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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4607/2020,
promossa da: DI (C.F. ), nato a [...]à di Pt_1 CodiceFiscale_1
Piave (VE) il 25.11.1934, residente in [...]5, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Fiaccabrino (C.F. , PEC CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova - Email_1
Piazzetta della Garzeria n. 8. - Attore –
contro
: , nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
VE (TV) in via Saccardo n. 7 (C.F. ), contumace. - Convenuto CodiceFiscale_3
-
e
contro
: , con sede in Roma, Viale Cesare Pavese Controparte_2
n. 385 (P.IVA C.F. , PEC , in persona P.IVA_1 P.IVA_2 Email_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Crocetta (C.F.
, PEC ed CodiceFiscale_4 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Viale Appiani n° 34. - Convenuta
–
Conclusioni dell'Attore ( ) CP_3
Nell'atto di citazione che ha dato avvio al procedimento, l'Avvocato di ha CP_3 rassegnato le seguenti conclusioni:
In via preliminare: Chiede che il Giudice, sussistendo "gravi elementi di responsabilità", disponga con ordinanza immediatamente esecutiva l'assegnazione di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30% e il 50% della presumibile entità del risarcimento, a carico delle parti civilmente responsabili.
Nel merito, in via principale:
o Chiede che, accertati i fatti come descritto nell'atto, i convenuti (
[...]
e siano condannati in solido al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore.
o Quantifica i danni in € 45.549,12 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di equità e giustizia.
o Chiede l'applicazione degli interessi compensativi come da giurisprudenza della Cassazione (Cass. S.U. n. 1715/1995). Chiede inoltre che sia condannata ai sensi dell'art. Controparte_2
96, 1° e 3° comma c.p.c. per il rifiuto ingiustificato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Chiede infine la condanna in solido dei convenuti responsabili al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e C.P.A., con richiesta di distrazione delle stesse a favore del proprio Avvocato che le ha anticipate.
In via istruttoria: Chiede che venga disposta una consulenza medico legale
d'ufficio sulla persona di per accertare i gradi di invalidità, la CP_3 sofferenza patita, i danni psichici, la congruità delle spese mediche e la personalizzazione del danno.
Conclusioni della Convenuta ) Controparte_2
Nella comparsa di costituzione e risposta, ha rassegnato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
In via preliminare: Chiede che venga respinta la richiesta di provvisionale non ricorrendone i presupposti di legge.
Nel merito: Chiede che, previa declaratoria di unica ed esclusiva responsabilità di
nella produzione del sinistro, venga respinta ogni domanda proposta CP_3 dall'attore.
Chiede la rifusione delle spese ed onorari di lite a carico di . CP_3
In via istruttoria:
o Chiede l'ammissione di una consulenza tecnica (CTU) per ricostruire la dinamica del sinistro sulla base dei dati oggettivi forniti dall'Autorità intervenuta e per accertare la manovra in contromano posta in essere dall'attore.
o Dichiara di non opporsi alla CTU medico legale richiesta dalla controparte, nominando fin d'ora il proprio consulente di parte (Dott. Per_1
).
[...]
Contesta il quantum del danno richiesto e il grado di invalidità, nonché la domanda relativa al lucro cessante per il mancato godimento della somma.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 16/07/2020, il SI. conveniva in CP_3 giudizio dinanzi a questo Tribunale il SI. e la sua compagnia assicurativa, CP_1
per sentirli condannare in solido al risarcimento integrale Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il
23/12/2016 in OR VE (TV). L'attore esponeva di essere stato investito dal veicolo
Fiat 500 tg EC177BJ condotto da asserendo che quest'ultima, non concedendo Per_2 la dovuta precedenza ad un incrocio, lo avrebbe travolto mentre percorreva la strada principale, Viale Rizzera, dopo aver spinto a mani la propria bicicletta lungo il tratto pedonale. Quantificava i danni subiti, sulla base di perizia medico-legale di parte, in
2 complessivi € 45.549,12 (di cui € 557,00 per spese mediche ed € 44.992,12 per danno non patrimoniale), instando per la condanna dei convenuti al pagamento di tale somma o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese di cura e di causa, e richiedendo la concessione di una provvisionale nonché la trasmissione della sentenza all'IVASS e la condanna di ex art. 96 c.p.c. per rifiuto ingiustificato di negoziazione assistita. CP_2
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando Controparte_2 integralmente la domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur. La compagnia assicurativa sosteneva la prevalente se non esclusiva responsabilità del ciclista , deducendo CP_3 che questi procedesse in sella alla bicicletta, in contromano rispetto al senso unico della via Rizzera, senza utilizzare l'esistente pista ciclabile e privo di dispositivi di illuminazione.
