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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa MA Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 35/25 promossa da:
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
- (C.F. ,con sede in Milano, viale Scarampo 15, in
[...] P.IVA_1 persona dei Procuratori avv. Mario Gustato e dott. Andrea Benettin in virtù dei poteri conferiti con scrittura privata autenticata da Notaio
[...] in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta Persona_1
13060, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dall'avv. Giuseppe
AM (C.F.: ); C.F._1
- Appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_1 Per_2
, con sede in , Piazza Duomo, n. 4 (C.F. – P.IVA
[...] CP_1 P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliato in Solarino (SR) nella via P.IVA_3
Ruggero Settimo, n. 5, presso lo studio dell'avv. Santi Milardo (c.f.
), del Foro di ,dal quale è rappresentato e C.F._2 CP_1 difeso giusta procura in atti;
-Appellato-
All'udienza del 14/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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Con atto di citazione notificato il 4.03.2020 la (già Pt_1 [...]
) conveniva in giudizio il Parte_2 Pt_1 Controparte_1
CP_ chiedendo di accertare gli asseriti inadempimenti dell' convenuto relativamente al pagamento di alcune fatture e relativi interessi e di conseguenza chiedeva di: ““Accertare e dichiarare che, per le ragioni Part esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del Controparte_1 dei seguenti importi: a. € 21.647,44 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 321/02 maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 321/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b, scaduti almeno da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
321/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 4.036,80 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a, portati da fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; f. gli ulteriori interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 321/02 in forza del rinvio di cui all'art.
1284, comma IV c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e, scaduti almeno da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 13.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
321/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato CP_ pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e; e conseguentemente condannare il , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al relativo pagamento in Part favore di . In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che Part
è creditrice nei confronti del delle diverse somme a Controparte_1 titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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capitale; c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 321/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalle cd.
Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento, di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalle cd. Note Debito
Interessi; g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 321/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
Part legale rappresentante pro tempore al relativo pagamento in favore di .
In via ulteriormente subordinata: condannare il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al relativo pagamento in Part favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal CP_1
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art.
[...]
2041 c.c.”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo “In via Controparte_1 pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del Parte_2 prefato atto di citazione. 2) In via preliminare, ma subordinatamente alla predetta ed assorbente eccezione pregiudiziale: ritenere e dichiarare nullo
l'atto introduttivo del giudizio per genericità ed incertezza della domanda. 3)
In via principale, nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e sfornite di supporto probatorio, le domande di parte attrice;
4) In subordine, sempre nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi anche di parziale accoglimento della domanda attorea, accoglierla nei limiti del dovuto e dell'effettivamente provato”.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza n.
1308/2024 pubbl. il 29/05/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” -
Accoglie la domanda di parte attrice.
- Condanna il al pagamento degli interessi moratori, Controparte_1 nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati sull'importo Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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originariamente azionato in linea capitale e pari ad € 21.647,44, ad oggi azzerato, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura alla data di pagamento, sia gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
IV, c.c., prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo ed infine al pagamento della somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture.
Condanna il al pagamento in favore di (già Controparte_1 Pt_1
) delle spese processuali, che liquida in Parte_2 Pt_1
€. 2.552,00 oltre spese forfettarie ed oltre IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 30/12/24, proponeva appello , deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1 chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con condanna dell'appellata al pagamento delle ulteriori somme dovute.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale, nel quale insisteva.
All'udienza del 14/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente appare opportuno per ragioni di logica processuale esaminare l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n.
2440 del 1923, all'art. 9 dell'all. E della legge n. 2248 del 1865, all' art. 106, comma 13, del decr. lgs. n. 50 del 2016, per averle, il Tribunale, ritenute inapplicabili agli Parte_3
1.1) Il motivo è infondato.
Invero, sul tema, deve in linea generale osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e s.s. del c.c. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e sia opponibile.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., che disciplina il principio della libera cedibilità del credito,
è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.
