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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5365/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5365 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 1857/2022, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua TE, Sezione I, pubblicata in data 18.5.2022, non notificata, avente ad oggetto: “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 3.7.2025 all'esito della trattazione scritta del 2.7.2025, con la concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
TRA
, (P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Lumaca (c.f.: ) in virtù C.F._1 di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in , Via Unità Pt_1
Italiana n. 28.
Appellante CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
E
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_4 mandato rilasciato su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.:
) e (c.f.: , ed C.F._2 CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Maria Capua TE, alla via
Melorio n. 2.
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, l' Parte_5
ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza n. 1857/2022, pubblicata in
[...] data 18.5.2022, mai notificata, con cui il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua
TE aveva respinto la sua opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 1930/2020 del
2.9.2020 emesso in favore della per l'importo di € 23.660,42, oltre Parte_3 interessi e spese di procedure, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, afferenti alla branca Radiologia, rese dal Centro in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2018.
1.2. In particolare, il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione - sollevata Parte dall' - di illegittimo frazionamento del credito poiché le somme azionate con il decreto ingiunto opposto e quelle ingiunte con il diverso D.I. n. 1704/2020, attenendo a diversi trimestri di riferimento, non costituivano un unico credito. Nel merito, considerata provata la pretesa creditoria del (cfr. il contratto e le fatture nn. 9 del Pt_7
13.11.2019 e n. 13 del 17.12.2019) e ritenuti specificamente contestati dal con la Pt_7
Parte propria comparsa di costituzione i fatti dedotti in citazione dall' per contrastare il diritto azionato dalla rilevava l'infondatezza di tutti i motivi di Parte_3
Parte opposizione dell' relativi, in particolare: alla non corretta esecuzione delle prestazioni, all'inadempienza del per non avere emesso, “come da contratto”, le note di Pt_7 credito, al superamento del tetto di spesa, agli interessi, asseritamente non dovuti.
n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Part Con riferimento al tetto di spesa, il Tribunale precisava che “l' si limita solo a riportare il dato pacifico che i tetti di spesa non possono essere superati ma non eccepisce che parte opposta li abbia superati…non si può ritenere, in altri termini, che Part l' abbia eccepito che parte opposta abbia superato i tetti di spesa” (cfr. pag. 6 sentenza).
1.3. Il giudice di prime cure, inoltre, rigettava l'“unica vera eccezione proposta” Parte dall' concernente la mancata corresponsione dei saldi, in ragione del fatto che erano ancora in corso “le verifiche propedeutiche al saldo dei singoli trimestri dell'anno
2019 rispetto ai budget trimestrali di specialità erogati” - in quanto tale circostanza
“non legittima la sospensione dei pagamenti dei saldi che, per contratto, dovevano avvenire entro il 30.04.2020” (cfr. pag. 7 sentenza gravata). Infine, dichiarava manifestamente infondata l'eccezione in merito alla liquidazione degli interessi ex
D.lgs. n. 231/2002 poiché espressamente previsti dal contratto. Parte 2. Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione l' chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“ - Nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza
n. 519/2022 in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Pt_9 con accertamento e declaratoria della non debenza e/o conseguenziale
[...] provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni supra argomentate.
-in ogni caso la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
- in subordine, qualora la Corte ritenesse di dover approfondire l'esame dei documenti, si chiede ammettersi la CTU finalizzata ad accertare e quantificare, sulla base della Part documentazione prodotta dall' e ella società opposta – anche in fase monitoria –
e/o ulteriormente acquisibile presso gli uffici pubblici competenti, locali e/o regionali
e/o centrali e/o statali, l'ammontare delle prestazioni erogate nel periodo oggetto di causa ed in relazione al contratto azionato, che siano in eccedenza al limite di prestazioni o tett odi spesa stabilito per tale anno e branca, con conseguente accertamento e quantificazione degli importi da decurtare.