Contestava altresì la quantificazione del danno esposta dall'attore e l'istanza di provvisionale. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
Il Giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., disponeva una Consulenza Tecnica d'Ufficio per la ricostruzione della dinamica del sinistro (NG.
), e successivamente una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale (Dott. Persona_3
per l'accertamento delle lesioni e la quantificazione del danno. Per_4
La CTU dinamica, esaminati gli atti e la documentazione, incluse le dichiarazioni testimoniali, concludeva per una responsabilità concorrente dei conducenti, ripartita nella misura del 60% a carico dell'automobilista ( e del 40% a carico del ciclista Per_2
( ). Il CTU rilevava che l'automobilista, immettendosi da una via con segnale di CP_3
STOP, non avesse prestato sufficiente attenzione alla sua destra, mentre il ciclista, pur vedendo l'auto rallentare/fermarsi, avrebbe erroneamente valutato di essere stato visto e avrebbe ripreso la marcia, contribuendo così al verificarsi dell'evento anche per il fatto di provenire da una direzione inusuale (marciapiede, contromano). La CTU medico-legale accertava in capo al SI. un'invalidità biologica CP_3 permanente quantificata nel 10-11% (10.5% secondo la difesa convenuta), un'invalidità temporanea totale per 30 giorni, parziale al 75% per 60 giorni, parziale al 50% per 60 giorni,
e parziale al 25% per ulteriori 30 giorni (con una leggera differenza nel totale dei giorni rispetto all'assunto attoreo iniziale). Escludeva l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica. Quantificava il danno non patrimoniale complessivo (comprensivo di invalidità permanente con sofferenza soggettiva e invalidità temporanea) in € 24.829,50, applicando le tabelle del Tribunale di Milano. Riconosceva spese mediche documentate per
€ 30,00, oltre ai costi per i consulenti di parte. All'esito della fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti ribadivano le rispettive posizioni: l'attore insisteva per l'attribuzione di una responsabilità prevalente, financo totale, a carico dell'automobilista e per l'accoglimento della domanda risarcitoria, riferendosi alla CTU medico-legale o alla somma inizialmente richiesta;
i convenuti insistevano per la responsabilità prevalente o esclusiva del ciclista e contestavano il quantum.
Motivi della decisione La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
La ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Consulente Tecnico d'Ufficio NG.
, sebbene resa complessa dalla scarsità di elementi oggettivi sulla scena Persona_3 dell'incidente e dalla parziale discordanza delle testimonianze raccolte, appare logica, coerente e supportata da un'adeguata analisi tecnica dei luoghi e delle possibili condotte dei veicoli coinvolti.
In particolare, deve considerarsi assodata la grave violazione commessa dalla conducente del veicolo convenuto, SI.ra , consistita nel mancato rispetto dell'obbligo di Per_2 arresto e di adeguata ispezione dell'intersezione, imposto dalla segnaletica di STOP. La giurisprudenza consolidata attribuisce un rilievo determinante a tale violazione nella causazione di incidenti in area intersezionale, ponendo in capo al conducente del veicolo
3 gravato dallo STOP l'onere di assicurarsi che l'immissione nella corrente di traffico non costituisca pericolo per altri utenti della strada. La stessa CTU dinamica sottolinea come l'automobilista si sia verosimilmente orientata con lo sguardo prevalentemente verso sinistra, trascurando la sua destra, da cui proveniva il ciclista, rendendo così prevedibile il rischio di collisione con utenti provenienti da tale direzione.
Tuttavia, la condotta del ciclista, SI. , non può considerarsi esente da censure. CP_3
Dalle risultanze istruttorie, incluse le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti e le valutazioni del CTU dinamica, emerge che il ciclista, diversamente da quanto inizialmente affermato in citazione, si trovasse verosimilmente in sella alla bicicletta. Inoltre, il CTU ha accertato che il ciclista provenisse dal marciapiede e percorresse un tratto di Via Rizzera in contromano rispetto al senso unico di marcia, immettendosi nell'area dell'incrocio da una posizione non ordinaria e potenzialmente non prevedibile. Sebbene l'attore abbia impugnato le contravvenzioni elevate dalle Forze dell'Ordine per la presunta mancanza di luci e per non aver utilizzato la pista ciclabile, ottenendone l'annullamento per silenzio assenso, tali circostanze, rimangono fatti materiali che possono aver contribuito alla dinamica (ad esempio, ridotta visibilità del ciclista al crepuscolo o provenienza da percorso improprio).
Il CTU NG. ha ragionevolmente valutato che anche il ciclista abbia concorso alla Per_3 causazione del sinistro, individuando la sua condotta nell'aver intrapreso o proseguito l'attraversamento nonostante la presenza dell'auto, magari confidando erroneamente di essere stato visto dopo il rallentamento o l'arresto del veicolo. La ripartizione della responsabilità proposta dal CTU (60% a carico dell'automobilista e 40% a carico del ciclista) appare equa e motivata, bilanciando la prevalenza della violazione fondamentale commessa dall'automobilista (mancato rispetto dello STOP) con il contributo causale della condotta imprudente e irregolare tenuta dal ciclista. Questo Giudice ritiene di fare propria tale ripartizione.
Per il quantum dei danni non patrimoniali, la quantificazione operata dal CTU medico- legale Dott. ( l'invalidità permanente del 10-11% ) va liquidata in se alle sulla base Per_4 delle tabelle del Tribunale di Milano che costituisce un parametro obiettivo e ampiamente utilizzato a livello nazionale per la liquidazione del danno alla persona.
L'importo, di cui al seguito, comprende il danno biologico permanente, la sofferenza soggettiva in esso ricompresa e il danno biologico temporaneo. Le spese mediche documentate, riconosciute dal CTU in € 30,00, devono essere liquidate a parte come danno patrimoniale.
Applicando la percentuale di responsabilità accertata a carico dei convenuti (60%) al danno non patrimoniale complessivo liquidato dal CTU (€ 24.829,50), si ottiene la somma dovuta di € 14.897,70. A tale somma vanno aggiunte le spese mediche riconosciute pari a € 30,00. Il totale del risarcimento spettante all'attore, prima dell'applicazione di interessi e rivalutazione, è pertanto pari a € 14.927,70. Su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi dalla data del sinistro al saldo effettivo, secondo il criterio di cui a Cass. SS.UU. 1715/1995, calcolati sulla somma via via rivalutata o con il metodo della media ponderata.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per il rifiuto ingiustificato della negoziazione assistita, l'art. 4 del D.L. 132/2014 prevede che tale rifiuto possa essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.. Nel caso di specie, il rifiuto è documentato. Sebbene la liquidazione delle spese processuali possa già tener conto della condotta delle parti, si ritiene di non quantificare una somma specifica ai sensi dell'art. 96 c.p.c., rinvenendo già nella regolamentazione delle spese di lite qui definita una sufficiente sanzione della condotta processuale complessiva delle parti.
Si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 c.10, D. Lgs 209/2005, posto che la somma liquidata risulti inferiore alla metà dell'eventuale offerta formulata dalla compagnia assicurativa.
4 Le spese di lite e quelle delle consulenze tecniche d'ufficio seguono la soccombenza.
Considerata la responsabilità concorrente accertata in capo all'attore nella misura del 40%, appare equo disporre una compensazione parziale delle spese processuali e di CTU nella misura del 50%
. La restante quota del 50% deve essere posta a carico dei convenuti in solido.
Le spese legali della parte attrice per la quota non compensata (50%) vengono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. n. 147/2022, per le fasi effettivamente svolte nel giudizio di cognizione innanzi al Tribunale, per un valore della causa ricompreso tra € 5.201 e € 26.000 (considerando il decisum come riferimento, ricadendo la somma liquidata € 14.927,70 in tale scaglione).