Fin dalla Legge n. 2248/1865, ancora in vigore, sul contenzioso amministrativo, si prevede infatti, ai sensi dell'art. 9, che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Successivamente il legislatore nell'ambito della normativa di cui al R.D. n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge n. 2248/1865: l'art. 70 del predetto R.D., infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 2248/1865.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
In base al dato testuale dell'articolo sopracitato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea, soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260
c.c. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (Sez. III Civile, sentenza n. 981 del 2002), che ha affermato che “il divieto di cessione senza
l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come
l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, comma 3, R.D. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica”.
È opportuno, al riguardo, evidenziare che l'adesione della P.A. è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art.9 della Legge n. 2248 del 1865, che si riferisce ai “contratti in corso” e dall'art. 70 R.D. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della P.A. e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'art. 69 del R.D. in relazione alla forma del contratto.
Sul tema si è, invero, chiarito che “il divieto di cui all'art. 9 della Legge n.
2248 del 20 marzo 1865, All. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n.
2440/1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito non Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'Ente pubblico” (v. tra le altre, Cass. Civ. Sez. III n. 268/2006 e Cass. Sez. I n. 2209/2007).
Con specifico riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori a un anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (Cass. Civ. n. 1442/2015; Cass. Civ. n.
11918/2002; Cass. Civ. n. 6209/1999).
Ne consegue che deve ritenersi legittima e operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica, portati da fatture scadute e risalenti anche a diversi anni prima, atteso che ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente.
Del resto, una differente interpretazione delle norme in questione non sarebbe rispettosa della ratio sottesa al dato legislativo, atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di energia elettrica, si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto ancora in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore, deroga che invece la legge considera eccezionale e solo in funzione dell'esigenza di evitare che durante la fornitura possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato;
esigenza che, peraltro, e con ogni evidenzia, appare anzi meglio garantita dalla possibilità di cessione/smobilizzo dei crediti afferenti a forniture già eseguite e non ancora saldate.
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative di cose, id est di contratti di somministrazione in essere tra società fornitrice ed amministrazione comunale, il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 2248 del
20 marzo 1865, Allegato E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta eseguita, costituendo le singole fatture la traduzione in termini Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente, secondo la cennata impostazione.
Alla luce di tali principi, dovendosi applicare al caso di specie la disciplina generale prevista dagli artt. 1260 e s.s. del c.c., non possono che ritenersi legittime ed efficaci nei confronti del appellato (debitore CP_1 ceduto) le cessioni -effettuate da e da in Controparte_3 CP_4 favore di dei crediti per forniture di energia Parte_2 elettrica, portati da fatture scadute e risalenti nel tempo, poiché ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo, la singola fattura, la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente (cfr. Cass. n. 1700/2020 del 7 luglio 2020).
2.) Con il secondo motivo di appello incidentale si deduce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 115 c.p.c., e per falsa applicazione dell'art. 5
D.Lgs. n. 231/02 e dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02 e la errata valutazione della documentazione fondante l'asserito credito vantato da Pt_1
[...]
2.1) Il motivo è fondato.
Dalla documentazione versata in atti, e non contestata da per Pt_1 quanto attiene alla cessione da parte di , risulta che quest'ultima CP_4 aveva emesso due note di credito delle fatture n. 411802995364 di € 7.564,81 Part e n. 411804019147 di € 7.035,78 nei confronti di per un totale di
€.14,600.59; le suddette somme, risultano ricomprese nella somma richiesta Part da nel proprio atto di citazione, e, pertanto, dovranno essere detratte dalla sorte capitale, considerata dal primo giudice ai fini del calcolo degli interessi.
Pertanto, le fatture, al cui pagamento il ha provveduto in Controparte_1
Part ritardo, sulle quali calcolare gli interessi richiesti dalla sono, esclusivamente quelle relative alla cessione del credito per un Parte_4 totale di €. 7.046,85.
