Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1089
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

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La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad una domanda di condono previdenziale con clausola di riserva sostituita da successiva domanda di condono priva di detta clausola, aveva ritenuto inequivocabilmente rinunciata la clausola non riprodotta e, a seguito dell'accettazione da parte dell'Istituto previdenziale di tale seconda domanda di condono, cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di accertamento negativo della pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1089
    Data del deposito : 24 gennaio 2003

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