. che prevede l'interruzione automatica del processo nel caso di fallimento.
Nella specie, infatti, alla sottoposizione di alla procedura di amministrazione CP_1 straordinaria è seguita, con sentenza n. 932/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data 20 dicembre 2018 e pubblicata il 21 dicembre 2018, la declaratoria del suo stato di insolvenza.
Ora, l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 347/2003 stabilisce che “il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con
pagina 7 di 10 riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili”.
Ebbene, l'art. 8, comma 1, della l.n. 270/1999 prevede che “con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale […] d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato”, con ciò affermando il principio (ribadito anche dal successivo art.
4-ter) dell'esclusività dell'accertamento dei crediti nella forma della verifica del passivo.
Pertanto, anche a voler ipotizzare che la sola ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria non determini l'interruzione del processo, nel caso, come quello in esame, in cui vi sia stata pure la dichiarazione dello stato di insolvenza, vige non solo il principio di esclusività della verifica dello stato passivo ma anche quello della automatica interruzione del processo.
A sostegno di tale impostazione milita anche un argomento di carattere letterale dal momento che l'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999 (c.d. Prodi-bis), nel disciplinare gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza, stabilisce che “l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 l.f.” e, inoltre, sempre l'art. 4, comma 1, della c.d. “legge Marzano” precisa che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza “determina con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili”.
Orbene, tra tali effetti non si vedono motivi per non includervi anche quello interruttivo dei processi in corso, il che, anzi, è coerente con la necessità di accertare i crediti vantati nei confronti dell'impresa sottoposta alla procedura concorsuale nelle forme di cui all'art. 93 l.f. (ora 201 c.c.i.), norma espressamente richiamata dall'art. 53 del d.lgs. n. 270/1999 a cui, a sua volta, rinvia l'art.
4-ter, comma 1, del d.l. 347/2003.
3.4. – Deve, altresì, escludersi che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di ultrapetizione, in quanto non solo l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda già apparteneva al dibattito processuale (in quanto proposta dalla società convenuta sin dall'atto della sua costituzione in giudizio), ma, in ogni caso, trattavasi di eccezione rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che il tribunale non era vincolato alle deduzioni delle parti per procedere alla sua qualificazione (con specifico riferimento alla ritenuta applicazione dell'art. 43 l.f.). pagina 8 di 10 3.5. – Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta che la procedura di amministrazione straordinaria sia stata chiusa.
Difatti, non solo tale circostanza non emerge dalla visura camerale del 7.7.2022 della CP_1 prodotta dalla medesima (dove, nel frontespizio, è indicata proprio “amministrazione Parte_1 straordinaria stato di insolvenza” alla voce “procedure in corso”) ma, inoltre, non è stato prodotto neppure il presunto decreto di chiusura emesso dal competente tribunale ex art. 76 del d.lgs n.
270/1999.
In ogni caso, è pacifico che il credito di fosse anteriore all'apertura della procedura di Parte_1 amministrazione straordinaria, con la conseguenza che lo stesso andava necessariamente accertato nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo, di talché, anche a voler ipotizzare che medio tempore la procedura concorsuale sia stata chiusa, la domanda si presenterebbe, comunque, improcedibile.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono così liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 6.734,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2. – Non possono, invece, riconoscersi all'appellata le spese del giudizio di primo grado – richieste nella comparsa di costituzione e risposta depositata in questo giudizio – non avendo proceduto ad interporre appello incidentale avverso la regolamentazione delle stesse operata dal tribunale (che ne ha disposto la compensazione).
4.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 720/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.734,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 1296/2022 r.g. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BIMBI LUIGI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
– in forma abbreviata “ – Controparte_1 CP_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. DE CESARE Controparte_2 P.IVA_2 CLAUDIA (CF ) C.F._1
APPELLATO/I
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Oggi 9 Luglio 2025, alle ore 12.15 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. Alberto Benedetti in sostituzione dell'avv. Luigi Bimbi. Per parte appellata l'avv. Eugenia Manescalchi in sostituzione degli avv.ti De Cesare Claudia e Francesco Bonaccorso Seracini.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 1296/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1296/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BIMBI LUIGI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
[...