Per quanto sopra, l'impugnata sentenza va in tal senso riformata. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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Parte Sulla suddetta sorte capitale, di cui alle 8 fatture relative alla cessione ricorrono le condizioni di applicabilità degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, essendo stata prevista la cessione anche dei frutti scaduti e a scadere.
Deve, infatti, rilevarsi che il Dlgs. N. 231/2002 si applica al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e, per espressa previsione legislativa dell'art. 2, per "transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominali, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". La normativa richiamata prevede che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica
- ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 d. lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6
c. 1 d. lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito
(art. 6 c. 2 d. lgs. 231/2002).
La Corte di legittimità ha, peraltro, precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Da ciò consegue la legittimità della richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento.
Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora ex art. 1283 c.c. ai sensi del quale “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
3.) Passando a esaminare l'appello principale proposto da con lo Pt_1 stesso si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per non avere, il primo giudice, riconosciuto i crediti per interessi di mora ed interessi anatocistici scaturenti dalle c.d. note debito, e della somma di euro 13.720,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno relativamente alle 343 fatture produttive dei predetti interessi.
3.1). Il gravame principale è infondato.
A norma dell'art. 1, commi 209-214, della L. 244/2007, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica
Amministrazione, le PA non possono accettare fatture cartacee e i fornitori devono emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture esclusivamente in formato elettronico.
La suddetta normativa ha comportato un divieto di pagamento delle fatture cartacee, anche parziale, fino all'invio in formato elettronico, e ha stabilito l'istituzione del Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione delle fatture.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le “Note Debito Interessi”, azionate da sono state inviate negli anni 2018 e 2019 al Pt_1 [...]
esclusivamente in formato cartaceo e, pertanto, rifiutate dal CP_1 sistema SdI. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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Giova, comunque, osservare, che non ha mai contestato il rifiuto Pt_1
Con di tali note debito da parte del né ha provato la circostanza che tali note debito fossero state correttamente acquisite, secondo la normativa vigente, non prendendo posizione sui fatti specificamente allegati dall'Ente appellato.
Per quanto sopra, non potendo costituire le dette Note Debito Interessi prova Part del credito vantato da correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di pagamento del credito di euro 4.036,08 a titolo di interessi di mora, Part fatturati da mediante le suddette Note Debito Interessi, nonché gli ulteriori interessi anatocistici.
Né sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'ulteriore danno ex art. art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, relativamente alle stesse note di debito, in considerazione della sopra evidenziata carenza di prova del necessario invio telematico di tali note di debito.
Per quanto fin qui esposto l'appello principale deve essere rigettato e in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP_1
la sentenza impugnata va riformata in merito alla sorte capitale di
[...] riferimento ai fini del calcolo degli interessi.
4.) Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la prevalente soccombenza del e vanno poste in ragione della metà a Controparte_1 carico dello stesso.
La liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri, minimi stante la limitata difficoltà della causa.
La disposta revisione dell'entità della sorte capitale di riferimento giustifica la compensazione, per la metà, delle stesse spese tra le parti.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa 1308/2024 pubbl. il Parte_1
29/05/2024, e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e in riforma della stessa sentenza, così statuisce: Controparte_1 condanna il al pagamento degli interessi moratori, nella Controparte_1 misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati sull'importo originariamente azionato in linea capitale e pari ad €.7.046,85, ad oggi azzerato, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura alla data di pagamento, sia gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
IV, c.c., prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo ed infine al pagamento della somma di € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle 8 fatture di cui in motivazione.
Condanna il alla rifusione, in favore di di Controparte_1 Pt_1 metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per l'intero:
1) quanto al primo grado in complessivi €. 2.804,00, di cui 264,00 per spese,
€. 460,00 fase di studio, €.389,00 fase introduttiva, €. 840,00 fase istruttoria,
€. 851,00 fase decisionale;
2) quanto al presente grado di appello in complessivi €. 2.906,00, di cui €.
567,00 fase di studio, €.461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione,
€. 956,00 fase decisionale.
