Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6219F4239, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Kalat Ambiente S.R.R. S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
IA S.r.l., GI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della Determina del Dirigente del Servizio del 15 settembre 2025 numero 1555, comunicata il 16 settembre 2025, recante aggiudicazione alla costituenda Associazione Temporanea di Impresa GI s.r.l. (mandataria) - IMPREGICO s.r.l. (mandante) del VIo di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri VI di igiene pubblica nei comuni dell'ATO Catania Provincia Sud - CIG: 86219F4239;
-dei verbali della Commissione di Gara n° 1, 2, 3 e 4.
- dei Verbali della Commissione Giudicatrice n° 1 e 2.
- di tutti gli atti connessi, precedenti e successivi alla proposta di aggiudicazione, con particolare riferimento agli ulteriori eventuali e allo stato non conosciuti, verbali con cui la Commissione Giudicatrice si è determinata a procedere alla valutazione dei criteri di punteggio.
quanto al ricorso incidentale:
- degli atti gravati dal ricorrente principale, in parte qua e nei limiti dell’interesse delle deducenti, ivi compresi: a) il disciplinare e di tutti gli altri atti e documenti della gara per l’affidamento del VIo di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri VI di igiene pubblica nei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud - CIG: 86219F4239, ivi compresa la Determina del Dirigente del Servizio n.1555 del 15 settembre 2025; b) i verbali di ammissione in gara dei concorrenti e in particolare degli atti, comportamenti e provvedimenti con cui la Stazione appaltante ha ammesso e mantenuto in gara il RTI ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Kalat Ambiente S.R.R. S.C.P.A., del RTI controinteressato (IA S.r.l. -GI S.r.l.) e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto il ricorso incidentale proposto dal RTI controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NE NN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. La società -OMISSIS- ha partecipato, quale mandataria della costituenda associazione temporanea con la società -OMISSIS- alla gara indetta dalla Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Kalat Ambiente (d’ora in avanti anche S.R.R.) per l’affidamento del VIo di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri VI di igiene pubblica dei 15 comuni dell’ATO Catania Provincia Sud, per la durata di otto anni ed importo complessivo a base d’asta di € 115.055.899,00 e si è collocata al secondo posto della graduatoria con l’attribuzione del punteggio di 92,49 (72,49 offerta tecnica + 20,00 offerta economica), preceduta dall’AT IA - GI con punti 93,12 (75,52 offerta tecnica + 17,70 offerta economica) aggiudicataria del VIo (determina del 15 settembre 2025, numero 1555).
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e dei presupposti atti di gara per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 36/2023, articolo 95 comma 1 lett. e), articolo 98 comma 2, e comma 3 lettere b) e c), comma 6 lettera c). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei principi della fiducia e della buona fede previsti e disciplinati agli articoli 2 e 5 del D.lgs. n.36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria e motivazione.
Parte ricorrente premette che la mandante GI - sebbene in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione ed esecuzione della quota di appalto corrispondente alla sua partecipazione in AT (49%) - ha fatto ricorso all’avvalimento infra raggruppamento concesso dalla capogruppo GI dimostrando, quindi, il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto al punto 6.3 lett. a) del disciplinare di gara (VI analoghi negli ultimi 10 anni), tramite la struttura imprenditoriale della mandataria. Parte ricorrente ritiene che, nello specifico caso, il ricorso all’avvalimento infragruppo sia “ quantomeno anomalo ”, poiché strumentale all’occultamento di numerose penali irrogate a GI a seguito di gravi inadempienze contrattuali. Al riguardo, a pag. 6 del ricorso, parte ricorrente rinvia ad uno “schema” riassuntivo delle penali irrogate da non meglio precisati committenti, di importo complessivo superiore a 1 milione di euro, che GI avrebbe omesso di indicare (documento che, tuttavia, non risulta allegato al ricorso introduttivo) e censura l’omessa esclusione della mandante dalla gara in ragione della commissione di illeciti professionali gravi.; sostiene, inoltre, che il ricorso strumentale all’avvalimento sarebbe “ dolosamente fraudolento ” e rientrerebbe nella casistica prevista e descritta dall’articolo 96 comma 14, come tale già da solo idoneo a mettere in discussione l’integrità e l’affidabilità del concorrente e quindi a condurre alla sua esclusione, anche per la violazione dei principi di buona fede e della fiducia.
2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95 comma 2, nonché dell’allegato II.10 del D.lgs. 36/2023. Violazione dei principi della fiducia e della buona fede previsti e disciplinati agli articoli 2 e 5 del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria e motivazione.
Con riferimento alle dichiarazioni ed alla posizione della capogruppo GI s.r.l. parte ricorrente rileva le seguenti “ contraddizioni e violazioni in materia fiscale ” che, unitamente al comportamento omissivo, avrebbero dovuto condurre all’esclusione dell’aggiudicataria:
2.a - IA dopo aver dichiarato l’assenza di violazioni fiscali anche non definitivamente accertate ha aggiunto un apposito capitolo denominato “massima trasparenza”, nel quale ha riportato l’esistenza di irrilevanti contestazioni tributarie risalenti ad oltre dieci anni addietro e annullate con provvedimenti definitivi delle Corti di Giustizia tributaria;
2.b – ha, inoltre, comunicato di essere stata destinataria di un atto di recupero dell’importo di 975.000,00 € oltre sanzioni ed interessi, derivante da un illegittimo utilizzo del credito di imposta per attività di “ricerca e sviluppo” svolte ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 145/2013, affermando che tale atto è stato impugnato e che comunque non integra le “violazioni gravi non definitivamente accertate” non raggiungendo – in termini percentuali – la soglia del 10% dell’importo complessivo dell’appalto;
2.c – IA non avrebbe, invece, dichiarato un ulteriore contestazione di 6.718.325,00 €, evinta dalla pubblicazione del bilancio di GI, che secondo parte ricorrente “ andava sicuramente dichiarata, sia per la tipologia rientrante nella casistica elencata all’articolo 2 comma 1 lettera c dell’allegato II 10 al D.lgs. 36/2023, sia perché l’importo, supera il 10% dell’importo contrattuale di competenza della GI (54.691.125 € pari al 51% dell’importo offerto), ai sensi dell’articolo 3 del predetto allegato II 10 al D.lgs. 36/2023 ”.
Ritiene parte ricorrente, che anche la descritta omissione integrerebbe la grave violazione dei principi della fiducia e della buona fede positivizzati agli articoli 2 e 5 del Codice, e avrebbe dovuto condurre all’esclusione dell’aggiudicataria.
3) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 68 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 16 del disciplinare di gara.
L’AT IA-GI si sarebbe limitata ad indicare le quote di partecipazione (rispettivamente del 51 e del 49 %), senza specificare né le parti del VIo, né i comuni ove ogni singola azienda eseguirà il VIo, in violazione dell’art. 68 comma 2 del codice dei contratti e dell’art. 16 del Disciplinare (“...nel caso di RTI o Consorzio l’offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici...”).
4) Violazione e falsa applicazione del disciplinare tecnico di gara (pag. 61 - capitolo “PERSONALE”) laddove stabilisce la consistenza minima del personale operativo in 225 unità (220 operai x 38 ore settimanali e 5 impiegati x 38 ore settimanali). Parte ricorrente sostiene che l’offerta dell’aggiudicataria – che avrebbe presentato un “Progetto di Assorbimento” con la presenta di 209,89 operai e 9 impiegati per un totale di 218,89 unità - presenta una carenza di 6,11 unità di personale rispetto alla soglia minima inderogabile (225 unità full time) fissata dalla Stazione Appaltante e, pertanto, anche per tale ragione, doveva essere esclusa dalla gara.
