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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/11/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 2967/2025 V.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Stefano Inturrisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Lizza n. 10, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
, rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Livia Pagani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strada di Monastero n. 20, Siena
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza fino a quando il figlio non avrà raggiunto la maggiore età. Il Sig. manterrà la residenza Pt_1 presso la casa familiare mentre la Sig.ra trasferirà la propria CP_1 residenza altrove.
2) viene affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso, con collocazione presso l'abitazione familiare sita in Castelnuovo
Berardenga (SI), Via Alfieri n. 24 nella quale il minore continuerà a vivere stabilmente. Le parti convengono che la signora starà con il figlio CP_1 presso la casa familiare dal mercoledì sera fino al sabato sera dopo Per_1 cena.
Dal sabato sera fino al mercoledì starà con il padre, Sig. Per_1 Parte_1
il quale continuerà a vivere nella casa familiare. A tal proposito le parti
[...] precisano che la casa coniugale per la sua conformazione garantisce l'indipendenza dei locali che saranno abitati evitando la coabitazione dei coniugi.
I coniugi potranno concordare eventuali variazioni dei giorni di permanenza con il figlio, in funzione delle rispettive esigenze lavorative e organizzative.
La decisione di far mantenere a la propria residenza e collocazione Per_1 stabile presso la casa familiare viene presa dai coniugi nell'esclusivo interesse del figlio per consentirgli di finire le scuole elementari e frequentare le medie distanti pochi chilometri dalla casa coniugale.
3) Al termine delle scuole medie di la Sig.ra terminerà Per_1 CP_1 di frequentare la casa familiare, che resterà nella disponibilità esclusiva del
Sig. La ricorrente continuerà a vedere il figlio presso la sua residenza Pt_1 indicativamente nei giorni sopra indicati o comunque nei giorni che saranno concordati tra i coniugi in considerazione delle esigenze lavorative degli stessi e di quelle di Per_1
2 4) Le parti dichiarano essere loro preciso interesse che possa Per_1 continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali, nonché con le rispettive famiglie di origine, di talché si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni e qualsiasi informazione e notizia utile all'educazione, alla formazione ed in generale alla crescita del figlio in un'ottica di effettiva co – genitorialità.
5) I genitori decideranno di comune accordo con quale di essi (e con i rispettivi nonni) trascorrerà i giorni di Natale, S. Stefano, Pasqua Per_1
e AS e i cd. “Ponti” nel rispetto del principio dell'alternanza negli anni e fermi comunque diversi accordi tra le parti.
Quanto alle vacanze estive i coniugi concorderanno di volta in volta il periodo a loro più confacente da trascorrere con il figlio, orientativamente due settimane, tenuto conto sia delle loro esigenze lavorative che di quelle di
Per_1
6) I coniugi provvederanno al mantenimento del figlio minore durante il periodo in cui è con ognuno di loro e fino a che non sarà Per_1 autosufficiente. I coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), queste ultime se previamente concordate o, in caso di mancato accordo, se ritenute tali dal Giudice e comunque se regolate dal protocollo adottato dal Tribunale di Siena, al quale le parti fanno riferimento anche per la regolamentazione.
Entrambi i coniugi si impegnano ad inviarsi mensilmente i giustificativi di spese straordinarie sostenute, con rimborso da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo al genitore anticipatario delle spese.
Le detrazioni fiscali e le eventuali indennità sociali previste per la prole a carico saranno percepite integralmente dal Sig. Pt_1
7) In considerazione della attuale disparità reddituale dei coniugi, il Sig. Pt_1 si impegna, sin dalla omologa del presente atto, a versare alla moglie a titolo di mantenimento l'assegno mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese.
3 8) Le parti concordano e convengono di avvalersi della presente procedura di separazione per procedere nell'interesse della famiglia ad accordi patrimoniali, come in appresso definiti e trascritti, riguardo ai quali gli atti pubblici di trasferimento saranno stipulati dopo la pubblicazione dell'emanando provvedimento di omologazione della separazione nel presente giudizio. Conseguentemente dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle agevolazioni previste dalle vigenti norme in materia e di cui all'art. 19 della L. 74 del 06/03/1987, così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 154 del 10/05/1999, nonché di quelle agevolazioni di cui all'art. 8, lett. F, del testo sull'imposta di registro e sue successive modificazioni. Ai fini fiscali, per quanto occorrer possa, le parti, al fine della valutazione dei beni e dei diritti che saranno oggetto di trasferimento, dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 L. 13/05/1988 n° 154;
9) L'abitazione coniugale, posta in Castelnuovo Berardenga, Loc. Ponte a
Bozzone, Via Alfieri 24, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Castelnuovo Berardenga al Fg. 58 P.lla 128 sub 3 e 23 (A/), e le pertinenze identificate la Fg. 58 p.lla 128 sub. 14 (C/6), è di proprietà di entrambi i ricorrenti nella misura di 1/2 ciascuno, come da contratto di vendita del
29.10.2018 a firma del Notaio (n. rep 37226 Racc. 18607 registrato Per_2 in Siena il 30.10.2018) continuerà ad essere abitata dal sig. (Doc.3). Pt_1
Per l'acquisto del predetto immobile i coniugi hanno contratto in data
29.10.2018 un mutuo ipotecario a firma del Notaio (n. rep 37226 Per_2
Racc. n. 18608 registrato in Siena il 30.10.2018) con la Banca CR Firenze della durata di 30 anni, intestato ad entrambi, per la somma di € 137.000,00
e per il quale deve essere pagata una rata mensile di € 638,37. (Doc. 4).