Compensa per il resto tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante principale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 28 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa MA Giuffrida Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa MA Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 35/25 promossa da:
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
- (C.F. ,con sede in Milano, viale Scarampo 15, in
[...] P.IVA_1 persona dei Procuratori avv. Mario Gustato e dott. Andrea Benettin in virtù dei poteri conferiti con scrittura privata autenticata da Notaio
[...] in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta Persona_1
13060, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dall'avv. Giuseppe
AM (C.F.: ); C.F._1
- Appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_1 Per_2
, con sede in , Piazza Duomo, n. 4 (C.F. – P.IVA
[...] CP_1 P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliato in Solarino (SR) nella via P.IVA_3
Ruggero Settimo, n. 5, presso lo studio dell'avv. Santi Milardo (c.f.
), del Foro di ,dal quale è rappresentato e C.F._2 CP_1 difeso giusta procura in atti;
-Appellato-
All'udienza del 14/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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Con atto di citazione notificato il 4.03.2020 la (già Pt_1 [...]
) conveniva in giudizio il Parte_2 Pt_1 Controparte_1
CP_ chiedendo di accertare gli asseriti inadempimenti dell' convenuto relativamente al pagamento di alcune fatture e relativi interessi e di conseguenza chiedeva di: ““Accertare e dichiarare che, per le ragioni Part esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del Controparte_1 dei seguenti importi: a. € 21.647,44 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 321/02 maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 321/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b, scaduti almeno da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
321/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 4.036,80 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a, portati da fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; f. gli ulteriori interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 321/02 in forza del rinvio di cui all'art.
1284, comma IV c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e, scaduti almeno da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 13.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
321/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato CP_ pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e; e conseguentemente condannare il , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al relativo pagamento in Part favore di . In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che Part
è creditrice nei confronti del delle diverse somme a Controparte_1 titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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capitale; c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 321/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalle cd.
Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento, di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalle cd. Note Debito
Interessi; g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 321/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
Part legale rappresentante pro tempore al relativo pagamento in favore di .
In via ulteriormente subordinata: condannare il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al relativo pagamento in Part favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal CP_1
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art.
[...]
2041 c.c.”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo “In via Controparte_1 pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del Parte_2 prefato atto di citazione. 2) In via preliminare, ma subordinatamente alla predetta ed assorbente eccezione pregiudiziale: ritenere e dichiarare nullo
l'atto introduttivo del giudizio per genericità ed incertezza della domanda. 3)
In via principale, nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e sfornite di supporto probatorio, le domande di parte attrice;
4) In subordine, sempre nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi anche di parziale accoglimento della domanda attorea, accoglierla nei limiti del dovuto e dell'effettivamente provato”.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza n.
1308/2024 pubbl. il 29/05/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” -
Accoglie la domanda di parte attrice.
- Condanna il al pagamento degli interessi moratori, Controparte_1 nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati sull'importo Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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originariamente azionato in linea capitale e pari ad € 21.647,44, ad oggi azzerato, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura alla data di pagamento, sia gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
IV, c.c., prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo ed infine al pagamento della somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture.
Condanna il al pagamento in favore di (già Controparte_1 Pt_1
) delle spese processuali, che liquida in Parte_2 Pt_1
€. 2.552,00 oltre spese forfettarie ed oltre IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 30/12/24, proponeva appello , deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1 chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con condanna dell'appellata al pagamento delle ulteriori somme dovute.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale, nel quale insisteva.
All'udienza del 14/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente appare opportuno per ragioni di logica processuale esaminare l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n.
2440 del 1923, all'art. 9 dell'all. E della legge n. 2248 del 1865, all' art. 106, comma 13, del decr. lgs. n. 50 del 2016, per averle, il Tribunale, ritenute inapplicabili agli Parte_3
1.1) Il motivo è infondato.
Invero, sul tema, deve in linea generale osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e s.s. del c.c. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e sia opponibile.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., che disciplina il principio della libera cedibilità del credito,
è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.
