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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. RA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al N. 8455/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO SALVATORE, elettivamente domiciliato nel suo studio in Via
Conte Agostino Pepoli, 68 91100 Trapani.
APPELLANTI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BISCEGLIE DANIELE e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. KELLY CLAIRE ( ) ; elettivamente domiciliato in Via Flavio Gioia, 12 C.F._3
76012 Canosa di Puglia presso il difensore avv. DI BISCEGLIE DANIELE
APPELLATO
Rimessa in decisione all'udienza del 20.10.2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato la società in qualità di Parte_1 mandataria di e , conveniva in giudizio, innanzi il Parte_2 Parte_3
Tribunale di Catania, la compagnia aerea , in persona del legale rappresentante p.t., per CP_1 ottenere la riforma della sentenza n° 614/2024 del 20.03.2024, con la quale il Giudice di Pace di
Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 10618/2023, accoglieva la domanda proposta dagli appellanti nei confronti di , nulla disponendo per le spese processuali. CP_1
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, la società appellante, n.q. di mandataria, deduceva che il Giudice di prime cure avesse emesso una pronuncia ingiusta sotto il profilo del mancato riconoscimento delle spese di lite e di conseguenza ne chiedeva la parziale modifica.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza CP_2
n. 614/2024 del 20.03.2024, emessa dal Giudice di PACE DI CATANIA mai notificata, laddove statuisce “Nulla sulle spese”; - Per l'effetto accogliere l'odierno appello e condannare l'appellata a pagare le spese di lite del primo grado tenuto conto dell'attività in fase stragiudiziale, delle spese anticipate quali diritti di segreteria pari ad € 24,90, nonché liquidare il compenso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art 1 -11 DM 55/2014 aggiornato con il DM 147/2022, con valori medi o in subordine con valori minimi ed il riconoscimento delle spese di giustizia anticipate pari € 43,00; -
Accertare e dichiarare fondato il presente appello e per l'effetto liquidare i compensi spettanti nel presente grado di giudizio, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa;
- Salvo ogni ulteriore diritto.”
L'appellata si costitutiva in giudizio contestando gli assunti attori perché infondati in fatto e in diritto e concludeva chiedendo a questo Giudice di : “disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: - Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello ex adverso proposto e per l'effetto rigettarlo;
conseguentemente confermare integralmente la sentenza appellata;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio di I grado, all'udienza del 04.12.2024 il G.I. rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del 01.12.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art.352 cpc.
Indi, all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come da memoria in atti, la causa veniva introitata per la decisione.
pagina 2 di 6 Nei fatti, giova premettere che, la società appellante n.q. aveva citato, innanzi al Gdp di Catania la società per ottenere il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria prevista CP_1 dal Reg. CE 261/2004, pari ad € 500,00 (ovvero € 250,00 a passeggero) a seguito del ritardo del volo aereo FR1170, con tratta Aeroporto di Roma Fiumicino "Leonardo da Vinci" (FCO) - CP_3
TA (CTA) del giorno 05/06/2023 ore 08:25.
[...]
In primo grado, la , si costituiva in giudizio, contestando la pretesa attorea ed eccependo CP_1 in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria e, nel merito, evidenziando che i passeggeri non avevano mai effettuato la procedura di reclamo contrattualmente prevista e che le somme rivendicate giudizialmente erano dovute, tant'è che le stesse erano già state offerte alla in fase antecedente Parte_1 all'instaurazione del giudizio, ma che la stessa non aveva mai comunicato il relativo iban.
Orbene il Giudice di prime, con la sentenza impugnata, disponeva: “
P.Q.M
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , che agisce in Parte_1 nome e per conto di e nei confronti di Parte_2 Parte_3
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie La CP_1 domanda promossa dalla società ricorrente e condanna la resistente, in persona del procuratore speciale, a corrisponderle la somma complessiva di Euro 500,00 (Euro 250,00 x 2) a titolo di compensazione pecuniaria a causa del ritardo del volo. Nulla per le spese".
Ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato nei termini che seguono.
L' appellante lamenta, come unico motivo di impugnazione, che il Giudice di Pace di Catania avrebbe errato nella misura in cui, pur accogliendo nel merito la domanda proposta, aveva disposto la compensazione delle spese di lite, mancando così di liquidare i compensi professionali maturati sia per la fase stragiudiziale sia per il giudizio espletato.
La decisione del Giudice di Pace appare condivisibile.
A dire dell'appellante, il Giudice di prime cure stabilendo “Nulla per le spese” non avrebbe tenuto in debito conto l'attività legale espletata da parte attrice, sia in sede di conciliazione sia nel successivo e conseguenziale giudizio di primo grado, non evitabile a causa del comportamento processuale e stragiudiziale di controparte.
Secondo la compensazione delle spese di lite, prevista ex art. 92 cod. proc. civ., il Parte_1 quale prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, si può disporre solo quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, con obbligo di motivarle;
tali gravi ed eccezionali ragioni sarebbero assenti nel caso di specie. pagina 3 di 6 Nel caso de quo, a dire dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere le spese legali in favore della parte vittoriosa o quanto meno motivare le ragioni sottese alla compensazione delle stesse.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata da parte appellante, questa ha dovuto necessariamente incoare il procedimento di primo grado, posto l'invano tentativo di conciliazione, intentato dalla stessa.
Difatti, nonostante la notifica dell'invito in conciliazione, la compagnia aerea non ha aderito e pertanto, il superiore procedimento stragiudiziale si è concluso con verbale negativo per mancata comparizione della parte appellata.
A seguito di ciò, posto che nessuna proposta conciliativa volta a ristorare il passeggero era stata proposta dalla compagnia aerea, l'instaurazione del procedimento giudiziario mediante il deposito del ricorso si è reso indispensabile per ottenere la chiesta compensazione pecuniaria.
Tuttavia, la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante non trova riscontro nella documentazione depositata nel giudizio di primo grado.
La ha documentalmente comprovato che, nella fase stragiudiziale antecedente CP_1 all'iscrizione a ruolo del giudizio riceveva una richiesta da parte della di Parte_1 pagamento sia della compensazione pecuniaria per i due passeggeri sia dell'importo pari ad € 230,00 a titolo di “spese legali”.
A tale richiesta la replicava con nota mail del 6.10.2023 offrendo di pagare l'importo CP_1 richiesto a titolo di compensazione pari ad euro 500,00, ma che nulla era dovuto a titolo di spese legali, anche in considerazione del fatto che non era mai stata espletata la procedura di reclamo contrattualmente prevista. La richiedeva, altresì, l'iban onde procedere al pagamento CP_1 della compensazione;
tuttavia, tale richiesta non è mai stata riscontrata dall'appellante.
Anche successivamente alla notifica del ricorso, in data 12.12.2023, il Servizio Clienti CP_1
(Ryanair Customer Claims) riscontrava nuovamente la richiesta di pagamento di compensazione pecuniaria, dichiarandosi disponibile a comporre bonariamente le pretese azionate mediante il pagamento della somma omnicomprensiva € 500,00 come da procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla nuova riforma Cartabia in materia di trasposto aereo.
In conseguenza delle difese dell'odierna appellata, il Giudice di prime cure, correttamente nell'emettere la sentenza, ha dato atto della fondatezza delle deduzioni ed eccezioni sollevate dalla
Compagnia dichiarando esplicitamente che “Nulla viene disposto per le spese in considerazione della condotta anche processuale tenuta dalla società ricorrente che ha instaurato il presente giudizio nonostante la reiterata disponibilità manifestata dalla società resistente anche in data antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.” pagina 4 di 6 Il Giudice di pace, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha motivato esplicitamente le ragioni che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite, rimarcando la condotta processuale tenuta dall'appellante, nonostante la avesse dimostrato la sua disponibilità a voler comporre la CP_1 controversia.
La S.C., anche da ultimo (Corte di cassazione, III civile, ordinanza 16 gennaio 2025, n. 1035), ha ribadito che il potere del Giudice di compensare le spese di lite è di natura discrezionale, la legittimità quindi è limitata ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”, e ciò “in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa”.
Tuttavia, si è ribadito che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il Giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea”.
Anche con l'ordinanza n. 563/2025 la Corte di cassazione ribadisce i presupposti in presenza dei quali è giustificata la decisione giudiziale di compensazione delle spese di lite.
La Suprema Corte ribadisce i seguenti principi:
a) le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità;
b) • il «modesto valore della causa», il quale, però, costituisce parametro per una liquidazione dei costi di lite secondo il minimo dello scaglione di riferimento, sicché risulta illogica e illegittima la compensazione fondata su tale rilievo (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8346 del 04/04/2018);
• la «condotta processuale tenuta dalle convenute» e il «fatto che le stesse non hanno dato origine, con la loro condotta, alla presente lite».
Nel caso a mani, parte appellata ha opportunamente dimostrato, per come rilevato anche nella sentenza impugnata, la disponibilità a comporre la controversia anche prima del giudizio.
Di conseguenza il Giudice di prime cure ha correttamente statuito disponendo che “Nulla per le spese”
e ogni ulteriore contestazione sul punto va rigettata e/o rimane assorbita. pagina 5 di 6 In definitiva, l'appello deve essere rigettato integralmente e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa RA AR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8455/2024
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza n.614/2024 emessa dal Giudice di Pace di Catania il 20.03.2024.
-CONDANNA la società in qualità di mandataria di e Parte_1 Parte_2
, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado di giudizio, Parte_3 che si liquidano in complessivi euro 300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari.
-CONDANNA la società in qualità di mandataria di e Parte_1 Parte_2
al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1- Parte_3 quater del D.p.r. 115/2002.
Catania, lì 11 DICEMBRE 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa RA AR
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. RA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al N. 8455/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO SALVATORE, elettivamente domiciliato nel suo studio in Via
Conte Agostino Pepoli, 68 91100 Trapani.
APPELLANTI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BISCEGLIE DANIELE e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. KELLY CLAIRE ( ) ; elettivamente domiciliato in Via Flavio Gioia, 12 C.F._3
76012 Canosa di Puglia presso il difensore avv. DI BISCEGLIE DANIELE
APPELLATO
Rimessa in decisione all'udienza del 20.10.2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato la società in qualità di Parte_1 mandataria di e , conveniva in giudizio, innanzi il Parte_2 Parte_3
Tribunale di Catania, la compagnia aerea , in persona del legale rappresentante p.t., per CP_1 ottenere la riforma della sentenza n° 614/2024 del 20.03.2024, con la quale il Giudice di Pace di
Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 10618/2023, accoglieva la domanda proposta dagli appellanti nei confronti di , nulla disponendo per le spese processuali. CP_1
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, la società appellante, n.q. di mandataria, deduceva che il Giudice di prime cure avesse emesso una pronuncia ingiusta sotto il profilo del mancato riconoscimento delle spese di lite e di conseguenza ne chiedeva la parziale modifica.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza CP_2
n. 614/2024 del 20.03.2024, emessa dal Giudice di PACE DI CATANIA mai notificata, laddove statuisce “Nulla sulle spese”; - Per l'effetto accogliere l'odierno appello e condannare l'appellata a pagare le spese di lite del primo grado tenuto conto dell'attività in fase stragiudiziale, delle spese anticipate quali diritti di segreteria pari ad € 24,90, nonché liquidare il compenso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art 1 -11 DM 55/2014 aggiornato con il DM 147/2022, con valori medi o in subordine con valori minimi ed il riconoscimento delle spese di giustizia anticipate pari € 43,00; -
Accertare e dichiarare fondato il presente appello e per l'effetto liquidare i compensi spettanti nel presente grado di giudizio, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa;
- Salvo ogni ulteriore diritto.”