In particolare riguardo al suddetto immobile le parti convengono quanto segue:
- La sig.ra in considerazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, CP_1 si impegna a trasferire, entro 6 mesi dalla sentenza di omologazione della
4 separazione, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, al figlio CP_2
il 50% della piena proprietà dell'immobile posto nel Comune di
[...]
Castelnuovo Berardenga, Loc. Ponte A Bozzone, Via Alfieri 24, come sopra identificato.
Le parti concordano la contestuale costituzione di usufrutto nel predetto immobile in favore del Sig. . Parte_1
Le parti dichiarano che il trasferimento delle quote in favore del figlio e contestuale costituzione di usufrutto in favore del Sig. avverrà con atto Pt_1 separato, da stipularsi innanzi a notaio e che il Sig. si accollerà Pt_1 integralmente il mutuo ipotecario attualmente cointestato, liberando la Sig.ra da ogni obbligo verso l'istituto di credito, nei limiti dell'assenso di CP_1 quest'ultimo.
Le spese notarili ed eventuali altre spese, tasse e imposte, se dovute, necessarie per i trasferimenti di proprietà in favore del figlio Per_1 saranno a carico di del Sig. . Parte_1
10) In caso di mancato consenso da parte del Giudice Tutelare al trasferimento di proprietà della quota del 50% della sig.ra n favore CP_1 del figlio minore o per qualsiasi altra ragione, la sig.ra in CP_1 considerazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, si impegna a trasferire, entro 6 mesi dalla sentenza di omologazione della separazione, al sig. Pt_1 che accetta, il 50% della piena proprietà dell'immobile posto nel Comune di
Castelnuovo Berardenga, Loc. Ponte A Bozzone, Via Alfieri 24, come sopra identificato;
- Le parti dichiarano che il trasferimento delle quote in favore del Sig. Pt_1 avverrà con atto separato, da stipularsi innanzi a notaio e che il Sig. si Pt_1 accollerà integralmente il mutuo ipotecario attualmente cointestato, liberando la Sig.ra da ogni obbligo verso l'istituto di credito, nei CP_1 limiti dell'assenso di quest'ultimo.
- In tale caso, relativamente a detto bene, il sig. risulta essere Parte_1 già proprietario dell'immobile per il 50%, di conseguenza, con il trasferimento
5 di proprietà della quota del 50% della sig.ra il sig. diverrà CP_1 Pt_1 pieno proprietario dell'intero bene.
- In tale caso, le spese notarili ed eventuali altre spese, tasse e imposte, se dovute, necessarie per i trasferimenti di proprietà in favore del Sig.
[...]
saranno integralmente a carico del sig. Pt_1 Pt_1
- Le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali meglio sopra specificati, nello specifico il trasferimento del 50% della quota di piena proprietà dell'appartamento da parte della sig.ra al figlio o Controparte_1 Per_1 in denegata ipotesi al sig. , costituiscono riassetto dei rapporti Parte_1 patrimoniali tra i genitori e sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
11) I coniugi dichiarano che il conto corrente cointestato n. 1000_00002930 acceso presso la Banca CR Firenze spa filiale di Gaiole in Chianti verrà estinto.
Il saldo verrà diviso tra i coniugi in parti uguali.
12) Le parti dichiarano che – a parte quanto espressamente stabilito nel presente ricorso – hanno regolato tutti i loro rapporti economici, non avendo più niente a che pretendere l'uno dall'altro a ogni e qualsiasi titolo.
13) I coniugi acconsentono reciprocamente al libero rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. Mentre per l'espatrio del figlio minorenne occorrerà il consenso congiunto di entrambi”. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la
6 prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nato il figlio il 13.6.2016 e ritenuto che le condizioni inerenti allo stesso sono Per_1 rispondenti al suo interesse morale e materiale;
il Tribunale in questa sede si limita, inoltre, a prendere atto dell'impegno a trasferire che le parti hanno assunto e che formalizzeranno innanzi a Notaio mediante stipula di rogito notarile;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio in data 26.8.2017 regolarmente trascritto nel registro del Comune di Castelnuovo Berardenga per l'anno 2017 al n. 25, parte II, serie A;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
06/08/1992 a Siena (SI) e nata il [...] a [...]_1
ZO (SO), che si sono uniti in matrimonio in data 26/08/2017, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelnuovo
7 Berardenga per l'anno 2017 al n. 25, parte II, serie A alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Castelnuovo Berardenga in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 07/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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