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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1470/2021 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRINCONI CHIARA, presso la quale Parte_1 P.IVA_1
è elettivamente domiciliata
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MANFRONI LORENZO e dell'avv. MANCINI MASSIMO, presso i quali è elettivamente domiciliata
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dell'opposizione:
- revocare, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 398/2021 emesso dal Tribunale di
Forlì, in data 28/03/2021 e pubblicato in data 30.3.21 nel procedimento RG 731/2021 in quanto insussistente il credito azionato;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, per i motivi esposti in premessa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 9 - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 398/2021, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
NEL MERITO:
- rigettare l'opposizione poiché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e de facto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 398/2021.
Con vittoria di spese di lite, anche del giudizio di opposizione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora, per brevità, solamente ), chiedeva ed Controparte_1 Controparte_1 otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 398/2021 nei confronti di
Parte_1
Esponeva parte ingiungente di essere creditrice della somma di euro 8.515,80 (oltre interessi e rivalutazione), per il mancato saldo sulla maggior somma di euro 10.764,02 portata dalle fatture emesse da a fronte dell'esecuzione di lavori edili appaltati da Controparte_1 Parte_1
A sostegno della domanda monitoria, allegava la fattura n. 140 del 31/03/2020 del Controparte_1
valore di euro 6.055,00 e la fattura n. 178 del 15/05/2020 del valore di euro 4.709,02 (docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio), nonché l'estratto autentico notarile dei libri contabili della ditta creditrice (docc. 3
e 4 del fascicolo monitorio) e la diffida al pagamento inviata a mezzo pec in data 16 giugno 2020 (doc.
5 del fascicolo monitorio).
Veniva emesso, dunque, dal suintestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 398/2021, mediante il quale si ingiungeva ad il pagamento della somma di euro 8.515,80, oltre interessi e spese di Parte_1
giudizio.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, interponeva opposizione, rassegnando le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
A tal fine, parte opponente eccepiva:
- Che il rapporto contrattuale sorgeva all'esito dell'accettazione del preventivo inviato il 17 ottobre
2019 da Essebi Sottofondi n. 148, avente ad oggetto lavori edili (massetti);
- Che – dopo aver corrisposto, per i lavori eseguiti dall'opposta, l'importo complessivo di euro
36.297,50, di cui alle fatture emesse dalla n. 686 del 30.10.19 di € 4.371,00, n. 698 Controparte_1 del 30.11.19 di € 9.031,00, n. 765 del 16.12.19 di € 5.707,28, n. 794 del 31.12.19 di € 5.175,00, n. 22 del 31.1.20 di € 2.975,00 e la n. 83 del 29.02.20 di € 6.790,00, come risultava dal certificato di pagamento n. 1 del 31.3.20 inviato alla (doc. 2 di parte opponente) – Controparte_1 Parte_1
risultava debitrice della sola minor somma di euro 2.248,22, corrisposta successivamente con bonifico del 12 giugno 2020 a saldo della fattura n. 140 del 31/03/2020 di euro 6.055,00 (docc. 3 e 4 di parte pagina 2 di 9 opponente);
- Pertanto, con pec del 21 maggio 2020, chiedeva ad lo storno parziale Parte_1 Controparte_1
della fattura n. 140/2020, come emergeva dal SAL che allegava alla richiesta e diffidava l'opposta a non emettere ulteriori fatture (doc. 2 di parte opponente); tali richieste venivano reiterate con pec del 12 giugno 2020, recante in allegato la contabile del bonifico effettuato, in pari data, a saldo (doc. 3 di parte opponente);
- Ciononostante, non solo non stornava la fattura n. 140/2020, ma emetteva la fattura Controparte_1
n. 178/2020 (entrambe azionate in monitorio), prontamente contestata dall'opponente con ulteriore pec del 12 giugno 2020;
- Segnatamente, evidenziava che l'asserito ulteriore credito ingiustamente vantato da Parte_1
derivava dalla richiesta di compensi per lavori né richiesti, né contabilizzati, Controparte_1
tantomeno accettati e peraltro non preventivati.
Si costituiva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività al Parte_2 decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del provvedimento monitorio o, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata all'esito del giudizio instaurato.