L'appellata si costitutiva in giudizio contestando gli assunti attori perché infondati in fatto e in diritto e concludeva chiedendo a questo Giudice di : “disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: - Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello ex adverso proposto e per l'effetto rigettarlo;
conseguentemente confermare integralmente la sentenza appellata;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio di I grado, all'udienza del 04.12.2024 il G.I. rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del 01.12.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art.352 cpc.
Indi, all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come da memoria in atti, la causa veniva introitata per la decisione.
pagina 2 di 6 Nei fatti, giova premettere che, la società appellante n.q. aveva citato, innanzi al Gdp di Catania la società per ottenere il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria prevista CP_1 dal Reg. CE 261/2004, pari ad € 500,00 (ovvero € 250,00 a passeggero) a seguito del ritardo del volo aereo FR1170, con tratta Aeroporto di Roma Fiumicino "Leonardo da Vinci" (FCO) - CP_3
TA (CTA) del giorno 05/06/2023 ore 08:25.
[...]
In primo grado, la , si costituiva in giudizio, contestando la pretesa attorea ed eccependo CP_1 in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria e, nel merito, evidenziando che i passeggeri non avevano mai effettuato la procedura di reclamo contrattualmente prevista e che le somme rivendicate giudizialmente erano dovute, tant'è che le stesse erano già state offerte alla in fase antecedente Parte_1 all'instaurazione del giudizio, ma che la stessa non aveva mai comunicato il relativo iban.
Orbene il Giudice di prime, con la sentenza impugnata, disponeva: “
P.Q.M
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , che agisce in Parte_1 nome e per conto di e nei confronti di Parte_2 Parte_3
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie La CP_1 domanda promossa dalla società ricorrente e condanna la resistente, in persona del procuratore speciale, a corrisponderle la somma complessiva di Euro 500,00 (Euro 250,00 x 2) a titolo di compensazione pecuniaria a causa del ritardo del volo. Nulla per le spese".
Ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato nei termini che seguono.
L' appellante lamenta, come unico motivo di impugnazione, che il Giudice di Pace di Catania avrebbe errato nella misura in cui, pur accogliendo nel merito la domanda proposta, aveva disposto la compensazione delle spese di lite, mancando così di liquidare i compensi professionali maturati sia per la fase stragiudiziale sia per il giudizio espletato.
La decisione del Giudice di Pace appare condivisibile.
A dire dell'appellante, il Giudice di prime cure stabilendo “Nulla per le spese” non avrebbe tenuto in debito conto l'attività legale espletata da parte attrice, sia in sede di conciliazione sia nel successivo e conseguenziale giudizio di primo grado, non evitabile a causa del comportamento processuale e stragiudiziale di controparte.
Secondo la compensazione delle spese di lite, prevista ex art. 92 cod. proc. civ., il Parte_1 quale prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, si può disporre solo quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, con obbligo di motivarle;
tali gravi ed eccezionali ragioni sarebbero assenti nel caso di specie. pagina 3 di 6 Nel caso de quo, a dire dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere le spese legali in favore della parte vittoriosa o quanto meno motivare le ragioni sottese alla compensazione delle stesse.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata da parte appellante, questa ha dovuto necessariamente incoare il procedimento di primo grado, posto l'invano tentativo di conciliazione, intentato dalla stessa.
Difatti, nonostante la notifica dell'invito in conciliazione, la compagnia aerea non ha aderito e pertanto, il superiore procedimento stragiudiziale si è concluso con verbale negativo per mancata comparizione della parte appellata.
A seguito di ciò, posto che nessuna proposta conciliativa volta a ristorare il passeggero era stata proposta dalla compagnia aerea, l'instaurazione del procedimento giudiziario mediante il deposito del ricorso si è reso indispensabile per ottenere la chiesta compensazione pecuniaria.
Tuttavia, la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante non trova riscontro nella documentazione depositata nel giudizio di primo grado.
La ha documentalmente comprovato che, nella fase stragiudiziale antecedente CP_1 all'iscrizione a ruolo del giudizio riceveva una richiesta da parte della di Parte_1 pagamento sia della compensazione pecuniaria per i due passeggeri sia dell'importo pari ad € 230,00 a titolo di “spese legali”.
A tale richiesta la replicava con nota mail del 6.10.2023 offrendo di pagare l'importo CP_1 richiesto a titolo di compensazione pari ad euro 500,00, ma che nulla era dovuto a titolo di spese legali, anche in considerazione del fatto che non era mai stata espletata la procedura di reclamo contrattualmente prevista. La richiedeva, altresì, l'iban onde procedere al pagamento CP_1 della compensazione;
tuttavia, tale richiesta non è mai stata riscontrata dall'appellante.
Anche successivamente alla notifica del ricorso, in data 12.12.2023, il Servizio Clienti CP_1
(Ryanair Customer Claims) riscontrava nuovamente la richiesta di pagamento di compensazione pecuniaria, dichiarandosi disponibile a comporre bonariamente le pretese azionate mediante il pagamento della somma omnicomprensiva € 500,00 come da procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla nuova riforma Cartabia in materia di trasposto aereo.
In conseguenza delle difese dell'odierna appellata, il Giudice di prime cure, correttamente nell'emettere la sentenza, ha dato atto della fondatezza delle deduzioni ed eccezioni sollevate dalla
Compagnia dichiarando esplicitamente che “Nulla viene disposto per le spese in considerazione della condotta anche processuale tenuta dalla società ricorrente che ha instaurato il presente giudizio nonostante la reiterata disponibilità manifestata dalla società resistente anche in data antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.” pagina 4 di 6 Il Giudice di pace, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha motivato esplicitamente le ragioni che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite, rimarcando la condotta processuale tenuta dall'appellante, nonostante la avesse dimostrato la sua disponibilità a voler comporre la CP_1 controversia.
La S.C., anche da ultimo (Corte di cassazione, III civile, ordinanza 16 gennaio 2025, n. 1035), ha ribadito che il potere del Giudice di compensare le spese di lite è di natura discrezionale, la legittimità quindi è limitata ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”, e ciò “in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa”.
Tuttavia, si è ribadito che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il Giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea”.
Anche con l'ordinanza n. 563/2025 la Corte di cassazione ribadisce i presupposti in presenza dei quali è giustificata la decisione giudiziale di compensazione delle spese di lite.
La Suprema Corte ribadisce i seguenti principi:
a) le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità;
b) • il «modesto valore della causa», il quale, però, costituisce parametro per una liquidazione dei costi di lite secondo il minimo dello scaglione di riferimento, sicché risulta illogica e illegittima la compensazione fondata su tale rilievo (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8346 del 04/04/2018);
• la «condotta processuale tenuta dalle convenute» e il «fatto che le stesse non hanno dato origine, con la loro condotta, alla presente lite».
Nel caso a mani, parte appellata ha opportunamente dimostrato, per come rilevato anche nella sentenza impugnata, la disponibilità a comporre la controversia anche prima del giudizio.
Di conseguenza il Giudice di prime cure ha correttamente statuito disponendo che “Nulla per le spese”
e ogni ulteriore contestazione sul punto va rigettata e/o rimane assorbita. pagina 5 di 6 In definitiva, l'appello deve essere rigettato integralmente e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa RA AR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8455/2024
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza n.614/2024 emessa dal Giudice di Pace di Catania il 20.03.2024.
-CONDANNA la società in qualità di mandataria di e Parte_1 Parte_2
, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado di giudizio, Parte_3 che si liquidano in complessivi euro 300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari.
-CONDANNA la società in qualità di mandataria di e Parte_1 Parte_2
al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1- Parte_3 quater del D.p.r. 115/2002.
Catania, lì 11 DICEMBRE 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa RA AR
pagina 6 di 6