Fin dalla Legge n. 2248/1865, ancora in vigore, sul contenzioso amministrativo, si prevede infatti, ai sensi dell'art. 9, che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Successivamente il legislatore nell'ambito della normativa di cui al R.D. n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge n. 2248/1865: l'art. 70 del predetto R.D., infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 2248/1865.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
In base al dato testuale dell'articolo sopracitato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea, soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260
c.c. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (Sez. III Civile, sentenza n. 981 del 2002), che ha affermato che “il divieto di cessione senza
l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come
l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, comma 3, R.D. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica”.
È opportuno, al riguardo, evidenziare che l'adesione della P.A. è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art.9 della Legge n. 2248 del 1865, che si riferisce ai “contratti in corso” e dall'art. 70 R.D. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della P.A. e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'art. 69 del R.D. in relazione alla forma del contratto.
Sul tema si è, invero, chiarito che “il divieto di cui all'art. 9 della Legge n.
2248 del 20 marzo 1865, All. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n.
2440/1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito non Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'Ente pubblico” (v. tra le altre, Cass. Civ. Sez. III n. 268/2006 e Cass. Sez. I n. 2209/2007).
Con specifico riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori a un anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (Cass. Civ. n. 1442/2015; Cass. Civ. n.
11918/2002; Cass. Civ. n. 6209/1999).
Ne consegue che deve ritenersi legittima e operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica, portati da fatture scadute e risalenti anche a diversi anni prima, atteso che ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente.
Del resto, una differente interpretazione delle norme in questione non sarebbe rispettosa della ratio sottesa al dato legislativo, atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di energia elettrica, si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto ancora in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore, deroga che invece la legge considera eccezionale e solo in funzione dell'esigenza di evitare che durante la fornitura possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato;
esigenza che, peraltro, e con ogni evidenzia, appare anzi meglio garantita dalla possibilità di cessione/smobilizzo dei crediti afferenti a forniture già eseguite e non ancora saldate.
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative di cose, id est di contratti di somministrazione in essere tra società fornitrice ed amministrazione comunale, il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 2248 del
20 marzo 1865, Allegato E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta eseguita, costituendo le singole fatture la traduzione in termini Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente, secondo la cennata impostazione.
Alla luce di tali principi, dovendosi applicare al caso di specie la disciplina generale prevista dagli artt. 1260 e s.s. del c.c., non possono che ritenersi legittime ed efficaci nei confronti del appellato (debitore CP_1 ceduto) le cessioni -effettuate da e da in Controparte_3 CP_4 favore di dei crediti per forniture di energia Parte_2 elettrica, portati da fatture scadute e risalenti nel tempo, poiché ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo, la singola fattura, la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente (cfr. Cass. n. 1700/2020 del 7 luglio 2020).
2.) Con il secondo motivo di appello incidentale si deduce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 115 c.p.c., e per falsa applicazione dell'art. 5
D.Lgs. n. 231/02 e dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02 e la errata valutazione della documentazione fondante l'asserito credito vantato da Pt_1
[...]
2.1) Il motivo è fondato.
Dalla documentazione versata in atti, e non contestata da per Pt_1 quanto attiene alla cessione da parte di , risulta che quest'ultima CP_4 aveva emesso due note di credito delle fatture n. 411802995364 di € 7.564,81 Part e n. 411804019147 di € 7.035,78 nei confronti di per un totale di
€.14,600.59; le suddette somme, risultano ricomprese nella somma richiesta Part da nel proprio atto di citazione, e, pertanto, dovranno essere detratte dalla sorte capitale, considerata dal primo giudice ai fini del calcolo degli interessi.
Pertanto, le fatture, al cui pagamento il ha provveduto in Controparte_1
Part ritardo, sulle quali calcolare gli interessi richiesti dalla sono, esclusivamente quelle relative alla cessione del credito per un Parte_4 totale di €. 7.046,85.