n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
- Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
3. Con comparsa depositata il 1.6.2023, si è costituito in giudizio il , che ha Pt_7 eccepito l'inammissibilità dell'appello, la violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere l'appellante introdotto temi nuovi mai dedotti in primo grado, la sua infondatezza nel merito. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
All'udienza del 2.7.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e le parti hanno depositato le memorie conclusive (cf comparsa della società appellata in data 2.10.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole che la sentenza impugnata abbia respinto la sua eccezione relativa alla non spettanza dell'importo richiesto dalla società per l'avvenuto superamento del tetto di spesa. Parte_3
Parte La richiama in linea generale argomentazioni relative al ruolo del Tavolo Tecnico, al rispetto, da parte sua, della procedura contrattualizzata relativa alla convocazione del predetto Tavolo Tecnico, alla comunicazione dei monitoraggi dei tetti di spesa con indicazione della percentuale consuntiva di consumo e della data presumibile di esaurimento budget, in altri termini illustra quali sarebbero le ragioni per ritenere fornita da parte sua la prova del superamento dei limiti di spesa. Per tali motivi, il primo Parte giudice, ad avviso dell' avrebbe errato nel ritenere che la documentazione depositata in primo grado, in quanto unilaterale, non avesse valore probatorio.
4.1. Il motivo è palesemente inammissibile per la sua evidente incongruenza con la motivazione della sentenza appellata.
Deve, infatti, osservarsi che il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di opposizione Parte relativo al superamento del tetto di spesa per essersi l' limitata, nell'atto di opposizione, “solo a riportare il dato pacifico che i tetti di spesa non possono essere superati ma non eccepisce che parte opposta li abbia superati” (cfr. pag. 6 sentenza n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
impugnata); in altri termini, il primo giudice ha rilevato che la difesa la necessità che la Parte spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili è affermazione di mero principio, che nella fattispecie concreta è mancata di specifica allegazione e di prova. Parte L nella formulazione del motivo, non si è confrontata con la motivazione che pretende di criticare, contestandone la ratio decidendi, né ha indicato, come sarebbe stato suo onere, quali eccezioni, argomenti, o documenti il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare nel ritenere carente la sua difesa sul superamento del tetto di spesa.
Invece, ha introdotto il diverso tema dei Tavoli Tecnici ed anche quello, ulteriore, della regressione tariffaria, argomenti entrambi totalmente estranei alla motivazione della decisione impugnata.
La non attinenza dei motivi con la pronuncia appellata, che si mostra già dall'incipit dell'appello e dalla rubricazione del primo motivo, si dimostra, ancor più, con Parte innegabile evidenza, nella parte del gravame in cui l' riporta testualmente il capo della sentenza di cui si duole che, però, non corrisponde a nessun punto di motivazione del provvedimento oggetto del presente gravame (cfr. pag. 5 atto di appello: «è, pertanto, evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove, con argomento fallace, afferma che “Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione depositata in atti, non può affermarsi che l'opponente abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi…infatti, sotto tale profilo, non può ritenersi idonea la documentazione allegata, non essendo la stessa completa e non offrendo la stessa la prova del superamento del tetto di spesa
e del corretto criterio di calcolo dello stesso nonché della correttezza dell'ammontare degli importi calcolati.”(cfr. sentenza impugnata pag. 6)».
Si tratta di articolato e lungo periodo, assente nella sentenza impugnata, il che rimarca il rilievo che le difese dell'appellante si riferiscono ad un altro provvedimento definitorio
(verosimilmente di altro giudizio), che non è l'oggetto del presente gravame.
4.1.2. Sempre nell'ambito di questo motivo, la affronta il tema dei Parte_10 monitoraggi, deducendo (cf. pagina 6 dell'atto di appello) che essa opponente
“tempestivamente comunicava ed inviava i monitoraggi di spesa relativi all'annualità in questione al Centro convenzionato (cfr monitoraggi allegati fascicolo I grado) ove n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
veniva indicata pure la percentuale consuntiva di consumo e la data di presumibile esaurimento budget (cfr monitoraggio tetti di spesa fascicolo I grado)”.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non scalfisce nemmeno sul piano lessicale il punto di motivazione adottato a tale specifico riguardo dal tribunale (cf motivazione del giudice partenopeo, riportata nell'ultimo periodo del punto 1.2. della premessa in fatto, a cui per brevità si rinvia). Parte 4.2. Con il secondo motivo di appello, l' lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale riconosciuto l'operatività nel caso di specie degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002, senza tenere in considerazione la natura pubblica del rapporto intercorso tra le parti, l'avvenuto pagamento delle fatture nei termini di Parte legge, l'impossibilità di pagamento non imputabile all' e l'inesigibilità della pretesa in quanto nessun ritardo è addebitabile.