A sostegno, l'opposta esponeva che:
- contattava per ottenere un preventivo dei costi di realizzazione di Parte_1 Parte_2
massetti per circa 4000/5000 mq, presso il cantiere di Fermo, via Salvo D'Acquisto; per il che veniva stilato un primo preventivo generico (n. 148), a cui, però, ne seguiva un altro (n. 150) più specifico e aderente alle analitiche richieste dell'appaltante;
- In tale ultimo documento era previsto, per la posa del materiale sino allo spessore di 5 cm, il costo di manodopera di euro 6,00, oltre ad euro 0,40 per ogni centimetro di spessore aggiuntivo necessario al livellamento del solaio;
mentre, per la posa del materiale nei sacchi tipo wiber, maggiormente difficile da lavorare, era previsto il costo di manodopera di euro 8,00, oltre euro 0,50 per ogni centimetro aggiuntivo necessario a livellare il pavimento (doc. 1 di parte opposta);
- Il preventivo veniva accettato da e, dunque, in data 3 dicembre 2012, Parte_1 Parte_2 avviava l'esecuzione dei lavori analiticamente specificati in sede di comparsa (pag. 3 della
[...]
comparsa di costituzione);
- Più nel dettaglio, l'opposta precisava che al fine di livellare i solai si era reso necessario sia raggiungere spessori superiori ai 5 centimetri (docc. 2 e 3 di parte opposta), sia impiegare ulteriori 3 persone, dal costo di euro 250,00 ciascuna, oltre al costo aggiuntivo della pompa di euro 150,00;
- Ultimati i lavori appaltati, l'opponente richiedeva uno sconto sulla manodopera per la posa del pagina 3 di 9 massetto con sacchi wiber, che veniva accordato nella misura di euro 7,00 (anziché 8,00); pertanto,
provvedeva ad inviare la contabilità ad che, tuttavia, tornava a richiedere Controparte_1 Parte_1
un ulteriore sconto, stavolta non accettato;
- In ultimo, precisava che nessuna contestazione perveniva da rispetto alla regolare Parte_1
esecuzione dei lavori appaltati, peraltro realizzati sotto la costante supervisione del personale e del legale rappresentante della società odierna debitrice.
Alla prima udienza del 13 dicembre 2021, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., rinviando la statuizione sulla istanza di concessione di provvisoria esecutività, a fronte della mancata visibilità della comparsa di costituzione sino all'udienza.
Difatti, alla successiva udienza del 6 aprile 2022, il Giudice rigettava la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 398/2021, ritenendo opportuni chiarimenti sull'entità dei lavori e sul prezzo convenuto.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e per interpello.
All'udienza del 16 dicembre 2024 i difensori precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo n. 398/2021 deve essere confermato.
In via preliminare deve rilevarsi che in sede di precisazione delle conclusioni le parti non hanno insistito nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa, con ciò dovendosi intendere intervenute rispettive rinunce.
Ciò posto, si osserva che il presente giudizio a cognizione piena, scaturito dall'interposta opposizione al provvedimento monitorio sopra indicato, ha ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata da che assume la posizione sostanziale di attrice. Parte_2
invece, assume la posizione sostanziale di convenuta, per il che incombe su di essa l'onere Parte_1 di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nel caso de quo, oltre ad essere incontestato che tra le parti sia sorto un rapporto contrattuale di appalto, l'opposta ha sufficientemente dimostrato la fonte negoziale del proprio credito, a tal fine depositando il preventivo n. 150 emesso in data 21 ottobre 2019, la contabilizzazione dei lavori eseguiti
– di cui non sono contestati vizi o difetti – nonché la fattura n. 140 del 31/03/2020 del valore di euro
6.055,00 e la fattura n. 178 del 15/05/2020 del valore di euro 4.709,02 (docc. 1 e 4 di parte opposta e docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio).
Alla stessa stregua, l'opposta ha compiutamente allegato l'inadempimento dell'opponente, a tal fine pagina 4 di 9 producendo la diffida di pagamento inviatale a mezzo pec in data 16 giugno 2020 (doc. 5 del fascicolo monitorio).
viceversa, non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente: non ha provato in Parte_1 giudizio l'intervenuto integrale pagamento delle fatture azionate in monitorio, quale fatto estintivo;
non ha né allegato, né correttamente dimostrato, ulteriori fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria vantata da controparte.
La principale questione su cui le parti convenute contraddicono riguarda l'intervenuto accordo sui prezzi dedotti nel preventivo n. 150: secondo la difesa attorea, infatti, l'unico preventivo accettato dall'opponente è il n. 148 e datato 17 ottobre 2019 (prodotto sub doc. 1 di parte opponente), in cui – in sostanza – non vi era riferimento alcuno ai costi per la manodopera di posa del massetto per spessori superiori ai 5 centimetri.
A suffragio della propria tesi, in sede di prima memoria istruttoria riversava in atti, sub doc. Parte_1
1, uno scambio di mail intervenuto tra le due società dal quale sarebbe emerso che la cristallizzazione dell'accordo era rappresentata dal preventivo n. 148.
