Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, il delitto di cui all'art. 474, cod. pen., concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1, comma settimo, della l. n. 80 del 2005, che punisce l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, atteso che le fattispecie riguardano condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non si configura un rapporto di specialità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2016, n. 6354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6354 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
6 354/ 1 6 54 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.зер Dott. Grazia LAPALORCIA -Presidente- Dott. Piero SAVANI - Consigliere - UP 9/2/2016- Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI -Consigliere - R.G.N. 30381/2015 - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Roberto AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: BR NI, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 20/4/2015 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché fatto non è previsto dalla legge come reato;
udito per la parte civile l'avv. Vittorio Poli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Leopoldo Marchese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e istando per il riconoscimento della non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di BR NI per il delitto di cui all'art. 474 c.p. per aver introdotto nel territorio nazionale un orologio con marchio contraffatto acquistato via internet e speditogli in Italia.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo denunzia il difetto di motivazione sull'eccepita insussistenza della prova che il bene sequestrato e periziato sia quello spedito all'imputato e originariamente bloccato dall'autorità doganale, atteso il tempo trascorso prima dell'adozione della cautela reale. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece l'errata applicazione della legge penale, rilevando come il fatto dell'acquirente finale della merce contraffatta - quale certamente è il BR per stessa ammissione della Corte territoriale - integri a tutto concedere l'illecito amministrativo di cui all'art. 1 comma 7 d.l. n. 35/2005, da ritenersi speciale secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite rispetto alla fattispecie penale di cui all'art. 474 c.p.
3. La parte civile ha depositato memoria e note d'udienza il 4 febbraio 2016 a confutazione dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato al limite dell'inammissibilità.
1.1 Per il costante insegnamento di questa Corte nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254107). Non di meno è principio parimenti consolidato quello per cui non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202/13 del 11 dicembre 2012, Tannoia e altro, Rv. 256314).
1.2 Dallo stesso contenuto del verbale di sequestro riportato nel ricorso e al quale anche la sentenza si è richiamata, emerge chiaramente che il vincolo è stato apposto sul plico contenente l'orologio contrassegnato dall'autorità doganale al momento in cui venne negata l'autorizzazione allo svincolo. Il fatto che lo stesso sia rimasto depositato presso l'ufficio postale per circa tre mesi prima che si procedesse al sequestro non 2 comporta di per sé un dubbio sull'effettivo oggetto dell'intervento cautelare, dubbio che la Corte territoriale ha implicitamente escluso anche in ragione del fatto che l'imputato aveva ammesso, producendo la relativa documentazione, di aver acquistato per corrispondenza proprio una imitazione di un orologio Rolex. Deve dunque ritenersi che, alla luce dei principi ricordati in precedenza, i giudici dell'appello abbiano in tal modo assolto l'onere motivazionale da cui erano stati gravati, anche perché la difesa non aveva saputo evidenziare elementi concreti in grado di fondare il dubbio circa la manomissione del plico o la sostituzione del suo contenuto.
3. Infondato è anche il secondo motivo.
3.1 L'art. 1 comma 7 della I. n. 80/2005 (così come modificato dalla I. n. 99/2009) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.
3.2 Come ricordato dal ricorrente, le Sezioni Unite hanno stabilito come l'illecito amministrativo sopra menzionato si ponga in rapporto di specialità rispetto ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), precisando altresì come, per acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, debba intendersi colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale (Sez. Un., n. 22225 del 19 gennaio 2012, Micheli, Rv. 252453 - 252455).
3.3 Il ricorrente sostiene che gli illustrati principi debbano applicarsi anche alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 474 c.p., rilevando la sostanziale omogeneità della situazione in cui si viene a trovare colui che, avendo acquistato per corrispondenza all'estero il bene con marchio contraffatto, lo riceva nel territorio dello Stato concorrendo inevitabilmente nella sua introduzione nello stesso territorio. Nessun dubbio sussisterebbe, infatti, in merito all'attribuibilità al soggetto in questione della qualifica di "acquirente finale", dovendosi per altro verso considerare come le Sezioni Unite abbiano pronunziato i suddetti principi proprio in relazione ad una caso di acquisto per corrispondenza all'estero di un orologio e cioè esattamente la fattispecie concreta in contestazione nel presente procedimento.
