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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2191 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. LICITRA
[...] C.F._1
LUCA e GIANNONE BI ricorrente contro con l'AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI CATANIA;
, contumace;
Controparte_2
resistenti avente ad oggetto: Altre ipotesi le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 5 , ex militare Graduato scelto di 1ª classe in servizio Parte_1
presso il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha proposto ricorso contro i chiedendo Controparte_3
il riconoscimento della causa di servizio con riferimento alla propria patologia (insufficienza valvolare aortica severa e aneurisma dell'aorta ascendente con dilatazione ventricolare sinistra corretti chirurgicamente mediante valvulo protesi aortica, insufficienza mitralica e insufficienza tricuspidalica in attuale riscontro clinico classe NYHA III) e la condanna delle Amministrazioni a corrispondergli l'equo indennizzo.
Il si è costituito eccependo il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo;
il
è rimasto contumace. Controparte_2
*
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata. Infatti “il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato [come quello dei militari] non
è stato privatizzato, ma resta soggetto alla disciplina pubblicistica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che la domanda proposta da un appartenente alla Polizia di Stato per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo” (C. 11772/2022, C.
6997/2010); ciò in quanto la controversia trova origine nel rapporto di servizio e non in un autonomo rapporto previdenziale e/o assistenziale
(C. 21605/2019).
I precedenti citati dal ricorrente a sostegno della giurisdizione ordinaria, secondo cui la giurisdizione in tema di equo indennizzo per infermità da causa di servizio si determina in base al momento di adozione del provvedimento di concessione o diniego del beneficio riguardano una questione peculiare.
Pagina 2 di 5 Con tali pronunce, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione deve essere determinata "quoad tempus" in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione, e, invece, in base alla data dell'atto emesso da questa quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo: infatti, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. Ne consegue che, con riferimento alla domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio, siccome l'atto di concessione del beneficio è caratterizzato da notevole discrezionalità, il momento in cui si determina la questione, e da cui dipende la giurisdizione, è quello dell'emanazione del provvedimento amministrativo che concede o nega l'equo indennizzo” (cfr. C.
7504/2012, C. 5421/2021).
Queste sentenze riguardano rapporti di lavoro avviati in regime di diritto pubblico e successivamente privatizzati dalla riforma del pubblico impiego, rispetto ai quali occorre dunque individuare rispetto a quale elemento della fattispecie occorre fissare la giurisdizione.
Pagina 3 di 5 Nel caso di specie si tratta invece di un dipendente in regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs. 165/2001 transitato nei ruoli civili a seguito dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia che si assume essere dovuto a causa di servizio.
Ai fini che qui rilevano, la differenza tra le due situazioni, pur accomunate dal passaggio dal regime pubblicistico a quello privatistico, sta nel fatto che nella prima v'è un unico rapporto che muta la propria natura in virtù della privatizzazione ex lege;
nella seconda vi sono due rapporti, uno in regime pubblicistico e uno in regime privatistico (come dimostra, nel caso di specie, la stipula del contratto di lavoro).
Si è visto sopra che il diritto all'equo indennizzo per patologia da causa di servizio origina dal rapporto di lavoro nell'ambito del quale si assume essere sorta o aggravata la patologia (C. 21605/2019): quindi nella prima situazione il diritto sorge da un unico rapporto che in un dato momento muta la propria natura, e quindi nel momento in con la conseguenza che anche il provvedimento di concessione o diniego, che è atto di gestione di quell'unico rapporto di lavoro, assume natura diversa a seconda che sia adottato prima (provvedimento amministrativo) o dopo (negozio giuridico di gestione del rapporto obbligatorio) tale momento;
mentre nella seconda, il provvedimento che intervenga dopo il passaggio al ruolo civile ha comunque ad oggetto il precedente rapporto pubblicistico ormai venuto meno, e pertanto conserva la natura provvedimentale, come se intervenisse quando il lavoratore in regime pubblico, invece di transitare nei ruoli civili, avesse cessato ogni rapporto lavorativo con l'amministrazione.
In tale secondo caso, pertanto, si applica il combinato disposto dell'art. 63 co. 4 e art. 3 d.lgs. 165/2001 secondo cui le controversie relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Pagina 4 di 5 Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Le spese nei confronti del Controparte_1
seguono si compensano stante la complessità della questione trattata e della sua novità, non essendosi rinvenuto alcun precedente sul punto ed anzi esistendo dei precedenti di legittimità (appunto quelli invocati dal ricorrente) che a prima vista sembravano effettivamente deporre per la giurisdizione ordinaria;
mentre la contumacia del Controparte_2
esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e compensa le spese tra il ricorrente e il
. Controparte_1
18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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