4.2.1. Le critiche espresse dal motivo in esame, che muovono dal presupposto che la somma richiesta dal non sia dovuta, sono infondate, essendo stato accertato che Pt_7
l'importo rivendicato dalla società costituisce remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2018; peraltro la circostanza del suo mancato pagamento è pacifica, avendo la Parte più volte dedotto che si tratta di somma non ancora corrisposta, essendo ancora in corso le verifiche per poter provvedere al saldo dei singoli trimestri dell'anno 2018.
Tanto premesso, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002
(nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è da tempo riconosciuta da questa Corte.
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (cfr., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017,
12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019, e da ultimo SS.UU. 35092/2023) secondo cui “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, successivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002, avendo le
n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002”.
Inoltre, osserva la Corte che gli interessi di cui si discorre sono espressamente previsti dal contratto stipulato tra le parti, come correttamente rilevato dal primo giudice (e non Parte contestato in questo grado di giudizio dall' .
Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante Pt_10
al pagamento, in favore della società degli onorari di lite, nella
[...] Parte_3 misura liquidata in dispositivo secondo la tabella 12 allegata ai parametri di cui al D.M.
55/2014 come modificato D.M. 147/2022, avuto riguardo, per determinare il valore della controversia, alla misura del credito in contesa, dunque considerandosi lo scaglione di importo compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00; si escludono i compensi dovuti per la fase istruttoria, in quanto non svolta.
L'appellante va condannata al pagamento per onorari della somma complessiva di €
4.200,00 di cui:
- € 1.200,00 per fase di studio,
- € 1.000,00 per la fase introduttiva;
- € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
La liquidazione è fatta con distrazione in favore degli avv.ti Andrea Ferraro e CP_1
attesa la dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c., in ragione di metà ciascuno.
[...]
5.1. Deve infine darsi atto – atteso il rigetto integrale del gravame - che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Santa Parte_5
n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Maria Capua TE n. 1857/2022, in contraddittorio con la società Parte_3 così provvede:
-- respinge l'appello;
--condanna la appellante, alla refusione, in favore della Parte_10 Parte_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.200,00 per
[...] onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Andrea Ferraro e in CP_1 ragione di metà ciascuno;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 Parte_8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5365 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 1857/2022, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua TE, Sezione I, pubblicata in data 18.5.2022, non notificata, avente ad oggetto: “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 3.7.2025 all'esito della trattazione scritta del 2.7.2025, con la concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
TRA
, (P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Lumaca (c.f.: ) in virtù C.F._1 di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in , Via Unità Pt_1
Italiana n. 28.
Appellante CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
E
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_4 mandato rilasciato su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.:
) e (c.f.: , ed C.F._2 CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Maria Capua TE, alla via
Melorio n. 2.
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, l' Parte_5
ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza n. 1857/2022, pubblicata in
[...] data 18.5.2022, mai notificata, con cui il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua
TE aveva respinto la sua opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 1930/2020 del
2.9.2020 emesso in favore della per l'importo di € 23.660,42, oltre Parte_3 interessi e spese di procedure, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, afferenti alla branca Radiologia, rese dal Centro in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2018.
1.2. In particolare, il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione - sollevata Parte dall' - di illegittimo frazionamento del credito poiché le somme azionate con il decreto ingiunto opposto e quelle ingiunte con il diverso D.I. n. 1704/2020, attenendo a diversi trimestri di riferimento, non costituivano un unico credito. Nel merito, considerata provata la pretesa creditoria del (cfr. il contratto e le fatture nn. 9 del Pt_7
13.11.2019 e n. 13 del 17.12.2019) e ritenuti specificamente contestati dal con la Pt_7
Parte propria comparsa di costituzione i fatti dedotti in citazione dall' per contrastare il diritto azionato dalla rilevava l'infondatezza di tutti i motivi di Parte_3
Parte opposizione dell' relativi, in particolare: alla non corretta esecuzione delle prestazioni, all'inadempienza del per non avere emesso, “come da contratto”, le note di Pt_7 credito, al superamento del tetto di spesa, agli interessi, asseritamente non dovuti.
n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Part Con riferimento al tetto di spesa, il Tribunale precisava che “l' si limita solo a riportare il dato pacifico che i tetti di spesa non possono essere superati ma non eccepisce che parte opposta li abbia superati…non si può ritenere, in altri termini, che Part l' abbia eccepito che parte opposta abbia superato i tetti di spesa” (cfr. pag. 6 sentenza).
