TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/11/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 434 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. Grazietta Puddori, giusta procura in atti,ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Nuoro in Via Monsignor Cogoni n°14;
E
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._2 patrocinio degli Avv. ti Luciano Lobina e Maria Chiara Pinna del Foro di Cagliari, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pinna sito a Cagliari In Via Fleming n°
16;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti per come rassegnate all' udienza celebrata in data
30.10.2025: “1) dichiarare la separazione consensuale dei coniugi;
2) affidare , minorenne, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna;
3) , di anni quindici, concorderà direttamente con il padre tempi e modi della frequentazione Per_1 con lui;
4) il padre contribuirà entro il 5 di ogni mese al mantenimento delle figlie con il versamento di 400 euro alla madre mediante bonifico su carta Postepay (da intendersi 200 euro per ciascuna figlia),
1
N. R.G. 434/2025 con rivalutazione annuale all'indice Istat FOI. Spese straordinarie al 50% da individuarsi in base al protocollo del CNF del 2017;
5) l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre;
6) dare atto che il si impegna al pagamento integrale del finanziamento Compass quale unico Pt_1 debitore;
7) dare atto che il si impegna altresì a pagare integralmente le utenze sia della casa familiare Pt_1 che dell'attività del sig. con riguardo alle bollette intestate alla;
Pt_1 CP_1
8) la signora si impegna a cambiare la propria residenza anagrafica;
9) i genitori si impegnano a cambiare anche la residenza anagrafica di .” Persona_1
Conclusioni del PM (al PM-Sede è stato comunicato il decreto di fissazione della prima udienza)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/05/2025, ha esposto di aver contratto Controparte_1 matrimonio in Nuoro il 5.06.2004 con;
che dall'unione sono nate , il Parte_1 Per_2
22.04.2005, e il 07.11.2010; che, nel tempo, il rapporto coniugale si è deteriorato e che la Per_1 convivenza è divenuta insostenibile. La ricorrente ha allegato fatti di abusi familiari da parte del marito, ha descritto la situazione lavorativa dei coniugi e ha domandato, oltre alla separazione, anche l'affidamento condiviso della figlia minore, la regolazione della frequentazione con entrambi i genitori e il pagamento di un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 800 mensili, oltre al pagamento di un assegno separativo pari ad € 300 mensili.
Nella memoria di costituzione del 29.09.2025, ha esposto di voler aderire alla Parte_1 domanda di separazione e alla domanda di affidamento condiviso della figlia minore. Ha chiesto, tuttavia, di quantificare in € 200 mensili l'assegno per il mantenimento della figlia minore e di rigettare le domande di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne e per la moglie. Il resistente ha negato i fatti di abuso familiare rappresentati dalla ricorrente.
2. Le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, all'udienza del 30.10.2025, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe. All'esito dell'udienza del 30/10/2025, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
***
3. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
2
N. R.G. 434/2025
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, come confermato dalle parti personalmente all'udienza del 30.10.2025. Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi
4. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico pertanto va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
5. Per quanto concerne le condizioni relative alla figlia minore, considerata l'età della stessa, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo, corrispondano al suo interesse e che la disciplina concordata per il suo mantenimento sia congrua.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto della figlia minore ultradodicenne ex art. 473 bis.4 c.p.c.
6. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche la dichiarazione dello sciogliemnto del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge: «nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
7. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio contratto in Nuoro, il 5.6.2004 Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro al n° 37. Parte 2 Serie A, anno
2004) alle condizioni congiunte di cui all'udienza del 30.10.2025, riportate in epigrafe;
3
N. R.G. 434/2025
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
4