– in forma abbreviata “ Controparte_1 CP_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. DE CESARE Controparte_3 P.IVA_2 CLAUDIA (CF ) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 720/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2022
CONCLUSIONI
In data 9.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: annullare e/o riformare - sulla base di quanto dedotto in narrativa- la sentenza del Tribunale di Pisa, G.O. Dr.ssa Fontanelli, nr. 720/2022 pubblicata in data 26.05.2022, nel giudizio RG nr. 3553/2018 non notificata. e per l'effetto, dichiarare tenuta e pagina 2 di 10 condannare la , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentanti pro tempore, a versare alla società per i motivi suesposti, la somma Parte_1 complessiva di € 38.269,05 o quella diversa somma che sarà provata in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs nr. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna fattura al dì del saldo Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio”
Per parte appellata: “I – In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande di ex artt. 2, 4 e 4 ter del d.l. 23 dicembre 2003, n.
Parte_1 347 II – In rito e nel merito:
1. accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande di ex artt. 2, 4 e 4 ter del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 2. rigettare ogni
Parte_1 pretesa avanzata da 3. dato atto dell'eccezione ex art. 1460 c.c. respingere e
Parte_1 rigettare ogni preteso diritto di credito di III – In ogni caso: con vittoria di spese,
Parte_1 diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado integralmente e senza compensazioni, oltre IVA, CAP 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. 720/2022, emessa dal CP_1
Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2022, che aveva dichiarato “improseguibile” la domanda proposta dalla medesima con compensazione integrale delle spese di lite. Parte_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio chiedendo la sua condanna al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 38.269,05 – o di quella maggiore o minore che fosse risultata provata in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs n. 231/2002 – ritenuta dovuta sulla base delle fatture n. 71.2014.1173 del 12.07.2014 di € 8.980,25, n. 71.2015.533 del 31.03.2015 di € 13.799,75, n. 71.2016.122 del 09.03.2016 di € 15.529,85, dalla medesima emesse e rimaste insolute, per il servizio di smaltimento dei reflui in uscita dal cantiere del “Polo Ospedaliero di
Empoli”;
1.2. – Si costituiva tardivamente in giudizio eccependo l'improcedibilità della CP_1 domanda, stante la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, avvenuta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5.12.2018, cui aveva fatto seguito la sentenza n. 932/2018, emessa in data 20.12.2018 e pubblicata il 21.12.2018, con la quale il Tribunale di
Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza ai sensi del d.l. n. 347/2003.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali ed orali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, ritenendo fondata la suddetta eccezione di improcedibilità e compensando integralmente le spese di lite, dal momento che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria era intervenuta solo in corso di causa.
pagina 3 di 10 2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo deduceva l'erroneità della decisione del tribunale nella parte in cui aveva statuito la
“improseguibilità” della domanda avanzata da essa Parte_1
A tale proposito, sosteneva l'appellante che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della disposizione di cui al comma II bis dell'art. 2 del DL 347/2003, secondo cui “il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 ed agli articoli 42, 44, 45, 46 e
47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”, la quale non conteneva alcun riferimento né all'art. 43 l.f. (che impone l'interruzione del processo nel caso di fallimento di una delle parti), né all'art. 52 l.f. (secondo cui il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito), con la conseguenza che, nei confronti delle grandi imprese in crisi (quale, appunto, ), non valeva il principio dell'esclusività della verifica del passivo per CP_1
l'accertamento dei crediti.
Inoltre, il tribunale aveva finito per applicare d'ufficio l'art. 43 l.f., con ciò violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2) Con il secondo, rilevava che, alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, la procedura di amministrazione straordinaria si era già chiusa (in data 28.1.2022), con la conseguenza che l'imprenditore era ritornato in bonis ed era venuta meno la causa di improseguibilità della domanda.