Applicando i parametri medi:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL 50% DOVUTO DAI CONVENUTI: Compenso tabellare totale | € 5.077,00 Spese generali (15% sul compenso totale) | € 761,55 Totale Compensi e Spese Generali | € 5.838,55 Quota a carico dei convenuti (50% di € 5.838,55) | € 2.919,28 Tale somma (€ 2.919,28) va maggiorata del contributo unificato versato dalla parte attrice, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Giovanni
Fiaccabrino, che ha dichiarato di averle anticipate.
Anche le spese della CTU dinamica (NG. ) e , già liquidate con separati decreti, sono Per_3 compensate nella misura del 50%, con la restante quota del 50% posta a carico dei convenuti in solido.
Ogni ulteriore domanda o eccezione deve essere rigettata siccome infondata o assorbita dalle precedenti statuizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 4607/2020, promossa da contro e ogni CP_3 CP_1 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro stradale verificatosi il 23/12/2016, attribuendo la responsabilità nella misura del 60% a carico della conducente (veicolo di proprietà ) e del 40% Per_2 CP_1
a carico del ciclista . CP_3
2. Per l'effetto, condanna e in solido CP_1 Controparte_2 tra loro al pagamento in favore di della somma complessiva di € CP_3
14.927,70 (quattordicimilanovecentoventisette/70), oltre interessi compensativi sulla somma come via via rivalutata dalla data del sinistro (23/12/2016) al saldo effettivo.
3. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 c.10, D. Lgs 209/2005
4. Compensa le spese processuali e le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio tra le parti nella misura del 50%.
5 5. Condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di della restante quota del 50% delle spese CP_3 processuali, che liquida, al netto della suddetta compensazione, in € 2.919,28
(duemilanovecentodiciannove/28) per compensi, oltre rimborso del contributo unificato versato dalla parte attrice, spese generali nella misura del 15% su tale importo, oltre IVA e CPA come per legge.
6. Ordina la distrazione di tale importo in favore dell'Avv. Giovanni Fiaccabrino, dichiaratosi antistatario.
7. Condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di della restante quota del 50% delle spese CP_3 relative alle CTU dinamica e medico-legale, già liquidate come da separati decreti.
8. Rigetta ogni altra domanda o eccezione.
Così deciso in Treviso, 21.5.2025
IL GIUDICE Dott. Luca Deli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4607/2020,
promossa da: DI (C.F. ), nato a [...]à di Pt_1 CodiceFiscale_1
Piave (VE) il 25.11.1934, residente in [...]5, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Fiaccabrino (C.F. , PEC CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova - Email_1
Piazzetta della Garzeria n. 8. - Attore –
contro
: , nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
VE (TV) in via Saccardo n. 7 (C.F. ), contumace. - Convenuto CodiceFiscale_3
-
e
contro
: , con sede in Roma, Viale Cesare Pavese Controparte_2
n. 385 (P.IVA C.F. , PEC , in persona P.IVA_1 P.IVA_2 Email_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Crocetta (C.F.
, PEC ed CodiceFiscale_4 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Viale Appiani n° 34. - Convenuta
–
Conclusioni dell'Attore ( ) CP_3
Nell'atto di citazione che ha dato avvio al procedimento, l'Avvocato di ha CP_3 rassegnato le seguenti conclusioni:
In via preliminare: Chiede che il Giudice, sussistendo "gravi elementi di responsabilità", disponga con ordinanza immediatamente esecutiva l'assegnazione di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30% e il 50% della presumibile entità del risarcimento, a carico delle parti civilmente responsabili.
Nel merito, in via principale:
o Chiede che, accertati i fatti come descritto nell'atto, i convenuti (
[...]
e siano condannati in solido al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore.
o Quantifica i danni in € 45.549,12 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di equità e giustizia.
o Chiede l'applicazione degli interessi compensativi come da giurisprudenza della Cassazione (Cass. S.U. n. 1715/1995). Chiede inoltre che sia condannata ai sensi dell'art. Controparte_2
96, 1° e 3° comma c.p.c. per il rifiuto ingiustificato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Chiede infine la condanna in solido dei convenuti responsabili al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e C.P.A., con richiesta di distrazione delle stesse a favore del proprio Avvocato che le ha anticipate.
In via istruttoria: Chiede che venga disposta una consulenza medico legale
d'ufficio sulla persona di per accertare i gradi di invalidità, la CP_3 sofferenza patita, i danni psichici, la congruità delle spese mediche e la personalizzazione del danno.