5)Violazione e falsa applicazione dell’articolo 93 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli articoli 18.1 e 22 del Disciplinare di Gara, con riferimento all’attribuzione del punteggio previsto per il sub criterio 7.1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 5 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria e motivazione. Con riferimento al criterio quantitativo 7.1 (“…Migliorie e/o incremento delle forniture di automezzi e attrezzature per lo svolgimento dei VI di raccolta RSU e trasporto, spazzamento e lavaggio previsti dal Disciplinare tecnico, anche al fine di migliorare la RD e la qualità dei VI…”- max 3 punti ), per cui è previsto nel Disciplinare di gara il metodo di calcolo dell’interpolazione lineare, parte ricorrente afferma che la commissione - dopo l’aperura delle offerte tecniche - ha ritenuto “ di considerare la percentuale di incremento dei mezzi e delle attrezzature proposti dagli OO.EE. rapportata ai relativi valori di investimento di mezzi e attrezzature indicati negli atti di gara, effettuando quindi una media pesata al fine di omogenizzare i valori proposti ...”, modificando illegittimamente il criterio. Invece, la corretta applicazione del mero dato quantitativo indicato dai concorrenti avrebbe condotto all’attribuzione del massimo punteggio alla ricorrente (che aveva offerto il maggior incremento di mezzi e attrezzature – 33%) e all’attribuzione agli altri concorrenti dei minori punteggi risultanti dall’applicazione della corrispondente formula matematica in applicazione del metodo dell’interpolazione lineare. Tanto basterebbe all’accoglimento del ricorso, visto che l’attribuzione del punteggio matematicamente spettante all’AT -OMISSIS- per il sub criterio 7.1 (3 punti, al posto dei 0,90 illegittimamente attribuiti) a fronte di quello legittimamente spettante all’AT GI (2,27 punti, al posto dei 3 illegittimamente attribuiti), consentirebbe alla ricorrente di classificarsi al primo posto, risultando quindi aggiudicataria.
In ogni caso, anche a voler applicare il criterio “rielaborato” dalla commissione di gara, dal confronto con i PEF allegati all’offerta economica ove sono esposti i valori reali degli investimenti previsti dai concorrenti in mezzi e attrezzature, “ l’AT GI conseguirebbe il maggior punteggio, ma l’AT -OMISSIS- si collocherebbe al terzo posto con uno scarto ben inferiore a quello calcolato dalla commissione e comunque idoneo a garantirgli il conseguimento del maggiore punteggio finale e quindi l’aggiudicazione” (cosi motivo V.b, pagg. 15-17 del ricorso).
6) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 93 del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli articoli 18.1 e 22 del Disciplinare di Gara, con riferimento all’attribuzione del punteggio previsto per il sub criterio 4.1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 5 del D.lgs. 36/2023. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria e motivazione.
Parte ricorrente contesta l’illegittima modalità di valutazione del sub criterio quantitativo 4.1 (max 3 punti) relativo all’incremento delle “... Frequenze e modalità di gestione degli sversamenti abusivi di rifiuti (es. sacchetti di rifiuti, rifiuti inerti, pneumatici, ecc .)” rispetto al quale la commissione ha precisato di attribuire il punteggio considerando “...il numero di interventi annui proposti per gli sversamenti abusivi di rifiuti indicati nelle offerte, effettuando una media pesata al fine di omogeneizzare i valori proposti...” (v. verbale n. 2 del 15 luglio 2025) mentre - secondo la difesa di parte ricorrente - la Commissione avrebbe dovuto valutare esclusivamente “ il dato numerico indicato dai concorrenti secondo quanto stabilito nel disciplinare e quindi con metodo dell’interpolazione lineare” .
In ogni caso, oltre al metodo di calcolo (media pesata invece dell’interpolazione lineare), la Commissione avrebbe anche errato nell’interpretare i numeri indicati dai concorrenti che avevano esposto la propria offerta in modo diversificato, ed invero:
AT Agesp-Econord: ha indicato il numero totale di interventi annui aggiuntivi in tutti i 15 comuni
AT -OMISSIS-: ha indicato il numero di interventi annui per ogni singolo comune
AT Ecoburgus: ha indicato il numero aggiuntivo di interventi mensili in ogni comune
AT IA-GI: ha indicato il numero totale di interventi aggiuntivi annui in tutti i 15 comuni
Parte ricorrente sostiene che la Commissione - una volta rilevata la non omogeneità dei criteri utilizzati dai concorrenti - avrebbe dovuto verificare quanto contenuto nelle rispettive relazioni tecniche con riferimento al criterio 4.1, riscontrando immediatamente in cosa consisteva il numero indicato dal concorrente, al fine di omogeneizzare i dati; sulla base della riferita “applicazione” e con riferimento al dato dichiarato dalla ricorrente (312 interventi/anno), la commissione avrebbe dovuto omogeneizzare tale dato moltiplicandolo per i 15 comuni, ottenendo quindi 4.680 interventi/anno, valore equivalente a quello offerto dall’AT IA (4.693) e dall’AT SP (5.040) che, peraltro, dichiarano di impiegare esattamente la stessa dotazione di mezzi e personale (due operatori e un mezzo a vasca ribaltabile o costipatore). Pertanto, la suddetta valutazione del criterio 4.1, avrebbe anche da sola condotto all’attribuzione all’AT -OMISSIS-del punteggio sufficiente a conseguire l’aggiudicazione (motivo VI.b)).
II. Si è costituita in giudizio la controinteressata GI che ha svolto le seguenti difese:
1) sul primo motivo di ricorso:
- inammissibilità del motivo in quanto: a) l'omessa dichiarazione di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un grave illecito professionale non comporta l'automatica espulsione dell'operatore economico, ma impone -al più- alla stazione appaltante di valutare se le circostanze celate siano di rilevanza tale da incidere negativamente su integrità e affidabilità dell'operatore economico, con riferimento all'esecuzione del contratto; b) in ogni caso, la società GI ha beneficiato dei requisiti per la partecipazione alla gara in virtù di contratto di avvalimento interno, proprio con la GI; c) il motivo sarebbe, inoltre, generico per omessa specifica indicazione delle penali comminate e delle rispettive amministrazioni, fermo restando che il rinvio ad un elaborato (definito “schema”), peraltro nemmeno allegato al ricorso introduttivo, non è idoneo a sanare la denunciata genericità del motivo di doglianza;
- infondatezza del motivo di ricorso non sussistendo in capo all’operatore economico, l’obbligo di dichiarare le penali comminate dalla Stazione appaltante, in difetto di adozione di provvedimenti di risoluzione;
- quanto al presunto indebito ricorso all’istituto dell’avvalimento, parte ricorrente precisa che la decisione di GI di ricorrere all’avvalimento era motivata dalla necessità di ottemperare al requisito di capacità tecnica e professionale dell’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di VI analoghi a quelli di gara, non potendo attestare la gestione contemporanea degli stessi Comuni nel periodo di riferimento.
2) Infondatezza del secondo motivo di ricorso giacché tutte le vicende ivi richiamate costituirebbero, al più, irregolarità non definitivamente accertate.
3) Infondatezza del terzo motivo di ricorso posto che le “parti del VIo” ben possono essere indicate in percentuale e, peraltro, la dichiarazione di impegno resa dal RTI IA – GI è assolutamente chiara e non lascia dubbi di sorta circa il riparto.
4) sul quarto motivo:
- l’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) non prevede l’esclusione in caso di indicazione, in sede di offerta, di un numero di personale inferiore rispetto a quello riportato nella tabella “Personale” del Disciplinare Tecnico, mentre richiede “a pena di esclusione” l’accettazione della clausola sociale; pertanto, l’unica causa di esclusione correlata al personale è riferita alla mancata accettazione della clausola sociale;
- in ogni caso, il dimensionamento del personale non può essere valutato in modo meramente numerico ma va letto in funzione dell’organizzazione complessiva proposta, delle modalità di impiego e della capacità di garantire gli standard richiesti, dato che il Disciplinare tecnico di gara non impone un vincolo rigido sul numero di operatori, ma richiede che il Gestore disponga di personale “ in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei VI ”.
5) sul quinto motivo:
- sebbene il sub criterio 7.1 sia formalmente classificato come “Q” (quantitativo), la sua formulazione testuale e il riferimento espresso alle “ migliorie e/o incremento delle forniture di automezzi e attrezzature per lo svolgimento dei VI di raccolta RSU e trasporto, spazzamento e lavaggio previsti dal Disciplinare tecnico … ”, includerebbe anche aspetti qualitativi, strettamente connessi alla funzionalità, al valore e all’impatto migliorativo dei mezzi proposti.
- quanto all’assunto di parte ricorrente secondo cui anche in applicazione dell’illegittima modifica del sub criterio 7.1 la -OMISSIS- avrebbe ottenuto il punteggio massimo (3 punti), la controinteressata ne contesta la fondatezza poiché la percentuale (del 33%) dichiarata da -OMISSIS- “ non sembra corrispondere al reale incremento del numero di mezzi e di attrezzature risultante dall’offerta tecnica” .
6) Sul sesto motivo di ricorso:
- il sub criterio 4.1 non può essere considerato meramente quantitativo riguardando le “frequenze e modalità di gestione degli sversamenti abusivi di rifiuti”, includendo, quindi, anche aspetti qualitativi, quali l’organizzazione e le modalità operative del VIo;
- inammissibilità per violazione del principio del venire contra factum proprium del motivo concernente l’erronea interpretazione dei dati numerici indicati dai concorrenti (censura sub VI. -b) del ricorso principale) poiché la stessa ricorrente, diversamente da quanto asserito, ha indicato nella propria offerta un numero complessivo di interventi pari a 312 annui complessivi.
III. L’assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità si è costituito in giudizio e ha depositato, tra gli altri documenti, una relazione della commissione di gara. Con successiva memoria del 31 ottobre 2025, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione dell’amministrazione e ha, comunque, puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
IV. Si è costituita anche la SSR Kalat Ambiente s.c.p.a. che ha formulato le seguenti difese:
1) Sul primo motivo di ricorso ha preliminarmente rilevato la mancanza di alcuna evidenza documentale delle penali che sarebbero state comminate a GI, fermo restando che l’eventuale omessa dichiarazione in ordine a precedenti illeciti professionali non integra, comunque, una causa automatica di esclusione, ma solo una evenienza che consentirebbe alla Stazione appaltante di effettuare una valutazione circa l’affidabilità dell’operatore economico.
2) Ha, poi, eccepito l’inammissibilità per genericità del secondo motivo, tenuto anche conto che la somma di euro 6.718.325 relativa ad “un non meglio definito invito”, non risulta in alcuna certificazione fiscale rilasciata dalle competenti autorità.
3) Ha dedotto l’infondatezza del terzo motivo di ricorso giacché l’obbligo di specificare le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici è adeguatamente assolto anche con l’indicazione della sola percentuale di ripartizione.
4) In ordine al quarto motivo di ricorso ha rilevato che il documento denominato “Progetto di assorbimento” dell’AT GI non è stato redatto per rappresentare il numero minimo di personale da impiegare nell’appalto, ma è stato predisposto per dimostrare l’applicazione della cosiddetta clausola sociale, vale a dire il passaggio del personale dai precedenti operatori ai nuovi aggiudicatari. In questa ottica il predetto documento non indica il numero minimo di lavoratori che l’AT aggiudicataria intende applicare, ma solo il personale che avrebbe beneficiato della clausola sociale.
5) Sul quinto motivo di ricorso la SSR ha precisato che:
- per il criterio 7.1 il disciplinare di gara a pag. 39, prevedeva che “ A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo per interpolazione lineare ”;
- il sub criterio richiedeva agli Operatori Economici partecipanti di proporre Migliorie e/o incrementi delle forniture di automezzi e attrezzature...;
- la stazione appaltante, in risposta al Quesito n. 8 formulato proprio dalla ricorrente in merito al Sub Criterio 7.1 aveva fornito la seguente risposta: “ Si specifica che il parametro su cui formulare l’offerta è rappresentato dall’incremento percentuale proposto di dotazione di mezzi ed attrezzature rispetto al minimo garantito ed indicato, rispettivamente, nelle tabelle 20 e 34 del Disciplinare tecnico. Nella relazione tecnica di offerta occorrerà esplicitare l’incremento e le tipologie di mezzi ed attrezzature ”.
- le percentuali indicate dai concorrenti non chiarivano se esse erano riferite agli automezzi o alle attrezzature o, in alternativa, costituivano la somma delle percentuali degli uni e delle altre, per cui la commissione, ha distinto (secondo quanto illustrato dai concorrenti nelle rispettive relazioni tecniche) le percentuali di incremento delle attrezzature (cassonetti, mastelli, contenitori, ecobox, ecc.) da quelle e degli automezzi offerti ( v. sul punto anche quanto esposto dai commissari nell’allegata relazione); quindi, l’unico modo oggettivo di “omogenizzare” i dati da inserire nella formula (che richiedeva un unico valore numerico), è stato quello di “pesare” le percentuali di incremento delle attrezzature e degli automezzi offerti con i relativi costi indicati ai punti 2 e 3 della relazione economica allegata alla documentazione di gara. Non vi sarebbe stato, quindi, alcun stravolgimento dei criteri e dei sub criteri previsti dalla lex specialis, ma solo la riconduzione ad unità omogenee delle proposte avanzate dagli operatori economici presenti in gara, cosicché il massimo punteggio è stato attribuito all’aggiudicataria (che risulta aver proposto un incremento percentuale del 25% sia per le attrezzature, sia per gli automezzi), mentre alla ricorrente (il cui incremento percentuale del 33% risultava riconducibile al 30% per le attrezzature e al 3% agli automezzi) è stato attribuito il punteggio di 0,90.
6. Sul sesto motivo di ricorso concernente il sub criterio 4.1, la difesa della SSR ha rappresentato la necessita di attingere alle relazioni tecniche di ogni operatore per verificare il valore dell’incremento e quantificare le frequenze e le modalità di gestione degli versamenti abusivi di rifiuti (rispetto all’offerta base posta a gara (v. pagg. 13 e segg. della memoria).
V. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale con il quale:
1) ha contestato - anche mediante richiamo agli atti processuali di un ricorso pendente innanzi al T.A.R. Liguria ove la -OMISSIS-risulta parte controinteressata - l’illegittima ammissione in gara dell’odierna ricorrente principale che avrebbe omesso di dichiarare, in violazione degli artt. 98 e 94 del codice dei contratti, “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, relative a fatti commessi dall’ex amministratore, nonché “amministratore di fatto” della società ricorrente (bancarotta fraudolenta e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio) e avrebbe, altresì, omesso di informare la Stazione appaltante del provvedimento di esclusione dalla gara adottato, in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Liguria, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in data 24 luglio 2025 ;
1.a) nel caso in cui le omesse dichiarazioni non dovessero essere qualificate quale causa di esclusione automatica, in ogni caso la Stazione appaltante avrebbe dovuto riesaminare i requisiti di ordine generale della -OMISSIS- alla luce delle circostanze dedotte.
2) Ha censurato il carattere incerto e indeterminato dell’offerta della ricorrente, in particolare sotto il profilo della ripartizione del VIo tra mandataria e mandante in ragione carattere indivisibile della commessa e della circostanza che non vi sarebbe corrispondenza tra riparto territoriale del VIo e percentuale di riparto dichiarata, sia con riguardo al fatturato che al numero degli abitanti (v. tabella riportata a pag. 14 del ricorso incidentale);
2.b) inoltre, la ricorrente principale - ai fini della dichiarazione sul possesso del requisito di capacità tecnica e professionale - non avrebbe correttamente considerato la gestione contemporanea dei VI nel triennio di riferimento (2021-2023);
2.c) infine, dalla documentazione a corredo dell’offerta, non si evincerebbe la gestione del CCR nei Comuni specificati dall’AT ricorrente e, pertanto, anche sotto tale profilo il RTI ricorrente avrebbe dovuto essere escluso.
3) Nel terzo motivo di ricorso incidentale, la controinteressata - premessa la natura unitaria e indivisibile del VIo in questione - ha contestato, per tuziorismo e nella sola ipotesi in cui si dovesse ritenere che l’appalto sia riconducibile ad un VIo divisibile, l’art. 15.4 del disciplinare di gara (che onerava i concorrenti di allegare in offerta una “dichiarazione delle parti del VIo/fornitura, ovvero della percentuale in caso di VIo/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”) laddove sia interpretato nel senso di precludere agli RTI, la possibilità di specificare e indicare in via percentuale le parti del VIo che sarebbero svolte dai singoli raggruppati. Secondo la difesa della ricorrente incidentale, la disposizione come sopra interpretata non solo sarebbe inficiata da profili di nullità per violazione del principio ex art. 10 del D.lgs. n. 36/2023 di tassatività delle cause di esclusione ma risulterebbe, altresì, illegittimo per conflitto con l’art. 68 co. 2 D.lgs. n. 36 e con gli artt. 19 e 63 della direttiva 2024/24/Ue.
4) Nel quarto motivo di ricorso incidentale la controinteressata censura l’omessa specificazione, nell’offerta tecnica della ricorrente principale con riferimento al sub criterio di valutazione 4.1, dei comuni interessati dai 312 interventi annui e sostiene che la descritta difformità avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara dell’offerta della -OMISSIS- o, quanto meno, la non valutabilità della stessa in relazione al sub criterio 4.1.
5) Nel quinto motivo di ricorso incidentale sono, infine, contestate una serie di incongruenze dell’offerta tecnica della ricorrente principale che, in tesi, avrebbero reso l’offerta incerta e indeterminata o comunque non attendibile (errata classificazione dei ricavi provenienti dai sistemi collettivi di compliance; dati economico- finanziari non coerenti con il PEF e con la normativa ARERA).
VI. Con memoria depositata il 15 dicembre 2025, la SSR resistente ha ribadito l’infondatezza del ricorso principale depositando, tra gli altri, una relazione tecnica con la quale la Commissione giudicatrice ha integrato le proprie osservazioni in ordine al motivo del ricorso principale relativo al presunto sotto dimensionamento del personale da assumere in quanto la Commissione aveva omesso di esprimersi sul punto non avendo ritrovato nell’immediatezza il documento denominato “Progetto di riassorbimento”; ha, inoltre, controdedotto ai motivi del ricorso incidentale osservando, in sintesi, quanto segue.
1) sul primo motivo: la ricorrente principale non ha comunicato l’esistenza dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Liguria n. 133/2025, né alcun precedente penale o rinvio a giudizio; in ogni caso, le contestate omissioni dichiarative non integrerebbero una causa automatica di esclusione, ma solo una causa facoltativa, sia con riferimento alla omessa indicazione della esistenza dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Liguria - che non rappresenta, peraltro, una pronuncia definitiva - sia con riguardo alla sussistenza di altri precedenti eventuali illeciti professionali.
2) infondatezza del secondo motivo del ricorso incidentale poiché: a) è sufficiente l’indicazione delle percentuali di ripartizione dei lavori e VI fra le imprese costituenti un RTI; b) lo scostamento contestato dalla ricorrente incidentale sarebbe in ogni caso minimo e irrilevante; c) la contemporaneità della gestione va riferita al cumulo delle imprese che compongo il raggruppamento; d) quanto alla presunta mancanza di pregresse gestioni del CCR, l’elencazione dei VI analoghi contenuta nel punto 6.3 del Disciplinare è meramente esemplificativa e la mancanza di uno solo di essi non integra la mancanza del requisito generale dei VI analoghi.
3) sul terzo motivo del ricorso incidentale, la difesa della SSR ribadisce la natura indivisibile dell’appalto e la possibilità per gli RTI, nell’appalto in esame, di specificare e indicare in via percentuale le parti del VIo eseguite dai singoli operatori.
4) sul quarto motivo del ricorso incidentale: l’indicazione di 312 interventi l’anno (quantità inferiore ai 360 interventi prescritti dalla lex specialis) non poteva che riferirsi ad un’offerta aggiuntiva (312 interventi come complessivi per tutti i 15 comuni interessati e non già 312
per ciascuno di essi).
5) sul quinto motivo del ricorso incidentale: il PEF della ricorrente principale risulta regolarmente asseverato e non contiene errori rilevanti ai fini della sostenibilità dell’offerta che si regge su un ribasso economico non contestato.
VII. Con memoria depositata il 27 dicembre 2025, la controinteressata ha insistito per il rigetto del ricorso principale e - con riferimento a primo motivo del ricorso principale - ha ribadito la genericità delle censure concernenti le asserite penali non dichiarate rilevando come la successiva produzione in giudizio dello “schema” riepilogativo non potrebbe sanare l’originaria inammissibilità del motivo; ha, inoltre, insistito per l’accoglimento del ricorso incidentale.
VIII. Con memoria depositata il 27 dicembre 2025, la ricorrente principale ha insistito nei motivi del ricorso principale e - con particolare riferimento al primo motivo - pur prendendo atto della “ nota giurisprudenza sulla rilevanza delle penali sul giudizio di affidabilità dell’operatore economico ” ha ritenuto di “ fondamentale rilievo ” l’anomalo ricorso della mandante all’istituto dell’avvalimento “ come stratagemma per nascondere alla stazione appaltante elementi e circostanze che avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione in sede di offerta ”.
Ha, inoltre, controdedotto ai motivi del ricorso incidentale e in particolare, sul primo motivo, sostenendo che il motivo essendo fondato su documenti illegittimamente acquisiti, sarebbe inammissibile, fermo restando che tutti i fatti allegati dall’AT GI, sarebbero accaduti in epoca successiva alla presentazione dell’offerta per la gara in oggetto, nell’ambito di un’altra procedura di gara, bandita dall’Autorità di Sistema Portuale di Genova; in ogni caso, non esisterebbero i presupposti per attribuire la qualifica di amministratore di fatto al signor A.L. (v. dettagliate controdeduzioni pagg. 5-12 della memoria).
IX. Con memoria di replica depositata in data 1 gennaio 2026, la società ricorrente ha insistito nelle difese già spiegate e ha ulteriormente argomentato in ordine al primo motivo di ricorso. rilevando “ l’anomalo comportamento della GI, che nonostante il pieno possesso del requisito previsto dal punto 6.3 del disciplinare, ha dimostrato il possesso del requisito facendo ricorso all’avvalimento infra raggruppamento, allegando i certificati di regolare esecuzione dei VI prestati dall’impresa ausiliaria” al fine di celare le inadempienze contrattuali “ in gran parte ereditate con l’acquisto del ramo d’azienda della CH Servizi” .
X. Con memoria di replica del 2 gennaio 2026, la controinteressata ha insistito nelle difese già spiegate e, con particolare riferimento al primo motivo del ricorso principale e all’elenco delle penali depositato dalla ricorrente, ha evidenziato che:
- a seguito di cessione di ramo d’azienda, la società cedente CH Servizi ha espressamente mantenuto in capo a sé tutte le passività maturate fino al 31 agosto 2022, comprese le eventuali penalità irrogate dalle Amministrazioni committenti; pertanto gli importi riferiti ai Comuni di Scicli, Villabate, Riposto, Lercara Friddi, Ispica e Altofonte non sono imputabili all’odierna controinteressata;
- con riguardo alle presunte penali relative al Comune di Villabate, le stesse risultano già contestate e in ogni caso il rapporto contrattuale prosegue come emerge dall’ultimo provvedimento di proroga adottato dal Comune di Villabate, giusta ordinanza sindacale n. 78 del 30.12.2025;
- quanto al Comune di Scicli, a conferma della piena affidabilità dell’operatore economico e della correttezza del rapporto contrattuale in essere, la controinteressata ha depositato un accordo transattivo con il quale l’ente avrebbe riconosciuto un incremento del canone contrattuale per gli anni 2024 e 2025, pari a € 160.000,00 annui oltre IVA, con estensione per gli anni successivi fino alla naturale scadenza del contratto;
- per il Comune di Ispica, ha depositato una certificazione di regolare esecuzione che attesterebbe l’affidabilità dell’operatore economico;
- quanto alle penali del Comune di Riposto, già contestate, le stesse non inciderebbero sull’affidabilità professionale della GI che, anzi, scaduto il rapporto contrattuale, ha pure tentato di sottrarsi ad una proroga del rapporto stesso che era stata imposta in condizioni inique (v. sentenza TAR Catania n. 2729/2025);
- quanto al Comune di Torchiarolo, l’ente avrebbe svincolato la polizza, a dimostrazione dell’inesistenza di danni riconducibili ad asseriti inadempimenti contrattuali.
XI. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Preliminarmente, la domanda di estromissione avanzata dall’Assessorato Regionale in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva deve essere accolta.
In proposito, giurisprudenza recente e consolidata ha ritenuto che la suddetta Amministrazione svolge, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica nell’interesse degli EE.LL., compiti meramente endoprocedimentali e, conseguentemente, la responsabilità degli atti adottati ricade sull’Amministrazione appaltante e non già sull’Ufficio regionale di committenza (già U.R.E.G.A.) con conseguente difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo (cfr. C.G.A. 12 maggio 2021, n. 420; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, 21 novembre 2025, n. 2576; 16 ottobre 2025 n. 2257; Catania, sez. III, 19 dicembre 2025, n. 3632).
2. Passando all’esame del ricorso introduttivo, nel primo motivo -OMISSIS- contesta l’ammissione in gara del RTI aggiudicatario in quanto la mandante GI, mediante il ricorso all’avvalimento infragruppo concesso dalla mandataria avrebbe dimostrato il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto al punto 6.3 del disciplinare di gara, dichiarando solo i requisiti ottenuti tramite l’avvalimento, omettendo di indicare tutti gli altri VI svolti in proprio, e non dichiarando alcunché, con riferimento all’articolo 95 comma 1 lettera e), nemmeno l’irrogazione di penali che ammonterebbero ad oltre 1.000.000,00 di euro e sarebbero, pertanto rilevanti, poiché di valore superiore a dell’1% dell’importo contrattuale. Secondo la difesa di parte ricorrente il descritto comportamento (omissione dichiarativa delle penali “rilevanti” e ricorso strumentale all’avvalimento nel “ fraudolento tentativo di celare alla Stazione Appaltante i contratti inficiati dalle inadempienze contrattua li”) rientrerebbe “ nella casistica prevista e descritta dall’articolo 96 comma 14 ” e sarebbe, pertanto, “ già da solo idoneo a mettere in discussione l’integrità e l’affidabilità del concorrente e quindi a condurre alla sua esclusione, anche per la violazione dei principi di buona fede e della fiducia”.
Il motivo così come proposto è infondato.
2.1 Quanto al presunto ricorso strumentale all’avvalimento per la dimostrazione, da parte della mandante, del requisito dei precedenti VI analoghi, va preliminarmente precisato che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e sull’assenza di cause di esclusione va comunque compiuta nei confronti “dell’operatore economico” (nel caso in esame il RTI composto da IA e GI) e, quindi, l’avvalimento infragruppo (per la dimostrazione del requisito di ordine speciale) non avrebbe comunque esonerato la mandante ausiliata dalla verifica dei requisiti di ordine generale quale “operatore economico offerente” e dalla dichiarazione dei gravi illeciti professionali, ove sussistenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2025, n. 4814 ove si afferma che l’avvalimento, indipendentemente dai rapporti tra le parti del contratto, non può “costituire uno strumento di elusione delle norme relative alle cause di esclusione” e che l’operatore economico offerente e l’ausiliaria sono, evidentemente, due soggetti differenti e, su entrambi tali soggetti, la stazione appaltante deve procedere alla verifica dei requisiti).
2.2 Ciò precisato e passando all’esame del motivo concernente l’omessa dichiarazione da parte di GI di gravi inadempienze contrattuali, va rilevato che - come eccepito dalla difesa della controinteressata e della stazione appaltante - la censura risulta estremamente generica mancando, agli atti del giudizio, la documentazione che possa rendere di immediata evidenza quanto sostenuto in ricorso circa la “gravità” dell’illecito professionale. Invero, a sostegno della tesi difensiva, parte ricorrente ha depositato, il 19 dicembre 2025, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta nel 2023 dal legale rappresentante della CH VI relative al ramo d’azienda ceduto alla GI nel 2022 nella quale sono indicate delle penali che non hanno comportato risoluzioni contrattuali, relative a periodi contrattuali compresi tra il 2016-2022;
b) un allegato denominato “stralcio dei provvedimenti di irrogazione delle penali comminate dal comune di Scicli” - costituita da una cartella zip contenente a sua volta 27 file pdf (annoveranti una delibera di G.M. avente ad oggetto il rifiuto di cessione di crediti (file contraddistinto RGC 125) e determine di liquidazione di fatture alla GI anni 2023-2025;
c) una “relazione del Comune di Torchiarolo con indicazione delle inadempienze di GI”; si tratta di un documento di 29 pagine dalle quali si evince l’applicazione di decurtazioni di canone per il biennio 2021 (€ 42.034,12) -2022 (€ 20.929.45);
d) infine, il documento denominato “elenco delle penali irrogate e riconducibili alla GI” elaborato dalla parte ricorrente nel quale sono indicate le amministrazioni che avrebbero comminato le penali e i relativi provvedimenti.
Tuttavia, gli importi riportati dalla ricorrente nello schema non sono direttamente riconducibili a provvedimenti di contestazioni di inadempienze o di irrogazione di penali adottati dalle committenti ma costituiscono elaborazioni di dati tratti, a loro volta, da provvedimenti di diversa natura, come tali non idonee a fornire indizio di prova circa l’entità, la natura e la definitività delle asserite penali.
Ad esempio, nel caso delle presunte inadempienze contestate dal Comune di Scicli gli importi delle penali sono indicati con lo status “decurtati dalla fattura di competenza”, ma le rispettive fatture (allegate nella cartella summenzionata sub b) fanno generico riferimento ad importi “al netto delle detrazioni applicate”, senza alcuna espressa indicazione di penali.
Considerazioni analoghe valgono anche per le altre penali indicate nel richiamato schema prive dei rispettivi provvedimenti di irrogazione, nonché per quelle comminate alla cedente CH VI (che, peraltro, aveva espressamente mantenuto in capo a sé tutte le passività maturate fino al 31 agosto 2022 – v. atto di cessione depositato in atti).
2.3 Ma anche a voler prescindere dal carattere estremamente generico delle allegazioni di parte ricorrente, il motivo di ricorso concernente l’omessa dichiarazione delle penali irrogate sarebbe, comunque, infondato mancando la sussistenza di almeno una delle fattispecie tassativamente indicate al comma 3° dell’art. 98 del D.lgs. n. 36/023 comprovata con le modalità, sempre tassativamente elencate, di cui al successivo comma 6°.
2.3.1. Va premesso che l’art. 95 comma 2° lett. e) D.lgs. n. 36/2023 si occupa della causa escludente (non automatica) dell’illecito professionale, richiamando il successivo art. 98 che indica “ in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi ”.
In particolare, il comma 3° dell’art. 98 individua gli elementi che possono essere tenuti in considerazione dalla stazione appaltante per accertare la sussistenza di un grave illecito professionale e tra questi, per quanto di interesse in questa sede:
- la lett. b) fa riferimento alla “ condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ”;
- la lett. c) fa riferimento a condotte dell’operatore economico che dimostrino “ significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto oppure di concessione che ne hanno determinato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi oppure la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale ”.
Il successivo comma 6° dispone che “ costituiscono mezzi di prova adeguati:
(…)
b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili ”.
2.3.2 Tanto premesso, pur volendo tralasciare il rilievo che nelle situazioni descritte dall’art. 95 comma 1° lett. e) e 98 comma 3° lett. b) e c) non è prevista un’esclusione automatica (dunque, al più l’accoglimento del motivo di ricorso condurrebbe ad una rinnovazione del procedimento di valutazione sul possesso dei requisiti da parte della S.A. e non all’esclusione automatica dell’aggiudicataria – cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 4814/2025 cit.; 29 aprile 2025, n. 3610 e 7 novembre 2025, n. 8661), va osservato che l’aggiudicataria non risulta aver subito delle risoluzioni per inadempimento, né condanne al risarcimento del danno ma, verosimilmente, occasionali contestazioni a seguito delle quali, peraltro, il rapporto contrattuale è proseguito, il tutto a dimostrazione del fatto che le riferite penali non hanno pregiudicato in alcun modo il rapporto di fiducia con l’aggiudicataria, non essendo state qualificate le condotte contestate di volta in volta nei riguardi della GI come illecito professionale grave neppure dalle anzidette amministrazioni pubbliche (cfr. anche giurisprudenza secondo cui la mera applicazione di penali non costituisce da sola indizio dell’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale o comunque della grave negligenza – v. tra le tante. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2020, n. 8636 e 8638).
2.3.3 Dalla documentazione presente agli atti di causa emerge, infine, che le penali non dichiarate non potevano assurgere nemmeno a reticenza rilevante quale potenziale grave illecito professionale ex art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36 del 2023, giacché i fatti addebitati alla controinteressata ricorrente non soddisfano i mezzi di prova richiesti dal comma 6°, lett. c) dell’art. 98 (l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili), non risultando che le rispettive committenti abbiano azionato alcuno dei procedimenti, amministrativi e giurisdizionali, previsti dalla norma dianzi citata al fine di conseguire la risoluzione per inadempimento la condanna al risarcimento del danno ovvero altre sanzioni comparabili.
3. Nel secondo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa dalla gara per la consapevole e maliziosa omessa dichiarazione di un “ non meglio definito invito, recante una contestazione di 6.718.325,00 €, derivante dall’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, relativo agli anni 2018/2024” ampiamente discussa in sede di approvazione del bilancio.
Il motivo è infondato.
L’art. 94, comma 6°, D.lgs. n. 36/ 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ”, precisando che “ costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10” , il quale a sua volta qualifica come “ violazioni definitivamente accertate ” quelle contenute “ in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione ” (art. 1.1).
In relazione ai medesimi obblighi, l’art. 95, comma 2°, prevede quale causa di esclusione non automatica la commissione di “ gravi violazioni non definitivamente accertate ”, indicate nello stesso allegato II.10, che a sua volta qualifica come “violazione”, ai fini che qui interessano, la “ notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione” (art. 2.1).
3.1 Pertanto, avuto riguardo alla circostanza che il riferito “invito” è un atto endoprocedimentale non definitivo, deve escludersi la sussistenza sia di una violazione definitivamente accertata o di una violazione grave non definitivamente accertata, sia la sussistenza di alcun obbligo dichiarativo di ipotesi che non figura tra le fattispecie tipizzate di grave illecito professionale (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2025, n. 3744 ;T.A.R. Lazio - Roma, sez. II bis, 28 agosto 2025, n. 15873).
3.2 Peraltro, come emerge dalla nota prot. n. 12338 del 22 ottobre 2025, prodotta in giudizio dalla Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a. in data 30 ottobre 2025, il “Responsabile delle verifiche” ha acquisito i certificati di regolarità fiscale rilasciati dall’Agenzia delle Entrate per “Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse” e “Assenza di violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse”. Nelle suddette certificazioni nulla è indicato con riguardo a detto “invito” recante la contestazione di euro 6.718.325,00.
4. Nel terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria andava esclusa dalla gara poiché, in violazione dell’art.68 del D.lgs. n.36/2023 e dell’art.16 del disciplinare di gara, si sarebbe limitata ad indicare le quote di partecipazione all’AT rispettivamente del 51 e del 49 %, senza specificare né le parti del VIo, né i comuni ove ogni singola azienda avrebbe eseguito il VIo. La difesa di parte ricorrente ritiene che, trattandosi di VIo di igiene urbana in 15 differenti comuni, sarebbe stato onere dell’AT chiarire e dichiarare, se non quali parti del VIo sarebbero state svolte dall’uno e dall’altro componente, quantomeno, in quali comuni sarebbe intervenuta la IA ed in quali la GI, consentendo così alla stazione appaltante di individuare il soggetto che in caso di aggiudicazione e di successiva consegna del VIo, sarebbe stato il responsabile di ogni specifica parte del VIo.
Il motivo è infondato.
4.1 L’art.68, comma 2° del D.lgs. n.36/2023, stabilisce che “ in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del VIo o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle ”. La disposizione non prescrive l’adozione di una forma particolare per tale specificazione, dovendosi, quindi, privilegiare, in conformità a consolidata giurisprudenza (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio- Roma, sez. II quater, 2 maggio 2025, n. 8568) un approccio di stampo sostanzialistico.
Inoltre, nell’affidamento per cui è causa, l’art. 15.4. del disciplinare richiedeva la dichiarazione attestante “ le parti del VIo/fornitura, ovvero la percentuale in caso di VIo/forniture indivisibili …” operando una distinzione tra prestazioni divisibili (ove è necessario conoscere “chi fa cosa”, e ciò nell’interesse pubblico ad accertare, da un lato, gli specifici impegni esecutivi assunti da ciascun operatore all’interno del raggruppamento, dall’altro, il possesso da parte delle diverse singole imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale richiesti per l’esecuzione delle prestazioni) e prestazioni indivisibili rispetto alle quali l’apporto di ciascuna impresa rileva solo sotto il profilo quantitativo.
4.2 Orbene, nel caso in esame e avuto riguardo alla censura di parte ricorrente (secondo cui sarebbe stata necessaria l’indicazione della ripartizione territoriale del VIo specificando “ in quali comuni sarebbe intervenuta la IA ed in quali la GI” ), le prestazioni oggetto del bando sono chiaramente indivisibili, per come risulta espressamente dalla lex specialis (art. 3 del disciplinare - oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti) ove si precisa che “ (…)L’appalto è in un unico lotto…Le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di attività connesse fra loro dal punto di vista tecnico e organizzativo, in quanto le prestazioni richieste riguardano VI a rete che determinano il conseguimento di economie di scala solo se svolti unitariamente su base d’ambito (…)” .
Pertanto, la ripartizione dichiarata dai componenti del RTI, risulta coerente con la citata disposizione del Disciplinare e non integra alcuna situazione di incertezza sulla suddivisione delle rispettive prestazioni all’interno del raggruppamento idonea a determinare l’esclusione dei concorrenti.
5. Nel quarto motivo di ricorso parte ricorrente censura la difformità dell’offerta dell’aggiudicataria che impiegherebbe personale in misura inferiore rispetto alle 225 unità indicate nel disciplinare tecnico; in particolare la carenza di personale sarebbe emersa dal documento Progetto di Assorbimento ove risultano impiegate 218 unità di personale, circostanza questa che avrebbe dovuto condurre all’esclusione dalla gara per carenza di un “requisito tecnico minimo e inderogabile”; la riferita carenza avrebbe, inoltre, costituito “una violazione della par condicio con gli altri concorrenti, che invece, attenendosi alla prescrizione del disciplinare, hanno dovuto allocare le necessarie e non modulabili risorse necessarie a coprire il maggior costo del personale, a tutto detrimento sia del ribasso d’asta, che degli ulteriori VI offerti e quindi della qualità dell’offerta e del punteggio”.
Il motivo è infondato.
5.1 Innanzitutto, come rilevato anche dalle parti resistenti, il “Progetto di Assorbimento” non è un documento afferente all’offerta tecnica (che, peraltro, richiedeva, a pena di esclusione, l’espressa accettazione della clausola sociale , non anche l’indicazione del personale da impiegare nel VIo - v. art. 20 del capitolato), bensì è il documento predisposto per dimostrare il diverso requisito richiesto dall’art. 9 del disciplinare (“…l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente” ) e, pertanto, le 218,89 unità dichiarate dall’aggiudicataria rappresentano le unità di personale che beneficeranno della clausola sociale.
5.2 Va, inoltre, osservato che, dalla documentazione depositata in giudizio, non risulta alcun espresso impiego di dotazione organica inferiore a quella richiesta dal disciplinare tecnico e che l’aggiudicataria ha indicato (analogamente agli altri concorrenti) un costo della manodopera superiore a quello determinato dalla S.A. sulla previsione n. 225 unità lavorative con contratto full time a 38 ore settimanali, sicché, anche sotto tale profilo, l’offerta non presenta margini di difformità/inadeguatezza.
5.3 Ferma restando l’infondatezza, in punto di fatto, del motivo di ricorso basato esclusivamente sul dato relativo al personale da assorbire nel rispetto della clausola sociale va, infine, considerato che l’assunto difensivo di parte ricorrente secondo cui l’indicazione di personale contenuta a pag. 61 del disciplinare tecnico costituisse “ contenuto minimo e non derogabile ” (pag. 9 del ricorso) che - ove numericamente inferiore - avrebbe determinato l’automatica esclusione dell’offerta, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare, non appare fondata.
L’art. 16 del disciplinare, per quanto di interesse per l’esame del motivo in trattazione, richiede che:
“L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato speciale di appalto e dal Disciplinare tecnico e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione. Dovrà, inoltre, rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
(…)
L’offerta che non presenti i contenuti minimi indicati nel Disciplinare tecnico e nel Capitolato Speciale di Appalto sarà ritenuta inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara ”.
La disposizione distingue, chiaramente, una prima ipotesi di offerta difforme per mancanza delle “ caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza .”, riferita alle difformità agli standard minimi prestazionali (“ gli elementi prescrittivi minimi relativi alla modalità di svolgimento dei VI che il Concorrente deve considerare nella redazione dell’offerta tecnica” , tra cui non è considerato il personale – v. pagg. 64 e segg. del disciplinare tecnico), da altre ipotesi di offerta difforme - causa di esclusione laddove l’offerta sia “ ritenuta inappropriata” - riferita alle carenze di altri “ contenuti minimi indicati nel Disciplinare tecnico e nel Capitolato Speciale di Appalto ”.
Tra queste rientra l’eventuale difformità di una proposta concernete l’impiego di personale in misura inferiore alle 225 unità indicata a pag. 61 del disciplinare tecnico in termini di “ misura minima necessaria a garantire l’espletamento di tutti i VI oggetto dell’appalto ”, nell’ambito di una clausola che richiede che “ il Gestore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei VI previsti e nel pieno rispetto di quanto indicato dal Contratto collettivo nazionale dei VI ambientali, e secondo le modalità indicate nel CSA e nel Contratto di VIo ” e che, al successivo capoverso ribadisce che “ La consistenza del personale amministrativo dovrà essere commisurata ai VI affidati ”, consentendo espressamente margini di “adattamento” alla propria struttura organizzativa.
Quindi, l’impego di personale in misura inferiore a quello indicato nel disciplinare tecnico (non rilevabile, nel caso in esame, per come già accertato sub 5.1 e 5.2 ) non costituisce causa di esclusione automatica consentendo, tutt'al più, l’esclusione dell’offerta solo a seguito di valutazione di inadeguatezza della commissione, dovendosi convenire, sul punto, con le difese della controinteressata (pag. 22 della memoria del 31 ottobre 2025) laddove rileva come il dimensionamento del personale non può essere valutato in modo meramente numerico ma va letto in funzione dell’organizzazione complessiva proposta.
6. Nel quinto motivo di ricorso, parte ricorrente censura l’operato della Commissione Giudicatrice che successivamente all’apertura delle offerte avrebbe modificato/integrato i criteri di valutazione incorrendo in numerosi errori ed illegittimità che avrebbero condotto all’errata aggiudicazione in favore dell’AT GI-GI a scapito dell’AT ricorrente. In particolare, con riferimento al sub criterio quantitativo 7.1 (“...Migliorie e/o incremento delle forniture di automezzi e attrezzature per lo svolgimento dei VI di raccolta RSU e trasporto, spazzamento e lavaggio previsti dal Disciplinare tecnico, anche al fine di migliorare la RD e la qualità dei VI...”) la commissione avrebbe dovuto attribuire il massimo punteggio (3 punti) all’AT -OMISSIS- che aveva offerto il maggior incremento di mezzi e attrezzature (33 %), ed in applicazione del metodo dell’interpolazione lineare, all’attribuzione agli altri concorrenti dei minori punteggi risultanti dall’applicazione della corrispondente formula matematica. Invece, la commissione, dopo l’apertura delle buste, avrebbe “modificato” il criterio di attribuzione del punteggio facendo riferimento alla “ percentuale di incremento dei mezzi e delle attrezzature proposti dagli OO.EE. rapportata ai relativi valori di investimento di mezzi e attrezzature indicati negli atti di gara, effettuando quindi una media pesata al fine di omogenizzare i valori proposti...” e, in tal modo, avrebbe illegittimamente modificato:
- l’oggetto del criterio di valutazione, mutandolo da quello certo ed oggettivo dell’incremento numerico dei mezzi e delle attrezzature, a quello ambiguo e soggettivo, relativo al valore economico dell’incremento di mezzi ed attrezzature previste dal concorrente;
- il metodo di calcolo del punteggio, da quello dell’interpolazione lineare prescritto dal disciplinare di gara, a quello della media pesata.
6.1 Di contro, la commissione sostiene (v. dettagliata relazione depositata in atti):
- di non aver operato alcuna illegittima modificazione dei criteri ma solo la riconduzione ad unità omogenee delle migliorie proposte; ciò in quanto, a fronte di percentuali “omnicomprensive” di incremento riferite indistintamente “sia agli automezzi che alle attrezzature” o, in alternativa, alla “somma delle percentuali degli uni e delle altre”, si sarebbe resa necessaria una preliminare verifica dell’incremento proposto alla luce delle rispettive relazioni tecniche ove erano descritti e quantificati gli incrementi delle attrezzature (cassonetti, mastelli, contenitori, ecobox, ecc.) e degli automezzi;
- la verifica avrebbe fornito dati non omogenei (ad esempio, il valore di 33 indicato dalla ricorrente era riferito al 30% delle attrezzature e al 3% degli automezzi: il valore di 25 indicato dall’aggiudicataria rappresentava un incremento del 25% delle attrezzature e un incremento del 25% degli automezzi; il valore di 18,34 indicato dal altro concorrente era riferito solo agli automezzi);
- l’unico modo oggettivo per omogenizzare i dati da inserire nella formula, sarebbe stato quello di “pesare” le percentuali di incremento delle attrezzature e degli automezzi offerti con i relativi costi indicati ai punti 2 e 3 della relazione economica allegata alla documentazione di gara.
6.2 Ciò premesso, è necessario un sintetico richiamo alla disciplina della lex specialis relativa alle modalità di redazione dell’offerta tecnica e ai criteri di attribuzione del punteggio:
- art. 16 “offerta tecnica (busta digitale B)” prevede che “ L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma telematica Sitas “TUTTOGARE” secondo le modalità indicate nei manuali d’uso consultabili nella Piattaforma (…). L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato speciale di appalto e dal Disciplinare tecnico e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione. (…). I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B “Offerta Tecnica”, una relazione tecnica dei VI offerti completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente l’offerta (…). La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi (…) i.4 proposta tecnica per l’esecuzione del VIo di raccolta di rifiuti abusivamente abbandonati e controllo del territorio; (…):
i.7 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento dei VI di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio. (…)
In riferimento ai singoli punti come sopra indicati dovranno essere esplicitate eventuali varianti migliorative, suffragate da esempi concreti che esplicitino i risultati previsti e le verifiche di riscontro. Tali varianti migliorative, altresì, dovranno essere riassunte in un abaco schematico che riporti per ogni VIo criterio e sub criterio le previsioni del progetto e le migliorie offerte dal concorrente” .
- l’art. 18.1 “criteri di valutazione dell’offerta tecnica” distingue punteggi discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q); questi ultimi sono definiti “ punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica” ;
- l’art. 18.2 “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” precisa che “ A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo per interpolazione lineare ”;
- il sub criterio quantitativo 7.1 oggetto del sesto motivo di ricorso prevede l’attribuzione di 3 punti alle “...Migliorie e/o incremento delle forniture di automezzi e attrezzature per lo svolgimento dei VI di raccolta RSU e trasporto, spazzamento e lavaggio previsti dal Disciplinare tecnico, anche al fine di migliorare la RD e la qualità dei VI...”;
- risulta, infine, dalla documentazione prodotta in giudizio (v. in particolare allegati alla relazione della commissione di gara) che la piattaforma digitale sulla quale si è svolta la procedura di gara, richiedeva di inserire in un apposito campo il valore proposto dai partecipanti e che la S.A., in risposta al quesito n. 8 formulato proprio dalla ricorrente in merito all’attribuzione del punteggio per i criteri quantitativi, ha fornito, tra gli altri, i seguenti chiarimenti:
“Sub criterio 4.1: Si precisa che il parametro su cui formulare l’offerta è rappresentato dal numero di interventi annui proposti. Nella relazione tecnica di offerta occorrerà esplicitare le modalità organizzative ed esecutive del VIo proposto”.
(…)
Sub criterio 7.1: Si specifica che il parametro su cui formulare l’offerta è rappresentato dall’incremento percentuale proposto di dotazione di mezzi ed attrezzature rispetto al minimo garantito ed indicato, rispettivamente, nelle tabelle 20 e 34 del Disciplinare tecnico. Nella relazione tecnica di offerta occorrerà esplicitare l’incremento e le tipologie di mezzi ed attrezzature .”
6.3 Orbene, dalle disposizioni sopra richiamate si evince che per il criterio in contestazione era previsto un punteggio quantitativo il cui coefficiente doveva essere attribuito mediante applicazione di una formula matematica sul valore di incremento indicato dai concorrenti, incremento che ovviamente doveva essere riscontrato dalla commissione sulla base della relazione tecnica e della proposta tecnico organizzativa espressamente richieste dall’art. 16 del disciplinare sopra richiamato proprio al fine di verificare la “consistenza” dell’offerta migliorativa ( per il criterio 7.1 in esame, con la dettagliata indicazione dell’incremento e delle tipologie di mezzi ed attrezzature, così come specificato nel chiarimento reso dalla S.A.)