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda proposta dall'originaria attrice, la cui fondatezza risultava dimostrata dall'espletata istruttoria, ed emettere statuizione di CP_ condanna al pagamento, per l'importo di € 38.269,05, nei confronti di .
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 20.2.2025, la Corte, ritenuto che la causa poteva essere decisa secondo il modulo di trattazione ex art. 281-sexies c.p.c., rinviava all'odierna udienza.
pagina 4 di 10 2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame
3.1. – In via preliminare si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
3.2. – Ciò posto, l'appello, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è infondato e va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.2.1. – Risulta documentalmente provato:
(-) che è partecipata per il 99% dalla CP_1 Parte_2 amministrazione (di seguito: Condotte) e per l'1% da CP_2 Parte_3
(-) che, in data 17 luglio 2018, ha formulato istanza al Ministero dello Sviluppo Pt_2
Economico per ottenere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e contestualmente ha presentato ricorso al Tribunale di Roma per vedere accertato e dichiarato il suo stato di insolvenza, come previsto dal d.l. 347/2003, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39 (c.d. “Legge Marzano”).
(-) che, in data 6 agosto 2018, è stata ammessa alla procedura di amministrazione Pt_2 straordinaria con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
(-) che, in data 14 agosto 2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di con la sentenza n. 642/2018; Pt_2
(-) che, in data 16 novembre 2018, ha formulato istanza al Ministero dello Sviluppo Pt_2 CP_ Economico per ottenere l'estensione a della procedura di amministrazione straordinaria;
(-) che, in data 19 novembre 2018, ha depositato al Tribunale di Roma il ricorso per la Pt_2 dichiarazione dello stato di insolvenza di Inso ai sensi dell'art. 3, co. 3, del d.l. 347/2003;
(-) che, in data 5 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto con cui ha ammesso Inso alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 3, comma 3, d.l.
347/2003;
(-) con sentenza n. 932/2018, emessa in data 20 dicembre 2018 e pubblicata il 21 dicembre
2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di Inso ai sensi del d. l. 347/2003.
3.2.2. – Orbene, l'art.
4-ter, comma 1, del d.l. 347/2003 stabilisce che “l'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270”.
pagina 5 di 10 A sua volta, l'art. 53, comma 1, del d.lgs n. 270/1999 così recita “l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario”.
Non vi è dubbio, allora, che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza apra il concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore e che qualsiasi credito, anche se munito di prelazione, debba essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della legge fallimentare (r.d. n.
267/1942).
3.2.3. – D'altra parte, già la giurisprudenza formatasi sotto il vigore della legge c.d. Prodi (l.n.
95/1979) aveva affermato: “nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge 3 aprile 1979, n.
95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso
l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucbili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum"” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell'11.10.2012, n. 17327).
Con l'entrata in vigore della legge c.d. Prodi-bis (l.n. 270/1999), è venuta meno la fase amministrativa, davanti al commissario straordinario, per l'accertamento del passivo, in quanto, per effetto proprio del citato art. 53, comma 1, la verifica ha assunto natura giurisdizionale e si svolge, sin dalla fase della dichiarazione dello stato d'insolvenza, davanti al giudice delegato, ex art. 93 e seg. l.f. (ora 201 e seg. c.c.i.).
Pertanto, la nuova disciplina si è affrancata dalla liquidazione coatta amministrativa, in favore di un procedimento di accertamento di natura giurisdizionale che, in virtù di quanto stabilito dal citato art.
4-ter, comma 1, del d.l. 347/2003, vale anche per le grandi imprese in crisi.
3.2.4. – Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, dovendosi fare applicazione del seguente principio: “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la pagina 6 di 10 relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 4.10.2018, n. 24156).
Nella specie, l'ammissione di alla procedura di amministrazione straordinaria (di cui al CP_1 decreto ministeriale adottato il 5.12.2008) è successiva all'introduzione del giudizio di primo grado
(avvenuta con atto di citazione notificato il 3.8.2018), di talché la domanda è stata correttamente dichiarata improcedibile (tale dovendosi intendere la dicitura “improseguibile” utilizzata dal primo giudice).