Ebbene, il documento in questione veniva disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., da sin dalla seconda memoria istruttoria. Controparte_1
Atteso che l'opponente non proponeva istanza di verificazione e a fronte del condivisibile orientamento di legittimità secondo cui “Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un
"documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 11606/2018), la documentazione prodotta in sede di memoria istruttoria dovrà ritenersi inutilizzabile, a mente e in virtù di quanto previsto dall'art. 2712 cod. civ.
Peraltro, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'opponente non convince neppure per ulteriori circostanze e – soprattutto – a fronte di un'attenta analisi dalla contabilizzazione allegata al certificato di pagamento versato in atti dalla stessa società debitrice sub doc. 2, confrontata con quella predisposta da e da quest'ultima prodotta sub. doc. 4.: alcuni prezzi indicati dalla stessa Controparte_1 Pt_1
in sede di primo SAL non sarebbero comunque (rectius sarebbero maggiori rispetto a) quelli
[...]
previsti dal preventivo n. 148.
Difatti, a mero titolo esemplificativo, si veda il prezzo di euro 6,50 applicato per la manodopera di posa pagina 5 di 9 del massetto tradizionale o, ancora, quello di euro 7,50 applicato per la posa del massetto termico relativo al Corpo B che, per assurdo, determinava la contabilizzazione di una somma addirittura superiore (euro 5.722,50) a quella contabilizzata dalla per la posa di 763 mq di Controparte_1 massetto con spessore fino a 5 centimetri (da quest'ultima contabilizzati in euro 5.341,00).
Di poi merita altresì di essere analizzata la corrispondenza riversata in atti da sub docc. 9. Parte_1
In risposta alla mail del 21 maggio 2020 inviata da e recante in allegato il certificato di Parte_1
pagamento e il SAL appena analizzato - nel quale venivano praticati, si ripete, prezzi differenziati (mai applicato il prezzo di euro 6,00, e applicato il prezzo di euro 6,50 e di euro 7,50) - il legale rappresentante dell'opposta chiedeva di procedere ad ulteriori “verifiche direttamente in CP_1 cantiere in quanto le discrepanze sussistono e vanno chiarite e definite”.
Tale richiesta – mai riscontrata dall'opponente –, unitamente a quanto suesposto circa i prezzi praticati nel SAL, da un lato conferma l'intervenuto accordo circa l'applicazione di prezzi differenziati, verosimilmente pattuiti come da preventivo n. 150 o, comunque, certamente sconfessa la tesi dell'accettazione del preventivo n. 148; dall'altro, induce a ritenere che le discrepanze riguardassero esattamente il livellamento realizzato con il massetto.
A tale ultimo proposito, occorre osservare, infatti, che non vi sono notevoli divergenze, se non di appena 20 mq di massetto di cui al Corpo A del Massetto Termico, tra la contabilizzazione di
[...]
(doc. 4 di parte opposta), rispetto alla contabilizzazione di (doc. 2 di parte Parte_2 Parte_1
opponente).
Tali evidenze documentali smentiscono chiaramente la tesi dell'opponente e corroborano, specularmente, quella dell'opposta, suffragata ulteriormente dalle emergenze dell'istruttoria orale e, in particolare, dall'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Difatti, , in qualità di Direttore Tecnico di chiamato a rispondere al Testimone_1 Parte_1 capitolo “Vero che l'unico preventivo che è stato inviato ad da parte di Parte_1 Controparte_1 ed anche l'unico accettato è il n. 148 del 17.10.19 come da documento che le si mostra (Cfr. doc 1 atto di citazione in opposizione e doc 1 mem 183 n. 1 c.p.c.)?” egli dichiarava “In questo caso mi sono occupato io di chiedere il preventivo ad Essebi. Ho fatto io il sopralluogo con il titolare. Questo che vedo è il primo preventivo che ci è stato inviato e l'unico accettato.”
Come evidenziato dall'opposta, riteneva che il preventivo 148 fosse stato il primo ricevuto, Tes_1
lasciando intendere che potessero essercene stati altri.
Le ulteriori dichiarazioni rese dal teste (“l'unico accettato” o “Non ho mai visto nessun altro Tes_1 preventivo. All'azienda non è mai arrivato alcun altro preventivo.”), infatti, perdono valenza probatoria nella misura in cui, in sede testimoniale, il medesimo teste ha confermato la rispondenza della pagina 6 di 9 contabilità ai prezzi preventivati in data 17 ottobre 2019 (n. 148), sebbene, come sopra analizzato, così chiaramente non possa essere: la differenza tra i prezzi è ictu oculi.
