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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti VANNI Parte_1 C.F._1
MARIA OGGIANO e DAVIDE OGGIANO
ATTORE contro col patrocinio dell'avv. GIANNI ALLENA presso cui è elettivamente Controparte_1 domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: verificazione scrittura privata- “altri contratti atipici”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, causa cognita e respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione: - accertarsi giudizialmente le sottoscrizioni apposte al contratto, ivi compresi i suoi allegati, sottoscritto dalle odierne parti in causa in data 17 febbraio 2024 e, per l'effetto, ordinarsi, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della qui richiesta Sentenza e del contratto preliminare di vendita avente per oggetto i diritti pari alla metà indivisa dell'intero sul fabbricato in Comune di Valledoria, via Ciro Menotti snc, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune, al
Foglio 29, mappale 1176 sub. 1, Cat. A/3, classe 2, consistenza vani 11, superficie catastale mq. 220, rendita Euro 823,75, con suo pieno esonero da ogni responsabilità al riguardo, previo rigetto di tutto quanto richiesto, eccepito da controparte;
il tutto con vittoria di spese e competenze di Avvocato e con richiesta, al Giudice adito, di distrazione, in favore dei sottoscritti Avvocati, delle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”
PER PARTE CONVENUTA: “(…) Conclude per l'inammissibilità dell'azione di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione del preliminare allegato in quanto inefficace, col favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con citazione notificata il 19 marzo 2025 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 chiedendo la verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalla Controparte_1 convenuta a una scrittura privata.
Esponeva che fra le parti era stato stipulato il 17 febbraio 2024 un preliminare di compravendita con cui la sig.ra comproprietaria di un mezzo indiviso dell'immobile sito in Valledoria, via Ciro CP_1
Menotti snc, distinto nel NCEU al foglio 29, part. 1176 sub.1, si era obbligata a venderglielo per un prezzo di complessivi 50.000 euro che il promissario acquirente si era obbligato a corrisponderle in tre soluzioni, di cui l'ultima entro la data di stipulazione del contratto definitivo, concordata per il 30 ottobre 2024.
Chiedeva quindi l'attore l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al preliminare, avendovi interesse ai fini della trascrizione del contratto.
Si costituiva tempestivamente la convenuta e, riconoscendo l'autenticità della propria sottoscrizione, contestava la domanda, eccependo il difetto d'interesse ad agire in capo all'attore stante l'inefficacia del contratto correlata al difetto del potere dispositivo della promittente alienante in ordine al bene, pervenutole solamente pro quota per successione ereditaria e tuttora rientrante nella comunione in essere coi coeredi. Aggiungeva la convenuta che, stante l'impossibilità della stipulazione del contratto definitivo, il 4 marzo 2024 aveva restituito alla controparte l'acconto percepito, mediante bonifico bancario, sicché il contratto doveva reputarsi risolto. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Parte attrice insisteva nelle proprie allegazioni e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025 sulle conclusioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
***
La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta.
Va premesso che deve escludersi la risoluzione del contratto preliminare in oggetto a seguito della restituzione dell'acconto versato alla promittente venditrice, dato che il mero dato della restituzione, su iniziativa della sig.ra della parte del prezzo versatole di per sé non può né interpretarsi quale CP_1 volontà di sciogliere il vincolo contrattuale (che dovrebbe peraltro essere formalizzata per iscritto da entrambe le parti, trattandosi di contratti soggetti a forma scritta ad substantiam) né come applicazione della clausola contenuta nel preliminare, secondo cui gli acconti versati sarebbero stati restituiti al promissario acquirente nel caso “vi sia l'impossibilità di procedere all'atto definitivo di compravendita per causa imputabile alla parte venditrice”.