3.3. – Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva che l'art. 2, comma 2-bis, del c.d. “legge Marzano”, nel disciplinare gli effetti dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (onde “il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e
l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”), non richiami l'art. 43 l.f. che prevede l'interruzione automatica del processo nel caso di fallimento.
Nella specie, infatti, alla sottoposizione di alla procedura di amministrazione CP_1 straordinaria è seguita, con sentenza n. 932/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data 20 dicembre 2018 e pubblicata il 21 dicembre 2018, la declaratoria del suo stato di insolvenza.
Ora, l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 347/2003 stabilisce che “il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con
pagina 7 di 10 riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili”.
Ebbene, l'art. 8, comma 1, della l.n. 270/1999 prevede che “con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale […] d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato”, con ciò affermando il principio (ribadito anche dal successivo art.
4-ter) dell'esclusività dell'accertamento dei crediti nella forma della verifica del passivo.
Pertanto, anche a voler ipotizzare che la sola ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria non determini l'interruzione del processo, nel caso, come quello in esame, in cui vi sia stata pure la dichiarazione dello stato di insolvenza, vige non solo il principio di esclusività della verifica dello stato passivo ma anche quello della automatica interruzione del processo.
A sostegno di tale impostazione milita anche un argomento di carattere letterale dal momento che l'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999 (c.d. Prodi-bis), nel disciplinare gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza, stabilisce che “l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 l.f.” e, inoltre, sempre l'art. 4, comma 1, della c.d. “legge Marzano” precisa che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza “determina con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili”.
Orbene, tra tali effetti non si vedono motivi per non includervi anche quello interruttivo dei processi in corso, il che, anzi, è coerente con la necessità di accertare i crediti vantati nei confronti dell'impresa sottoposta alla procedura concorsuale nelle forme di cui all'art. 93 l.f. (ora 201 c.c.i.), norma espressamente richiamata dall'art. 53 del d.lgs. n. 270/1999 a cui, a sua volta, rinvia l'art.
4-ter, comma 1, del d.l. 347/2003.
3.4. – Deve, altresì, escludersi che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di ultrapetizione, in quanto non solo l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda già apparteneva al dibattito processuale (in quanto proposta dalla società convenuta sin dall'atto della sua costituzione in giudizio), ma, in ogni caso, trattavasi di eccezione rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che il tribunale non era vincolato alle deduzioni delle parti per procedere alla sua qualificazione (con specifico riferimento alla ritenuta applicazione dell'art. 43 l.f.). pagina 8 di 10 3.5. – Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta che la procedura di amministrazione straordinaria sia stata chiusa.
Difatti, non solo tale circostanza non emerge dalla visura camerale del 7.7.2022 della CP_1 prodotta dalla medesima (dove, nel frontespizio, è indicata proprio “amministrazione Parte_1 straordinaria stato di insolvenza” alla voce “procedure in corso”) ma, inoltre, non è stato prodotto neppure il presunto decreto di chiusura emesso dal competente tribunale ex art. 76 del d.lgs n.
270/1999.
In ogni caso, è pacifico che il credito di fosse anteriore all'apertura della procedura di Parte_1 amministrazione straordinaria, con la conseguenza che lo stesso andava necessariamente accertato nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo, di talché, anche a voler ipotizzare che medio tempore la procedura concorsuale sia stata chiusa, la domanda si presenterebbe, comunque, improcedibile.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono così liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 6.734,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2. – Non possono, invece, riconoscersi all'appellata le spese del giudizio di primo grado – richieste nella comparsa di costituzione e risposta depositata in questo giudizio – non avendo proceduto ad interporre appello incidentale avverso la regolamentazione delle stesse operata dal tribunale (che ne ha disposto la compensazione).
4.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 720/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/05/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.734,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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