Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 10 della Legge 23 marzo 1988, n. 94
Articolo 9
- Legge 23 marzo 1988, n. 94
Articolo 10 della Legge 23 marzo 1988, n. 94
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27 marzo 1988
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