Per quanto sopra, l'impugnata sentenza va in tal senso riformata. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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Parte Sulla suddetta sorte capitale, di cui alle 8 fatture relative alla cessione ricorrono le condizioni di applicabilità degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, essendo stata prevista la cessione anche dei frutti scaduti e a scadere.
Deve, infatti, rilevarsi che il Dlgs. N. 231/2002 si applica al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e, per espressa previsione legislativa dell'art. 2, per "transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominali, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". La normativa richiamata prevede che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica
- ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 d. lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6
c. 1 d. lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito
(art. 6 c. 2 d. lgs. 231/2002).
La Corte di legittimità ha, peraltro, precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Da ciò consegue la legittimità della richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento.
Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora ex art. 1283 c.c. ai sensi del quale “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
3.) Passando a esaminare l'appello principale proposto da con lo Pt_1 stesso si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per non avere, il primo giudice, riconosciuto i crediti per interessi di mora ed interessi anatocistici scaturenti dalle c.d. note debito, e della somma di euro 13.720,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno relativamente alle 343 fatture produttive dei predetti interessi.
3.1). Il gravame principale è infondato.
A norma dell'art. 1, commi 209-214, della L. 244/2007, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica
Amministrazione, le PA non possono accettare fatture cartacee e i fornitori devono emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture esclusivamente in formato elettronico.
La suddetta normativa ha comportato un divieto di pagamento delle fatture cartacee, anche parziale, fino all'invio in formato elettronico, e ha stabilito l'istituzione del Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione delle fatture.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le “Note Debito Interessi”, azionate da sono state inviate negli anni 2018 e 2019 al Pt_1 [...]
esclusivamente in formato cartaceo e, pertanto, rifiutate dal CP_1 sistema SdI. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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Giova, comunque, osservare, che non ha mai contestato il rifiuto Pt_1
Con di tali note debito da parte del né ha provato la circostanza che tali note debito fossero state correttamente acquisite, secondo la normativa vigente, non prendendo posizione sui fatti specificamente allegati dall'Ente appellato.
Per quanto sopra, non potendo costituire le dette Note Debito Interessi prova Part del credito vantato da correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di pagamento del credito di euro 4.036,08 a titolo di interessi di mora, Part fatturati da mediante le suddette Note Debito Interessi, nonché gli ulteriori interessi anatocistici.
Né sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'ulteriore danno ex art. art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, relativamente alle stesse note di debito, in considerazione della sopra evidenziata carenza di prova del necessario invio telematico di tali note di debito.
Per quanto fin qui esposto l'appello principale deve essere rigettato e in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP_1
la sentenza impugnata va riformata in merito alla sorte capitale di
[...] riferimento ai fini del calcolo degli interessi.
4.) Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la prevalente soccombenza del e vanno poste in ragione della metà a Controparte_1 carico dello stesso.
La liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri, minimi stante la limitata difficoltà della causa.
La disposta revisione dell'entità della sorte capitale di riferimento giustifica la compensazione, per la metà, delle stesse spese tra le parti.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa 1308/2024 pubbl. il Parte_1
29/05/2024, e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e in riforma della stessa sentenza, così statuisce: Controparte_1 condanna il al pagamento degli interessi moratori, nella Controparte_1 misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati sull'importo originariamente azionato in linea capitale e pari ad €.7.046,85, ad oggi azzerato, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura alla data di pagamento, sia gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
IV, c.c., prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo ed infine al pagamento della somma di € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle 8 fatture di cui in motivazione.
Condanna il alla rifusione, in favore di di Controparte_1 Pt_1 metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per l'intero:
1) quanto al primo grado in complessivi €. 2.804,00, di cui 264,00 per spese,
€. 460,00 fase di studio, €.389,00 fase introduttiva, €. 840,00 fase istruttoria,
€. 851,00 fase decisionale;
2) quanto al presente grado di appello in complessivi €. 2.906,00, di cui €.
567,00 fase di studio, €.461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione,
€. 956,00 fase decisionale.
Compensa per il resto tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante principale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 28 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa MA Giuffrida Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile
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IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro