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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 16351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16351 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL ON, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 06/11/2024 del Tribunale di Palermo;
udita la relazione svolta dal consigliere VA Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Aldo Esposito, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16351 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 21/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6 novembre 2024, depositata il 22 novembre 2024, il Tribunale di Palermo ha respinto il riesame proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 14/10/2024, con la quale, in esito all'udienza di convalida dell'arresto, è stata applicata, nei confronti di ON EL, la misura dell'obbligo di dimora, con divieto notturno di uscita dall'abitazione, e dell'obbligo trisettimanale di presentazione alla polizia giudiziaria con riferimento al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, avendo costei detenuto illegalmente a fini di spaccio grammi 19,76 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre a materiale utile al confezionamento, rinvenuti nell'appartamento, del quale la ricorrente possedeva le chiavi, sito al piano terra dello stabile dove la ricorrente stessa abitava, dimorando in appartamento sito al secondo piano. In quest'ultimo appartamento erano state anche rinvenute la somma di 18.565,00 euro in contanti (nell'armadio della camera da letto) e la somma di 7.530,00 euro in contanti (all'interno della cassaforte a muro). 2. Avverso l'indicata ordinanza, ON EL, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Filippo Maria Gallina, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce travisamento della prova nella parte in cui l'ordinanza impugnata afferma che il foglio manoscritto rinvenuto all'interno della cassaforte unitamente alla somma in contanti di euro 7.530,00 contenesse l'annotazione di dati e cifre. Lamenta la ricorrente che il foglio manoscritto non risulta sequestrato, né depositato in atti, di guisa che non è comprensibile come il Tribunale abbia potuto porre a fondamento della decisione un ipotetico contenuto del foglio manoscritto che, in base al verbale di sequestro, riportava una causale, sebbene in detto verbale non indicata. Deduce, inoltre, la difesa un ulteriore travisamento della prova dell'ordinanza impugnata con riferimento all'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui, in occasione delle perquisizioni degli appartamenti dell'intero stabile di uso comune ai familiari della ricorrente, parimenti coeredi, non furono trovate altre chiavi dell'appartamento. Lamenta, infatti, la ricorrente che non risulta che, durante le perquisizioni degli altri immobili, sia stato chiesto ai familiari, presenti durante le perquisizioni, se fossero in possesso delle chiavi dell'appartamento del piano terra, né risulta che siano state perquisite le abitazioni dei coeredi AN EL e VA EL, il quale ultimo aveva abitato, sino a pochi mesi prima della perquisizione, nell'appartamento del piano terra in cui era stata rinvenuta la sostanza stupefacente. 2 Deduce, ancora, la difesa un ulteriore travisamento con riferimento all'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la madre della ricorrente, OS AR, abitasse l'immobile dove era stata rinvenuta la sostanza stupefacente e che la ricorrente lo frequentasse per via della necessità di recuperare quanto necessario per accudire la madre e di prelevare, dopo la morte di costei, i documenti necessari alle pratiche di tumulazione e successorie. Diversamente, la madre della ricorrente aveva sempre abitato nell'appartamento sito al secondo piano, dove era stato rinvenuto il denaro, non avendo mai abitato al piano terra e non risultando, da nessun atto, che costei si fosse trasferita, due anni prima del decesso, dal piano terra al secondo piano. Deduce, infine, la difesa carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui attribuisce alla ricorrente la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, dal momento che la stessa ordinanza ammette che il fatto di reato vada addebitato al nipote della ricorrente, EP AM, in ragione del quale erano state effettuate le perquisizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In via preliminare, quanto ai limiti del sindacato di legittimità, in tema di misure cautelari personali, deve essere ricordato che alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno 3 determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In particolare, il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità che, tuttavia, non ha sindacato sul significato di un indizio o di una prova valutati nel contesto in cui sono inseriti. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01; Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Romagnolo, Rv. 235733 - 01) 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche sul sindacato consentito in tema di motivazione del merito cautelare, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alla fattispecie oggetto di imputazione provvisoria elevata nei confronti della ricorrente, non presta 'il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione o di travisamento. 2.1 Quanto alla valorizzazione, da parte del Tribunale cautelare, del rinvenimento, all'interno della cassaforte, della somma di euro 7.530,00 in contanti, anche di piccolo taglio, corredata di un appunto manoscritto con annotate date e cifre, senza alcuna causale, la doglianza circa la mancanza in atti di tale appunto è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, dal momento che lo stesso ricorso, nell'affermare che il verbale di sequestro dà atto del rinvenimento di un foglio manoscritto ed anche della presenza su di esso di una causale, non allega, tuttavia, il verbale di sequestro. 2.2. Il travisamento dedotto in relazione all'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui, in occasione delle perquisizioni degli appartamenti dell'intero stabile di uso comune ai familiari della ricorrente, parimenti coeredi, non furono trovate altre chiavi dell'appartamento si traduce in realtà in una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede, avendo il Tribunale riportato una circostanza oggettiva, ovverosia il possesso delle chiavi dell'appartamento in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente in capo alla ricorrente, circostanza logicamente collegata a due ulteriori obiettive 4 circostanze che immediatamente seguono, vale a dire che altri esemplari delle chiavi non erano state rinvenute nelle perquisizioni degli altri appartamenti dello stabile e che la ricorrente non prospettò, nella immediatezza, agli operanti di p.g., il compossesso della casa materna con altri familiari. 2.3 Il travisamento dedotto relativamente alla errata individuazione dell'immobile abitato dalla madre defunta della ricorrente è smentito da quest'ultima nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, riportate alla pagina 3 dell'ordinanza impugnata: la madre, che abitava l'immobile del piano terra dello stabile dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, si era poi trasferita, all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, circa due anni prima del decesso, nell'appartamento della figlia, al secondo piano dello stabile. 2.4 Il rilievo, infine, con cui si rimarca che il fatto di reato debba essere attribuito esclusivamente al nipote della ricorrente, EP AM, nei cui confronti erano state eseguite le perquisizioni è del tutto generico, avendo il Tribunale cautelare, e ancor prima il G.I.P., seppur dando atto che le perquisizioni originavano dalla esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto EP AM, adeguatamente illustrato il compendio indiziario, definito in termini di gravità, esistente nei confronti della ricorrente. 3. La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal consigliere VA Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Aldo Esposito, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16351 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 21/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6 novembre 2024, depositata il 22 novembre 2024, il Tribunale di Palermo ha respinto il riesame proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 14/10/2024, con la quale, in esito all'udienza di convalida dell'arresto, è stata applicata, nei confronti di ON EL, la misura dell'obbligo di dimora, con divieto notturno di uscita dall'abitazione, e dell'obbligo trisettimanale di presentazione alla polizia giudiziaria con riferimento al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, avendo costei detenuto illegalmente a fini di spaccio grammi 19,76 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre a materiale utile al confezionamento, rinvenuti nell'appartamento, del quale la ricorrente possedeva le chiavi, sito al piano terra dello stabile dove la ricorrente stessa abitava, dimorando in appartamento sito al secondo piano. In quest'ultimo appartamento erano state anche rinvenute la somma di 18.565,00 euro in contanti (nell'armadio della camera da letto) e la somma di 7.530,00 euro in contanti (all'interno della cassaforte a muro). 2. Avverso l'indicata ordinanza, ON EL, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Filippo Maria Gallina, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce travisamento della prova nella parte in cui l'ordinanza impugnata afferma che il foglio manoscritto rinvenuto all'interno della cassaforte unitamente alla somma in contanti di euro 7.530,00 contenesse l'annotazione di dati e cifre. Lamenta la ricorrente che il foglio manoscritto non risulta sequestrato, né depositato in atti, di guisa che non è comprensibile come il Tribunale abbia potuto porre a fondamento della decisione un ipotetico contenuto del foglio manoscritto che, in base al verbale di sequestro, riportava una causale, sebbene in detto verbale non indicata. Deduce, inoltre, la difesa un ulteriore travisamento della prova dell'ordinanza impugnata con riferimento all'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui, in occasione delle perquisizioni degli appartamenti dell'intero stabile di uso comune ai familiari della ricorrente, parimenti coeredi, non furono trovate altre chiavi dell'appartamento. Lamenta, infatti, la ricorrente che non risulta che, durante le perquisizioni degli altri immobili, sia stato chiesto ai familiari, presenti durante le perquisizioni, se fossero in possesso delle chiavi dell'appartamento del piano terra, né risulta che siano state perquisite le abitazioni dei coeredi AN EL e VA EL, il quale ultimo aveva abitato, sino a pochi mesi prima della perquisizione, nell'appartamento del piano terra in cui era stata rinvenuta la sostanza stupefacente. 2 Deduce, ancora, la difesa un ulteriore travisamento con riferimento all'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la madre della ricorrente, OS AR, abitasse l'immobile dove era stata rinvenuta la sostanza stupefacente e che la ricorrente lo frequentasse per via della necessità di recuperare quanto necessario per accudire la madre e di prelevare, dopo la morte di costei, i documenti necessari alle pratiche di tumulazione e successorie. Diversamente, la madre della ricorrente aveva sempre abitato nell'appartamento sito al secondo piano, dove era stato rinvenuto il denaro, non avendo mai abitato al piano terra e non risultando, da nessun atto, che costei si fosse trasferita, due anni prima del decesso, dal piano terra al secondo piano. Deduce, infine, la difesa carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui attribuisce alla ricorrente la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, dal momento che la stessa ordinanza ammette che il fatto di reato vada addebitato al nipote della ricorrente, EP AM, in ragione del quale erano state effettuate le perquisizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In via preliminare, quanto ai limiti del sindacato di legittimità, in tema di misure cautelari personali, deve essere ricordato che alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno 3 determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In particolare, il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità che, tuttavia, non ha sindacato sul significato di un indizio o di una prova valutati nel contesto in cui sono inseriti. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01; Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Romagnolo, Rv. 235733 - 01) 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche sul sindacato consentito in tema di motivazione del merito cautelare, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alla fattispecie oggetto di imputazione provvisoria elevata nei confronti della ricorrente, non presta 'il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione o di travisamento. 2.1 Quanto alla valorizzazione, da parte del Tribunale cautelare, del rinvenimento, all'interno della cassaforte, della somma di euro 7.530,00 in contanti, anche di piccolo taglio, corredata di un appunto manoscritto con annotate date e cifre, senza alcuna causale, la doglianza circa la mancanza in atti di tale appunto è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, dal momento che lo stesso ricorso, nell'affermare che il verbale di sequestro dà atto del rinvenimento di un foglio manoscritto ed anche della presenza su di esso di una causale, non allega, tuttavia, il verbale di sequestro. 2.2. Il travisamento dedotto in relazione all'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui, in occasione delle perquisizioni degli appartamenti dell'intero stabile di uso comune ai familiari della ricorrente, parimenti coeredi, non furono trovate altre chiavi dell'appartamento si traduce in realtà in una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede, avendo il Tribunale riportato una circostanza oggettiva, ovverosia il possesso delle chiavi dell'appartamento in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente in capo alla ricorrente, circostanza logicamente collegata a due ulteriori obiettive 4 circostanze che immediatamente seguono, vale a dire che altri esemplari delle chiavi non erano state rinvenute nelle perquisizioni degli altri appartamenti dello stabile e che la ricorrente non prospettò, nella immediatezza, agli operanti di p.g., il compossesso della casa materna con altri familiari. 2.3 Il travisamento dedotto relativamente alla errata individuazione dell'immobile abitato dalla madre defunta della ricorrente è smentito da quest'ultima nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, riportate alla pagina 3 dell'ordinanza impugnata: la madre, che abitava l'immobile del piano terra dello stabile dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, si era poi trasferita, all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, circa due anni prima del decesso, nell'appartamento della figlia, al secondo piano dello stabile. 2.4 Il rilievo, infine, con cui si rimarca che il fatto di reato debba essere attribuito esclusivamente al nipote della ricorrente, EP AM, nei cui confronti erano state eseguite le perquisizioni è del tutto generico, avendo il Tribunale cautelare, e ancor prima il G.I.P., seppur dando atto che le perquisizioni originavano dalla esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto EP AM, adeguatamente illustrato il compendio indiziario, definito in termini di gravità, esistente nei confronti della ricorrente. 3. La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.