Nella specie, infatti, non è configurabile alcuna impossibilità di stipulare la compravendita definitiva del fabbricato, considerato che, anche qualora il preliminare debba intendersi come avente ad oggetto la piena proprietà dell'immobile (tuttavia la sig.ra vi si obbliga solo “a vendere i propri diritti”) la CP_1 convenuta ha facoltà di sciogliere la comunione ereditaria e procedere all'alienazione del bene, o comunque di venderlo col consenso degli altri coeredi, rammentandosi che il contratto preliminare ha effetti solamente obbligatori e non può escludersi sotto alcun profilo la validità dell'impegno assunto dalla promittente alienante (che peraltro nell'atto dichiara espressamente la provenienza ereditaria e la pagina 2 di 3 titolarità della sola quota indivisa del bene) non essendo, inoltre, dirimente nemmeno il termine (non essenziale) apposto al contratto preliminare, la cui esecuzione resta giuridicamente possibile.
Non può pertanto escludersi la ricorrenza di un apprezzabile interesse dell'attore ad agire in via principale (ex art. 216, co. 2°, c.p.c.) per la verificazione della scrittura privata contrattuale, necessaria ai fini della trascrizione dell'atto specificamente prevista dall'art. 2645 bis, co. 1°, c.p.c., rilevandosi come sia del tutto pacifica l'autenticità delle firme apposte alla scrittura privata che devono pertanto aversi per legalmente riconosciute, avendone la parte contenuta espressamente affermato la paternità.
Al riguardo deve precisarsi che sono per legge soggette a trascrizione la domanda e la scrittura privata le cui sottoscrizioni sono state accertate giudizialmente e non invece la sentenza (artt. 2645 bis, 2652,
n.3, 2657, trattandosi di pronuncia di mero accertamento), come da giurisprudenza pacifica.
Le spese seguono la soccombenza, avendo parte convenuta riconosciuto la scrittura ma contestato infondatamente l'interesse a proporre la domanda, e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'attore.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1 dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata stipulata fra le parti e datata 17 febbraio 2024 (doc.1 attore), registrata il 1° marzo 2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 bis, co. 1°, c.c.
Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, Controparte_1 liquidate in complessivi € 4350,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 13 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti VANNI Parte_1 C.F._1
MARIA OGGIANO e DAVIDE OGGIANO
ATTORE contro col patrocinio dell'avv. GIANNI ALLENA presso cui è elettivamente Controparte_1 domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: verificazione scrittura privata- “altri contratti atipici”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, causa cognita e respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione: - accertarsi giudizialmente le sottoscrizioni apposte al contratto, ivi compresi i suoi allegati, sottoscritto dalle odierne parti in causa in data 17 febbraio 2024 e, per l'effetto, ordinarsi, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della qui richiesta Sentenza e del contratto preliminare di vendita avente per oggetto i diritti pari alla metà indivisa dell'intero sul fabbricato in Comune di Valledoria, via Ciro Menotti snc, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune, al
Foglio 29, mappale 1176 sub. 1, Cat. A/3, classe 2, consistenza vani 11, superficie catastale mq. 220, rendita Euro 823,75, con suo pieno esonero da ogni responsabilità al riguardo, previo rigetto di tutto quanto richiesto, eccepito da controparte;
il tutto con vittoria di spese e competenze di Avvocato e con richiesta, al Giudice adito, di distrazione, in favore dei sottoscritti Avvocati, delle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”
PER PARTE CONVENUTA: “(…) Conclude per l'inammissibilità dell'azione di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione del preliminare allegato in quanto inefficace, col favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con citazione notificata il 19 marzo 2025 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 chiedendo la verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalla Controparte_1 convenuta a una scrittura privata.
Esponeva che fra le parti era stato stipulato il 17 febbraio 2024 un preliminare di compravendita con cui la sig.ra comproprietaria di un mezzo indiviso dell'immobile sito in Valledoria, via Ciro CP_1
Menotti snc, distinto nel NCEU al foglio 29, part. 1176 sub.1, si era obbligata a venderglielo per un prezzo di complessivi 50.000 euro che il promissario acquirente si era obbligato a corrisponderle in tre soluzioni, di cui l'ultima entro la data di stipulazione del contratto definitivo, concordata per il 30 ottobre 2024.