6.4 Risulta, quindi, infondato l’assunto di parte ricorrente secondo cui la commissione avrebbe dovuto applicare il coefficiente di attribuzione del punteggio sul valore indicato dai concorrenti senza operare alcuna verifica della effettiva consistenza dell’incremento proposto, distinto per mezzi e attrezzature, dato che il valore dell’incremento indicato dal concorrente costituisce solo l’espressione sintetica (sotto forma di indicazione numerica percentuale unica necessitata dalle modalità di redazione dell’offerta su piattaforma informatica) delle migliorie compiutamente descritte nelle relazioni richieste dall’art. 16 del disciplinare.
Per tale ragione è infondata la censura concernete l’omessa attribuzione del punteggio massimo alla ricorrente (che in tesi aveva proposto il maggior incremento del 33%) poiché, come verificato dalla commissione, il detto incremento non costituiva l’incremento del 33% di mezzi e di attrezzature ma un incremento del 30% di mezzi e del 3% di attrezzature.
6.5 Né può ritenersi che l’operato della commissione, finalizzato alla corretta ponderazione delle migliorie offerte dai concorrenti, abbia comportato una sostanziale modifica dell’oggetto del criterio di valutazione (che, va ribadito, sebbene espresso da un unico valore di incremento percentuale doveva comunque, trovare riscontro negli elaborati descrittivi) dato che la media pesata costituisce è stata utilizzata solo per determinare il valore delle percentuali di concreto incremento dei mezzi e delle attrezzature al solo fine di rendere “confrontabili” migliorie strutturalmente diverse, mentre i coefficienti di attribuzione del punteggio sono stati invece calcolati applicando il metodo dell'interpolazione lineare previsto dal disciplinare di gara.
6.6 Le argomentazioni sopra svolte e, in particolare, il chiaro riferimento operato dall’art. 16 del disciplinare circa le modalità di redazione dell’offerta tecnica (che rimetteva alla relazione tecnica l’illustrazione dettagliata delle proposte offerte con riferimento a ciascun criterio di attribuzione del punteggio) conduce alla reiezione dell’ulteriore profilo di censura (formulato in ricorso sub V.b - pag. 15) con il quale parte ricorrente sostiene che anche in applicazione del (contestato) metodo seguito dalla commissione, la -OMISSIS-avrebbe dovuto un diverso punteggio (che in tesi sarebbe stato utile a collocarla al primo posto della graduatoria) in quanto i PEF allegati all’offerta economica avrebbero esposto diversi valori degli investimenti previsti dai concorrenti in mezzi e attrezzature. In disparte la genericità della censura, formulata in termini ipotetici anche in ordine all’attribuzione del punteggio, è sufficiente osservare come la stessa si basi sul PEF, documento non integrante l’offerta tecnica, bensì quella economica (art. 17. D del disciplinare), come tale non conoscibile, né consultabile dalla commissione nella fase di valutazione delle offerte tecniche, e comunque non pertinente con gli elementi oggettivi e descrittivi del progetto oggetto dei singoli criteri di attribuzione del punteggio, per come disciplinati dall’art. 16 del disciplinare.
6.7 Ne consegue il rigetto del quinto motivo di ricorso.
7. Nel sesto motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che anche con riferimento al sub criterio 4.1 - che nell’ambito della “Proposta tecnica per l’esecuzione del VIo di raccolta di rifiuti abusivamente abbandonati e controllo del territori” prevedeva l’attribuzione di un punteggio quantitativo (max 3 punti) per l’incremento delle “... Frequenze e modalità di gestione degli sversamenti abusivi di rifiuti (es. sacchetti di rifiuti, rifiuti inerti, pneumatici, ecc .)” - la commissione, invece di valutare il solo “ dato numerico indicato dai concorrenti ”, avrebbe illegittimamente applicato il criterio della media pesata, valutando erroneamente i dati numerici inseriti dai concorrenti dato che, con riferimento alla propria offerta, l’incremento offerto (312 interventi/anno) doveva essere moltiplicato per i 15 comuni ottenendo, così, 4.680 interventi/anno, valore assolutamente equivalente a quello offerto dall’aggiudicataria (4.693) e da altro concorrente (5.040).
7.1 Al riguardo la commissione precisa che:
- la corretta valutazione dell’offerta non poteva arrestarsi alla mera registrazione ed utilizzazione dell'indicazione numerica fornita dai partecipanti, ma necessitava della preliminare verifica della miglioria sulla base della Relazione Tecnica, nella quale vengono descritte nel dettaglio e quantificate le frequenze e le modalità di gestione degli sversamenti abusivi di rifiuti;
- con particolare riferimento al valore indicato dalla ricorrente (312 interventi/anno), lo stesso è stato ragionevolmente ritenuto in aggiunta ai 360 previsti dal disciplinare tecnico, mancando, negli allegati di parte ricorrente, oggettivi riscontri che potessero ragionevolmente indurre a moltiplicare il valore di 312 per i 15 comuni appartenenti alla S.S.R.;
- inoltre, le esigenze di omogeneizzazione dei dati sono stati determinati dalla non uniforme indicazione dei dati (in particolare dall’unità di misura utilizzata da un concorrente), fermo restando che l'omogeneizzazione del solo dato riferito ad un concorrente (AT Econord Spa – Agesp Spa – Dusty S.r.l.) non ha alterato il valore del coefficiente calcolato per la ricorrente.
7.2 Orbene, con riferimento alla natura del criterio e alle modalità di attribuzione del punteggio si rinvia alla normativa richiamata sub 6.2 e alle considerazione svolte sub 6.3 poiché, anche in questo caso, il valore numerico dell’incremento da inserire nel campo del documento informativo doveva trovare corrispondenza nelle relazioni tecniche, circostanza, questa già evincibile dalla lex specialis e ulteriormente precisata nei chiarimenti resi dalla S.A. anche con riferimento al sub criterio in questione (“Sub criterio 4.1: Si precisa che il parametro su cui formulare l’offerta è rappresentato dal numero di interventi annui proposti. Nella relazione tecnica di offerta occorrerà esplicitare le modalità organizzative ed esecutive del VIo proposto ”).
7.3 Va, inoltre, rilevato come la censura di parte ricorrente sia formulata in termini probabilistici e sia carente della prova di resistenza limitandosi ad affermare genericamente che “ la corretta valutazione del criterio 4.1, avrebbe anche da sola condotto all’attribuzione all’AT -OMISSIS- del punteggio sufficiente a conseguire l’aggiudicazione” , senza prospettare una quantificazione del preteso minor punteggio da attribuire all’aggiudicataria o del maggiore da attribuire alla ricorrente.
7.4 In ogni caso, il motivo è infondato poiché accedendo alla tesi di parte ricorrente - secondo cui la commissione si sarebbe dovuta arrestare al valore numerico indicato dai concorrenti, senza operare alcun verifica dell’incremento proposto tramite gli elaborati progettuali - il dato proposto di 312 interventi/anno sarebbe stato comunque il minore tra quelli offerti; né può soccorrere quanto rappresentato in ricorso circa l’offerta di 312 interventi per ogni comune (per complessivi 4680 interventi/anno) dato che - come ragionevolmente ritenuto dalla commissione - tale volontà non è oggettivamente rappresentata negli elaborati a corredo dell’offerta né è altrimenti evincibile.
7.5 Ne consegue il rigetto del sesto motivo di ricorso.
8. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso introduttivo è infondato e va respinto e in ragione della legittimità dei provvedimenti impugnati, vanno respinte anche le domande accessorie di subentro e di risarcimento del danno.
9. Il rigetto del ricorso principale comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale “paralizzante” proposto dalle società controinteressate per carenza di interesse all’accoglimento delle relative censure finalizzate a far valer l’illegittima amissione in gara della ricorrente (cfr. in termini, tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 2025, n. 8623; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 28 ottobre 2025, n. 3086).
10. Le peculiarità della vicenda e la natura delle questioni sollevate e trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), previa estromissione del Dipartimento Regionale Tecnico, respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NN BA, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NE NN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.