1.3. Il giudice di prime cure, inoltre, rigettava l'“unica vera eccezione proposta” Parte dall' concernente la mancata corresponsione dei saldi, in ragione del fatto che erano ancora in corso “le verifiche propedeutiche al saldo dei singoli trimestri dell'anno
2019 rispetto ai budget trimestrali di specialità erogati” - in quanto tale circostanza
“non legittima la sospensione dei pagamenti dei saldi che, per contratto, dovevano avvenire entro il 30.04.2020” (cfr. pag. 7 sentenza gravata). Infine, dichiarava manifestamente infondata l'eccezione in merito alla liquidazione degli interessi ex
D.lgs. n. 231/2002 poiché espressamente previsti dal contratto. Parte 2. Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione l' chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“ - Nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza
n. 519/2022 in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Pt_9 con accertamento e declaratoria della non debenza e/o conseguenziale
[...] provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni supra argomentate.
-in ogni caso la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
- in subordine, qualora la Corte ritenesse di dover approfondire l'esame dei documenti, si chiede ammettersi la CTU finalizzata ad accertare e quantificare, sulla base della Part documentazione prodotta dall' e ella società opposta – anche in fase monitoria –
e/o ulteriormente acquisibile presso gli uffici pubblici competenti, locali e/o regionali
e/o centrali e/o statali, l'ammontare delle prestazioni erogate nel periodo oggetto di causa ed in relazione al contratto azionato, che siano in eccedenza al limite di prestazioni o tett odi spesa stabilito per tale anno e branca, con conseguente accertamento e quantificazione degli importi da decurtare.
n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
- Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
3. Con comparsa depositata il 1.6.2023, si è costituito in giudizio il , che ha Pt_7 eccepito l'inammissibilità dell'appello, la violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere l'appellante introdotto temi nuovi mai dedotti in primo grado, la sua infondatezza nel merito. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
All'udienza del 2.7.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e le parti hanno depositato le memorie conclusive (cf comparsa della società appellata in data 2.10.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole che la sentenza impugnata abbia respinto la sua eccezione relativa alla non spettanza dell'importo richiesto dalla società per l'avvenuto superamento del tetto di spesa. Parte_3
Parte La richiama in linea generale argomentazioni relative al ruolo del Tavolo Tecnico, al rispetto, da parte sua, della procedura contrattualizzata relativa alla convocazione del predetto Tavolo Tecnico, alla comunicazione dei monitoraggi dei tetti di spesa con indicazione della percentuale consuntiva di consumo e della data presumibile di esaurimento budget, in altri termini illustra quali sarebbero le ragioni per ritenere fornita da parte sua la prova del superamento dei limiti di spesa. Per tali motivi, il primo Parte giudice, ad avviso dell' avrebbe errato nel ritenere che la documentazione depositata in primo grado, in quanto unilaterale, non avesse valore probatorio.
4.1. Il motivo è palesemente inammissibile per la sua evidente incongruenza con la motivazione della sentenza appellata.
Deve, infatti, osservarsi che il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di opposizione Parte relativo al superamento del tetto di spesa per essersi l' limitata, nell'atto di opposizione, “solo a riportare il dato pacifico che i tetti di spesa non possono essere superati ma non eccepisce che parte opposta li abbia superati” (cfr. pag. 6 sentenza n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
impugnata); in altri termini, il primo giudice ha rilevato che la difesa la necessità che la Parte spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili è affermazione di mero principio, che nella fattispecie concreta è mancata di specifica allegazione e di prova. Parte L nella formulazione del motivo, non si è confrontata con la motivazione che pretende di criticare, contestandone la ratio decidendi, né ha indicato, come sarebbe stato suo onere, quali eccezioni, argomenti, o documenti il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare nel ritenere carente la sua difesa sul superamento del tetto di spesa.
Invece, ha introdotto il diverso tema dei Tavoli Tecnici ed anche quello, ulteriore, della regressione tariffaria, argomenti entrambi totalmente estranei alla motivazione della decisione impugnata.