Chiedeva quindi l'attore l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al preliminare, avendovi interesse ai fini della trascrizione del contratto.
Si costituiva tempestivamente la convenuta e, riconoscendo l'autenticità della propria sottoscrizione, contestava la domanda, eccependo il difetto d'interesse ad agire in capo all'attore stante l'inefficacia del contratto correlata al difetto del potere dispositivo della promittente alienante in ordine al bene, pervenutole solamente pro quota per successione ereditaria e tuttora rientrante nella comunione in essere coi coeredi. Aggiungeva la convenuta che, stante l'impossibilità della stipulazione del contratto definitivo, il 4 marzo 2024 aveva restituito alla controparte l'acconto percepito, mediante bonifico bancario, sicché il contratto doveva reputarsi risolto. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Parte attrice insisteva nelle proprie allegazioni e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025 sulle conclusioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
***
La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta.
Va premesso che deve escludersi la risoluzione del contratto preliminare in oggetto a seguito della restituzione dell'acconto versato alla promittente venditrice, dato che il mero dato della restituzione, su iniziativa della sig.ra della parte del prezzo versatole di per sé non può né interpretarsi quale CP_1 volontà di sciogliere il vincolo contrattuale (che dovrebbe peraltro essere formalizzata per iscritto da entrambe le parti, trattandosi di contratti soggetti a forma scritta ad substantiam) né come applicazione della clausola contenuta nel preliminare, secondo cui gli acconti versati sarebbero stati restituiti al promissario acquirente nel caso “vi sia l'impossibilità di procedere all'atto definitivo di compravendita per causa imputabile alla parte venditrice”.
Nella specie, infatti, non è configurabile alcuna impossibilità di stipulare la compravendita definitiva del fabbricato, considerato che, anche qualora il preliminare debba intendersi come avente ad oggetto la piena proprietà dell'immobile (tuttavia la sig.ra vi si obbliga solo “a vendere i propri diritti”) la CP_1 convenuta ha facoltà di sciogliere la comunione ereditaria e procedere all'alienazione del bene, o comunque di venderlo col consenso degli altri coeredi, rammentandosi che il contratto preliminare ha effetti solamente obbligatori e non può escludersi sotto alcun profilo la validità dell'impegno assunto dalla promittente alienante (che peraltro nell'atto dichiara espressamente la provenienza ereditaria e la pagina 2 di 3 titolarità della sola quota indivisa del bene) non essendo, inoltre, dirimente nemmeno il termine (non essenziale) apposto al contratto preliminare, la cui esecuzione resta giuridicamente possibile.
Non può pertanto escludersi la ricorrenza di un apprezzabile interesse dell'attore ad agire in via principale (ex art. 216, co. 2°, c.p.c.) per la verificazione della scrittura privata contrattuale, necessaria ai fini della trascrizione dell'atto specificamente prevista dall'art. 2645 bis, co. 1°, c.p.c., rilevandosi come sia del tutto pacifica l'autenticità delle firme apposte alla scrittura privata che devono pertanto aversi per legalmente riconosciute, avendone la parte contenuta espressamente affermato la paternità.
Al riguardo deve precisarsi che sono per legge soggette a trascrizione la domanda e la scrittura privata le cui sottoscrizioni sono state accertate giudizialmente e non invece la sentenza (artt. 2645 bis, 2652,
n.3, 2657, trattandosi di pronuncia di mero accertamento), come da giurisprudenza pacifica.
Le spese seguono la soccombenza, avendo parte convenuta riconosciuto la scrittura ma contestato infondatamente l'interesse a proporre la domanda, e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'attore.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1 dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata stipulata fra le parti e datata 17 febbraio 2024 (doc.1 attore), registrata il 1° marzo 2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 bis, co. 1°, c.c.
Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, Controparte_1 liquidate in complessivi € 4350,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 13 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3