Segnatamente, in risposta al capitolo “Vero che esaminando il documento n. 2, che le si mostra, Tes_1 allegato da all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo può dire con certezza che Pt_1
c'è rispondenza fra il preventivo accettato n. 148 del 17.10.19, i lavori effettivamente svolti in cantiere da e la contabilità redatta da ”, rispondeva: “Confermo il documento che mi Controparte_1 Pt_1
si rammostra, che reca la contabilità fatta in base al preventivo che abbiamo accettato e ai criteri di misurazione utilizzati.”.
Non sfuggirà certamente all'opponente che nel preventivo n. 148, non erano stati indicati i prezzi di euro 6,50 e/o di euro 7,50, viceversa inseriti nella contabilità di (doc. 2 di parte opponente). Parte_1
Peraltro, neppure il teste di parte attrice ha confermato le cifre applicabili ed applicate, atteso Tes_4 che in risposta al medesimo capitolo testé riportato, dichiarava “Non ricordo precisamente le cifre, ma posso dire che questi moduli sono quelli utilizzati per fare la contabilità ai lavori. Posso dire che c'è corrispondenza tra il preventivo 148/2019 e la contabilità per quanto riguarda la tipologia di lavori”, in tal modo confermando il mero utilizzo dei moduli e la tipologia di lavori, su cui non vi è contestazione alcuna.
Il teste invece, in risposta al capitolo “Vero che la ditta in seguito alla Testimone_2 CP_1 comunicazione della ditta di voler affidare l'incarico alla ditta convenuta, dopo aver fatto Pt_1
accesso al cantiere, stilava il preventivo che le si mostra (doc. 1)?”, dichiarava “Conosco il doc. 1 che mi si rammostra. Ho visto il titolare che consegnava questo documento al capocantiere, ma non so se sia stato accettato.” (Il riferimento documentale è al preventivo n. 150).
Dello stesso tenore è la dichiarazione resa dal il teste il quale, in risposta al medesimo Tes_3 capitolo, affermava: “Sì, questo è il preventivo che ha portato il titolare e ha consegnato a . Tes_1
Non so se è stato accettato.”.
Ebbene, è proprio sulla scorta delle anzidette evidenze e a fronte dell'incontestata esecuzione dei lavori
(che per loro natura richiedono un'ingerenza negli spazi detenuti da , che, rispetto agli Parte_1 accordi ivi contenuti (preventivo n. 150), l'eventuale silenzio della committenza sarebbe idoneo, quantomeno, ad essere valutato quale manifestazione della volontà di accettare e, quindi, concludere il contratto, i.e. assume le caratteristiche del c.d. silenzio circostanziato.
È noto, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui “affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una parte
pagina 7 di 9 possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra” (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 10533/2014, sent.
n. 5363/97, sent. n. 3403/04 e sent. n. 6162/07)
Dalla prova della consegna del preventivo discende, dunque, la dimostrazione dell'accettazione tacita dei prezzi, atteso che non solo veniva concessa la realizzazione dei lavori, ma venivano contabilizzati e parzialmente – com'è pacifico e incontestato – pagati (doc. 2 di parte opponente).
Peraltro, coerentemente, la teste escussa in qualità di impiegata della Testimone_5 [...]
in risposta al capitolo “Vero che la ditta ha effettuato per conto della sul CP_1 CP_1 Parte_1 cantiere di Fermo i lavori indicati nella contabilità che le si mostra (doc. 4)”, dichiarava “Sì, il doc. 4 che mi si rammostra rappresenta la contabilità che abbiamo messo giù con la controparte nel senso che c'è stato un incontro in cantiere e io ho solo messo giù quello che mi era stato riportato.”
Da quanto sin qui esposto e, segnatamente, dall'insufficiente dimostrazione, da parte di Parte_1
circa la diversa pattuizione dei prezzi;
nonché dalla mancata contestazione circa vizi o difetti relativi alla realizzazione dell'opera da parte di discende il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Giova precisare, ancora una volta, che la quantità e la qualità dei lavori non è stata in alcun modo oggetto di contestazione.
Dunque, a fronte della compiuta prova, da parte dell'opponente, del fatto costitutivo del diritto vantato in sede monitoria, e della corretta allegazione dell'inadempimento di controparte, non ha Parte_1
dimostrato né il proprio adempimento, né le circostanze impeditive, modificative o estintive del diritto di credito vantato dell'opposta.