Conclusioni della Convenuta ) Controparte_2
Nella comparsa di costituzione e risposta, ha rassegnato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
In via preliminare: Chiede che venga respinta la richiesta di provvisionale non ricorrendone i presupposti di legge.
Nel merito: Chiede che, previa declaratoria di unica ed esclusiva responsabilità di
nella produzione del sinistro, venga respinta ogni domanda proposta CP_3 dall'attore.
Chiede la rifusione delle spese ed onorari di lite a carico di . CP_3
In via istruttoria:
o Chiede l'ammissione di una consulenza tecnica (CTU) per ricostruire la dinamica del sinistro sulla base dei dati oggettivi forniti dall'Autorità intervenuta e per accertare la manovra in contromano posta in essere dall'attore.
o Dichiara di non opporsi alla CTU medico legale richiesta dalla controparte, nominando fin d'ora il proprio consulente di parte (Dott. Per_1
).
[...]
Contesta il quantum del danno richiesto e il grado di invalidità, nonché la domanda relativa al lucro cessante per il mancato godimento della somma.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 16/07/2020, il SI. conveniva in CP_3 giudizio dinanzi a questo Tribunale il SI. e la sua compagnia assicurativa, CP_1
per sentirli condannare in solido al risarcimento integrale Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il
23/12/2016 in OR VE (TV). L'attore esponeva di essere stato investito dal veicolo
Fiat 500 tg EC177BJ condotto da asserendo che quest'ultima, non concedendo Per_2 la dovuta precedenza ad un incrocio, lo avrebbe travolto mentre percorreva la strada principale, Viale Rizzera, dopo aver spinto a mani la propria bicicletta lungo il tratto pedonale. Quantificava i danni subiti, sulla base di perizia medico-legale di parte, in
2 complessivi € 45.549,12 (di cui € 557,00 per spese mediche ed € 44.992,12 per danno non patrimoniale), instando per la condanna dei convenuti al pagamento di tale somma o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese di cura e di causa, e richiedendo la concessione di una provvisionale nonché la trasmissione della sentenza all'IVASS e la condanna di ex art. 96 c.p.c. per rifiuto ingiustificato di negoziazione assistita. CP_2
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando Controparte_2 integralmente la domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur. La compagnia assicurativa sosteneva la prevalente se non esclusiva responsabilità del ciclista , deducendo CP_3 che questi procedesse in sella alla bicicletta, in contromano rispetto al senso unico della via Rizzera, senza utilizzare l'esistente pista ciclabile e privo di dispositivi di illuminazione.
Contestava altresì la quantificazione del danno esposta dall'attore e l'istanza di provvisionale. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
Il Giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., disponeva una Consulenza Tecnica d'Ufficio per la ricostruzione della dinamica del sinistro (NG.
), e successivamente una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale (Dott. Persona_3
per l'accertamento delle lesioni e la quantificazione del danno. Per_4
La CTU dinamica, esaminati gli atti e la documentazione, incluse le dichiarazioni testimoniali, concludeva per una responsabilità concorrente dei conducenti, ripartita nella misura del 60% a carico dell'automobilista ( e del 40% a carico del ciclista Per_2
( ). Il CTU rilevava che l'automobilista, immettendosi da una via con segnale di CP_3
STOP, non avesse prestato sufficiente attenzione alla sua destra, mentre il ciclista, pur vedendo l'auto rallentare/fermarsi, avrebbe erroneamente valutato di essere stato visto e avrebbe ripreso la marcia, contribuendo così al verificarsi dell'evento anche per il fatto di provenire da una direzione inusuale (marciapiede, contromano). La CTU medico-legale accertava in capo al SI. un'invalidità biologica CP_3 permanente quantificata nel 10-11% (10.5% secondo la difesa convenuta), un'invalidità temporanea totale per 30 giorni, parziale al 75% per 60 giorni, parziale al 50% per 60 giorni,
e parziale al 25% per ulteriori 30 giorni (con una leggera differenza nel totale dei giorni rispetto all'assunto attoreo iniziale). Escludeva l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica. Quantificava il danno non patrimoniale complessivo (comprensivo di invalidità permanente con sofferenza soggettiva e invalidità temporanea) in € 24.829,50, applicando le tabelle del Tribunale di Milano. Riconosceva spese mediche documentate per
€ 30,00, oltre ai costi per i consulenti di parte. All'esito della fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti ribadivano le rispettive posizioni: l'attore insisteva per l'attribuzione di una responsabilità prevalente, financo totale, a carico dell'automobilista e per l'accoglimento della domanda risarcitoria, riferendosi alla CTU medico-legale o alla somma inizialmente richiesta;
i convenuti insistevano per la responsabilità prevalente o esclusiva del ciclista e contestavano il quantum.