La non attinenza dei motivi con la pronuncia appellata, che si mostra già dall'incipit dell'appello e dalla rubricazione del primo motivo, si dimostra, ancor più, con Parte innegabile evidenza, nella parte del gravame in cui l' riporta testualmente il capo della sentenza di cui si duole che, però, non corrisponde a nessun punto di motivazione del provvedimento oggetto del presente gravame (cfr. pag. 5 atto di appello: «è, pertanto, evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove, con argomento fallace, afferma che “Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione depositata in atti, non può affermarsi che l'opponente abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi…infatti, sotto tale profilo, non può ritenersi idonea la documentazione allegata, non essendo la stessa completa e non offrendo la stessa la prova del superamento del tetto di spesa
e del corretto criterio di calcolo dello stesso nonché della correttezza dell'ammontare degli importi calcolati.”(cfr. sentenza impugnata pag. 6)».
Si tratta di articolato e lungo periodo, assente nella sentenza impugnata, il che rimarca il rilievo che le difese dell'appellante si riferiscono ad un altro provvedimento definitorio
(verosimilmente di altro giudizio), che non è l'oggetto del presente gravame.
4.1.2. Sempre nell'ambito di questo motivo, la affronta il tema dei Parte_10 monitoraggi, deducendo (cf. pagina 6 dell'atto di appello) che essa opponente
“tempestivamente comunicava ed inviava i monitoraggi di spesa relativi all'annualità in questione al Centro convenzionato (cfr monitoraggi allegati fascicolo I grado) ove n. 5365/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Parte_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
veniva indicata pure la percentuale consuntiva di consumo e la data di presumibile esaurimento budget (cfr monitoraggio tetti di spesa fascicolo I grado)”.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non scalfisce nemmeno sul piano lessicale il punto di motivazione adottato a tale specifico riguardo dal tribunale (cf motivazione del giudice partenopeo, riportata nell'ultimo periodo del punto 1.2. della premessa in fatto, a cui per brevità si rinvia). Parte 4.2. Con il secondo motivo di appello, l' lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale riconosciuto l'operatività nel caso di specie degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002, senza tenere in considerazione la natura pubblica del rapporto intercorso tra le parti, l'avvenuto pagamento delle fatture nei termini di Parte legge, l'impossibilità di pagamento non imputabile all' e l'inesigibilità della pretesa in quanto nessun ritardo è addebitabile.
4.2.1. Le critiche espresse dal motivo in esame, che muovono dal presupposto che la somma richiesta dal non sia dovuta, sono infondate, essendo stato accertato che Pt_7
l'importo rivendicato dalla società costituisce remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2018; peraltro la circostanza del suo mancato pagamento è pacifica, avendo la Parte più volte dedotto che si tratta di somma non ancora corrisposta, essendo ancora in corso le verifiche per poter provvedere al saldo dei singoli trimestri dell'anno 2018.
Tanto premesso, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002
(nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è da tempo riconosciuta da questa Corte.
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (cfr., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017,
12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019, e da ultimo SS.UU. 35092/2023) secondo cui “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, successivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002, avendo le
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caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002”.
Inoltre, osserva la Corte che gli interessi di cui si discorre sono espressamente previsti dal contratto stipulato tra le parti, come correttamente rilevato dal primo giudice (e non Parte contestato in questo grado di giudizio dall' .
Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante Pt_10
al pagamento, in favore della società degli onorari di lite, nella
[...] Parte_3 misura liquidata in dispositivo secondo la tabella 12 allegata ai parametri di cui al D.M.
55/2014 come modificato D.M. 147/2022, avuto riguardo, per determinare il valore della controversia, alla misura del credito in contesa, dunque considerandosi lo scaglione di importo compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00; si escludono i compensi dovuti per la fase istruttoria, in quanto non svolta.
L'appellante va condannata al pagamento per onorari della somma complessiva di €
4.200,00 di cui:
- € 1.200,00 per fase di studio,
- € 1.000,00 per la fase introduttiva;
- € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
La liquidazione è fatta con distrazione in favore degli avv.ti Andrea Ferraro e CP_1
attesa la dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c., in ragione di metà ciascuno.
[...]
5.1. Deve infine darsi atto – atteso il rigetto integrale del gravame - che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Santa Parte_5
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Maria Capua TE n. 1857/2022, in contraddittorio con la società Parte_3 così provvede:
-- respinge l'appello;
--condanna la appellante, alla refusione, in favore della Parte_10 Parte_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.200,00 per
[...] onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Andrea Ferraro e in CP_1 ragione di metà ciascuno;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
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