Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/02/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1000/2022 RG avente ad
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. GUARINO EMANUELE, elett.te dom.to c/o Parte_1 il difensore, in via bologna n 138 80142 napoli ITALIA $$
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv.FUNARI ALESSANDRO, CP_1 elett.te dom.to c/o il difensore in PIAZZA GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO, 17 56125
PISA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/02/2022, la ricorrente, premesso di essere stata assunta alle dipendenze della società , impresa che opera nel campo delle pulizie, a far data dal Controparte_2
1/07/2001 con contratto a tempo indeterminato part time, con mansioni di operaia addetta alle pulizie e con inquadramento nel livello 2^ del CCNL Pulizie/Multiservizi del 25/05/2001 e successivi accordi di rinnovo, che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società CP_2
veniva a cessare in data 09/01/2018, per volontà datoriale e la ricorrente nulla
[...] percepiva a titolo di TFR, per i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, per i ratei ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti, che in data 17/09/2018 (entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro) adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice Unico del Lavoro, al fine di ottenere la liquidazione del TFR, che il giudizio RG 18614/2018 si concludeva con sentenza n. 2703/2021, pubblicata in data 22/04/2021, con la quale la società Controparte_2 veniva condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
18.504,96, ma che la società non provvedeva al pagamento per cui si vedeva costretta a notificare atto di precetto contestualmente alla sentenza in data 15/06/2021 e decorsi 10 giorni ad inoltrare un atto di pignoramento mobiliare presso l'indirizzo della sede legale della società che si concludeva con esito negativo, che veniva depositata istanza per la dichiarazione di fallimento della . presso il Tribunale di Napoli - sezione fallimentare, ma che la Controparte_2 stessa veniva dichiarata improcedibile per l'esiguità del credito, che la Controparte_2
Tanto premesso la ricorrente ritenendo sussistenti tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia, istituito presso l' , concludeva rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l'
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., e per l'effetto Controparte_3 condannare la stessa al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 18.504,96 a titolo di TFR;
2) vittoria di spese e competenze con attribuzione”. CP_ Si costitutiva l' eccependo innanzitutto la non veridicità della circostanza secondo cui CP_ l'istanza rivolta all' sarebbe rimasta inevasa atteso che la stessa era stata respinta con provvedimento emesso in data 10/12/2021 recante la motivazione "risulta affitto ramo d'azienda. titolo e documentazione prodotti unicamente rispetto all'azienda cedente-sogea (per la quale mancano,in ogni caso, prova notifica soci e cessazione rapporto, bilancio finale liquid.).mancano, inoltre,, SR53,titolo originale/att. confor. risulta competenza fondo di tesoreria". CP_ La raccomandata con cui tale provvedimento era stato inoltrato rientrava all' per compiuta giacenza.
Nel merito evidenziava che tra il periodo di lavoro prestato dalla alle dipendenze della Pt_1 ed il successivo periodo di lavoro, alle dipendenze della non CP_2 Controparte_4 risulta esservi stata soluzione di continuità, bensì passaggio diretto ex art. 2112 c.c., a seguito di affitto di ramo d'azienda stipulato tra la (cedente) e la CP_2 Controparte_4
(affittuaria/cessionaria), per cui essendosi succeduti nello stesso rapporto lavorativo due diversi datori di lavoro è da escludere la sussistenza del presupposto indefettibile per l'intervento del Fondo di Garanzia, che è costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente esigibilità del TFR.
Insisteva per il rigetto della domanda co vittoria di spese. All'udienza del 27-2-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda è infondata e va rigettata. E' circostanza pacifica ed incontestata che parte ricorrente transitava dalla alla CP_2
senza soluzione di continuità in virtù di cessione d'azienda ex art. 2112 cc, come Controparte_4 è confermato dall'esame dell'estratto contributivo depositato in atti da cui si evince che la Pt_1 lavorava per la prima delle predette società sino al 9-1-2018 e per la seconda dal 10-1-2018. CP_ Ne deriva, ad avviso del Giudice, la fondatezza della motivazione addotta dall' a fondamento del diniego, segnatamente che alla ricorrente era stato negato l'accesso al fondo per recuperare la quota di TFR maturato alle dipendenze della cedente difettando il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ed invero, l'art. 2 della L 297/1982 con il richiamo operato all'art. 2120 c.c. costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione, rendendo palese la necessità affinchè sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo che sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR ex art. 2120 c.c. in capo al datore e che in tale momento egli sia insolvente. Dunque ai sensi dell'art-. 2120 cc. è necessario che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro dovendosi d'altraparte osservare che è lo stesso art. 2 cit. che include la risoluzione del rapporto tra i presupposti di applicazione della tutela previdenziale. D'altraparte, se il diritto al TFR sorge solo con la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 2827/2018) il credito avente a oggetto il TFR maturato fino al momento della cessazione d'azienda, non essendo esigibile, non può essere ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente, in quanto la disciplina di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferisce all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta. La Cassazione nella sentenza n. 4897/2021 ha a tal proposito anche chiarito che “poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che CP_1
è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art.
2 l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell' , la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. CP_1
2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché il fallimento del cedente e la domanda di insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non avendo parte ricorrente a seguito della CP_ costituzione dell' in cui veniva puntualizzata nei predetti termini la ragione del rigetto della domanda amministrativa della , dedotto alcunché al fine di confutare la circostanza della Pt_1 continuazione del rapporto lavorativo alle dipendenze della , il ricorso va in Controparte_4 conclusione respinto.
La complessità delle questioni trattate e la natura dei diritti coinvolti inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 27-2-2025
IL GIUDICE
dott. ssa Francesca Fucci