Motivi della decisione La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
La ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Consulente Tecnico d'Ufficio NG.
, sebbene resa complessa dalla scarsità di elementi oggettivi sulla scena Persona_3 dell'incidente e dalla parziale discordanza delle testimonianze raccolte, appare logica, coerente e supportata da un'adeguata analisi tecnica dei luoghi e delle possibili condotte dei veicoli coinvolti.
In particolare, deve considerarsi assodata la grave violazione commessa dalla conducente del veicolo convenuto, SI.ra , consistita nel mancato rispetto dell'obbligo di Per_2 arresto e di adeguata ispezione dell'intersezione, imposto dalla segnaletica di STOP. La giurisprudenza consolidata attribuisce un rilievo determinante a tale violazione nella causazione di incidenti in area intersezionale, ponendo in capo al conducente del veicolo
3 gravato dallo STOP l'onere di assicurarsi che l'immissione nella corrente di traffico non costituisca pericolo per altri utenti della strada. La stessa CTU dinamica sottolinea come l'automobilista si sia verosimilmente orientata con lo sguardo prevalentemente verso sinistra, trascurando la sua destra, da cui proveniva il ciclista, rendendo così prevedibile il rischio di collisione con utenti provenienti da tale direzione.
Tuttavia, la condotta del ciclista, SI. , non può considerarsi esente da censure. CP_3
Dalle risultanze istruttorie, incluse le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti e le valutazioni del CTU dinamica, emerge che il ciclista, diversamente da quanto inizialmente affermato in citazione, si trovasse verosimilmente in sella alla bicicletta. Inoltre, il CTU ha accertato che il ciclista provenisse dal marciapiede e percorresse un tratto di Via Rizzera in contromano rispetto al senso unico di marcia, immettendosi nell'area dell'incrocio da una posizione non ordinaria e potenzialmente non prevedibile. Sebbene l'attore abbia impugnato le contravvenzioni elevate dalle Forze dell'Ordine per la presunta mancanza di luci e per non aver utilizzato la pista ciclabile, ottenendone l'annullamento per silenzio assenso, tali circostanze, rimangono fatti materiali che possono aver contribuito alla dinamica (ad esempio, ridotta visibilità del ciclista al crepuscolo o provenienza da percorso improprio).
Il CTU NG. ha ragionevolmente valutato che anche il ciclista abbia concorso alla Per_3 causazione del sinistro, individuando la sua condotta nell'aver intrapreso o proseguito l'attraversamento nonostante la presenza dell'auto, magari confidando erroneamente di essere stato visto dopo il rallentamento o l'arresto del veicolo. La ripartizione della responsabilità proposta dal CTU (60% a carico dell'automobilista e 40% a carico del ciclista) appare equa e motivata, bilanciando la prevalenza della violazione fondamentale commessa dall'automobilista (mancato rispetto dello STOP) con il contributo causale della condotta imprudente e irregolare tenuta dal ciclista. Questo Giudice ritiene di fare propria tale ripartizione.
Per il quantum dei danni non patrimoniali, la quantificazione operata dal CTU medico- legale Dott. ( l'invalidità permanente del 10-11% ) va liquidata in se alle sulla base Per_4 delle tabelle del Tribunale di Milano che costituisce un parametro obiettivo e ampiamente utilizzato a livello nazionale per la liquidazione del danno alla persona.
L'importo, di cui al seguito, comprende il danno biologico permanente, la sofferenza soggettiva in esso ricompresa e il danno biologico temporaneo. Le spese mediche documentate, riconosciute dal CTU in € 30,00, devono essere liquidate a parte come danno patrimoniale.
