TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 128
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 36/2023, articolo 95 comma 1 lett. e), articolo 98 comma 2, e comma 3 lettere b) e c), comma 6 lettera c). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei principi della fiducia e della buona fede previsti e disciplinati agli articoli 2 e 5 del D.lgs. n.36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria e motivazione.

    Il motivo è infondato. La censura è generica per mancanza di documentazione probatoria sulla gravità degli illeciti. Anche a voler prescindere da ciò, mancano le fattispecie tassativamente indicate dall'art. 98, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 (risoluzioni per inadempimento, condanne al risarcimento del danno). Le penali contestate non hanno comportato risoluzioni contrattuali o condanne, e il rapporto contrattuale è proseguito, dimostrando l'assenza di pregiudizio alla fiducia. Inoltre, le penali non dichiarate non integrano una reticenza rilevante ex art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, non essendovi mezzi di prova adeguati come risoluzioni o condanne.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95 comma 2, nonché dell’allegato II.10 del D.lgs. 36/2023. Violazione dei principi della fiducia e della buona fede previsti e disciplinati agli articoli 2 e 5 del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria e motivazione.

    Il motivo è infondato. L'art. 94, comma 6, e l'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevedono l'esclusione per violazioni gravi, definitivamente accertate o non definitivamente accertate. Il 'riferito invito' è un atto endoprocedimentale non definitivo, escludendo sia una violazione definitivamente accertata sia una grave violazione non definitivamente accertata. Inoltre, i certificati di regolarità fiscale acquisiti dall'Agenzia delle Entrate non riportano alcuna indicazione riguardo a tale 'invito'.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 68 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 16 del disciplinare di gara.

    Il motivo è infondato. Le prestazioni oggetto del bando sono chiaramente indivisibili, come risulta dall'art. 3 del disciplinare. Pertanto, la ripartizione dichiarata dai componenti del RTI in percentuale è coerente con la lex specialis e non integra alcuna situazione di incertezza sulla suddivisione delle rispettive prestazioni all'interno del raggruppamento idonea a determinare l'esclusione dei concorrenti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del disciplinare tecnico di gara (pag. 61 - capitolo “PERSONALE”)

    Il motivo è infondato. Il 'Progetto di Assorbimento' si riferisce all'applicazione della clausola sociale e non all'offerta tecnica. Le 218,89 unità dichiarate rappresentano il personale che beneficerà della clausola sociale. Inoltre, l'offerta dell'aggiudicataria non indica un impiego di dotazione organica inferiore a quella richiesta dal disciplinare, avendo indicato un costo della manodopera superiore a quello determinato dalla S.A. sulla previsione di 225 unità. L'art. 16 del disciplinare non prevede l'esclusione automatica per carenza di personale, ma solo la valutazione di inadeguatezza dell'offerta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 93 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli articoli 18.1 e 22 del Disciplinare di Gara, con riferimento all’attribuzione del punteggio previsto per il sub criterio 7.1.

    Il motivo è infondato. La commissione non ha modificato i criteri, ma ha operato una riconduzione ad unità omogenee delle migliorie proposte per renderle confrontabili. La media pesata è stata utilizzata solo per determinare il valore delle percentuali di concreto incremento dei mezzi e delle attrezzature, mentre i coefficienti di attribuzione del punteggio sono stati calcolati applicando il metodo dell'interpolazione lineare. L'incremento del 33% offerto dalla ricorrente non corrispondeva a un incremento del 33% sia di mezzi che di attrezzature, ma a percentuali diverse. L'uso del PEF per sostenere una diversa attribuzione del punteggio è inammissibile in quanto documento dell'offerta economica.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 93 del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli articoli 18.1 e 22 del Disciplinare di Gara, con riferimento all’attribuzione del punteggio previsto per il sub criterio 4.1.

    Il motivo è infondato. La valutazione dell'offerta non poteva arrestarsi alla mera indicazione numerica, ma necessitava della verifica sulla base della Relazione Tecnica. Il dato di 312 interventi/anno proposto dalla ricorrente è stato ragionevolmente ritenuto in aggiunta ai 360 previsti dal disciplinare, mancando riscontri oggettivi per moltiplicarlo per i 15 comuni. L'omogeneizzazione dei dati è stata necessaria a causa della non uniforme indicazione dei dati da parte dei concorrenti. La censura è formulata in termini probabilistici e carente della prova di resistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 128
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 128
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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