Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad una domanda di condono previdenziale con clausola di riserva sostituita da successiva domanda di condono priva di detta clausola, aveva ritenuto inequivocabilmente rinunciata la clausola non riprodotta e, a seguito dell'accettazione da parte dell'Istituto previdenziale di tale seconda domanda di condono, cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di accertamento negativo della pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO EP - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI EP e S. r. l. IA RL GI & IG, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ti in Roma, Via B. Tortolini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Niccolò Paoletti, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Edmondo Dibitonto per procura speciale a margine del ricorso per cassazione,
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 556 del 17.12.1999 (R.G. n. 714/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.10.2002 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Marco Paoletti per delega dell'Avv. Nicolò Paoletti per i ricorrenti;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, EP VI e la S.r.l. SE RL NO e FI proponevano opposizione davanti al Pretore di Vercelli sia avverso il decreto del 17 ottobre 1995, con il quale dal medesimo Pretore era stato loro ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la somma di L. 215.874.133 per contributi previdenziali dei quali era stato omesso il versamento, sia avverso l'ordinanza ingiunzione del 26 febbraio 1996 per la somma di L. 2.803.000, a titolo di sanzioni amministrative relative ai medesimi contributi, e chiedevano che i due provvedimenti fossero annullati o, in subordine, che le somme oggetto degli stessi fossero ridotte.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto previdenziale contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 17 settembre 1998 il Pretore, rilevato che gli opponenti avevano presentato domanda di condono previdenziale, rigettava la richiesta di accertamento negativo del credito vantato dall'IN e dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Questa pronuncia, impugnata dal VI e dalla società SE NO, secondo cui alla domanda di condono era stata apposta la clausola di riserva di ripetizione che imponeva l'accertamento (negativo) della pretesa fatta valere dall'IN, veniva confermata dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 17 dicembre 1999. Il Tribunale osservava che non poteva trovare applicazione lo ius superveniens costituito dall'art. 81, nono comma, l. 23 dicembre 1998 n. 448, dato che, se era vero che gli appellanti il 7 aprile
1997 avevano presentato una domanda di condono, in relazione alle disposizioni inerenti alla regolarizzazione contributiva di cui all'art. 1, commi 226 e segg., l. 23 dicembre 1996 n. 662 e con riserva di ripetizione in caso di accertamento negativo in sede giudiziaria del debito previdenziale, era altrettanto vero che il 2 giugno 1997 i medesimi appellanti avevano presentato un'altra domanda di condono, in sostituzione della precedente e senza clausola di riserva, con riferimento al successivo provvedimento di regolarizzazione contributiva contenuto nell'art. 4 d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in l. 28 maggio 1997 n. 140. Il giudice dell'appello rilevava, quindi, che con tale successiva domanda gli interessati avevano espresso la volontà di sostituire integralmente quella precedente ed avevano in tal modo rinunciato alla clausola di riserva di ripetizione ed aggiungeva che si era verificata una novazione oggettiva nel rapporto obbligatorio, sussistendo sia l'animus novandi, cioè la volontà delle parti di sostituire con un'altra la preesistente obbligazione, sia il quid novi, essendo stata la nuova obbligazione riferita ad una normativa diversa da quella che era stata indicata nella originaria dichiarazione. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il VI e la società SE RL NO e figlio con un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dell'impugnazione i ricorrenti denunciano la falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c. nonché dell'art. 81, nono comma, l. 23 dicembre 1998 n. 448, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e lamentano che il giudice dell'appello abbia ritenuto che la richiesta di condono previdenziale non fosse accompagnata dalla clausola di riserva di ripetizione per non essere stata tale clausola (di nuovo) apposta alla dichiarazione del giugno 1997. Al riguardo i medesimi ricorrenti sostengono: a) che il Tribunale avrebbe errato nel sostenere che dalla dichiarazione, del 2 giugno 1997 era derivata una novazione dell'originarla obbligazione relativa al pagamento delle somme dovute a titolo di condono, non avendo considerato che con tale dichiarazione non era stato modificato l'oggetto dell'obbligazione, ma era viceversa intervenuto, rispetto alla precedente dichiarazione del 7 aprile 1997, il semplice rinnovo di un documento, ai sensi del suddetto art. 1231 c.c., inidoneo, come tale, a determinare la novazione, non avendo tutto ciò comportato alcuna variazione della prestazione;
b) che, se fosse stata affrontata, in luogo del diverso iter motivazionale seguito, la questione relativa all'istituto giuridico della rinuncia - "ammesso che tale eccezione fosse stata tempestivamente proposta da controparte" - il giudice dell'appello avrebbe dovuto stabilire se la clausola di riserva di ripetizione apposta alla dichiarazione di condono previdenziale richieda "una revoca espressa (inesistente nel caso di specie)" o possa ritenersi implicitamente caducata a seguito della presentazione di un'altra domanda "che però, in quanto tale, non intacca gli allegati, quali la citata riserva di ripetizione ed i bollettini di versamento", ed avrebbe, altresì, dovuto affermare che non vi era stata alcuna revoca della clausola di ripetizione per non essere stata mai presentata dagli opponenti la necessaria rinunzia agli atti del presente giudizio, con l'accettazione, altrettanto necessaria, da parte dell'IN (interessato alla prosecuzione della causa ai fini del rimborso delle spese processuali).