Per quanto sin qui esposto, il decreto ingiuntivo n. 398/2021 emesso dal suintestato Tribunale deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 398/2021 emesso dal Tribunale di
Forlì, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, Parte_1
della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 8 di 9 Forlì, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1470/2021 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRINCONI CHIARA, presso la quale Parte_1 P.IVA_1
è elettivamente domiciliata
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MANFRONI LORENZO e dell'avv. MANCINI MASSIMO, presso i quali è elettivamente domiciliata
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dell'opposizione:
- revocare, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 398/2021 emesso dal Tribunale di
Forlì, in data 28/03/2021 e pubblicato in data 30.3.21 nel procedimento RG 731/2021 in quanto insussistente il credito azionato;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, per i motivi esposti in premessa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 9 - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 398/2021, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
NEL MERITO:
- rigettare l'opposizione poiché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e de facto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 398/2021.
Con vittoria di spese di lite, anche del giudizio di opposizione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora, per brevità, solamente ), chiedeva ed Controparte_1 Controparte_1 otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 398/2021 nei confronti di
Parte_1
Esponeva parte ingiungente di essere creditrice della somma di euro 8.515,80 (oltre interessi e rivalutazione), per il mancato saldo sulla maggior somma di euro 10.764,02 portata dalle fatture emesse da a fronte dell'esecuzione di lavori edili appaltati da Controparte_1 Parte_1
A sostegno della domanda monitoria, allegava la fattura n. 140 del 31/03/2020 del Controparte_1
valore di euro 6.055,00 e la fattura n. 178 del 15/05/2020 del valore di euro 4.709,02 (docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio), nonché l'estratto autentico notarile dei libri contabili della ditta creditrice (docc. 3
e 4 del fascicolo monitorio) e la diffida al pagamento inviata a mezzo pec in data 16 giugno 2020 (doc.
5 del fascicolo monitorio).
Veniva emesso, dunque, dal suintestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 398/2021, mediante il quale si ingiungeva ad il pagamento della somma di euro 8.515,80, oltre interessi e spese di Parte_1
giudizio.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, interponeva opposizione, rassegnando le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
A tal fine, parte opponente eccepiva:
- Che il rapporto contrattuale sorgeva all'esito dell'accettazione del preventivo inviato il 17 ottobre
2019 da Essebi Sottofondi n. 148, avente ad oggetto lavori edili (massetti);
- Che – dopo aver corrisposto, per i lavori eseguiti dall'opposta, l'importo complessivo di euro
36.297,50, di cui alle fatture emesse dalla n. 686 del 30.10.19 di € 4.371,00, n. 698 Controparte_1 del 30.11.19 di € 9.031,00, n. 765 del 16.12.19 di € 5.707,28, n. 794 del 31.12.19 di € 5.175,00, n. 22 del 31.1.20 di € 2.975,00 e la n. 83 del 29.02.20 di € 6.790,00, come risultava dal certificato di pagamento n. 1 del 31.3.20 inviato alla (doc. 2 di parte opponente) – Controparte_1 Parte_1
risultava debitrice della sola minor somma di euro 2.248,22, corrisposta successivamente con bonifico del 12 giugno 2020 a saldo della fattura n. 140 del 31/03/2020 di euro 6.055,00 (docc. 3 e 4 di parte pagina 2 di 9 opponente);
- Pertanto, con pec del 21 maggio 2020, chiedeva ad lo storno parziale Parte_1 Controparte_1
della fattura n. 140/2020, come emergeva dal SAL che allegava alla richiesta e diffidava l'opposta a non emettere ulteriori fatture (doc. 2 di parte opponente); tali richieste venivano reiterate con pec del 12 giugno 2020, recante in allegato la contabile del bonifico effettuato, in pari data, a saldo (doc. 3 di parte opponente);
- Ciononostante, non solo non stornava la fattura n. 140/2020, ma emetteva la fattura Controparte_1
n. 178/2020 (entrambe azionate in monitorio), prontamente contestata dall'opponente con ulteriore pec del 12 giugno 2020;
- Segnatamente, evidenziava che l'asserito ulteriore credito ingiustamente vantato da Parte_1
derivava dalla richiesta di compensi per lavori né richiesti, né contabilizzati, Controparte_1
tantomeno accettati e peraltro non preventivati.
Si costituiva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività al Parte_2 decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del provvedimento monitorio o, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata all'esito del giudizio instaurato.
A sostegno, l'opposta esponeva che:
- contattava per ottenere un preventivo dei costi di realizzazione di Parte_1 Parte_2
massetti per circa 4000/5000 mq, presso il cantiere di Fermo, via Salvo D'Acquisto; per il che veniva stilato un primo preventivo generico (n. 148), a cui, però, ne seguiva un altro (n. 150) più specifico e aderente alle analitiche richieste dell'appaltante;
- In tale ultimo documento era previsto, per la posa del materiale sino allo spessore di 5 cm, il costo di manodopera di euro 6,00, oltre ad euro 0,40 per ogni centimetro di spessore aggiuntivo necessario al livellamento del solaio;
mentre, per la posa del materiale nei sacchi tipo wiber, maggiormente difficile da lavorare, era previsto il costo di manodopera di euro 8,00, oltre euro 0,50 per ogni centimetro aggiuntivo necessario a livellare il pavimento (doc. 1 di parte opposta);
- Il preventivo veniva accettato da e, dunque, in data 3 dicembre 2012, Parte_1 Parte_2 avviava l'esecuzione dei lavori analiticamente specificati in sede di comparsa (pag. 3 della
[...]
comparsa di costituzione);
- Più nel dettaglio, l'opposta precisava che al fine di livellare i solai si era reso necessario sia raggiungere spessori superiori ai 5 centimetri (docc. 2 e 3 di parte opposta), sia impiegare ulteriori 3 persone, dal costo di euro 250,00 ciascuna, oltre al costo aggiuntivo della pompa di euro 150,00;
- Ultimati i lavori appaltati, l'opponente richiedeva uno sconto sulla manodopera per la posa del pagina 3 di 9 massetto con sacchi wiber, che veniva accordato nella misura di euro 7,00 (anziché 8,00); pertanto,
provvedeva ad inviare la contabilità ad che, tuttavia, tornava a richiedere Controparte_1 Parte_1
un ulteriore sconto, stavolta non accettato;
- In ultimo, precisava che nessuna contestazione perveniva da rispetto alla regolare Parte_1
esecuzione dei lavori appaltati, peraltro realizzati sotto la costante supervisione del personale e del legale rappresentante della società odierna debitrice.
Alla prima udienza del 13 dicembre 2021, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., rinviando la statuizione sulla istanza di concessione di provvisoria esecutività, a fronte della mancata visibilità della comparsa di costituzione sino all'udienza.
Difatti, alla successiva udienza del 6 aprile 2022, il Giudice rigettava la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 398/2021, ritenendo opportuni chiarimenti sull'entità dei lavori e sul prezzo convenuto.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e per interpello.
All'udienza del 16 dicembre 2024 i difensori precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo n. 398/2021 deve essere confermato.
In via preliminare deve rilevarsi che in sede di precisazione delle conclusioni le parti non hanno insistito nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa, con ciò dovendosi intendere intervenute rispettive rinunce.
Ciò posto, si osserva che il presente giudizio a cognizione piena, scaturito dall'interposta opposizione al provvedimento monitorio sopra indicato, ha ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata da che assume la posizione sostanziale di attrice. Parte_2
invece, assume la posizione sostanziale di convenuta, per il che incombe su di essa l'onere Parte_1 di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nel caso de quo, oltre ad essere incontestato che tra le parti sia sorto un rapporto contrattuale di appalto, l'opposta ha sufficientemente dimostrato la fonte negoziale del proprio credito, a tal fine depositando il preventivo n. 150 emesso in data 21 ottobre 2019, la contabilizzazione dei lavori eseguiti
– di cui non sono contestati vizi o difetti – nonché la fattura n. 140 del 31/03/2020 del valore di euro
6.055,00 e la fattura n. 178 del 15/05/2020 del valore di euro 4.709,02 (docc. 1 e 4 di parte opposta e docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio).
Alla stessa stregua, l'opposta ha compiutamente allegato l'inadempimento dell'opponente, a tal fine pagina 4 di 9 producendo la diffida di pagamento inviatale a mezzo pec in data 16 giugno 2020 (doc. 5 del fascicolo monitorio).
viceversa, non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente: non ha provato in Parte_1 giudizio l'intervenuto integrale pagamento delle fatture azionate in monitorio, quale fatto estintivo;
non ha né allegato, né correttamente dimostrato, ulteriori fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria vantata da controparte.
La principale questione su cui le parti convenute contraddicono riguarda l'intervenuto accordo sui prezzi dedotti nel preventivo n. 150: secondo la difesa attorea, infatti, l'unico preventivo accettato dall'opponente è il n. 148 e datato 17 ottobre 2019 (prodotto sub doc. 1 di parte opponente), in cui – in sostanza – non vi era riferimento alcuno ai costi per la manodopera di posa del massetto per spessori superiori ai 5 centimetri.
A suffragio della propria tesi, in sede di prima memoria istruttoria riversava in atti, sub doc. Parte_1
1, uno scambio di mail intervenuto tra le due società dal quale sarebbe emerso che la cristallizzazione dell'accordo era rappresentata dal preventivo n. 148.
Ebbene, il documento in questione veniva disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., da sin dalla seconda memoria istruttoria. Controparte_1
Atteso che l'opponente non proponeva istanza di verificazione e a fronte del condivisibile orientamento di legittimità secondo cui “Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un
"documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 11606/2018), la documentazione prodotta in sede di memoria istruttoria dovrà ritenersi inutilizzabile, a mente e in virtù di quanto previsto dall'art. 2712 cod. civ.
Peraltro, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'opponente non convince neppure per ulteriori circostanze e – soprattutto – a fronte di un'attenta analisi dalla contabilizzazione allegata al certificato di pagamento versato in atti dalla stessa società debitrice sub doc. 2, confrontata con quella predisposta da e da quest'ultima prodotta sub. doc. 4.: alcuni prezzi indicati dalla stessa Controparte_1 Pt_1
in sede di primo SAL non sarebbero comunque (rectius sarebbero maggiori rispetto a) quelli
[...]
previsti dal preventivo n. 148.
Difatti, a mero titolo esemplificativo, si veda il prezzo di euro 6,50 applicato per la manodopera di posa pagina 5 di 9 del massetto tradizionale o, ancora, quello di euro 7,50 applicato per la posa del massetto termico relativo al Corpo B che, per assurdo, determinava la contabilizzazione di una somma addirittura superiore (euro 5.722,50) a quella contabilizzata dalla per la posa di 763 mq di Controparte_1 massetto con spessore fino a 5 centimetri (da quest'ultima contabilizzati in euro 5.341,00).
Di poi merita altresì di essere analizzata la corrispondenza riversata in atti da sub docc. 9. Parte_1
In risposta alla mail del 21 maggio 2020 inviata da e recante in allegato il certificato di Parte_1
pagamento e il SAL appena analizzato - nel quale venivano praticati, si ripete, prezzi differenziati (mai applicato il prezzo di euro 6,00, e applicato il prezzo di euro 6,50 e di euro 7,50) - il legale rappresentante dell'opposta chiedeva di procedere ad ulteriori “verifiche direttamente in CP_1 cantiere in quanto le discrepanze sussistono e vanno chiarite e definite”.
Tale richiesta – mai riscontrata dall'opponente –, unitamente a quanto suesposto circa i prezzi praticati nel SAL, da un lato conferma l'intervenuto accordo circa l'applicazione di prezzi differenziati, verosimilmente pattuiti come da preventivo n. 150 o, comunque, certamente sconfessa la tesi dell'accettazione del preventivo n. 148; dall'altro, induce a ritenere che le discrepanze riguardassero esattamente il livellamento realizzato con il massetto.
A tale ultimo proposito, occorre osservare, infatti, che non vi sono notevoli divergenze, se non di appena 20 mq di massetto di cui al Corpo A del Massetto Termico, tra la contabilizzazione di
[...]
(doc. 4 di parte opposta), rispetto alla contabilizzazione di (doc. 2 di parte Parte_2 Parte_1
opponente).
Tali evidenze documentali smentiscono chiaramente la tesi dell'opponente e corroborano, specularmente, quella dell'opposta, suffragata ulteriormente dalle emergenze dell'istruttoria orale e, in particolare, dall'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Difatti, , in qualità di Direttore Tecnico di chiamato a rispondere al Testimone_1 Parte_1 capitolo “Vero che l'unico preventivo che è stato inviato ad da parte di Parte_1 Controparte_1 ed anche l'unico accettato è il n. 148 del 17.10.19 come da documento che le si mostra (Cfr. doc 1 atto di citazione in opposizione e doc 1 mem 183 n. 1 c.p.c.)?” egli dichiarava “In questo caso mi sono occupato io di chiedere il preventivo ad Essebi. Ho fatto io il sopralluogo con il titolare. Questo che vedo è il primo preventivo che ci è stato inviato e l'unico accettato.”
Come evidenziato dall'opposta, riteneva che il preventivo 148 fosse stato il primo ricevuto, Tes_1
lasciando intendere che potessero essercene stati altri.
Le ulteriori dichiarazioni rese dal teste (“l'unico accettato” o “Non ho mai visto nessun altro Tes_1 preventivo. All'azienda non è mai arrivato alcun altro preventivo.”), infatti, perdono valenza probatoria nella misura in cui, in sede testimoniale, il medesimo teste ha confermato la rispondenza della pagina 6 di 9 contabilità ai prezzi preventivati in data 17 ottobre 2019 (n. 148), sebbene, come sopra analizzato, così chiaramente non possa essere: la differenza tra i prezzi è ictu oculi.
