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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4369\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to S.M. Mancusi in Parte_1 virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. Iandolo in virtù di procura generale notarile elle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.2.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 11.11.2020 l' aveva comunicato CP_2 al essa ricorrente nella qualità di erede di Persona_1 figlio di di aver corrisposto in eccesso sulla Parte_2 pensione inv.civ. intestata a quest'ultima la somma di E.823,18 nel periodo dsll'1.1.2007 al 29.2.2012, che era maturato il termine di la prescrizione del diritto al recupero, che dell'indebito pensionistico era intrasmissibile per mancanza di dolo che era stato violato il principio “clare loqui”, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito e la condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 trattenute, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo la tempestività e la legittimità CP_2 della richiesta di ripetizione e chiedendo il rigetto della domanda vinte le spese.
La domanda è, in parte, fondata.
Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l. n.88/1989 e 13 co. 1 l.
n.412/91 essendo esse dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee( ex plurimis Cass. n.31373\2019).
Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l.
n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).
La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio,
l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'accipiens.
Nel caso di specie, si configura l'assenza del legittimo affidamento, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente erogate dall' , poiché l'indebito trae origine dal ricovero della dante CP_2 causa presso struttura che escludeva il pagamento della prestazione assistenziale.
Stante la mancata contestazione di tale circostanza nonché della qualità di erede della ricorrente deve, tuttavia, dichiararsi estinto per decorso del termine decennale di prescrizione il diritto al recupero dell'indebito relativo al periodo dall'1.1.2007 all'11.11.2010; ed invero, l' ha omesso di depositare CP_2 documentazione comprovante l'invio alla dante causa della comunicazione di riliquidazione del 23.1.2012 con conseguente inidoneità della stessa ad interrompere il termine di prescrizione.
Tale termine è stato utilmente interrotto solo con la comunicazione dell'11.11.2020 contestata in questa sede con conseguente diritto dell' a recuperare i ratei indebiti liquidati nel periodo dal CP_2
12.11.2020 al 29.2.2012.
Da ultimo va esclusa ogni violazione del principio “clare loqui” nel rilievo che il titolo dell'indebito è stato sufficientemente indicato nella comunicazione impugnata.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito relativo al periodo dall'1.1.2007 all'11.11.2010, rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 10.2.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4369\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to S.M. Mancusi in Parte_1 virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. Iandolo in virtù di procura generale notarile elle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.2.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 11.11.2020 l' aveva comunicato CP_2 al essa ricorrente nella qualità di erede di Persona_1 figlio di di aver corrisposto in eccesso sulla Parte_2 pensione inv.civ. intestata a quest'ultima la somma di E.823,18 nel periodo dsll'1.1.2007 al 29.2.2012, che era maturato il termine di la prescrizione del diritto al recupero, che dell'indebito pensionistico era intrasmissibile per mancanza di dolo che era stato violato il principio “clare loqui”, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito e la condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 trattenute, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo la tempestività e la legittimità CP_2 della richiesta di ripetizione e chiedendo il rigetto della domanda vinte le spese.
La domanda è, in parte, fondata.
Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l. n.88/1989 e 13 co. 1 l.
n.412/91 essendo esse dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee( ex plurimis Cass. n.31373\2019).
Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l.
n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).
La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio,
l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'accipiens.
Nel caso di specie, si configura l'assenza del legittimo affidamento, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente erogate dall' , poiché l'indebito trae origine dal ricovero della dante CP_2 causa presso struttura che escludeva il pagamento della prestazione assistenziale.
Stante la mancata contestazione di tale circostanza nonché della qualità di erede della ricorrente deve, tuttavia, dichiararsi estinto per decorso del termine decennale di prescrizione il diritto al recupero dell'indebito relativo al periodo dall'1.1.2007 all'11.11.2010; ed invero, l' ha omesso di depositare CP_2 documentazione comprovante l'invio alla dante causa della comunicazione di riliquidazione del 23.1.2012 con conseguente inidoneità della stessa ad interrompere il termine di prescrizione.
Tale termine è stato utilmente interrotto solo con la comunicazione dell'11.11.2020 contestata in questa sede con conseguente diritto dell' a recuperare i ratei indebiti liquidati nel periodo dal CP_2
12.11.2020 al 29.2.2012.
Da ultimo va esclusa ogni violazione del principio “clare loqui” nel rilievo che il titolo dell'indebito è stato sufficientemente indicato nella comunicazione impugnata.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito relativo al periodo dall'1.1.2007 all'11.11.2010, rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 10.2.2025 Il Giudice