Applicando la percentuale di responsabilità accertata a carico dei convenuti (60%) al danno non patrimoniale complessivo liquidato dal CTU (€ 24.829,50), si ottiene la somma dovuta di € 14.897,70. A tale somma vanno aggiunte le spese mediche riconosciute pari a € 30,00. Il totale del risarcimento spettante all'attore, prima dell'applicazione di interessi e rivalutazione, è pertanto pari a € 14.927,70. Su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi dalla data del sinistro al saldo effettivo, secondo il criterio di cui a Cass. SS.UU. 1715/1995, calcolati sulla somma via via rivalutata o con il metodo della media ponderata.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per il rifiuto ingiustificato della negoziazione assistita, l'art. 4 del D.L. 132/2014 prevede che tale rifiuto possa essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.. Nel caso di specie, il rifiuto è documentato. Sebbene la liquidazione delle spese processuali possa già tener conto della condotta delle parti, si ritiene di non quantificare una somma specifica ai sensi dell'art. 96 c.p.c., rinvenendo già nella regolamentazione delle spese di lite qui definita una sufficiente sanzione della condotta processuale complessiva delle parti.
Si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 c.10, D. Lgs 209/2005, posto che la somma liquidata risulti inferiore alla metà dell'eventuale offerta formulata dalla compagnia assicurativa.
4 Le spese di lite e quelle delle consulenze tecniche d'ufficio seguono la soccombenza.
Considerata la responsabilità concorrente accertata in capo all'attore nella misura del 40%, appare equo disporre una compensazione parziale delle spese processuali e di CTU nella misura del 50%
. La restante quota del 50% deve essere posta a carico dei convenuti in solido.
Le spese legali della parte attrice per la quota non compensata (50%) vengono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. n. 147/2022, per le fasi effettivamente svolte nel giudizio di cognizione innanzi al Tribunale, per un valore della causa ricompreso tra € 5.201 e € 26.000 (considerando il decisum come riferimento, ricadendo la somma liquidata € 14.927,70 in tale scaglione).
Applicando i parametri medi:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL 50% DOVUTO DAI CONVENUTI: Compenso tabellare totale | € 5.077,00 Spese generali (15% sul compenso totale) | € 761,55 Totale Compensi e Spese Generali | € 5.838,55 Quota a carico dei convenuti (50% di € 5.838,55) | € 2.919,28 Tale somma (€ 2.919,28) va maggiorata del contributo unificato versato dalla parte attrice, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Giovanni
Fiaccabrino, che ha dichiarato di averle anticipate.
Anche le spese della CTU dinamica (NG. ) e , già liquidate con separati decreti, sono Per_3 compensate nella misura del 50%, con la restante quota del 50% posta a carico dei convenuti in solido.
Ogni ulteriore domanda o eccezione deve essere rigettata siccome infondata o assorbita dalle precedenti statuizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 4607/2020, promossa da contro e ogni CP_3 CP_1 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro stradale verificatosi il 23/12/2016, attribuendo la responsabilità nella misura del 60% a carico della conducente (veicolo di proprietà ) e del 40% Per_2 CP_1
a carico del ciclista . CP_3
2. Per l'effetto, condanna e in solido CP_1 Controparte_2 tra loro al pagamento in favore di della somma complessiva di € CP_3
14.927,70 (quattordicimilanovecentoventisette/70), oltre interessi compensativi sulla somma come via via rivalutata dalla data del sinistro (23/12/2016) al saldo effettivo.
3. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 c.10, D. Lgs 209/2005
4. Compensa le spese processuali e le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio tra le parti nella misura del 50%.
5 5. Condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di della restante quota del 50% delle spese CP_3 processuali, che liquida, al netto della suddetta compensazione, in € 2.919,28
(duemilanovecentodiciannove/28) per compensi, oltre rimborso del contributo unificato versato dalla parte attrice, spese generali nella misura del 15% su tale importo, oltre IVA e CPA come per legge.
6. Ordina la distrazione di tale importo in favore dell'Avv. Giovanni Fiaccabrino, dichiaratosi antistatario.
7. Condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di della restante quota del 50% delle spese CP_3 relative alle CTU dinamica e medico-legale, già liquidate come da separati decreti.
8. Rigetta ogni altra domanda o eccezione.
Così deciso in Treviso, 21.5.2025
IL GIUDICE Dott. Luca Deli
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