3.4 Come accennato si tratta di tesi infondata in diritto.
3.4.1 Innanzi tutto è necessario precisare come nel caso deciso dalle Sezioni Unite Micheli era stato contestato esclusivamente il reato di ricettazione, talchè dall'apparente sovrapponibilità delle fattispecie non discende la pretesa specialità tra l'illecito amministrativo e quello penale configurato dall'art. 474 c.p. 3 3.4.2 Ed infatti il Supremo Collegio, facendo applicazione dei consolidati criteri individuati a tal fine dalla giurisprudenza di legittimità, ha affermato il principio ricordato in precedenza all'esito del confronto strutturale tra le fattispecie astratte previste, rispettivamente, dall'art. 1 comma 7 I. n. 80/2005 e dagli artt. 648 e 712 c.p., rinvenendo nella prima tutti gli elementi delle seconde con l'aggiunta di alcuni elementi effettivamente specializzanti, tra i quali, per l'appunto, la specifica qualifica dell'agente. In altri termini le Sezioni Unite non hanno inteso affermare la specialità avente dell'illecito amministrativo rispetto a qualsiasi condotta penalmente rilevante Yad oggetto prodotti contraffatti qualora autore della medesima sia l'acquirente finale dello stesso, bensì, più semplicemente, la specialità dello stesso illecito rispetto alle due figure di reato espressamente menzionate, i cui elementi costitutivi sono stati riscontrati nella fattispecie configurata dalla norma ritenuta speciale.
3.4.3 In definitiva, il principio applicato è quello per cui il presupposto della convergenza di norme necessario perché risulti applicabile la regola sull'individuazione della disposizione prevalente posta dall'art. 9 1. n. 689/1981 - può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza strutturale tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate. In tal senso il fatto punito cui si riferisce la disposizione menzionata non è quello in concreto realizzato dall'agente, bensì quello oggetto di incriminazione e pertanto per accertare se norma penale e norma sanzionatoria amministrativa effettivamente interferiscono deve esclusivamente effettuarsi la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie tipiche dalle stesse configurate.
3.4.4 Ed allora, proprio facendo ricorso ai principi dispiegati dalle Sezioni Unite Micheli, deve giungersi alla conclusione che il rapporto tra la fattispecie di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi e quella di ricettazione o incauto acquisto da parte dell'acquirente finale dei medesimi prodotti (punita per l'appunto con la sola sanzione amministrativa) sia di reciproca indifferenza. Infatti la condotta tipizzata dal primo comma dell'art. 474 c.p. non presuppone necessariamente l'acquisto del bene e non trova in ogni caso alcun riscontro nella fattispecie configurata dalla norma incriminatrice amministrativa. Né per acquistare un prodotto contraffatto è necessario introdurlo illecitamente nel territorio dello Stato, condotta che conserva dunque la sua autonomia strutturale, integrando un diverso illecito eventualmente strumentale alla consumazione del primo, ma per l'appunto distinto ed autonomo. Non di meno la circostanza che entrambe le fattispecie siano caratterizzate dal fine di profitto (elemento implicito nell'illecito amministrativo ed invece espressamente previsto per la sussistenza del reato di cui si tratta) non può ritenersi interferenza da sola idonea ad evocare un rapporto di continenza strutturale tra le due norme incriminatrici. 4 3.4.5 Conclusioni queste che sono asseverate dal consolidato insegnamento di questa Corte per cui il delitto di ricettazione e quelli previsti dall'art. 474 c.p. possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (ex multis Sez. Un., n. 23427 del 9 maggio 2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771). Principio che ovviamente rimane inalterato laddove voglia sostituirsi al delitto di ricettazione l'illecito ammnistrativo menzionato, che, come più volte ribadito, deve considerarsi speciale rispetto alla menzionata fattispecie penale qualora commesso dall'acquirente finale. E nello stesso senso non è ultroneo ricordare altresì come il vigente testo dell'art. 1 comma 7 della I. n. 80/2005 sia stato introdotto dalla l.n. 99/2009 e cioè il medesimo provvedimento legislativo che ha contestualmente riconfigurato l'art. 474 c.p. tra l'altro isolando rispetto a quella di commercio e - punendo più severamente proprio l'ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti contraffatti talchè appare quantomeno inverosimile che la mancata - riproduzione nella norma amministrativa di elementi idonei ad evocare in maniera esplicita la fattispecie penale di cui si tratta non sia stata oggetto di una scelta consapevole e intenzionale da parte del legislatore.
4. Inammissibile è infine la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. avanzata in udienza dal difensore del ricorrente. Ed infatti si tratta della reiterazione di richiesta già sottoposta alla Corte territoriale e da questa rigettata con motivazione che non ha costituito motivo di doglianza con il ricorso.
5. In conclusione deve ritenersi che il provvedimento impugnato abbia fatto corretta applicazione dei principi illustrati. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 1.800 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di parte civile che liquida in euro 1.800, oltre accessori di legge. PORTATA IN CANCI Così deciso il 9/2/2016 Il Consigliere estensore addl 16 FEB 2016 Il Presidente M vest Lofobrive) Grazia Lapalorcia Luca Ristorelli IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cormele Languise 5