II ricorso è privo di fondamento.
Come è stato esposto in narrativa, la sentenza impugnata è stata basata su due distinte rationes decidendi, avendo il Tribunale, in primo luogo, affermato che con la dichiarazione del 2 giugno 1997 i debitori avevano espresso la volontà di sostituire integralmente la precedente domanda di condono (quella del 7 aprile 1997), "così rinunciando inequivocabilmente alla clausola di riserva di ripetizione, formulata con la stessa domanda e senza proporne una nuova"; e avendo, in secondo luogo, rilevato che nel caso in esame si era verificata una vera e propria novazione del rapporto obbligatorio.
Ora, come risulta da quanto è stato sopra esposto, i ricorrenti hanno censurato con dovizia di argomenti solamente la seconda delle due suddette ragioni, mentre, in ordine alla prima, si sono limitati:
1) ad asserire che per il necessario esame della questione sarebbe occorsa una tempestiva eccezione da parte dell'IN; 2) a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto affrontare la questione della ammissibilità, o no, della revoca implicita;
3) infine, ad affermare - come deve intendersi - che la revoca non poteva avere effetto senza la contestuale rinunzia agli atti del giudizio. Per rilevare l'inconferenza di tutte e tre i rilievi che sono stati espressi dai ricorrenti riguardo alla suddetta prima ragione, valgono le seguenti considerazioni.
1. Prospettare la necessità, a fini processuali, di una specifica eccezione di parte e indicare, in via ipotetica, l'eventualità che l'eccezione potrebbe non essere stata dedotta - come è stato fatto nel ricorso per cassazione (v. pag. 7) con la già riferita frase "ammesso che tale eccezione fosse stata tempestivamente proposta da controparte" - non equivale ad asserire che l'eccezione era stata omessa.
La frase sopra riportata, pertanto, non può essere considerata alla stregua di una censura che debba essere esaminata dalla Corte.
2. I ricorrenti non hanno avvertito che la questione attinente sia alla rinuncia al diritto relativo alla (eventuale) ripetizione della somma oggetto del chiesto condono, sia alla revoca implicita della relativa clausola negoziale era stata nella sentenza impugnata non solo affrontata, ma anche risolta in senso sfavorevole ai debitori. Il Tribunale, come risulta da quanto è stato sopra esposto, ha ritenuto, da un lato, che fosse ammissibile la rinuncia al diritto vantato dagli attuali ricorrenti - il quale, sia detto per inciso, non era certo indisponibile - e, dall'altro, che l'avvenuta revoca della clausola avente per oggetto la riserva di ripetizione si dovesse desumere dalla (successiva) dichiarazione resa dai soggetti interessati il 2 giugno 1997, che aveva per intero sostituito quella precedente del 7 aprile 1997 e nella quale non riprodotta la clausola di cui si discute.
Queste affermazioni, integranti il fondamento della decisione emessa Sul punto dal giudice dell'appello, ora non possono essere sottoposte a sindacato da parte della Corte e, quindi, debbono rimanere ferme, dal momento che dai ricorrenti, che ne avevano l'onere, in questa sede non è stata formulata alcuna specifica censura per ottenerne la rimozione (soprattutto sotto il profilo della eventuale violazione, da parte del giudice del merito e ai sensi degli artt. 1362 e segg. c.c., applicabili anche alle dichiarazioni unilaterali di volontà, del canoni legali di ermeneutica contrattuale).
3. Del tutto inconsistente è la tesi secondo cui la revoca della clausola di riserva di ripetizione, per essere considerata tale, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio "soggetta ad inderogabili vincoli di forma ed all'accettazione delle parti costituite che potrebbero avervi interesse.
Va in contrario obiettato che il Pretore, la cui pronuncia è stata confermata dal giudice di appello, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere (con l'aggiunta finale della pronuncia di estinzione del giudizio), avendo ritenuto, in base al l'accertamento compiuto in ordine alla presentazione della domanda di condono senza l'apposizione di una clausola di riserva e, in ogni caso, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale a quel tempo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, che una siffatta domanda, accettata dall'ente previdenziale, avesse fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Questa pronuncia conferma come la revoca non dovesse essere necessariamente accompagnata dalla rinuncia agli atti del giudizio e dalla relativa accettazione. Va al riguardo richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, nella quale, a composizione di un contrasto che si era manifestato nella giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
Da tutti questi rilievi risulta che la prima delle due ragioni esaminate dal Tribunale è da sola idonea a sorreggere la decisione finale emanata. Ne deriva che non è necessario l'esame delle censure dedotte nei confronti dell'altra ragione (quella relativa alla novazione del rapporto obbligatorio), giacché, per costante giurisprudenza, l'eventuale loro fondatezza non potrebbe portare ad alcun risultato concreto, dovendo la pronuncia impugnata rimanere ferma in base alla ragione riconosciuta valida (cfr., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 27 marzo 2001 n. 4424, Cass. 10 maggio 2000 n. 6013 e Cass. 10 maggio 2000 n. 6023). Il ricorso proposto dal VI e dalla società SE RL NO e FI deve essere, pertanto, rigettato e i ricorrenti, per il principio di soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., debbono essere condannati alle spese e agli onorari del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in solido, all'IN le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 10,00, oltre ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003