Segnatamente, in risposta al capitolo “Vero che esaminando il documento n. 2, che le si mostra, Tes_1 allegato da all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo può dire con certezza che Pt_1
c'è rispondenza fra il preventivo accettato n. 148 del 17.10.19, i lavori effettivamente svolti in cantiere da e la contabilità redatta da ”, rispondeva: “Confermo il documento che mi Controparte_1 Pt_1
si rammostra, che reca la contabilità fatta in base al preventivo che abbiamo accettato e ai criteri di misurazione utilizzati.”.
Non sfuggirà certamente all'opponente che nel preventivo n. 148, non erano stati indicati i prezzi di euro 6,50 e/o di euro 7,50, viceversa inseriti nella contabilità di (doc. 2 di parte opponente). Parte_1
Peraltro, neppure il teste di parte attrice ha confermato le cifre applicabili ed applicate, atteso Tes_4 che in risposta al medesimo capitolo testé riportato, dichiarava “Non ricordo precisamente le cifre, ma posso dire che questi moduli sono quelli utilizzati per fare la contabilità ai lavori. Posso dire che c'è corrispondenza tra il preventivo 148/2019 e la contabilità per quanto riguarda la tipologia di lavori”, in tal modo confermando il mero utilizzo dei moduli e la tipologia di lavori, su cui non vi è contestazione alcuna.
Il teste invece, in risposta al capitolo “Vero che la ditta in seguito alla Testimone_2 CP_1 comunicazione della ditta di voler affidare l'incarico alla ditta convenuta, dopo aver fatto Pt_1
accesso al cantiere, stilava il preventivo che le si mostra (doc. 1)?”, dichiarava “Conosco il doc. 1 che mi si rammostra. Ho visto il titolare che consegnava questo documento al capocantiere, ma non so se sia stato accettato.” (Il riferimento documentale è al preventivo n. 150).
Dello stesso tenore è la dichiarazione resa dal il teste il quale, in risposta al medesimo Tes_3 capitolo, affermava: “Sì, questo è il preventivo che ha portato il titolare e ha consegnato a . Tes_1
Non so se è stato accettato.”.
Ebbene, è proprio sulla scorta delle anzidette evidenze e a fronte dell'incontestata esecuzione dei lavori
(che per loro natura richiedono un'ingerenza negli spazi detenuti da , che, rispetto agli Parte_1 accordi ivi contenuti (preventivo n. 150), l'eventuale silenzio della committenza sarebbe idoneo, quantomeno, ad essere valutato quale manifestazione della volontà di accettare e, quindi, concludere il contratto, i.e. assume le caratteristiche del c.d. silenzio circostanziato.
È noto, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui “affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una parte
pagina 7 di 9 possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra” (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 10533/2014, sent.
n. 5363/97, sent. n. 3403/04 e sent. n. 6162/07)
Dalla prova della consegna del preventivo discende, dunque, la dimostrazione dell'accettazione tacita dei prezzi, atteso che non solo veniva concessa la realizzazione dei lavori, ma venivano contabilizzati e parzialmente – com'è pacifico e incontestato – pagati (doc. 2 di parte opponente).
Peraltro, coerentemente, la teste escussa in qualità di impiegata della Testimone_5 [...]
in risposta al capitolo “Vero che la ditta ha effettuato per conto della sul CP_1 CP_1 Parte_1 cantiere di Fermo i lavori indicati nella contabilità che le si mostra (doc. 4)”, dichiarava “Sì, il doc. 4 che mi si rammostra rappresenta la contabilità che abbiamo messo giù con la controparte nel senso che c'è stato un incontro in cantiere e io ho solo messo giù quello che mi era stato riportato.”
Da quanto sin qui esposto e, segnatamente, dall'insufficiente dimostrazione, da parte di Parte_1
circa la diversa pattuizione dei prezzi;
nonché dalla mancata contestazione circa vizi o difetti relativi alla realizzazione dell'opera da parte di discende il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Giova precisare, ancora una volta, che la quantità e la qualità dei lavori non è stata in alcun modo oggetto di contestazione.
Dunque, a fronte della compiuta prova, da parte dell'opponente, del fatto costitutivo del diritto vantato in sede monitoria, e della corretta allegazione dell'inadempimento di controparte, non ha Parte_1
dimostrato né il proprio adempimento, né le circostanze impeditive, modificative o estintive del diritto di credito vantato dell'opposta.
Per quanto sin qui esposto, il decreto ingiuntivo n. 398/2021 emesso dal suintestato Tribunale deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 398/2021 emesso dal Tribunale di
Forlì, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, Parte_1
della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 8 di 9 Forlì, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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